Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale

Progetto

(Ordinanza sui giudici) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 11 capoverso 3 della legge del ... sul Tribunale penale federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, visto il rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 maggio 20023, decreta:

Sezione 1: Oggetto Art. 1 La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale.

Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Art. 2

Costituzione del rapporto di lavoro

1

Il rapporto di lavoro sorge in forza della decisione di nomina dell'Assemblea federale, fermo restando l'accordo dell'interessato.

2

I dettagli dei rapporti di lavoro (inizio, tasso di occupazione, retribuzione iniziale, previdenza professionale) sono determinati dalla commissione giudiziaria. Essi sono di regola determinati prima dell'elezione e con riserva della stessa.

Art. 3

Durata della carica

La durata della carica è disciplinata dall'articolo 9 della legge del ... sul Tribunale penale federale.

1 2 3

RS ...; RU ...(FF 2001 4061) FF 2001 3764 FF 2002 5273

2002-1335

5281

Ordinanza sui giudici

Art. 4

Disdetta

1

Il giudice può disdire il rapporto di lavoro per la fine di un mese con un termine di disdetta di sei mesi.

2 A seconda dei singoli casi, la commissione giudiziaria può accordare al giudice un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.

Sezione 3: Retribuzione Art. 5

Retribuzione

1

I giudici sono classificati nella classe di stipendio 33 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale della Confederazione.

2 Per determinare la retribuzione iniziale la commissione giudiziaria tiene conto in giusta misura della formazione e dell'esperienza professionale e di vita del giudice nonché della situazione sul mercato del lavoro. La retribuzione iniziale corrisponde almeno all'80 per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 di cui all'articolo 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale della Confederazione.

3

Il 1° gennaio di ogni anno la retribuzione aumenta del tre per cento dell'importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungimento dello stesso.

Art. 6

Assegno di presidenza

1

Il presidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 30 000 franchi all'anno.

2 Il vicepresidente del Tribunale penale federale riceve un assegno di presidenza non assicurato di 20 000 franchi all'anno.

3 I presidenti delle corti del Tribunale penale federale ricevono un assegno di presidenza non assicurato di 10 000 franchi all'anno.

Art. 7

Indennità di residenza, compensazione del rincaro, assegni di custodia

L'indennità di residenza, la compensazione del rincaro e gli assegni di custodia sono disciplinati dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

Art. 8

Retribuzione in caso di lavoro a tempo parziale

La retribuzione, l'indennità di residenza e gli assegni dei giudici a tempo parziale sono determinati secondo il grado di occupazione.

4

RS 172.220.111.3

5282

Ordinanza sui giudici

Sezione 4: Prestazioni sociali Art. 9 Le prestazioni che il datore di lavoro versa ai giudici in caso d'impedimento al lavoro dovuto a malattia, infortunio, invalidità, servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile, maternità nonché le prestazioni che il datore di lavoro versa ai superstiti in caso di decesso del giudice sono disciplinate dalle disposizioni concernenti i rapporti di lavoro del personale dell'amministrazione federale.

Sezione 5: Tempo di lavoro, vacanze, congedi Art. 10

Tempo di lavoro

1

Per i giudici a tempo pieno la durata settimanale ordinaria del lavoro è di 42 ore.

Per i giudici a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.

2 In caso di sovraccarico eccezionale di lavoro i presidenti delle corti del Tribunale penale federale possono obbligare i giudici a lavorare oltre la durata settimanale ordinaria.

Art. 11 1

Giorni di libero

Se l'anno civile comprende: a.

meno di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni di libero mancanti vengono compensati;

b.

più di 63 domeniche e giorni festivi, i giorni supplementari sono computati sulle vacanze.

2

Sono considerati giorni festivi il Capodanno, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l'Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, la Festa nazionale, il Natale, il giorno di santo Stefano e gli altri giorni festivi usuali nel luogo di sede del tribunale che cadono in un giorno lavorativo. Sono tempo libero anche il pomeriggio della vigilia di Natale e il pomeriggio del giorno di san Silvestro.

Art. 12

1

Vacanze

Ogni anno civile i giudici hanno diritto a: a.

5 settimane di vacanza fino all'anno civile incluso in cui compiono il 49°anno d'età;

b.

6 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 50° anno d'età;

c.

7 settimane di vacanza a partire dall'anno civile in cui compiono il 60° anno d'età.

2

Di regola, le vacanze devono essere prese nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto. Se ciò non è possibile, esse devono essere prese l'anno successivo.

5283

Ordinanza sui giudici

Art. 13

Congedi

1

I giudici che devono o intendono sospendere il lavoro, devono presentare alla direzione del Tribunale una domanda motivata per ottenere un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato.

2 Nell'esame della domanda la direzione del Tribunale prende in considerazione lo scopo del congedo e la situazione professionale.

Sezione 6: Rimborso delle spese Art. 14 1

Ai giudici sono rimborsate le spese supplementari sostenute nell'esercizio della loro professione.

2 I tassi stabiliti dal Dipartimento federale delle finanze sono analogicamente applicabili per:

a.

i pasti, l'alloggio e i viaggi;

b.

i viaggi di servizio all'estero;

c.

la partecipazione a conferenze internazionali;

d.

il trasloco per motivi di servizio;

e.

le spese di rappresentanza.

Sezione 7: Obblighi dei giudici Art. 15

Domicilio

I giudici devono abitare in Svizzera.

Art. 16

Segreto d'ufficio

1

I giudici sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione e che sono per loro natura confidenziali.

2 La direzione del Tribunale federale è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale svizzero5).

5

RS 311.0

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Ordinanza sui giudici

Sezione 8: Disposizione finale Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge del ... sul Tribunale penale federale.

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