Decisione Decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) del 25 aprile 2002 in merito alla controversia relativa alla protezione dei dati tra l'Incaricato federale della protezione dei dati, Feldeggweg 1, 3003 Berna e La Posta Svizzera, Segreteria generale, Viktoriastrasse 21, 3030 Berna, concernente le raccomandazioni dell'Incaricato federale della protezione dei dati del 19 febbraio 2001 in merito all'ordine di rispedizione della Posta Svizzera: 1.

La Posta Svizzera deve modificare la formulazione del modulo 01 ai sensi dei considerandi e della richiesta dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

2.

La Posta Svizzera deve modificare le formulazioni delle note esplicative relative al modulo 01 ai sensi dei considerandi e della richiesta dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

3.

Per l'ordine di rispedizione con divieto di aggiornamento degli indirizzi la Posta Svizzera puņ esigere al massimo il doppio del prezzo dell'ordine di rispedizione con autorizzazione di aggiornamento degli indirizzi.

4.

Non si entra nel merito della richiesta di rimborso dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

5.

Contro la presente decisione puņ essere interposto ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla notifica presso la Commissione federale sulla protezione dei dati di Berna. Il ricorso deve essere presentato almeno in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o la procura del suo rappresentante.

6.

Il dispositivo della decisione č pubblicato nel Foglio federale.

Durante il termine di ricorso, la decisione puņ essere consultata o richiesta presso la Segreteria generale del DATEC (Servizio giuridico), 3003 Berna.

30 aprile 2002

2002-0908

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

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