Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Disegno

(Legge sugli avvocati, LLCA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20021, decreta: I La legge del 23 giugno 20002 sugli avvocati è modificata come segue: Completamento Nei seguenti articoli e titoli dopo l'espressione «Stato membro dell'UE» o «Stati membri dell'UE» va aggiunto «o dell'AELS»: Art. 2 cpv. 3, art. 10 cpv. 1 lett. b, titolo della sezione 4, art. 21 cpv. 1, titolo della sezione 5, art. 27 cpv. 1, art. 28 cpv. 1, art. 29 cpv. 1, titolo della sezione 6, art. 30 cpv. 1, art. 31 cpv. 1, art. 31 cpv. 1 lett. b Art. 2 cpv. 2 2 Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) possono esercitare la rappresentanza in giudizio.

Art. 37 cpv. 3 (nuovo) 3 Per i cittadini di Stati membri dell'AELS, l'articolo 2 capoversi 2 e 3 e l'articolo 10 capoverso 1 lettera b così come le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale del 14 dicembre 20013 relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell'Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

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FF 2002 2381 RS ...; RU ... (FF 2000 3186) RS ...; RU ... (FF 2001 5776)

2386

2002-0179

Legge sugli avvocati

Allegato, titolo e completamento dell'elenco Titolo

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE e dell'AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE ...

Islanda

Lögmaur

Liechtenstein

Rechtsanwalt

Norvegia

Advokat

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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