Decreto federale

Disegno

concernente il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 20022, decreta:

Art. 1 1 È approvato il Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali relativo alla cooperazione interterritoriale.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 2 formulando la seguente dichiarazione: «Conformemente all'articolo 6 del Protocollo n. 2 la Svizzera dichiara che applicherà solamente le disposizioni dell'articolo 4 del Protocollo aggiuntivo.»

3

Il Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, in un secondo tempo e qualora le condizioni dovessero essere adempiute, che la Svizzera applicherà anche le disposizioni dell'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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RS 101 FF 2002 2829

2836

2002-0319