Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 1° marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 25 maggio 2000 e del 10 agosto 20011, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 6 Art. 1

Compensazione del rincaro

Art. 2

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2002 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

1° marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3297

1 2

FF 2000 2864, 2001 3702 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2002-0287

1991