Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 2 giugno 2002 del 1° marzo 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 2 giugno 2002 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza) (FF 2001 1169) e ­ l'iniziativa popolare del 19 novembre 1999 «per madre e bambino ­ per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno» (FF 2001 5746).

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Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili: 21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1; RU 2000 411) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.11); 22 la legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 16 ottobre 1991 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 16 ottobre 1991 (FF 1991 IV 460).

3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché: 31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più presto quattro settimane, ma il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 i testi sottoposti a votazione siano spediti dai Comuni, se possibile in modo prioritario, agli elettori residenti all'estero; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: "In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato" (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);

2002-0475

1993

Votazione popolare

36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

5

Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designati nel vostro Cantone, di far subito conoscere i risultati della votazione, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà immediatamente alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031 322 37 06 o 322 38 29) o, se necessario, per telefono al più tardi entro le ore 18.00 (031 322 37 49 per i risultati e 031 322 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone.

L'uso del telefax ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.

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Le domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente: 1. Volete accettare la modifica del 23 marzo 2001 del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza)?

2. Volete accettare l'iniziativa popolare «per madre e bambino ­ per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno»?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1994