Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 18 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 gennaio 1999, del 18 gennaio 2000 e del 21 dicembre 20001, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 7 Art. 1

Salari effettivi

Art. 3

Salari minimi

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

18 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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FF 1999 679, 2000 180, 2001 60 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

2002-0259

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