02.019 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2001 del 20 febbraio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2001 proponendovi di prenderne atto e di approvare il decreto federale che approva dette misure.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 febbraio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2001-2882

1969

Compendio Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2001 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane, il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il suo 24° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le seguenti misure: In seguito all'abrogazione della legge sui cereali il 1° luglio 2001, la normativa sull'importazione di grano duro e di cereali panificabili è stata modificata. Nel caso del grano duro si rinuncia a un disciplinamento della ripartizione del contingente doganale. Per le importazioni di grano duro all'interno del contingente doganale è necessario un permesso generale d'importazione rilasciato dall'Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali; almeno il 64 per cento di dette importazioni deve servire a fabbricare, ogni trimestre civile, prodotti della macinazione. Il contingente doganale concernente i cereali panificabili è invece assegnato mediante vendita all'asta.

A causa dei problemi di encefalopatia spongiforme bovina e di afta epizootica, nel 2001 è aumentata considerevolmente la domanda di carni di pollame. L'assegnazione delle quote del contingente doganale avviene di regola in funzione degli acquisti all'interno del Paese. Per l'ultimo trimestre è stato possibile versare una tassa sostitutiva al posto della prestazione all'interno del Paese, poiché in quel momento si è delineata l'impossibilità di adempiere completamente la suddetta prestazione.

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali Visto il suo volume, come già l'anno precedente il documento concernente la ripartizione e l'utilizzazione dei contingenti doganali è pubblicato separatamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

1970

Rapporto Secondo gli articoli 13 capoverso 1 della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72) e 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (RS 632.91) il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale concernente le misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone all'Assemblea federale le misure soggiacenti all'obbligo di rendiconto entrate in vigore nel corso del secondo semestre 2001 in virtù della legge sulla tariffa delle dogane. Non sono state adottate misure in virtù dei due altri atti normativi menzionati.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano restare in vigore, essere completate o modificate.

1

Rapporto in virtù della legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

1.1

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali) (RS 916.112.211) Modifica del 10 gennaio 2001 (RU 2001 326)

La legge sui cereali è stata abrogata il 1° luglio 2001. Le disposizioni concernenti l'importazione di grano duro e di cereali panificabili sono state sostituite, a partire da detta data, da una nuova normativa.

Grano duro Non esiste disciplinamento della ripartizione del contingente doganale. I titolari di un permesso generale di importazione dell'Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali sono autorizzati a importare grano duro. Il grano duro importato all'aliquota del contingente doganale deve servire a fabbricare in media, nel corso di un trimestre civile, almeno il 64 per cento di prodotti della macinazione.

I prodotti della macinazione devono essere utilizzati come semolino da cucina per l'alimentazione umana o come friscello per la fabbricazione di paste alimentari. Il friscello deve essere utilizzato in media, nel corso di un trimestre civile, nella misura almeno del 96 per cento per la fabbricazione di paste alimentari.

1971

L'azienda di trasformazione che non rispetta le rese stabilite è tenuta al pagamento posticipato dell'aliquota di dazio fuori del contingente sulla differenza rispetto alla resa minima.

Cereali panificabili Dal 1°luglio 2001 le quote del contingente doganale sono assegnate mediante vendita all'asta. È autorizzato a partecipare alla vendita all'asta di cereali panificabili chi dispone di un permesso generale di importazione dell'Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali. Le quote sono assegnate ai migliori offerenti secondo la procedura del prezzo offerto. A ogni offerente è assegnato al massimo il 20 per cento della parte del contingente doganale messo all'asta.

1.2

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) (RS 916.341) Modifica del 7 novembre 2001 (RU 2001 2880)

Le quote del contingente doganale per le carni di pollame sono assegnate in funzione della prestazione all'interno del Paese. Quest'ultima è adempiuta mediante regolari e controllati acquisti diretti di carne di pollame indigena. Nel 2001, conformemente all'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 sul pollame (RS 916.341.61), per 0,81 parti di peso di merce indigena si è potuta importare una parte di peso di pollame estero. In seguito ai problemi di encefalopatia spongiforme bovina e di afta epizootica, la domanda di carni di pollame è aumentata fortemente (economie domestiche private: +5,7% nei primi tre trimestri). A causa del prosciugamento dell'offerta del mercato interno, nel settembre 2001 si è dovuto concludere nel quarto trimestre che non sarebbe più stato possibile adempiere la prestazione all'interno del Paese. A causa della mancanza di offerta, agli importatori è stato concesso di versare una tassa sostitutiva nell'impossibilità di adempiere completamente la prestazione all'interno del Paese per le importazioni di carni di pollame all'aliquota di dazio del contingente doganale (4 franchi per chilogrammo netto di pollame). Tale provvedimento è stato adottato in via eccezionale ed è limitato al periodo di contingentamento 2001.

Sentite le cerchie interessate, l'ordinanza sul bestiame da macello è stata modificata come segue: l'importatore, per importazioni di carni di pollame all'aliquota di dazio del contingente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001 (periodo di contingentamento 2001) invece di una prestazione all'interno del Paese, può versare, a causa della mancanza di offerta, una tassa sostitutiva (4 franchi per chilogrammo netto di pollame intero a favore della Cassa generale della Confederazione). Detta misura è stata applicata eccezionalmente per l'anno 2001.

1972

2

Pubblicazione della ripartizione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1) il legislatore ha fissato i principi della ripartizione dei contingenti doganali e della pubblicazione della loro assegnazione. In applicazione di tale mandato legislativo, nell'articolo 15 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01) il Consiglio federale ha stabilito di pubblicare le seguenti indicazioni nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale completo o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzazione;

c.

il nome e la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli assegnatigli durante un periodo determinato (quota di contingente doganale);

e.

il tipo e il quantitativo di prodotti agricoli effettivamente importati entro una quota di contingente doganale.

Poiché tali indicazioni rappresentano per il 2001 un volume di circa 300 pagine, anche quest'anno l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna, le pubblica separatamente.

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1973