Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Uzbekistan
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20022, decreta:
Art. 1 1
La Convenzione, firmata il 3 aprile 2002, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio č approvata.
2
Il Consiglio federale č autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostā al referendum.
1 2
RS 101 FF 2002 6224
6230
2002-1836