ad 02.425 Iniziativa della Commissione Imposta sul valore aggiunto. Aliquota speciale per le prestazioni nel settore alberghiero. Proroga Rapporto del 3 maggio 2002 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati Parere del Consiglio federale del 4 settembre 2002

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il nostro parere sul rapporto del 3 maggio 2002 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, concernente l'aliquota speciale dell'IVA per le prestazioni nel settore alberghiero.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Williger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Parere 1

Situazione iniziale

Nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), un'aliquota speciale del 3,6 % si applica fino al 31 dicembre 2002 alle prestazioni nel settore alberghiero. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha esaminato l'ulteriore procedura relativa a detta aliquota, nella sua seduta del 24 gennaio 2002.

Dopo una discussione approfondita, la CET-S ha deciso, con 7 voti contro 1, di elaborare un'iniziativa in vista di prorogarla fino a fine dicembre 2006. Il progetto di atto legislativo corrispondente elaborato congiuntamente dal segretariato della Commissione e dall'Amministrazione è stato approvato il 3 maggio 2002 con 9 voti contro 0 e un'astensione.

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Diritto in vigore

L'ordinanza sull'IVA è entrata in vigore il 1° gennaio 1995. L'articolo 8ter delle disposizioni transitorie della vecchia Costituzione permetteva alla Confederazione di emanare una legge che prevedesse aliquote ridotte dell'IVA per determinate prestazioni turistiche offerte in Svizzera. Ciò risultava però possibile soltanto a due condizioni. In primo luogo le prestazioni in questione dovevano essere fornite in buona parte agli ospiti stranieri. In secondo luogo l'aliquota ridotta poteva essere applicata soltanto se nel settore sussistevano problemi di competitività. La difficile situazione concorrenziale dell'industria turistica indigena a metà degli anni Novanta ha condotto all'istituzione, il 1° ottobre 1996, per una durata di cinque anni, e fino al 31 dicembre 2001 al più tardi, di un'aliquota speciale del 3 % per le prestazioni nel settore alberghiero (compresa la colazione).

La stessa norma dell'articolo 8ter delle disposizioni transitorie della vecchia Costituzione è attualmente prevista dall'articolo 196 numero 14 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della nuova Costituzione. Infine, nella nuova legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, la durata dell'aliquota speciale precitata è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003 al più tardi. Le disposizioni dell'articolo 36 capoverso 2 di detta legge disciplinano l'aliquota speciale che è attualmente del 3,6 %.

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Valutazione della proposta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati

La riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è effettuata espressamente, oltre che in base al principio della neutralità concorrenziale e della possibilità di traslazione, anche in base a quello dell'economia della riscossione. Secondo quest'ultimo principio, il sistema dell'IVA deve essere quanto possibile semplice e trasparente, onde ridurre al massimo il costo della riscossione sia per gli assoggettati sia per le autorità fiscali. Un numero piccolo di aliquote di imposizione vi contribuisce. Pertanto, se-

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condo il Consiglio federale, dovrebbe esserci di massima un'unica aliquota ridotta oltre a quella normale.

L'aspetto della competitività del settore alberghiero svizzero in rapporto alla concorrenza europea non è un argomento convincente a favore di un'aliquota speciale. In effetti, in caso di soppressione dell'aliquota speciale, occorre paragonare l'aliquota normale con quelle applicate all'estero alle prestazioni corrispondenti. Per esempio, detta aliquota è attualmente del 5,5 % in Francia, del 7 % in Spagna, del 10 % in Austria e in Italia, del 16 % in Germania e del 17,5 % in Gran Bretagna. Se l'aliquota speciale fosse soppressa in Svizzera, l'onere dell'IVA sulle prestazioni di pernottamento sarebbe ancora inferiore a quelli di determinati Paesi dell'UE. Se la Svizzera aderisse un giorno all'UE e dovesse adottare l'aliquota normale di quest'ultima, occorrerebbe riesaminare la questione di un'aliquota speciale.

Dal punto di vista fiscale, l'ammontare dell'aliquota dell'imposta e non la quota delle prestazioni non ancora fatturate nella cifra d'affari o anche la differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota speciale ha ripercussioni sulla competitività internazionale nel settore alberghiero. In Svizzera, l'onere fiscale su una prestazione in questione è sempre del 3,6 per cento e, per conseguenza, l'impresa che offre la prestazione deve pure versare il 3,6 per cento sulla cifra d'affari (senza IVA). Il versamento di quest'imposta alla Confederazione è effettuato in parte direttamente (per il tramite dei conteggi d'imposta trimestrali o semestrali) e in parte indirettamente (per mezzo del saldo delle fatture delle prestazioni ricevute).

Oltre che dalla qualità dell'alloggio e del personale e dal livello dei prezzi delle altre prestazioni turistiche e non turistiche, la competitività nel settore alberghiero dipende essenzialmente dal prezzo dei pernottamenti (incluse le prestazioni accessorie come la colazione, l'offerta di «wellness», ecc.) per categoria d'alberghi in rapporto al prezzo corrispondente della concorrenza estera..

L'aliquota speciale di cui trattasi è stata concepita soltanto come un provvedimento provvisorio che doveva tenere conto della situazione difficile della branca economica all'epoca. Per conseguenza, è stato iscritta soltanto a titolo provvisorio nelle disposizioni
transitorie dell'articolo costituzionale sull'IVA, poi nella legge concernente l'IVA. Quest'aliquota speciale è una delle misure di promozione del turismo in Svizzera. In rapporto alle altre misure di promozione che si applicano in modo selettivo, essa è una misura generale con la proprietà di applicarsi a tutti gli albergatori, indipendentemente dalle necessità. In gennaio, il Consiglio federale ha messo in consultazione un rapporto sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel campo del turismo. Detto rapporto prevede misure in grado di eliminare carenze strutturali della branca in modo più selettivo e più efficace di uno sgravio fiscale forfetario per il suo insieme. Tuttavia, si ignora ancora quando queste misure saranno introdotte e quando produrranno i loro effetti. Pertanto, il Consiglio federale ritiene che si giustifichi il mantenimento provvisorio di un'aliquota speciale fino alla fine del 2006, onde facilitare il passaggio dall'aliquota speciale alle nuove misure. Il settore alberghiero svizzero deve in effetti beneficiare tempestivamente di queste ultime onde potervisi adeguare.

Tenuto conto delle numerose richieste concernenti le finanze federali, è indispensabile fissare un ordine di priorità per i diversi strumenti di promozione del turismo.

Un cumulo degli alleviamenti fiscali e degli altri aiuti finanziari non sarà possibile a lungo andare.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale approva la proposta della CET-S del 3 maggio 2002 nel senso di una soluzione di compromesso. Dopo aver preso atto dei risultati della consultazione sul nuovo ordinamento finanziario, il 3 luglio 2002 ha deciso il seguito da dare a questo affare: nel suo messaggio sul nuovo ordinamento finanziario, proporrà alle Camere federali di sopprimere l'aliquota speciale alla fine del 2006. Vi presenterà e pondererà accuratamente tutti gli argomenti pro e contro.

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