Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 2 giugno 2002 del 1° marzo 2002

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare su: ­

la modifica del 23 marzo 20012 del Codice penale svizzero (Interruzione della gravidanza) e

­

l'iniziativa popolare del 19 novembre 19993 «per madre e bambino ­ per la protezione del bambino non ancora nato e per l'aiuto a sua madre in stato di bisogno»

avrà luogo il 2 giugno 2002 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali.

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

1° marzo 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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RS 161.1 FF 2001 1169 FF 2001 577, 5746

1992

2002-0474