Legge federale Disegno concernente il blocco e la liberazione dei crediti nel bilancio preventivo della Confederazione Svizzera (Legge sul blocco dei crediti, LBC) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 164 capoverso 1 lettera g e 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 ottobre 20022, decreta:

Art. 1 1

Mediante il decreto federale concernente il bilancio preventivo, l'Assemblea federale può bloccare parzialmente i crediti di pagamento, i crediti d'impegno e i limiti dei pagamenti autorizzati.

2

Il Consiglio federale è autorizzato ad abrogare parzialmente o totalmente i blocchi dei crediti decisi dall'Assemblea federale qualora una grave recessione lo esiga o debbano essere effettuati pagamenti fondati su un obbligo legale o dovuti in modo vincolante. L'abrogazione di blocchi di crediti per una grave recessione sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. 2 1

La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2

Essa entra in vigore il giorno dopo la promulgazione e ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

1 2

RS 101 FF 2002 6922

2002-2595

6933