Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del

Il disegno di revisione della legge sull'agricoltura, nella versione sottoposta dal Consiglio federale al Parlamento con il messaggio del 29 maggio 20021, è completato come segue:

Art. 31 cpv. 2 e 3 2 Su richiesta di un'organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, all'occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se:

a.

la decisione dell'organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell'articolo 9 e delle sue disposizioni d'esecuzione;

b.

è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato all'interno dell'organizzazione di categoria.

3

Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto potrebbe pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.

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FF 2002 4208

6472

2002-2258