Codice delle obbligazioni

Disegno

(Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (CO) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20011, decreta: I 1. Il titolo ventesimottavo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Titolo ventesimottavo: Della società a garanzia limitata Capo primo: Disposizioni generali Art. 772 A. Nozione

1

La società a garanzia limitata è una società di capitali di carattere personale cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale sociale è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale.

2

Ciascun socio partecipa al capitale sociale con almeno una quota sociale. Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi o a fornire prestazioni accessorie.

Art. 773

B. Capitale sociale

Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi.

C. Quote sociali

1

Art. 774 Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi. In occasione di un risanamento della società può essere ridotto fino a 1 franco.

2

1 2

Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale.

FF 2002 2841 RS 220

2950

2001-2722

Codice delle obbligazioni

Art. 774a (nuovo) D. Buoni di godimento

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di godimento; le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia.

Art. 775

E. Soci

Una società a garanzia limitata può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 776

F. Statuto I. Disposizioni richieste dalla legge

Lo statuto deve contenere disposizioni su: 1.

la ditta e la sede della società;

2.

lo scopo della società;

3.

l'importo del capitale sociale nonché il numero e il valore nominale delle quote sociali;

4.

la forma nella quale devono essere fatte le pubblicazioni sociali.

Art. 776a (nuovo) II. Altre disposizioni

1 Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti:

1. l'introduzione dell'obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie e le relative modalità; 2. l'introduzione a favore dei soci o della società di diritti preferenziali, di prelazione o di compera sulle quote sociali e le relative modalità; 3. il divieto di concorrenza imposto ai soci; 4. le pene convenzionali volte ad assicurare l'adempimento di obblighi legali o statutari; 5. i privilegi inerenti a determinate categorie di quote sociali (quote sociali privilegiate); 6. il conferimento ai soci di diritti di veto concernenti le deliberazioni dell'assemblea dei soci; 7. la limitazione del diritto di voto dei soci e del loro diritto di farsi rappresentare; 8. i buoni di godimento; 9. le riserve statutarie; 10. l'attribuzione all'assemblea dei soci di competenze che vanno oltre quelle previste dalla legge;

2951

Codice delle obbligazioni

11. l'approvazione di determinate decisioni dei gerenti da parte dell'assemblea dei soci; 12. l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci la designazione di persone fisiche che esercitino il diritto di gestione per conto di soci che sono persone giuridiche o società commerciali; 13. la facoltà dei gerenti di nominare direttori, procuratori e mandatari; 14. il versamento di tantièmes ai gerenti; 15. l'assegnazione di interessi per il periodo di avviamento; 16. l'organizzazione e le attribuzioni dell'ufficio di revisione, in quanto tali disposizioni eccedano l'ambito fissato dalla legge; 17. il conferimento di un diritto statutario di recedere dalla società, le condizioni di esercizio di tale diritto e la relativa indennità; 18. i motivi speciali di esclusione di un socio dalla società; 19. le cause di scioglimento non previste dalla legge.

2

Non vincolano, se non sono contenute nello statuto, neppure le deroghe alle prescrizioni di legge riguardanti: 1.

le deliberazioni concernenti la creazione ulteriore di nuove quote sociali privilegiate;

2.

il trasferimento di quote sociali;

3.

la convocazione dell'assemblea dei soci;

4.

la determinazione del diritto di voto dei soci;

5.

le deliberazioni dell'assemblea dei soci;

6.

le deliberazioni dei gerenti;

7.

la gestione e la rappresentanza;

8.

il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Art. 777 G. Costituzione I. Atto costitutivo

1

La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

2

In questo atto i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

2952

1.

tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;

2.

i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;

Codice delle obbligazioni

3.

i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;

4.

accettano l'obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie.

Art. 777a (nuovo) II. Sottoscrizione delle quote sociali

1 Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l'indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

2 L'atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:

1.

l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi;

2.

l'obbligo di fornire prestazioni accessorie;

3.

il divieto di concorrenza imposto ai soci;

4.

i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;

5.

le pene convenzionali.

Art. 777b (nuovo) III. Documenti giustificativi

1 Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

2

All'atto costitutivo devono essere acclusi: 1.

lo statuto;

2.

la relazione sulla costituzione;

3.

l'attestazione di verifica;

4.

l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;

5.

i contratti riguardanti i conferimenti in natura;

6.

i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 777c (nuovo) IV. Conferimenti

1 All'atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:

1.

all'indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

2953

Codice delle obbligazioni

2.

all'iscrizione nel registro di commercio dei conferimenti in natura, dell'assunzione di beni e dei vantaggi speciali;

3.

alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.

Art. 778 H. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

La società deve essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 778a (nuovo) II. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

J. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti

1

Art. 779 La società acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro di commercio.

2

Acquista la personalità anche se le condizioni d'iscrizione non sono di fatto adempiute.

3

Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all'atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società.

4

L'azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 779a (nuovo)

II. Impegni contratti prima dell'iscrizione

1

Le persone che agiscono in nome della società prima della sua iscrizione nel registro di commercio ne rispondono personalmente e in solido.

2

Se entro tre mesi dall'iscrizione la società assume impegni espressamente contratti in suo nome, le persone che li hanno contratti ne sono liberate e ne risponde soltanto la società.

Art. 780

K. Modifica dello statuto

2954

Ogni deliberazione dell'assemblea dei soci che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

Codice delle obbligazioni

Art. 781 L. Aumento del capitale sociale

1

L'assemblea dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale.

2

L'aumento è eseguito dai gerenti.

3

La sottoscrizione delle quote sociali e i conferimenti sono retti dalle disposizioni concernenti la costituzione della società. Alla scheda di sottoscrizione si applicano inoltre per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento del capitale azionario. L'offerta pubblica di sottoscrizione delle quote sociali è esclusa.

4 L'aumento del capitale sociale dev'essere notificato per iscrizione al registro di commercio entro tre mesi dalla deliberazione dell'assemblea dei soci; in caso contrario la deliberazione decade.

5 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'aumento ordinario del capitale azionario si applicano per analogia:

1.

alla forma e al contenuto della deliberazione dell'assemblea dei soci;

2.

al diritto di opzione dei soci;

3.

all'aumento del capitale sociale mediante capitale proprio;

4.

alla relazione sull'aumento del capitale e all'attestazione di verifica;

5.

alla modifica dello statuto e agli accertamenti dei gerenti;

6.

all'iscrizione dell'aumento del capitale sociale nel registro di commercio e alla nullità dei titoli emessi prima dell'iscrizione.

Art. 782 M. Riduzione del 1 capitale sociale 2

L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale.

Il capitale sociale non può essere ridotto a una somma inferiore a 20 000 franchi.

3 Il capitale sociale può essere ridotto al fine di eliminare un'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite soltanto se i soci hanno integralmente effettuato i versamenti suppletivi previsti nello statuto.

4 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la riduzione del capitale azionario.

Art. 783 N. Acquisto di quote sociali proprie

1 La società può acquistare quote sociali proprie soltanto se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all'importo dei mezzi necessari per l'acquisto e se il valore nominale complessivo di tali quote non eccede il 10 per cento del capitale sociale.

2955

Codice delle obbligazioni

2

Se sono acquistate quote sociali nell'ambito di una restrizione della trasferibilità o del recesso o dell'esclusione di un socio, il limite massimo è del 35 per cento. Nella misura in cui eccedono complessivamente il 10 per cento del capitale sociale, le quote sociali proprie devono, entro due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale.

3

Se alle quote sociali da acquistare è connesso un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie, tale obbligo deve essere soppresso prima dell'acquisto.

4

Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'acquisto di azioni proprie.

Capo secondo: Diritti e obblighi dei soci Art. 784 A. Quote sociali I. Titolo

1

Titoli relativi a quote sociali possono essere emessi soltanto come documenti probatori o come titoli nominativi.

2

I titoli emessi devono rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 785

II. Trasferimento 1. Cessione a. Forma

1

b. Esigenze in materia di approvazione

1

La cessione di quote sociali e la promessa di stipulare tale cessione richiedono la forma scritta.

2

Il contratto di cessione deve rinviare agli stessi diritti e obblighi statutari cui rimanda l'atto di sottoscrizione delle quote sociali.

Art. 786 La cessione di quote sociali richiede l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione senza indicarne i motivi.

2

2956

Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1: 1.

rinunciando all'esigenza dell'approvazione della cessione;

2.

stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell'approvazione della cessione;

3.

prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se la società offre all'alienante di assumere le quote sociali al valore reale;

4.

escludendo la cessione di quote sociali;

5.

prevedendo che l'assemblea dei soci può rifiutare l'approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare ver-

Codice delle obbligazioni

samenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.

3 Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l'assemblea dei soci rifiuta l'approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.

Art. 787 c. Trasferimento dei diritti

1 La cessione di quote sociali subordinata all'approvazione dell'assemblea dei soci è efficace soltanto dal momento in cui tale approvazione è accordata.

2 L'approvazione si considera accordata se l'assemblea dei soci non la rifiuta entro sei mesi dalla ricezione della relativa domanda.

Art. 788 2. Modi di acquisto particolari

1

Se quote sociali sono acquistate per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento di esecuzione forzata, i diritti e gli obblighi connessi passano all'acquirente senza l'approvazione dell'assemblea dei soci.

2 L'acquirente può tuttavia esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi soltanto se è riconosciuto socio con diritto di voto dall'assemblea dei soci.

3 L'assemblea dei soci può negargli il riconoscimento soltanto se la società gli offre di assumere le quote sociali al valore reale al momento della domanda. La società può fare l'offerta per proprio conto o per conto di altri soci o di terzi. L'offerta si considera accettata se l'acquirente non la respinge entro un mese da quando ha avuto conoscenza del valore reale.

4 Il riconoscimento si considera accordato se l'assemblea dei soci non respinge la relativa domanda entro sei mesi.

5

Lo statuto può rinunciare all'esigenza del riconoscimento.

Art. 789 3. Determinazione del valore reale

1 Se la legge o lo statuto fanno riferimento al valore reale delle quote sociali, le parti possono chiedere che il giudice determini tale valore.

2 Il giudice ripartisce le spese processuali e di stima secondo il suo apprezzamento.

Art. 789a (nuovo) 4. Usufrutto

1 Le disposizioni concernenti il trasferimento di quote sociali si applicano per analogia alla costituzione di un usufrutto su una quota sociale.

2957

Codice delle obbligazioni

2

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di un usufrutto sulle medesime.

Art. 789b (nuovo)

5. Diritto di pegno

1

Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l'approvazione dell'assemblea dei soci. Quest'ultima può negare l'approvazione soltanto per gravi motivi.

2

Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime.

Art. 790

III. Libro delle quote

1

La società tiene un libro delle quote sociali.

2

Nel libro delle quote sono iscritti: 1.

il nome e l'indirizzo dei soci;

2.

il numero, il valore nominale e le eventuali categorie delle quote sociali di ciascun socio;

3.

il nome e l'indirizzo degli usufruttuari;

4.

il nome e l'indirizzo dei creditori pignoratizi.

3

I soci che non sono autorizzati a esercitare il diritto di voto e i diritti ad esso connessi devono essere designati soci senza diritto di voto.

4

Ciascun socio ha diritto di consultare il libro delle quote.

Art. 791 IV. Iscrizione nel registro di commercio

1

I soci devono essere iscritti nel registro di commercio indicando il loro nome, domicilio e luogo d'origine, nonché il numero e il valore nominale delle loro quote sociali.

2

La notificazione per l'iscrizione è fatta dalla società.

Art. 792 V. Proprietà collettiva

1

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi devono designare di comune accordo una persona che li rappresenti. Possono esercitare i diritti connessi alla quota sociale soltanto per il tramite di tale persona.

2

Se una quota sociale è indivisa tra più aventi diritto, questi rispondono solidalmente degli obblighi di effettuare versamenti suppletivi e di fornire prestazioni accessorie.

2958

Codice delle obbligazioni

Art. 793 B. Prestazione dei conferimenti

1 I soci devono effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione delle loro quote sociali.

2

I conferimenti non possono essere restituiti.

Art. 794 C. Responsabilità dei soci

Per i debiti della società risponde soltanto il patrimonio sociale.

Art. 795

D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie I. Versamenti suppletivi 1. Principio e importo

1

Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.

2

Se prevede l'obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l'importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.

3 I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.

Art. 795a (nuovo) 2. Richiesta

1

I versamenti suppletivi sono ordinati dai gerenti.

2

Possono essere ordinati soltanto se: 1.

la somma del capitale sociale e delle riserve legali non è più coperta;

2.

senza questi mezzi supplementari la società non può continuare a gestire i suoi affari in modo diligente;

3.

la società necessita di capitale proprio per motivi previsti nello statuto.

3 La dichiarazione di fallimento rende esigibili i versamenti suppletivi non ancora effettuati.

Art. 795b (nuovo) 3. Rimborso

I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, soltanto se l'importo è coperto da capitale proprio liberamente disponibile e un revisore particolarmente qualificato ne dà conferma per scritto.

Art. 795c (nuovo)

4. Riduzione

1 Un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi può essere ridotto o soppresso soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti.

2959

Codice delle obbligazioni

2

Le disposizioni concernenti la riduzione del capitale sociale si applicano per analogia.

Art. 795d (nuovo)

5. Durata

1

Fatte salve le restrizioni di cui ai capoversi seguenti, i soci che lasciano la società rimangono soggetti all'obbligo di effettuare versamenti suppletivi per tre anni. L'iscrizione nel registro di commercio determina il momento dell'uscita.

2

Gli ex soci devono effettuare versamenti suppletivi soltanto in caso di fallimento della società.

3

L'obbligo di effettuare versamenti suppletivi si estingue in quanto sia adempito da un avente causa.

4

L'obbligo di un ex socio di effettuare versamenti suppletivi non può più essere esteso.

Art. 796

II. Prestazioni accessorie

1

Lo statuto può obbligare i soci a fornire prestazioni accessorie.

2

Può prevedere soltanto obblighi di fornire prestazioni accessorie utili al conseguimento dello scopo sociale o volti a preservare l'indipendenza della società o la composizione della cerchia dei soci.

3

L'oggetto e l'estensione degli obblighi di fornire prestazioni accessorie connesse a una quota sociale, come pure gli altri elementi che risultino essenziali secondo le circostanze, devono essere determinati nello statuto. Quest'ultimo può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento dell'assemblea dei soci.

4

Gli obblighi statutari di effettuare pagamenti in denaro o di fornire altre prestazioni di carattere patrimoniale sono retti dalle disposizioni concernenti i versamenti suppletivi se sono volti a soddisfare un fabbisogno di capitale proprio della società e non è prevista alcuna controprestazione adeguata.

Art. 797

III. Introduzione susseguente

L'introduzione susseguente e l'estensione di obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie richiedono il consenso di tutti i soci interessati.

E. Dividendi, interessi e tantièmes I. Dividendi

1

Art. 798

2960

Possono essere prelevati dividendi soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

2

Il dividendo non può essere determinato prima che siano state assegnate alle riserve legali e statutarie le somme loro destinate dalla legge e dallo statuto.

Codice delle obbligazioni

3 I dividendi devono essere determinati in proporzione al valore nominale delle quote sociali; se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo deve essere sommato al valore nominale delle quote sociali; lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

Art. 798a (nuovo) II. Interessi

1 Non possono essere pagati interessi a favore del capitale sociale e dei versamenti suppletivi effettuati.

2 È ammesso il versamento di interessi per il periodo di avviamento.

La disposizione del diritto della società anonima concernente gli interessi per il periodo di avviamento si applica per analogia.

Art. 798b (nuovo) III. Tantièmes

Lo statuto può prevedere il versamento di tantièmes ai gerenti. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti i tantièmes si applicano per analogia.

Art. 799

F. Quote sociali privilegiate

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le azioni privilegiate si applicano per analogia alle quote sociali privilegiate.

Art. 800

G. Restituzione di prestazioni

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la restituzione di prestazioni si applicano per analogia alla restituzione di prestazioni che la società ha fornito ai soci, ai gerenti e a persone loro vicine.

Art. 801

H. Relazione sulla gestione, riserve e pubblicazione

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la relazione sulla gestione, le riserve e la pubblicazione del conto annuale e del conto di gruppo si applicano per analogia.

J. Consegna della relazione sulla gestione

1

Art. 801a (nuovo) La relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere consegnate ai soci il più tardi unitamente alla convocazione all'assemblea ordinaria dei soci.

2 I soci possono esigere che la relazione sulla gestione sia loro riconsegnata nella versione approvata dall'assemblea.

2961

Codice delle obbligazioni

Art. 802 K. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti

1

Ogni socio può esigere dai gerenti ragguagli su tutti gli affari della società.

2

Se la società non ha un ufficio di revisione, ogni socio può consultare libri e atti senza restrizioni. Se la società ha un ufficio di revisione, il diritto di consultazione è accordato soltanto in quanto sia reso verosimile un interesse legittimo.

3

Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare, per quanto necessario, di fornire ragguagli o di autorizzare la consultazione; su richiesta del socio, decide l'assemblea dei soci.

4

In caso di rifiuto ingiustificato dell'assemblea dei soci, il giudice ordina, ad istanza del socio, che i ragguagli siano forniti o la consultazione autorizzata.

Art. 803

L. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza

1

I soci sono tenuti al segreto d'affari.

2

Si astengono da tutto quanto pregiudichi gli interessi della società.

Non possono segnatamente gestire affari che procurerebbero loro vantaggi particolari e pregiudicherebbero lo scopo della società. Lo statuto può prevedere che i soci devono astenersi da attività concorrenti.

3

I soci possono esercitare attività che violano l'obbligo di fedeltà o un eventuale divieto di concorrenza in quanto tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto. Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

4

Sono fatte salve le disposizioni speciali concernenti il divieto di concorrenza imposto ai gerenti.

Capo terzo: Organizzazione della società Art. 804 A. Assemblea dei soci I. Attribuzioni

1

L'assemblea dei soci è l'organo supremo della società.

2

All'assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti: 1. la modifica dello statuto; 2. la nomina e la revoca dei gerenti; 3. la nomina e la revoca dei membri dell'ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo; 4. l'approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;

2962

Codice delle obbligazioni

5. l'approvazione del conto annuale e la deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes; 6. la determinazione dell'indennità dei gerenti; 7. il discarico ai gerenti; 8. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto; 9. l'approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede; 10. la deliberazione sull'esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera; 11. l'autorizzazione dell'acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l'approvazione di un tale acquisto; 12. il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell'obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento; 13. l'approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci; 14. la decisione di chiedere al giudice l'esclusione di un socio per gravi motivi; 15. l'esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto; 16. lo scioglimento della società; 17. l'approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso; 18. le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

3 L'assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari.

Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

Art. 805 II. Convocazione e svolgimento

1 L'assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall'ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

2 L'assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.

3 L'assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o ab-

2963

Codice delle obbligazioni

breviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

4

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci possono anche essere prese per scritto, sempreché un socio non chieda la discussione orale.

5

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano per analogia: 1.

alla convocazione;

2.

al diritto di convocazione e di proposta dei soci;

3.

agli oggetti in deliberazione;

4.

alle proposte;

5.

alla riunione di tutti i soci;

6.

alle misure preparatorie;

7.

al processo verbale;

8.

alla rappresentanza dei soci;

9.

alla partecipazione abusiva.

Art. 806 III. Diritto di voto 1. Determinazione

1

Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto.

Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.

2

Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.

3

La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per: 1.

la nomina dei membri dell'ufficio di revisione;

2.

la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;

3.

la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un'azione di responsabilità.

Art. 806a (nuovo) 2. Esclusione dal diritto di voto

2964

1

Nelle deliberazioni riguardanti il discarico ai gerenti, le persone che hanno in qualsiasi modo partecipato alla gestione non hanno diritto di voto.

Codice delle obbligazioni

2 Nelle deliberazioni riguardanti l'acquisto di quote sociali proprie da parte della società, il socio che cede le quote non ha diritto di voto.

3 Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione di attività dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, l'interessato non ha diritto di voto.

Art. 806b (nuovo) 3. Usufrutto

Se una quota sociale è gravata da usufrutto, il diritto di voto e i diritti ad esso connessi sono esercitati dall'usufruttuario. Questi è responsabile verso il proprietario se, esercitando i propri diritti, non tiene equamente conto degli interessi del medesimo.

Art. 807

IV. Diritto di veto

1 Lo statuto può conferire ai soci un diritto di veto contro le deliberazioni dell'assemblea dei soci. Deve definire le deliberazioni contro cui il diritto di veto può essere esercitato.

2 L'introduzione susseguente di un diritto di veto richiede il consenso di tutti i soci.

3

Il diritto di veto non è trasferibile.

Art. 808 V. Deliberazioni 1. In genere

Salvo diversa disposizione della legge o dello statuto, l'assemblea dei soci delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Art. 808a (nuovo)

2. Voto preponderante

Il presidente dell'assemblea dei soci ha voto preponderante. Lo statuto può disporre altrimenti.

Art. 808b (nuovo)

3. Deliberazioni importanti

1 Una deliberazione dell'assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto è necessaria per:

1. la modifica dello scopo sociale; 2. l'introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato; 3. l'esclusione o l'agevolazione del trasferimento di quote sociali o l'inasprimento delle sue condizioni; 4. l'approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto; 5. l'aumento del capitale sociale;

2965

Codice delle obbligazioni

6. la limitazione o la soppressione del diritto di opzione; 7. l'approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l'obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza; 8. la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi e l'esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto; 9. il trasferimento della sede della società; 10. lo scioglimento della società.

2

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

Art. 808c (nuovo)

VI. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci

Al diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea dei soci si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima.

B. Gestione e rappresentanza I. Designazione dei gerenti e organizzazione

1

Art. 809 I soci esercitano in comune la gestione della società. Lo statuto può disciplinare altrimenti la gestione.

2

Soltanto persone fisiche possono essere designate quali gerenti. La persona giuridica o la società commerciale che partecipa alla società designa se del caso una persona fisica incaricata di esercitare tale funzione in sua vece. Lo statuto può subordinare tale designazione all'approvazione dell'assemblea dei soci.

3

Se la società ha più gerenti, l'assemblea dei soci deve designare uno di loro quale presidente.

4

Se la società ha più gerenti, questi prendono le loro decisioni a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante. Lo statuto può disciplinare altrimenti le deliberazioni dei gerenti.

Art. 810

II. Attribuzioni dei gerenti

1

I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all'assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.

2

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 811, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

2966

1.

l'alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;

2.

la definizione dell'organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;

Codice delle obbligazioni

3

3.

l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;

4.

la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;

5.

l'elaborazione della relazione sulla gestione (conto annuale, rapporto annuale e, se del caso, conto di gruppo);

6.

la preparazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;

7.

l'avviso al giudice in caso di indebitamento eccessivo.

Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti: 1.

convocare e dirigere l'assemblea dei soci;

2.

provvedere per le comunicazioni ai soci;

3.

accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all'ufficio del registro di commercio.

Art. 811 III. Approvazione dell'assemblea dei soci

1

Lo statuto può prevedere che i gerenti: 1.

devono sottoporre determinate decisioni all'approvazione dell'assemblea dei soci;

2.

possono sottoporre talune questioni all'approvazione dell'assemblea dei soci.

2 L'approvazione dell'assemblea dei soci non limita la responsabilità dei gerenti.

Art. 812 IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà; divieto di concorrenza

1 I gerenti e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti a esercitare le loro attribuzioni con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.

2

Soggiacciono allo stesso obbligo di fedeltà cui sono tenuti i soci.

3

Non possono esercitare attività concorrenti, salvo che lo statuto disponga altrimenti o che tutti gli altri soci vi acconsentano per scritto.

Lo statuto può prevedere che è sufficiente l'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 813 V. Parità di trattamento

I gerenti e i terzi che si occupano della gestione devono trattare allo stesso modo i soci che si trovano nella stessa situazione.

2967

Codice delle obbligazioni

Art. 814 VI. Rappresentanza

1

Ogni gerente ha il potere di rappresentare la società.

2

Lo statuto può disciplinare altrimenti la rappresentanza; può prevedere che i dettagli siano disciplinati in un regolamento. Almeno un gerente deve essere autorizzato a rappresentare la società.

3

Una delle persone autorizzate a rappresentare la società deve essere domiciliata in Svizzera. Se nessun gerente autorizzato a rappresentare la società è domiciliato in Svizzera, un direttore che vi è domiciliato deve essere incaricato di rappresentare la società.

4

Le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia all'estensione e alla limitazione del potere di rappresentanza e ai contratti conclusi tra la società e il suo rappresentante.

5

Le persone autorizzate a rappresentare la società firmano per essa aggiungendo alla ditta sociale la propria firma.

6

Le persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritte nel registro di commercio. Devono fare la loro firma davanti all'ufficio del registro di commercio o produrla autenticata.

Art. 815 VII. Revoca di gerenti; revoca del potere di rappresentanza

1

L'assemblea dei soci può revocare in ogni tempo gerenti da essa nominati.

2

Ogni socio può chiedere al giudice di revocare o di limitare i poteri di gestione e di rappresentanza di un gerente se sussiste un grave motivo, segnatamente se il gerente ha violato gravemente i suoi obblighi o non è più in grado di ben amministrare.

3

I gerenti possono in ogni tempo sospendere dal loro ufficio direttori, procuratori e mandatari.

4

Se tali persone sono state nominate dall'assemblea dei soci, quest'ultima deve essere immediatamente convocata.

5

Rimangono salve le azioni di risarcimento delle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Art. 816

VIII. Nullità delle decisioni

I motivi di nullità delle deliberazioni dell'assemblea generale della società anonima si applicano per analogia alle decisioni dei gerenti.

Art. 817

IX. Responsabilità

2968

La società risponde del danno che una persona cui è affidata la sua gestione o rappresentanza ha causato con atti illeciti commessi nell'esercizio di incombenze sociali.

Codice delle obbligazioni

Art. 818 C. Ufficio di revisione

1

La società deve designare un ufficio di revisione se: 1.

un socio soggetto a un obbligo di effettuare versamenti suppletivi lo chiede;

2.

l'importo del capitale sociale è pari o superiore a 100 000 franchi; o

3.

due dei dati seguenti sono superati durante due esercizi consecutivi: a. bilancio complessivo di 5 milioni di franchi, b. cifra d'affari di 10 milioni di franchi, c. media annua di 50 dipendenti a tempo pieno.

2 Se un ufficio di revisione è necessario o è volontariamente designato e iscritto nel registro di commercio, si applicano per analogia le pertinenti disposizioni del diritto della società anonima.

Art. 819 D. Lacune nell'organizzazione della società

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società si applicano per analogia.

Art. 820 E. Perdita di capitale e indebitamento eccessivo

1 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti gli avvisi obbligatori in caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti della società e la dichiarazione e il differimento del fallimento si applicano per analogia.

2 Il giudice può differire il fallimento, ad istanza dei gerenti o di un creditore, segnatamente se i versamenti suppletivi non ancora eseguiti sono effettuati senza indugio e il risanamento appare probabile.

Capo quarto: Scioglimento e uscita Art. 821 A. Scioglimento I. Cause

1

La società a garanzia limitata si scioglie: 1.

se si realizza una delle cause di scioglimento previste nello statuto;

2.

se lo delibera l'assemblea dei soci;

3.

se è dichiarato il suo fallimento;

4.

per gli altri motivi previsti dalla legge.

2969

Codice delle obbligazioni

2

Se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società, tale deliberazione deve risultare da un atto pubblico.

3

Ogni socio può, per gravi motivi, chiedere al giudice lo scioglimento della società. Il giudice può anche decidere un'altra soluzione adeguata e sopportabile per gli interessati, segnatamente il versamento al socio attore di un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

Art. 821a (nuovo)

II. Conseguenze

1

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le conseguenze dello scioglimento si applicano per analogia.

2

Lo scioglimento della società deve essere iscritto nel registro di commercio. Se la società è sciolta per sentenza del giudice, questi ne informa senza indugio l'ufficio del registro di commercio. Se è sciolta per altri motivi, la società notifica lo scioglimento all'ufficio del registro di commercio.

Art. 822

B. Uscita di soci I. Recesso

1

Un socio può chiedere al giudice l'autorizzazione di recedere dalla società per gravi motivi.

2

Lo statuto può conferire ai soci il diritto di recedere dalla società e subordinarne l'esercizio a determinate condizioni.

Art. 822a (nuovo) II. Recesso adesivo

1

Se un socio propone un'azione di recesso per gravi motivi o dichiara di esercitare un diritto di recesso statutario, i gerenti ne informano senza indugio gli altri soci.

2

Se, entro tre mesi dalla ricezione di tale comunicazione, altri soci propongono un'azione di recesso per gravi motivi o esercitano un diritto di recesso statutario, tutti i soci recedenti devono essere trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo è sommato al valore nominale delle quote sociali.

Art. 823

III. Esclusione

1

La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l'esclusione di un socio.

2

Lo statuto può prevedere che l'assemblea dei soci ha diritto di escludere un socio per determinati motivi.

3

Le disposizioni concernenti il recesso adesivo non sono applicabili in caso di esclusione.

2970

Codice delle obbligazioni

Art. 824 IV. Misure provvisionali

Nel procedimento concernente l'uscita di un socio, il giudice può, ad istanza di una parte, decidere la sospensione di tutti o di taluni diritti e obblighi del socio interessato.

Art. 825

V. Indennità 1. Diritto e importo

1 Il socio che lascia la società ha diritto a un'indennità corrispondente al valore reale delle sue quote sociali.

2

Per i casi di uscita fondati sull'esercizio di un diritto di recesso statutario, lo statuto può stabilire altrimenti l'indennità.

Art. 825a (nuovo)

2. Versamento

1

L'indennità inerente all'uscita di un socio è esigibile in quanto la società: 1.

possieda capitale proprio disponibile;

2.

possa alienare le quote sociali del socio uscente;

3.

possa ridurre il suo capitale sociale nel rispetto delle pertinenti disposizioni.

2 Un revisore particolarmente qualificato accerta l'importo del capitale proprio disponibile. Se quest'ultimo non è sufficiente per indennizzare il socio uscente, il revisore si pronuncia inoltre sull'importo per cui è possibile una riduzione del capitale sociale.

3 L'ex socio ha un credito di grado posteriore e senza interessi sull'importo per il quale non è ancora stato indennizzato. Tale credito è esigibile in quanto dalla relazione annuale sulla gestione risulti che la società possiede capitale proprio disponibile.

4 Finché l'indennità non è interamente versata, l'ex socio può esigere che la società designi un ufficio di revisione.

Art. 826 C. Liquidazione

1

Ogni socio ha diritto a una quota dell'avanzo della liquidazione proporzionale al valore nominale delle sue quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo deve essere sommato al valore nominale delle quote sociali; lo statuto può prevedere un disciplinamento diverso.

2 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti lo scioglimento della società seguito da liquidazione si applicano per analogia.

2971

Codice delle obbligazioni

Capo quinto: Responsabilità Art. 827 Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la responsabilità delle persone che cooperano alla costituzione della società o si occupano della gestione, della revisione o della liquidazione si applicano per analogia.

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni3 sono modificate come segue: Art. 554 C. Iscrizione nel registro di commercio I. Luogo

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 596 titolo marginale e cpv. 1 e 2 1 La società C. Iscrizione nel registro di cui ha sede.

commercio I. Luogo e confe- 2 Abrogato rimenti in natura

dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in

Art. 625 D. Azionisti

Una società anonima può essere costituita da una o più persone fisiche o giuridiche o da altre società commerciali.

Art. 628 cpv. 4 secondo periodo (nuovo) 4

... Le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni possono inoltre essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni.

Art. 631

II. Documenti giustificativi

1

Il pubblico ufficiale menziona nell'atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori.

2

3

2972

All'atto costitutivo devono essere acclusi: 1.

lo statuto;

2.

la relazione sulla costituzione;

3.

l'attestazione di verifica;

RS 220

Codice delle obbligazioni

4.

l'attestazione di deposito dei conferimenti in denaro;

5.

i contratti riguardanti i conferimenti in natura;

6.

i contratti esistenti di assunzione di beni.

Art. 640 G. Iscrizione nel registro di commercio I. Società

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 641 II. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

Art. 642

III. Conferimenti in natura, assunzione di beni e vantaggi speciali

L'oggetto dei conferimenti in natura e le azioni emesse quale corrispettivo, l'oggetto dell'assunzione di beni e la controprestazione della società, come pure il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 643 cpv. 3 secondo periodo Abrogato Art. 647

J. Modificazione dello statuto

Ogni deliberazione dell'assemblea generale o del consiglio d'amministrazione che modifichi lo statuto deve risultare da un atto pubblico ed essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 662 titolo marginale Concerne soltanto il testo francese Art. 698 cpv. 2 frase introduttiva 2

All'assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti: ...

Art. 702a (nuovo) IV. Partecipazione dei membri del consiglio d'amministrazione

I membri del consiglio d'amministrazione hanno diritto di partecipare all'assemblea generale. Possono presentare proposte.

2973

Codice delle obbligazioni

Art. 703 titolo marginale V. Deliberazioni e nomine 1. In genere

Art. 704 cpv. 1 n. 8 1

Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 8.

lo scioglimento della società.

Art. 705 titolo marginale VI. Revoca del consiglio d'amministrazione e dell'ufficio di revisione

Art. 706 titolo marginale VII. Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale 1. Legittimazione e motivi

Art. 706b titolo marginale VIII. Nullità

Art. 707 cpv. 1 e 2 1

Il consiglio d'amministrazione della società si compone di uno o più membri.

2

Abrogato

Art. 708 Abrogato Art. 709 titolo marginale 2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti

2974

Codice delle obbligazioni

Art. 710 titolo marginale 3. Durata del mandato

Art. 711 Abrogato Art. 716a cpv. 1 frase introduttiva 1 Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti: ...

Art. 718 cpv. 3 3 Una delle persone autorizzate a rappresentare la società dev'essere domiciliata in Svizzera. Se nessun amministratore autorizzato a rappresentare la società è domiciliato in Svizzera, un direttore che vi è domiciliato dev'essere incaricato di rappresentare la società.

Art. 718b (nuovo) 3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 719 titolo marginale

4. Firma

Art. 720 titolo marginale 5. Iscrizione

Art. 721 titolo marginale 6. Procuratori e mandatari

Art. 722 titolo marginale Concerne soltanto il testo tedesco

2975

Codice delle obbligazioni

Art. 727b cpv. 1 n. 3 lett. c 1

I revisori devono soddisfare a particolari requisiti professionali se: 3.

due dei dati seguenti sono superati durante due esercizi consecutivi: c. media annua di 200 dipendenti a tempo pieno.

Art. 727e cpv. 4 e 727f Abrogati Titolo prima dell'art. 731b

D. Lacune nell'organizzazione della società Art. 731b (nuovo) 1

Se la società è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, un azionista, un creditore o l'ufficiale del registro di commercio può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie. Il giudice può segnatamente: 1.

assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;

2.

nominare l'organo mancante o un commissario;

3.

pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.

2

Se nomina l'organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

3

In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

Art. 732 cpv. 5

5

Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a 100 000 franchi soltanto se è simultaneamente sostituito, sino a concorrenza di almeno 100 000 franchi, con capitale nuovo da versare interamente.

Art. 732a (nuovo)

B. Soppressione delle azioni in caso di risanamento

1

Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti societari degli azionisti decadono all'atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse.

2

All'atto dell'aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d'opzione di cui non possono essere privati.

2976

Codice delle obbligazioni

Art. 733 titolo marginale C. Diffida ai creditori

Art. 734 titolo marginale D. Attuazione della riduzione

Art. 735 titolo marginale E. Riduzione in caso di bilancio in disavanzo

Art. 740 cpv. 3 3 Uno almeno dei liquidatori deve essere domiciliato in Svizzera e avere la facoltà di rappresentare la società.

Art. 765 cpv. 2 2 Il nome, il domicilio, il luogo d'origine e la funzione dei membri dell'amministrazione (amministratori) e delle persone autorizzate a rappresentare la società devono essere iscritti nel registro di commercio.

Art. 831 cpv. 2 2 Quando in seguito il numero dei soci scenda sotto questo minimo, si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società.

Art. 835 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Società

La società dev'essere iscritta nel registro di commercio del luogo in cui ha sede.

Art. 836 2. Succursali

Le succursali devono essere iscritte nel registro di commercio del luogo in cui si trovano, con richiamo all'iscrizione della sede principale.

Art. 837

3. Elenco dei soci

Le società cooperative i cui soci sono personalmente responsabili o tenuti a effettuare versamenti suppletivi devono consegnare un elenco dei soci all'ufficio del registro di commercio. Tale elenco non è iscritto nel registro di commercio, ma può essere consultato da chiunque.

2977

Codice delle obbligazioni

Art. 879 cpv. 2 frase introduttiva 2

L'assemblea generale ha i poteri intrasmissibili seguenti: ...

Art. 895 Abrogato Art. 898 IV. Gestione e rappresentanza 1. In genere

1

Lo statuto può autorizzare l'assemblea generale o l'amministrazione a delegare la gestione o parte di essa e la rappresentanza della società a uno o più gerenti, direttori od altre persone, anche non soci.

2

La società deve essere rappresentata da un amministratore, un gerente o un direttore domiciliato in Svizzera.

Art. 899a (nuovo)

3. Contratti tra la società e il suo rappresentante

Se all'atto della conclusione di un contratto la società è rappresentata dalla persona con cui conclude il contratto, questo dev'essere steso per scritto. Tale esigenza non si applica alle operazioni correnti per le quali la prestazione della società non supera 1000 franchi.

Art. 900 titolo marginale

4. Firma

Art. 901 titolo marginale 5. Iscrizione

Art. 910a (nuovo) D. Lacune nell'organizzazione della società

Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti le lacune nell'organizzazione della società si applicano per analogia.

Art. 929 cpv. 1 1

Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l'organizzazione, la tenuta e la sorveglianza del registro di commercio, la procedura, le notificazioni per l'iscrizione, i documenti giustificativi da produrre e l'esame degli stessi, il contenuto dell'iscrizione, le tasse e le vie di ricorso.

Art. 931a (nuovo)

B. Iscrizioni I. Notificazione

2978

1

Per quanto concerne le persone giuridiche, le notificazioni per l'iscrizione nel registro di commercio sono fatte dall'organo superiore di direzione o di amministrazione. Sono salve le disposizioni speciali concernenti gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico.

Codice delle obbligazioni

2 Le notificazioni devono essere firmate da due membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione o da un membro autorizzato a rappresentare la persona giuridica con firma individuale. Devono essere firmate presso l'ufficio del registro di commercio o prodotte per scritto con le firme autenticate.

Art. 932 titolo marginale II. Inizio degli effetti

Art. 933 titolo marginale III. Effetti

Art. 934 IV. Iscrizione nel registro di commercio 1. Diritto e obbligo

1 Chiunque esercita un commercio, un'industria o altra impresa in forma commerciale è tenuto a chiederne l'iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa.

2 Chiunque esercita un'impresa sotto una ditta può, anche se non vi è tenuto, chiederne nondimeno l'iscrizione nel registro di commercio del luogo in cui essa ha la sede principale.

Art. 937 titolo marginale V. Modificazioni

Art. 938 VI. Cancellazione 1. Obbligo di cancellazione

Qualora un'impresa iscritta nel registro di commercio cessi di esistere o sia continuata da un terzo, i precedenti titolari o i loro eredi devono far cancellare l'iscrizione.

Art. 938a (nuovo)

2. Cancellazione d'ufficio

1 Se una società non esercita più alcuna attività e non ha più attivi realizzabili, l'ufficiale del registro di commercio può cancellarla dal registro di commercio dopo tre grida successive rimaste infruttuose.

2 Se un socio, un azionista o un creditore fa valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, decide il giudice.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 938b (nuovo) 3. Organi e poteri di rappresentanza

1 Se persone iscritte nel registro di commercio in qualità di organo cessano le loro funzioni, la persona giuridica interessata ne chiede immediatamente la cancellazione.

2979

Codice delle obbligazioni

2

La cancellazione può essere chiesta anche dalle persone che cessano le loro funzioni. L'ufficiale del registro di commercio notifica immediatamente la cancellazione alla persona giuridica.

3

Queste disposizioni si applicano anche alla cancellazione dei poteri di rappresentanza.

Art. 939 titolo marginale

VII. Fallimento di società commerciali e di società cooperative

Art. 940 titolo marginale VIII. Doveri dell'ufficiale del registro di commercio 1. Verifica

Art. 941a (nuovo) 3. Richiesta al giudice

Se una società presenta lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge, l'ufficiale del registro di commercio chiede al giudice di prendere le misure necessarie.

Art. 942 titolo marginale

IX. Inosservanza delle norme 1. Responsabilità per il danno

Art. 945 titolo marginale II. Imprese individuali 1. Contenuto essenziale

Art. 946 titolo marginale 2. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

Art. 949 Abrogato

2980

Codice delle obbligazioni

Art. 950 2. Società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative

Le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative possono scegliere liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev'essere indicata la forma giuridica.

Art. 951

3. Diritto esclusivo di usare la ditta iscritta

1 Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta di imprese individuali iscritta nel registro di commercio si applicano anche alla ditta della società in nome collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

2 Le ditte delle società anonime, delle società a garanzia limitata e delle società cooperative devono distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di società che rivestono una di queste forme giuridiche.

Art. 954a (nuovo) B. Obbligo di usare la ditta

1 La corrispondenza, i talloncini di ordinazione, le fatture e le comunicazioni della società devono indicare, in modo completo e senza modifiche, la ditta iscritta nel registro di commercio.

2 È ammesso l'uso complementare di abbreviazioni, simboli, nomi commerciali, insegne o indicazioni analoghe.

Art. 955 titolo marginale C. Sorveglianza

Art. 956 titolo marginale D. Protezione della ditta

II La modifica di altre leggi federali è disciplinata nell'allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 1 A. Regola generale

1 Il titolo finale del Codice civile si applica alla presente legge in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.

2981

Codice delle obbligazioni

2

Dall'entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano anche alle società già esistenti.

Art. 2

B. Termine di adeguamento

1

Le società a garanzia limitata che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni devono adeguare il loro statuto e i loro regolamenti entro due anni.

2

Le disposizioni statutarie e regolamentari non conformi al nuovo diritto restano in vigore sino al loro adeguamento, ma al massimo per due anni.

3

Gli articoli 808a e 809 capoverso 4 secondo periodo si applicano alle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge soltanto dopo la scadenza del termine di adeguamento dello statuto.

4

Le società anonime e le società cooperative iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge e la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni, devono adeguare la loro ditta entro due anni. Trascorso tale termine, l'ufficiale del registro di commercio completa d'ufficio la ditta.

Art. 3

C. Prestazione dei conferimenti

1

Nelle società a garanzia limitata iscritte nel registro di commercio al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i conferimenti che non sono stati eseguiti sino a concorrenza del prezzo di emissione dell'insieme delle quote sociali devono essere effettuati entro due anni.

2

I soci rispondono conformemente all'articolo 802 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 19364 sino alla prestazione integrale dei conferimenti a concorrenza dell'importo del capitale sociale.

Art. 4

D. Buoni di partecipazione e buoni di godimento

4

1

Dopo due anni, le quote di società a garanzia limitata che hanno un valore nominale e figurano nel passivo del bilancio ma non conferiscono alcun diritto di voto (buoni di partecipazione) sono considerate quote sociali con identici diritti patrimoniali se non sono soppresse entro tale termine mediante una riduzione del capitale sociale. Se le quote sono soppresse, i partecipanti devono essere indennizzati sino a concorrenza del valore reale delle loro quote.

RU 53 189

2982

Codice delle obbligazioni

2 Le necessarie deliberazioni dell'assemblea dei soci possono essere prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati anche se lo statuto prevede altrimenti.

3 Dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative ai buoni di godimento si applicano alle quote delle società a garanzia limitata che non figurano nel passivo del bilancio, anche se designate buoni di partecipazione. Tali quote non possono avere alcun valore nominale e devono essere designate buoni di godimento. La designazione dei titoli e lo statuto devono essere adeguati entro due anni.

Art. 5 E. Quote sociali proprie

Le società a garanzia limitata che hanno acquistato quote sociali proprie prima dell'entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni, alienarle o sopprimerle mediante una riduzione del capitale sociale, sempreché il loro valore nominale complessivo ecceda il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 6

F. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi

1 Gli obblighi statutari di effettuare versamenti suppletivi previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge e che eccedono il doppio del valore nominale della quota sociale cui sono connessi restano validi e possono essere ridotti soltanto in applicazione della procedura prescritta nell'articolo 795c.

2 Per il rimanente, le nuove disposizioni si applicano dall'entrata in vigore della presente legge, segnatamente per quanto concerne la richiesta di versamenti suppletivi.

Art. 7 G. Ufficio di revisione

L'obbligo di designare un ufficio di revisione si applica dal primo esercizio che comincia con l'entrata in vigore della presente legge o successivamente.

Art. 8

H. Diritto di voto 1

Le società a garanzia limitata che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno determinato il diritto di voto indipendentemente dal valore nominale delle quote sociali non sono tenute ad adeguare le relative disposizioni alle esigenze di cui all'articolo 806.

2 In caso di emissione di nuove quote sociali, l'articolo 806 capoverso 2 secondo periodo deve sempre essere rispettato.

2983

Codice delle obbligazioni

Art. 9 J. Adeguamento delle maggioranze richieste dallo statuto

Se una società a garanzia limitata ha semplicemente riprodotto nello statuto disposizioni del diritto previgente che prevedono maggioranze qualificate per le deliberazioni dell'assemblea dei soci, questa può, entro due anni, decidere a maggioranza assoluta dei voti rappresentati di adeguare tali disposizioni al nuovo diritto.

Art. 10

K. Soppressione di azioni e di quote sociali in caso di risanamento

Se, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario o il capitale sociale è stato ridotto a zero e nuovamente aumentato a fini di risanamento, i diritti societari degli azionisti o dei soci precedenti decadono al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

L. Diritto esclusivo di usare le ditte iscritte

Il diritto esclusivo di valersi delle ditte iscritte nel registro di commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge è retto dall'articolo 951 del Codice delle obbligazioni nella versione del 18 dicembre 19365.

IV Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

5

RU 53 189

2984

Codice delle obbligazioni

Allegato (cifra II)

Modifica di altre leggi federali Le leggi federali seguenti sono modificate come segue:

1. Codice civile 6 Art. 56 D. Sede

La sede delle persone giuridiche, salvo diversa disposizione degli statuti, è nel luogo dove si tiene la loro amministrazione.

Art. 69a (nuovo)

1 Se l'associazione è priva di uno degli organi prescritti, un socio o un III. Lacune nell'organizzazione creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.

dell'associazione 2 Il giudice può segnatamente assegnare all'associazione un termine

per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.

3 L'associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alla persona nominata.

4 L'associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

Art. 83 cpv. 2, 3, 4 (nuovo) e 5 (nuovo) 2

Se l'organizzazione prevista nell'atto di fondazione non è sufficiente, la fondazione è priva di uno degli organi prescritti o uno di tali organi non è composto conformemente alle prescrizioni, l'autorità di vigilanza prende le misure necessarie. Può segnatamente: 1.

assegnare alla fondazione un termine per ripristinare la situazione legale;

2.

nominare l'organo mancante o un commissario.

3

Se non è possibile organizzare la fondazione conformemente al suo fine, l'autorità di vigilanza ne devolve il patrimonio a un'altra fondazione avente uno scopo quanto possibile affine, sempreché il fondatore o una disposizione dell'atto di fondazione non vi si opponga.

4 La fondazione si assume le spese di queste misure. L'autorità di vigilanza può obbligarla a versare un anticipo alla persona nominata.

6

RS 210

2985

Codice delle obbligazioni

5

La fondazione può, per gravi motivi, chiedere all'autorità di vigilanza la revoca di persone da essa nominate.

Art. 393 n. 4

Abrogato Art. 905 titolo marginale e cpv. 2 (nuovo) II. Rappresentanza di azioni e di quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno

2 Nelle assemblee dei soci, le quote sociali di una società a garanzia limitata costituite in pegno sono rappresentate dal socio e non dal creditore pignoratizio.

2. Legge federale dell'11 aprile 1889 7 sull'esecuzione e sul fallimento Art. 39 cpv. 1 n. 5 Abrogato

3. Legge del ... 8 sulla fusione Art. 18 cpv. 1 lett. c 1 L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

c.

per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto;

Art. 64 cpv. 1 lett. c 1 L'organo superiore di direzione o di amministrazione delle società di capitali, delle società cooperative e delle associazioni deve sottoporre il progetto di trasformazione all'assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze:

c.

7 8

per le società a garanzia limitata, almeno due terzi dei voti rappresentati all'assemblea generale e la maggioranza assoluta del capitale sociale con diritto di voto;

RS 281.1 RS ...; RU ... (FF 2000 3765)

2986

Codice delle obbligazioni

4. Legge federale del 27 giugno 1973 9 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 5 cpv. 1 lett. a secondo trattino e cpv. 2 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco Art. 7 cpv. 1 lett. a Concerne soltanto il testo tedesco Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1

Non soggiacciono alla tassa: a.

l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di fondi di investimento, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione e quote in fondi di investimento svizzeri;

5. Legge federale del 13 ottobre 1965 10 sull'imposta preventiva Art. 4 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco Art. 4a cpv. 1 e 2 1 La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi di-

9 10

RS 641.10 RS 642.21

2987

Codice delle obbligazioni

ritti di partecipazione. Quest'imposizione si applica anche quando l'acquisto dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell'articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni11.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia se la società di capitali o la società cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti previsti nell'articolo 659 o 783 del Codice delle obbligazioni non riduce successivamente il suo capitale e non li rivende entro un termine di sei anni.

3313

11

RS 220

2988