Decreto federale
Disegno
concernente il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:
Art. 1 1 È approvato il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale.
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 2 formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all'articolo 6 del Protocollo n. 2 la Svizzera dichiara che applicherà solamente le disposizioni dell'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo.»
3
Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, in un secondo tempo e qualora le condizioni dovessero essere adempiute, che la Svizzera applicherà anche le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
3301
1 2
RS 101 FF 2002 2829
2836
2002-0319