Traduzione1

Allegato 1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore Firmato a Egilsstadir, Islanda, il 26 giugno 2002

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (denominati qui di seguito «gli Stati dell'AELS») e la Repubblica di Singapore, (denominata qui di seguito «Singapore»), denominati qui di seguito «le Parti», considerata l'importanza dei legami esistenti tra Singapore e gli Stati dell'AELS e riconosciuta la volontà comune delle Parti di rafforzare detti legami, al fine di stabilire tra di esse relazioni strette e durature; riaffermata la loro adesione ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo; desiderosi di contribuire all'espansione e allo sviluppo armonico del commercio mondiale e di promuovere una più stretta cooperazione internazionale, in particolare fra l'Europa e l'Asia; determinati a creare un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi sui loro territori; risoluti a mantenere un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti; decisi a migliorare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; con l'obiettivo di creare impieghi, migliorare le condizioni di lavoro e il livello di vita nei loro territori e garantire un incremento elevato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l'espansione del commercio e degli investimenti; determinati a garantire che i vantaggi della liberalizzazione del commercio non siano neutralizzati dall'instaurazione di ostacoli privati alla concorrenza; convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie; fondandosi sui loro rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominata qui di seguito «l'OMC») e da altri strumenti di cooperazione multilaterali e bilaterali; riconoscendo che la liberalizzazione del commercio dovrebbe permettere un'utilizzazione ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile; nonché hanno convenuto di concludere il presente Accordo di libero scambio, (denominato qui di seguito «il presente Accordo»):

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Dal testo originale in lingua inglese.

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2002-1790

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

I

Disposizioni generali

Art. 1

Obiettivi

1. Gli Stati dell'AELS e Singapore istituiscono una zona di libero scambio in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

2. Gli obiettivi del presente Accordo fondato su relazioni commerciali fra economie di mercato sono: (a) la liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di beni, conformemente all'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (denominato qui di seguito «GATT 1994»); (b) la promozione della concorrenza sui loro mercati, in particolare nell'ambito delle relazioni economiche fra le Parti; (c) una liberalizzazione maggiore, su base reciproca, dei mercati degli appalti pubblici; (d) la liberalizzazione del commercio dei servizi, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (denominato qui di seguito «GATS»); (e) il promovimento reciproco di possibilità d'investimento e la garanzia di una protezione durevole degli investitori e degli investimenti; (f) la garanzia di una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali in vigore; e (g) di contribuire in tal modo, per mezzo dell'eliminazione degli ostacoli al commercio, all'espansione e allo sviluppo armoniosi del commercio mondiale.

Art. 2

Campo d'applicazione territoriale

1. Fatta salva l'Appendice I, il presente Accordo si applica: (a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna delle Parti nonché al suo spazio aereo, conformemente al diritto internazionale; e (b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell'esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conformemente al diritto internazionale.

2. L'Appendice II si applica alla Norvegia.

Art. 3

Relazioni economiche e commerciali rette dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e commerciali tra ciascuno degli Stati dell'AELS da un lato e Singapore dall'altro, ma non alle relazioni commerciali tra i diversi Stati dell'AELS, fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente Accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

2. In virtù dell'unione doganale stabilita tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 1923, la Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni relative al presente Accordo.

Art. 4

Relazione con altri accordi

Le disposizioni del presente Accordo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, da altri accordi negoziati in questo ambito (denominato qui di seguito «Accordo dell'OMC») di cui sono Parti nonché da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 5

Governi regionali e locali

Ciascuna Parte è interamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo e provvede affinché i rispettivi Governi e autorità regionali e locali nonché le istanze non governative che esercitano poteri delegati loro da Governi o Autorità centrali, regionali o locali, badino al rispetto di tali obblighi e impegni sul suo territorio.

II

Scambi di merci

Art. 6

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica: (a) ai prodotti compresi nei capitoli 25­97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA); (b) ai prodotti elencati nell'Appendice III, in virtù delle disposizioni previste nella stessa Appendice; (c) ai pesci e agli altri prodotti del mare elencati nell'Appendice IV.

2. Singapore ha concluso con ciascuno Stato dell'AELS un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti agricoli. Detti accordi sono parte integrante degli strumenti con i quali si istituisce una zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore.

Art. 7

Norme di origine e cooperazione amministrativa

1. Le disposizioni relative alle norme di origine e alla cooperazione amministrativa applicabili agli articoli 8, 16 e 17 sono contenute nell'Appendice I.

2. Le norme di origine non preferenziali di una Parte si applicano anche agli altri articoli del presente capitolo non menzionati nel paragrafo 1. I disciplinamenti in materia di cooperazione amministrativa enunciati nella Appendice I si applicano per analogia.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti s'incontrano per rielaborare l'Appendice I e adeguare il regime di perfezionamento passivo alle proprie nuove esigenze economiche. Questo riesame dovrebbe avvenire ogni due anni, sempreché le Parti non abbiano convenuto altrimenti.

Art. 8

Dazi

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti eliminano tutti i dazi all'importazione dei prodotti originari di uno degli Stati dell'AELS o di Singapore, fatti salvi quelli elencati nell'Appendice V. Non saranno introdotti nuovi dazi.

2. Sono considerati dazi tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all'importazione o all'esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprattassa collegate all'importazione o all'esportazione.

3. Il presente capitolo non impedisce una Parte d'imporre in qualsiasi momento un dazio sull'importazione o l'esportazione di una determinata merce di un'altra Parte, in particolare sotto forma di: (a) imposte di consumo e altre tasse equivalenti all'onere corrispondente di un'imposta interna prelevata al momento dell'importazione o dell'esportazione conformemente all'articolo 11; o (b) emolumenti o altre tasse, che non sono applicati su una base di valore aggiunto, purché siano di importo limitato al costo approssimativo dei servizi prestati e non costituiscano né una protezione indiretta a favore dei prodotti nazionali né un'imposizione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

Art. 9

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Tutti i divieti o le restrizioni all'importazione o all'esportazione tra gli Stati dell'AELS e Singapore applicati mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 10

Trattamento della nazione più favorita

Se una Parte conclude un accordo conformemente all'articolo XXIV GATT 1994 con uno Stato che non è parte al presente Accordo, deve, su richiesta di un'altra Parte, offrire la possibilità di negoziare qualsiasi altro vantaggio supplementare concesso in virtù di tale accordo preferenziale.

Art. 11

Trattamento nazionale

Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 12

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le Parti applicano le loro misure sanitarie e fitosanitarie in maniera non discriminatoria e non introducono alcuna nuova misura che possa ostacolare indebitamente il commercio.

2. I principi sanciti dal paragrafo 1 si applicano conformemente all'Accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, il quale diviene in tal modo parte integrante del presente Accordo.

Art. 13

Regolamenti tecnici

1. I diritti e gli obblighi delle Parti relativi ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio.

2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di accrescere la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare a: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali che servono da base per i regolamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità; (b) promuovere l'accreditamento degli uffici di valutazione della conformità sulla base delle norme e delle direttive ISO/IEC corrispondenti; e (c) promuovere l'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformità ottenuti dagli organi menzionati che sono stati riconosciuti nel quadro di un Accordo multilaterale fra i loro sistemi o i loro organi di accreditamento rispettivi.

3. Nel quadro del presente articolo, le Parti si adoperano espressamente a: (a) intensificare lo scambio di informazioni; e (b) considerare favorevolmente qualsiasi domanda di consultazione scritta.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti si accordano per tenere consultazioni nel quadro del Comitato misto in vista di trovare una soluzione appropriata, conformemente all'Accordo dell'OMC sugli ostacoli tecnici al commercio, se Singapore o uno degli Stati dell'AELS considera che uno o più Stati dell'AELS o Singapore ha preso misure che creano o potrebbero creare un ostacolo ingiustificato al commercio.

Art. 14

Imprese commerciali del settore pubblico

I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le imprese commerciali del settore pubblico sono retti dall'articolo XVII del GATT 1994 e dall'Intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, i quali divengono in tal modo parte integrante del presente Accordo.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 15

Sovvenzioni

I diritti e gli obblighi delle Parti relativi alle sovvenzioni e alle misure compensative sono retti dagli articoli VI e XVI del GATT 1994, dall'Accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dall'Accordo dell'OMC sull'agricoltura.

Art. 16

Misure antidumping

1. Nessuna delle Parti applica misure antidumping conformemente all'Accordo OMC sull'esecuzione dell'articolo VI del GATT 1994, per quanto concerne i prodotti originari delle altre Parti.

2. Al fine di impedire il dumping, le Parti adottano le misure necessarie previste nel capitolo 5.

Art. 17

Misure di salvaguardia concernenti l'importazione di determinati prodotti

1. Qualora, in seguito alla riduzione o all'eliminazione di dazi convenute in virtù del presente Accordo, un prodotto di una Parte sia importato nel territorio dell'altra Parte in quantità talmente elevate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un danno grave all'industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel territorio della Parte importatrice, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per porre rimedio al pregiudizio o per prevenirlo.

2. Tali misure consistono nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l'onere doganale non deve superare: (a) l'aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (NPF) nel momento in cui la misura è adottata; e (b) l'aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. La Parte che adotta tali misure deve presentare un calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni di un prodotto già assoggettato a misure di questo tipo durante i cinque anni precedenti.

4. Le misure di salvaguardia possono essere adottate soltanto quando, in seguito a un'inchiesta condotta conformemente alla procedura stabilita dall'Accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, sia dimostrato chiaramente che l'aumento delle importazioni ha causato o rischia di causare un grave danno.

5. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo invia immediatamente alle altre Parti e al Comitato misto una notificazione contenente tutte le informazioni pertinenti, quali le prove del danno o del rischio di danno causato dall'aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato, una presentazione della misura di salvaguardia proposta, l'indicazione della data proposta per l'introduzione della misura e dell'inchiesta, l'indicazione 5991

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della durata prevista della misura e dell'inchiesta. A qualsiasi Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente, in relazione alle importazioni di detta Parte.

6. Entro 30 giorni dopo la data della notificazione, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 5 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 2 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può prendere una misura compensativa. Le misure di salvaguardia e le misure compensative devono essere comunicate immediatamente al Comitato misto. Le misure compensative consistono nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari riscossi in virtù della misura di salvaguardia. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito dal presente Accordo.

7. In circostanze critiche nelle quali ogni ritardo comporterebbe un danno difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provvisoria dopo aver constatato che un aumento delle importazioni arreca o rischia di arrecare un danno grave. La Parte che intende adottare una tale misura di salvaguardia ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. La durata di validità di tale misura di salvaguardia sarà computata sulla durata di validità iniziale e su ogni proroga.

8. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti s'incontrano al fine di riesaminare il presente articolo e di valutare la necessità di mantenere le misure di salvaguardia.

9. Se, dopo il primo riesame, decidono di mantenere tali misure, le Parti riesaminano le stesse successivamente ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 18

Problemi a livello della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano per evitare l'applicazione di misure restrittive destinate a ovviare a difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. La Parte che si trova o corre un pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994 e nell'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti, adottare misure restrittive relative agli scambi commerciali, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti. Le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 e dell'Intesa dell'OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti divengono pertanto parte integrante del presente Accordo.

3. La Parte che adotta misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altri parti e il Comitato misto.

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Art. 19

Eccezioni generali

A condizione che le seguenti misure non siano applicate in maniera da rappresentare uno strumento di discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vi sono le medesime condizioni, o restrizioni dissimulate agli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata al fine di impedire che una Parte adotti o applichi misure: (a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica; (b) necessarie ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, del mondo animale e vegetale; (c) che si riferiscono all'importazione o all'esportazione di oro e argento; (d) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese quelle riguardanti l'applicazione delle misure doganali, la gestione di monopoli instaurati conformemente al paragrafo 4 dell'articolo II e all'articolo XVII del GATT 1994, la protezione dei brevetti, dei marchi di commercio e dei diritti d'autore e la prevenzione delle pratiche ingannevoli; (e) in relazione con articoli fabbricati nelle prigioni; (f) che si prefiggono di tutelare il patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico; (g) che si riferiscono alla conservazione delle risorse naturali esauribili, quando dette misure siano associate a restrizioni della produzione o del consumo nazionali; (h) prese al fine di adempiere impegni convenuti in virtù di accordi intergovernativi su un prodotto di base, conformi ai criteri sottoposti ai membri dell'OMC e non rifiutati da questi o sottoposti direttamente ai membri dell'OMC e non rifiutati da questi; (i)

che implicano restrizioni all'esportazione di materie prime interne, necessarie per assicurare a un'industria nazionale di trasformazione le quantità occorrenti di dette materie prime durante i periodi in cui i prezzi interni delle stesse siano mantenuti al di sotto del corso mondiale, in esecuzione di un piano governativo di stabilizzazione, a condizione che le restrizioni non abbiano l'effetto di aumentare le esportazioni o di rafforzare la protezione dell'industria interessata e non si discostino dalle disposizioni del GATT 1994 relative alla non discriminazione;

(j)

essenziali per l'acquisizione o la distribuzione di prodotti in periodi di penuria generale o locale, sempreché dette misure siano compatibili con il principio secondo il quale tutti i membri dell'OMC hanno diritto a una parte equanime dell'offerta internazionale di questi prodotti e le misure che sono incompatibili con le altre disposizioni del presente Accordo siano soppresse non appena vengano a cadere le condizioni che le hanno rese necessarie.

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Art. 20

Eccezioni per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere da una delle Parti informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una delle Parti di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti (i) le materie fissili o le materie che servono alla loro fabbricazione; (ii) il commercio di armi, munizioni e materiale da guerra, nonché il commercio di altri prodotti o materiali destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di un'istituzione militare; (iii) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; (c) impedire a una delle Parti di prendere misure in applicazione dei suoi impegni presi in virtù dello Statuto delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

III

Servizi

Art. 21

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica alle misure prese dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali nonché da istanze non governative nell'esercizio dei poteri conferiti dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali.

2. Il presente capitolo si applica a tutti i settori dei servizi, esclusi i servizi aerei, compresi i trasporti aerei nazionali e internazionali di linea e fuori linea, nonché i servizi ausiliari ad essi connessi, ad eccezione: (a) dei servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili; (b) della vendita e della commercializzazione dei servizi di trasporto aereo; (c) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)2.

3. Gli Stati dell'AELS e Singapore si accordano per riesaminare gli sviluppi nel settore dei trasporti aerei al fine di valutare la necessità di un'ulteriore cooperazione in questo settore.

4. Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata in modo tale da imporre un qualsiasi obbligo in materia di appalti pubblici.

2

Le nozioni di «servizi di riparazione e manutenzione degli aeromobili», «vendita e commercializzazione dei servizi di trasporto aereo» e «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)» sono definite nel paragrafo 6 dell'Appendice sui servizi di trasporto aereo del GATS.

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Art. 22

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «misura» s'intende qualsiasi misura adottata da una Parte, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma; (b) la «fornitura di servizi» comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio; (c) le «misure adottate dalle Parti che incidono sugli scambi di servizi» comprendono le misure relative: (i) all'acquisto, al pagamento o all'utilizzazione di un servizio; (ii) all'accesso e al ricorso, in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Parti chiedono siano afferti al pubblico in generale; (iii) alla presenza, compresa quella commerciale, di persone di una Parte per la fornitura di un servizio nel territorio di un'altra Parte; (d) per «presenza commerciale» s'intende qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante: (i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica; o (ii) la costituzione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di una Parte al fine di fornire un servizio; (e) per «settore» di un servizio s'intende: (i) con riferimento a un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell'elenco della Parte; (ii) altrimenti, il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori; (f) per «fornitore di servizi» s'intende qualsiasi persona che fornisce un servizio3; (g) per «consumatore di servizi» s'intende qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;

3

Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia la persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Accordo. Tale trattamento è esteso all'entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(h) per «servizio fornito da un'altra Parte» s'intende un servizio fornito: (i) dal territorio o nel territorio di tale altra Parte o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell'altra Parte, o da un soggetto facente capo all'altra Parte che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un fornitore di servizi di tale altra Parte; (i)

per «persona» s'intende una persona fisica o una persona giuridica;

(j)

per «persona fisica di una Parte» s'intende una persona fisica che risiede nel territorio di tale Parte o altrove e che, a norma delle leggi di tale Parte: (i) è un cittadino di tale Parte; o (ii) ha il diritto di residenza permanente in tale Parte e gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini in materia di misure concernenti gli scambi di servizi;

(k) per «persona giuridica» s'intende qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società di capitali, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni; (l)

per «persona giuridica di un'altra Parte» s'intende una persona giuridica: (i) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altra Parte, e che svolge un'importante attività commerciale nel territorio di qualsiasi altra Parte4; sono inclusi i fornitori di servizi di uno Stato membro dell'OMC non Parte al presente Accordo, i quali sono persone giuridiche costituite conformemente alle leggi di una delle Parti a condizione che svolgano importanti attività commerciali nel territorio delle Parti; o (ii) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale: 1. di proprietà di persone fisiche di tale Parte o controllata da esse; 2. di proprietà di persone giuridiche di tale altra Parte ai sensi del comma l numero i) o controllata da esse;

(m) una persona giuridica è: (i) «di proprietà» di persone di una Parte se più del 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Parte; (ii) «controllata» da persone di una Parte, se tali persone hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato; (iii) «affiliata» ad un'altra persona, se una di esse controlla l'altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;

4

Sono incluse anche le persone giuridiche che hanno l'intenzione di effettuare importanti operazioni commerciali come le società «start-up».

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(n) per «fornitore monopolista di un servizio» s'intende qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di una Parte è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Parte come fornitore esclusivo di tale servizio; (o) per «scambi di servizi» si intende la fornitura di un servizio: (i) dal territorio di una Parte al territorio di un'altra Parte (di seguito «fornitura transfrontaliera»); (ii) nel territorio di una Parte a un consumatore di servizi dell'altra Parte (di seguito «consumo all'estero»); (iii) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza commerciale nel territorio di un'altra Parte (di seguito «presenza commerciale»); (iv) da parte di un fornitore di servizi di una Parte, attraverso la presenza di persone fisiche di una Parte nel territorio di un'altra Parte (di seguito «presenza di persone fisiche»); (p) i «servizi» comprendono tutti i servizi di tutti i settori ad eccezione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi; (q) per «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi» s'intende un servizio che non è fornito su base commerciale, né in concorrenza con uno o più fornitori di servizi; (r) le «imposte dirette» comprendono tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

Art. 23

Trattamento della nazione più favorita

1. Fatte salve le eccezioni risultanti dall'armonizzazione di disciplinamenti, fondata su accordi conclusi da una Parte con un Paese terzo e che prevede un riconoscimento reciproco conformemente alle disposizioni dell'articolo VII del GATS, e fatte salve le disposizioni dell'Appendice VI, una Parte accorda, per quanto concerne tutte le misure previste nel presente Capitolo, immediatamente e incondizionatamente, ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli analoghi servizi e agli analoghi fornitori di servizi di un Paese terzo.

2. Il paragrafo 1 non si applica a un trattamento accordato in virtù di altri accordi, conclusi da una delle Parti con un Paese terzo e notificati conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS.

3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 deve offrire alle altre Parti che lo desiderano l'opportunità di negoziare i vantaggi in esso accordati.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 24

Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l'accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite nell'articolo 22 comma o, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma delle disposizioni, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel proprio Elenco5.

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che non sono mantenute o adottate da una Parte, a livello regionale o per l'intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel proprio Elenco, sono le seguenti: (a) limitazioni del numero di fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica; (b) limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell'attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (c) limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica6; (d) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore di servizi o da un fornitore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; (e) misure che limitano o impongono forme specifiche di entità giuridiche o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; e (f) limitazioni alla partecipazione di capitale estero, in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

5

6

Se una Parte assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma o numero i, e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, la Parte è tenuta a consentire tale movimento di capitali. Se una Parte assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma o numero iii, essa è tenuta a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.

Il paragrafo 2 comma c non riguarda misure adottate da una Parte che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 25

Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel proprio Elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascuna Parte accorda ai servizi e ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e a fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi7.

2. Una Parte può adempiere le esigenze di cui al paragrafo 1 accordando ai fornitori di servizi di un'altra Parte un trattamento formalmente identico o formalmente diverso da quello accordato ai propri fornitori di servizi analoghi.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole se modifica le condizioni di concorrenza in favore dei servizi o fornitori di servizi di una della Parte rispetto ad analoghi servizi o fornitori di servizi di un'altra Parte.

Art. 26

Impegni aggiuntivi

Le Parti possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi, le quali non devono essere contemplate negli elenchi a norma degli articoli 24 et 25 del presente Accordo, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'Elenco della Parte interessata.

Art. 27

Liberalizzazione degli scambi / Elenco degli impegni specifici

1. Le Parti liberalizzano reciprocamente gli scambi di servizi conformemente alle disposizioni dell'articolo V del GATS.

2. Ciascuna Parte indica in un Elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 24, 25 e 26. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco specifica: (a) termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato; (b) condizioni e requisiti per il trattamento nazionale; (c) obblighi relativi a impegni aggiuntivi; e (d) se del caso, tempi di attuazione di tali impegni.

3. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 24 e 25 sono inserite nella colonna relativa all'articolo 24. In tal caso, la voce inserita è considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo 25.

4. Elenchi di impegni specifici delle Parti sono inseriti nell'Appendice VII del presente Accordo e formano parte integrante del presente Capitolo.

5. Trascorso il periodo transitorio di dieci anni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti riesaminano i loro elenchi degli impegni specifici almeno ogni due anni, oppure anche prima se lo concordano, al fine di eliminare essenzialmente le 7

Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono da interpretarsi nel senso di imporre a una Parte di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

5999

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

rimanenti discriminazioni fra le Parti in relazione allo scambio di servizi oggetto del presente Capitolo. Tale riesame prosegue se, trascorso il periodo transitorio, le rimanenti discriminazioni non sono state eliminate. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie enunciate nel Capitolo IX non si applicano al presente paragrafo.

Art. 28

Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascuna Parte garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2. Ciascuna Parte mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvedono, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall'ente preposto alle decisioni amministrative in questione, la Parte garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

3. Qualora sia necessaria l'autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti della Parte interessata provvedono dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare senza indugio il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti della Parte forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. Le Parti riesaminano insieme i risultati dei negoziati inerenti alle norme per determinate regolamentazioni, compresi i requisiti obbligatori e le procedure, nonché le norme tecniche e gli obblighi di licenza conformemente all'articolo VI paragrafo 4 del GATS, al fine di integrarli nel presente Accordo. Queste norme devono garantire che tali requisiti, fra l'altro: (a) siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio; (b) non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio; (c) nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per sé stessi una limitazione alla fornitura del servizio.

5. Nei settori nei quali una Parte abbia assunto impegni specifici salvo le disposizioni, le limitazioni, le condizioni e i requisiti in essi specificati, fino all'entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, la Parte si astiene dall'imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché
norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera: (a) non conforme ai criteri definiti nel paragrafo 4, commi a) b) o c); e (b) che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da quella Parte al momento dell'assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.

6000

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

6. Se una regolamentazione interna è preparata, adottata e applicata da una Parte conformemente alle norme internazionali instaurate da organizzazioni internazionali pertinenti8, è necessaria la presunzione, fino a prova contraria, che tale regolamentazione sia conforme alle disposizioni del presente articolo.

7. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici concernenti servizi professionali, ciascuna Parte prevede procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un'altra Parte.

Art. 29

Sovvenzioni

Una Parte che ritenga di essere danneggiata da una sovvenzione concessa da un'altra Parte, può chiedere di consultare tale Parte al riguardo. La richiesta sarà esaminata con benevolenza.

Art. 30

Riconoscimento reciproco

1. Il Comitato misto definisce, di principio entro un termine massimo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, le tappe necessarie alla negoziazione degli accordi o intese che stabiliscono il riconoscimento reciproco della formazione o dell'esperienza acquisita, nonché delle esigenze, delle qualifiche, delle licenze e delle altre regolamentazioni, al fine di permettere ai fornitori di servizi di adempiere pienamente o in parte i criteri applicati da ciascuna delle Parti per il rilascio di autorizzazioni di licenze, di certificati per i fornitori di servizi e le loro attività.

2. Ogni riconoscimento di questo tipo accordato da una Parte deve essere conforme alle corrispondenti disposizioni dell'OMC e, segnatamente, a quelle dell'articolo VII del GATS.

3. Se una Parte riconosce, in un accordo o in una convenzione, la formazione o l'esperienza acquisita, i requisiti adempiuti, le qualifiche, le licenze e i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre adeguate possibilità a un'altra Parte, che ne fa richiesta, di negoziare la sua adesione a tale accordo o convenzione, o di negoziare accordi o convenzioni comparabili. Ove il riconoscimento sia accordato autonomamente da una Parte, quest'ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione, l'esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti adempiuti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

Art. 31

Monopoli e fornitori esclusivi di servizi

1. Ciascuna Parte garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell'ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Parte a norma degli impegni specifici.

8

L'espressione «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti delle Parti.

6001

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

2. Ove un fornitore monopolista di una Parte operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell'erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale Parte, quest'ultima garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

3. Se una Parte ha motivo di ritenere che un fornitore di servizi in regime di monopolio di un'altra Parte operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, essa può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di fornitori esclusivi di servizi, ove una Parte, in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di fornitori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

Art. 32

Circolazione delle persone fisiche

1. Il presente capitolo si applica alle misure riguardanti persone fisiche che sono fornitori di servizi di una Parte, nonché persone fisiche che sono dipendenti di un fornitore di servizi di una Parte, per quanto concerne la fornitura di un servizio. Le persone fisiche soggette agli impegni specifici di una Parte sono autorizzate a fornire servizi conformemente al tenore di tali impegni specifici.

2. Il presente capitolo non si applica a misure concernenti persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una Parte, né a misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Il presente capitolo non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso, o il soggiorno temporaneo, di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure che fossero necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti alle Parti dalle disposizioni e modalità di un impegno particolare9.

Art. 33

Eccezioni generali

Fermo restando l'obbligo di non applicare le misure in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra le Parti in cui vigono le condizioni analoghe, o restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente capitolo è inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di una Parte di misure:

9

Il solo fatto di richiedere un visto a persone fisiche di determinati Stati e non a quelle di altri non va inteso nel senso di annullare o compromettere i vantaggi derivanti da un impegno particolare.

6002

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(a) necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico10; (b) necessarie ai fini della tutela della vita e della salute delle persone, e del mondo animale o vegetale; (c) necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capitolo, ivi compresi quelli riguardanti: (i) la prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o il trattamento degli effetti di un'inadempienza rispetto a contratti di servizi; (ii) la tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonché la protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche; (iii) la sicurezza; (d) incompatibili con l'articolo 25, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace11 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i fornitori di servizi di altre Parti; (e) incompatibili con l'articolo 23, purché il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali la Parte sia vincolata.

10

11

L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente ove uno degli interessi fondamentali della società sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave.

Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da una Parte a norma del suo regime fiscale, che i) si applicano a fornitori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della Parte o ubicati nella stessa; o ii) si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della Parte; o iii) si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obblighi o iv) si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel territorio di un'altra Parte o provenienti dalla stessa, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della Parte; o v) operano una distinzione tra fornitori di servizi soggetti a imposizione a livello mondiale e altri fornitori di servizi, alla luce della differenza nella natura della base imponibile; o vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della Parte. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'articolo 33, paragrafo d e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o similari, a norma delle leggi interne della Parte che adotta la misura.

6003

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 34

Eccezioni per ragioni di sicurezza

Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata in modo tale da: (a) esigere che una Parte metta a disposizione o renda accessibili informazioni la cui divulgazione sarebbe, a parer suo, contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o (b) impedire a una Parte di prendere tutte le misure da essa ritenute necessarie ai fini della protezione dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, concernenti: (i) la fornitura di servizi destinati direttamente o indirettamente all'approvvigionamento di uno stabilimento militare (ii) le materie fissili, quelle per la fusione e quelle che servono alla fabbricazione dei materiali siffatti; (iii) le misure prese in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale; o (c) impedire a una Parte di prendere misure nell'adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 35

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Le Parti si adoperano al fine di evitare l'applicazione di misure restrittive inerenti alla bilancia dei pagamenti.

2. Le disposizioni degli articoli XI e XII del GATS si applicano ai pagamenti e ai trasferimenti nonché alle restrizioni ai fini della bilancia dei pagamenti in relazione con gli scambi di servizi.

3. La Parte che adotta o mantiene misure conformemente al presente articolo ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto.

Art. 36

Allegati

Le appendici VI­X del presente Accordo sono parte del presente capitolo.

IV

Investimenti

Art. 37

Definizioni

Ai fini del presente capitolo: (a) per «impresa» s'intende ciascun ente costituito o organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo lucrativo o non lucrativo, di proprietà del settore privato o del settore pubblico o controllato dal settore privato o dal settore pubblico, compresi qualsiasi altra società di capitali, trust, società di persone, imprese individuali, succursali, Joint Venture o associazione;

6004

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(b) per «investimento» s'intende qualsiasi genere di valore patrimoniale e segnatamente: (i) la proprietà di beni mobili e immobili come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari; (ii) quote sociali, azioni e obbligazioni nonché qualsiasi altra forma di partecipazione a una società; (iii) crediti monetari e diritti a prestazioni di valore economico e in relazione con una società; (iv) diritti di proprietà intellettuale, know-how tecnico e clientela; (v) concessioni a scopo commerciale conferite per legge o per contratto, incluse le concessioni di ricerca, di coltivazione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali; (c) per «investimento di un investitore di una Parte» s'intende un investimento posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da un investitore di siffatta Parte; (d) per «investitore di una Parte» s'intende: (i) una persona fisica avente la cittadinanza di detta Parte o un diritto di residenza permanente sul territorio di detta Parte, conformemente alla legislazione applicabile della stessa; (ii) un'impresa la quale è costituita o organizzata conformemente alla legislazione applicabile di detta Parte ed effettua operazioni commerciali sostanziali sul territorio di questa; la quale effettua o ha effettuato un investimento sul territorio di un'altra Parte.

Art. 38

Campo d'applicazione

1. Il presente capitolo si applica agli investitori di una Parte e ai loro investimenti effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. L'articolo 40 paragrafo 1 non si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi, a prescindere dal fatto che il settore di servizi interessato sia iscritto o meno nel capitolo III del presente Accordo.

3. L'articolo 40 paragrafo 1 non si applica agli investitori di una Parte nei settori dei servizi né ai loro investimenti nei settori dei servizi. La presente disposizione è riesaminata dieci anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ai fini di esaminarne la necessità ulteriore.

4. Le disposizioni del presente capitolo non devono pregiudicare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri accordi internazionali concernenti gli investimenti.

6005

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 39

Promovimento e protezione

1. Ciascuna Parte s'impegna, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, a instaurare e a mantenere condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti nei confronti degli investitori delle altre Parti che effettuano investimenti sul territorio di detta Parte.

2. Tali condizioni includono l'impegno di accordare in ogni tempo un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori di un'altra Parte. Detti investimenti devono parimenti beneficiare della protezione e della sicurezza costanti.

Art. 40

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna Parte accorda agli investitori e agli investimenti degli investitori di un'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato in circostanze analoghe ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti, per quanto concerne lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, l'amministrazione, la gestione e la realizzazione degli investimenti.

2. Se una Parte accorda agli investitori di un Paese terzo o ai loro investimenti un trattamento più favorevole in virtù di un accordo di libero scambio, di un'unione doganale o di un accordo simile che prevede parimenti una liberalizzazione sostanziale degli investimenti, essa non è tenuta ad accordare un tale trattamento agli investitori di un'altra Parte o ai loro investimenti. Tuttavia essa deve offrire alle Parti che lo richiedono l'opportunità di negoziare i vantaggi accordati.

3. Il principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo 1 non si applica alle sovvenzioni accordate nell'ambito della politica sociale o della politica di sviluppo economico di una Parte, anche se dette sovvenzioni favoriscono, direttamente o indirettamente, imprese o imprenditori locali. Se un'altra Parte ritiene che tali sovvenzioni, in un caso particolare, svolgano gravi effetti distorsivi sulle possibilità d'investimento dei propri investitori, essa può richiedere consultazioni al riguardo.

Tali richieste sono esaminate benevolmente.

4. Con il principio di trattamento nazionale ai sensi del paragrafo 1 s'intende, per quanto concerne un ente subnazionale, un trattamento non meno favorevole di quello accordato in circostanze analoghe da detto ente agli investitori e agli investimenti degli investitori della Parte a cui esso appartiene.

Art. 41

Imposizione

1. Le disposizioni del presente capitolo non generano diritti o obblighi nell'ambito di misure fiscali, a meno di diverse disposizioni del presente articolo.

2. L'articolo 40 si applica alle misure fiscali che derogano al trattamento nazionale e sono necessarie ai fini dell'imposizione equa o effettiva delle imposte dirette12.

12

La nota 10 concernente l'articolo 33 del capitolo III (Servizi) si applica parimenti, mutatis mutandis, al presente capitolo.

6006

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3. Se una Parte accorda privilegi particolari agli investitori di un Paese terzo e ai loro investimenti in virtù di un accordo concluso per evitare la doppia imposizione, detta Parte non è tenuta ad accordare privilegi agli investitori di un'altra Parte né ai loro investimenti.

Art. 42

Espropriazione e indennizzo

1. Nessuna Parte prende, de jure o de facto, misure d'espropriazione o di nazionalizzazione nei confronti degli investimenti di investitori di un'altra Parte, tranne che per ragioni d'interesse pubblico e a condizione che esse siano prese su base non discriminatoria, siano conformi alle disposizioni legali e implichino un indennizzo.

L'ammontare dell'indennizzo è stabilito in una moneta liberamente convertibile e versato senza indugio all'avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

2. Gli investitori di una Parte i cui investimenti effettuati sul territorio di un'altra Parte abbiano subìto perdite a seguito di un conflitto armato o di una crisi civile sul territorio di detta altra Parte beneficiano del trattamento previsto conformemente all'articolo 40 per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione.

Art. 43

Regolamentazione interna

Nessuna disposizione del presente capitolo può essere interpretata nel senso che impedisca a una Parte di adottare, mantenere o rafforzare misure compatibili con il presente capitolo e conformi all'interesse pubblico, quali ad esempio le misure adottate in considerazione della salute pubblica, della sicurezza o dell'ambiente.

Art. 44

Trasferimenti

1. Ciascuna Parte accorda il libero trasferimento, senza indugio, sul suo territorio nonché al di fuori di esso, di pagamenti relativi a investimenti effettuati sul suo territorio da investitori di un'altra Parte. Tali trasferimenti comprendono segnatamente, ma non esclusivamente: (a) gli introiti, gli interessi, i dividendi, i profitti in capitale, i canoni e gli onorari nonché tutti gli altri importi derivanti da un investimento; (b) i pagamenti eseguiti in virtù di un contratto, incluso il contratto di mutuo; (c) gli importi supplementari necessari alla gestione e allo sviluppo di un investimento; (d) i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento; e (e) i redditi e gli altri indennizzi del personale occupato all'estero in relazione con un investimento.

2. Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se ha luogo entro il termine normalmente richiesto per l'esecuzione delle formalità necessarie relative al trasferimento, inclusi i rapporti di trasferimenti di divise.

6007

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3. Ciascuna Parte acconsente che tali trasferimenti abbiano luogo in una moneta liberamente convertibile. Per «moneta liberamente convertibile» s'intende una moneta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata nell'ambito di operazioni internazionali.

4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non pregiudicano l'applicazione equa, non discriminatoria e in buona fede delle legislazioni in materia di: (a) fallimento, insolvenza o protezione dei diritti dei creditori; (b) emissione, scambio e trattazione di titoli; (c) reati nonché ricupero di averi di origine criminale; (d) esecuzione di decisioni prese nel quadro di procedimenti a carattere giudiziario.

5. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non devono pregiudicare gli obblighi derivanti dalle legislazioni fiscali o relativi ai regimi in materia di sicurezza sociale e di pensionamento pubblico.

Art. 45

Personale con incarichi chiave

1. Le Parti accordano, conformemente alle loro leggi e regolamenti in materia di entrata, soggiorno e assunzione di persone fisiche sul loro territorio, agli investitori di un'altra Parte nonché al personale con incarichi chiave (quadri, direttori e specialisti o esperti secondo la definizione di «personale trasferito all'interno dell'impresa» data dalla parte che rilascia l'autorizzazione nel quadro degli impegni orizzontali del suo Allegato all'Appendice VII del presente Accordo) impiegato da detti investitori o negli investimenti di questi ultimi l'entrata, il soggiorno e l'autorizzazione temporanei a lavorare sul loro territorio al fine di esercitare le attività in relazione con lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione, l'amministrazione, la gestione o la realizzazione degli investimenti corrispondenti.

2. Le Parti consentono, fatte salve le loro leggi e i loro regolamenti, agli investitori di un'altra Parte che hanno effettuato investimenti sul loro territorio e agli investimenti di detti investitori, di assumere persone con incarichi chiave, a scelta dell'investitore o dell'investimento, indipendentemente dalla loro nazionalità e dalla loro cittadinanza, a condizione che dette persone con incarichi chiave siano state autorizzate a entrare, soggiornare e lavorare nel territorio di detta Parte e che l'attività occupazionale interessata sia conforme alle condizioni, agli oneri e ai termini del permesso rilasciato a dette persone con incarichi chiave.

3. Le Parti sono invitate a garantire, conformemente alle loro leggi e regolamenti, l'entrata e il soggiorno temporaneo sul loro territorio al coniuge e ai figli minorenni di un investitore di un'altra Parte o di una persona con incarico chiave impiegata da detto investitore, la quale ha ottenuto un'autorizzazione a entrare, soggiornare temporaneamente e a lavorare.

6008

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 46

Riserve

1. L'articolo 40 paragrafo 1 del presente Accordo non si applica: (a) alle riserve elencate da una Parte nell'Appendice XI; (b) agli emendamenti a una riserva, adottati conformemente al comma (a), per quanto detti emendamenti non rendano la riserva meno conforme all'articolo 40 del presente Accordo; (c) a ciascuna nuova riserva adottata da una Parte integrata nell'Appendice XI del presente Accordo, per quanto detta riserva non comprometta l'insieme degli impegni della Parte interessata in virtù del presente capitolo; nella misura in cui tali riserve siano incompatibili con l'articolo menzionato.

2. Le Parti s'impegnano a riesaminare almeno una volta ogni due anni lo statuto delle riserve iscritte nell'Appendice XI del presente Accordo ai fini di ridurle o di stralciarle.

3. Una Parte può, in ogni tempo, su domanda di un'altra Parte o unilateralmente, eliminare tutte le riserve iscritte nell'Appendice XI o una parte di esse mediante notificazione scritta alle altre Parti.

4. Una Parte può, in ogni tempo, introdurre una nuova riserva nell'Appendice XI conformemente al paragrafo 1 (c), mediante notificazione scritta alle altre Parti. Ricevuta detta notificazione, le Parti possono chiedere che siano avviate consultazioni concernenti detta riserva. Non appena riceve una richiesta corrispondente, la Parte che ha introdotto la nuova riserva avvia consultazioni con le altre Parti.

Art. 47

Surrogazione

Se una Parte (o un ufficio, un'istituzione, un'autorità o un ente da essa designati), in virtù di un indennizzo da essa accordato per un investimento o per una parte di un investimento, effettua un pagamento ai suoi investitori in relazione con le pretese degli stessi secondo il presente capitolo, l'altra parte riconosce che la prima Parte (o un ufficio, un'istituzione, un'autorità o un ente da essa designati) è abilitata, secondo il principio di surrogazione, a esercitare i diritti e a far valere le pretese dei suoi investitori. I diritti o le pretese surrogati non devono superare i diritti o le pretese originali di tali investitori.

Art. 48

Controversie fra un investitore e una Parte

1. Se un investitore di una Parte ritiene che una misura applicata da un'altra Parte non sia conforme agli obblighi derivanti dal presente capitolo e implichi una perdita o un pregiudizio nei suoi confronti o nei confronti del suo investimento, egli può chiedere di avviare consultazioni al fine di risolvere la controversia in modo bonario.

2. Se non sono risolte entro sei mesi dopo la data in cui è stato chiesto l'avvio di consultazioni, le controversie possono essere sottoposte a una corte di giustizia o a un tribunale amministrativo della Parte interessata o, se le due Parti alla controversia vi consentono, a una delle seguenti procedure:

6009

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(a) procedura d'arbitrato in virtù della Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati («Convenzione ICSID»), qualora detta convenzione sia applicabile; (b) procedura di conciliazione o d'arbitrato in virtù delle Regole dell'Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti; (c) procedura d'arbitrato in virtù delle Regole d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

3. Una Parte può concludere convenzioni con gli investitori di un'altra Parte, mediante i quali dà il suo consenso incondizionato e irrevocabile a sottoporre tutti i tipi di controversie o una parte di esse a una procedura di conciliazione o d'arbitrato internazionale conformemente al paragrafo 2. Siffatte convenzioni sono notificate al Depositario del presente Accordo.

Art. 49

Eccezioni

Le disposizioni seguenti si applicano, mutatis mutandis, al presente capitolo: gli articoli 33, 34 e 35 nonché l'articolo 19 (e), (f) e (g).

V

Concorrenza

Art. 50

Concorrenza

1. Le Parti riconoscono che determinate pratiche commerciali, quali gli accordi o le pratiche concordate anticoncorrenziali, nonché l'abuso di una posizione dominante sul mercato, possono ostacolare il commercio fra le Parti.

2. Su domanda di un'altra Parte, una Parte avvia consultazioni al fine di eliminare le pratiche di cui al paragrafo 1. La Parte sollecitata accoglie benevolmente tale domanda e si rende disponibile a fornire informazioni utili, accessibili al pubblico e non confidenziali. Fatte salve la sua legislazione interna e la conclusione di un accordo che permetta la riservatezza delle informazioni, la Parte sollecitata deve parimenti fornire all'altra Parte qualsiasi ulteriore informazione disponibile.

3. Nessuna Parte può, ricorrere all'arbitrato secondo il capitolo IX, per quanto concerne le questioni di cui al presente capitolo.

VI

Appalti pubblici

Art. 51

Campo d'applicazione

1. I diritti e gli obblighi delle Parti al presente Accordo in materia di appalti pubblici sono retti dall'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici.

6010

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

2. Le Parti si dichiarano disposte a cooperare in seno al Comitato misto, al fine di approfondire le conoscenze inerenti ai rispettivi sistemi di appalti pubblici nonché di giungere a una maggiore liberalizzazione e a un'apertura reciproca degli appalti pubblici.

Art. 52

Scambio d'informazioni

Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi dei «punti di contatto» incaricati di fornire le informazioni sulle regole e sui disciplinamenti in materia di appalti pubblici.

Art. 53

Negoziati successivi

Se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una Parte offre vantaggi supplementari a uno Stato terzo per quanto concerne l'accesso ai suoi appalti, essa s'impegna ad avviare negoziati con un'altra Parte al fine di estenderle detti vantaggi sulla base della reciprocità.

VII

Protezione della proprietà intellettuale

Art. 54

Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per fare rispettare detti diritti in caso di violazioni, falsificazioni e pirateria, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell'Appendice XII del presente accordo e degli accordi internazionali ivi menzionati.

2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest'obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»), in particolare agli articoli 3 e 5 di tale Accordo.

3. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di uno Stato terzo. Le eccezioni a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell'Accordo TRIPS, segnatamente agli articoli 4 e 5 di tale Accordo.

4. Su domanda di una Parte al Comitato misto e per quanto lo stesso vi acconsenta, le Parti convengono di riesaminare le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente articolo e nell'Appendice XII, ai fini di estendere ulteriormente la protezione e di impedire le distorsioni degli scambi derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale o di porre rimedio a tali distorsioni.

6011

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

VIII

Disposizioni istituzionali

Art. 55

Comitato misto

1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Singapore, composto da rappresentanti di ciascuna Parte. Il Comitato misto è presieduto congiuntamente dai ministri o dagli alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

2. Il Comitato misto: (a) sorveglia l'esecuzione del presente Accordo; (b) considera qualsiasi possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive degli scambi tra i Paesi dell'AELS e Singapore; (c) segue l'attuazione del presente Accordo; (d) sorveglia l'attività di tutti i sottocomitati e di tutti i gruppi di lavoro istituiti conformemente alle disposizioni del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo; e (f) tiene conto di qualsiasi altro affare che potrebbe pregiudicare l'esecuzione del presente Accordo.

3. Il Comitato misto può decidere l'istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell'adempimento dei suoi compiti. Fatte salve le disposizioni specifiche del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto.

4. Il Comitato misto può prendere decisioni in virtù delle disposizioni del presente Accordo. In merito a altri affari, può formulare raccomandazioni.

5. Il Comitato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni di reciproca intesa.

6. Il Comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze e normalmente una volta ogni due anni. Le sessioni ordinarie sono presiedute congiuntamente da uno degli Stati dell'AELS e da Singapore. Il Comitato misto stabilisce il proprio disciplinamento interno.

7. Ciascuna Parte può chiedere, mediante notificazione scritta alle altre Parti, la convocazione di una sessione straordinaria del Comitato misto. La sessione straordinaria ha luogo entro trenta giorni dal ricevimento della notificazione, salvo che le Parti convengano altrimenti.

8. Il Comitato misto può decidere di emendare gli Allegati e le Appendici del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 9, può fissare la data dell'entrata in vigore di tali decisioni.

9. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una decisione subordinata all'adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore
nel giorno in cui l'ultima Parte notifica l'adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro 6012

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

procedure interne, a condizione che Singapore figuri tra queste. Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato misto prima della sua entrata in vigore.

IX

Composizione delle controversie

Art. 56

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero emergere in merito al presente Accordo tra uno o più Stati dell'AELS e Singapore.

2. Le controversie relative a una questione che rientra contenporaneamente nel campo d'applicazione del presente Accordo, dell'Accordo dell'OMC e di qualsiasi altro accordo negoziato nel quadro dell'Accordo dell'OMC, cui Parti abbiano aderito, sono risolte nel foro scelto a tale fine dalla Parte ricorrente. Il foro scelto è esclusivo.

3. Prima che una Parte avvii una procedura di composizione delle controversie conformemente all'Accordo dell'OMC contro una o più Parti, o viceversa, la Parte interessata informa tutte le altre Parti delle proprie intenzioni.

Art. 57

Buoni uffici, conciliazione o mediazione

1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate mutuamente dalle Parti. Queste procedure possono essere avviate e possono terminare in ogni tempo.

2. Procedure che implichino buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confidenziali e non tangono i diritti delle Parti derivanti da altre procedure.

Art. 58

Consultazioni

1. Le Parti si adoperano in ogni tempo ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione reciprocamente soddisfacenti del presente Accordo e si sforzano, attraverso la cooperazione e le consultazioni, di giungere a una soluzione mutuamente soddisfacente di qualsiasi affare che potrebbe pregiudicarne l'esecuzione.

2. Uno o più Stati dell'AELS possono chiedere per scritto consultazioni con Singapore e viceversa, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte o dalle Parti, cui la richiesta è rivolta, non è conforme al presente Accordo o che ogni vantaggio del quale essa beneficia direttamente o indirettamente dal presente Accordo è pregiudicato da una tale misura13. La Parte che chiede l'avvio di consultazioni deve nel contempo darne notifica per scritto alle altre Parti. Le consultazioni hanno luogo davanti al Comitato misto purché la Parte o le Parti che fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano.

13

I termini «una tale» si riferiscono a «una misura applicata dalla Parte o dalle Parti cui la richiesta è rivolta».

6013

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3. Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni.

4. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o un altro affare possano compromettere l'attuazione del presente Accordo. Le Parti trtattano le informazioni confidenziali o personali in modo equivalente alla Parte che fornisce le informazioni.

5. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura.

6. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione mutuamente convenuta.

Art. 59

Istituzione di un tribunale arbitrale

1. Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dopo la data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una Parte (o più Parti) alla controversia può, mediante notificazione scritta alla Parte o alle Parti alla controversia contro cui il ricorso è stato inoltrato, promuovere una procedura d'arbitrato. Una copia della notificazione è inviata a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se è coinvolta nella controversia.

2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d'arbitrato sulla medesima questione, quest'ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale.

3. La richiesta d'arbitrato contiene i motivi dell'azione, l'identificazione della misura e l'indicazione della base legale dell'azione.

Art. 60

Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri.

2. Nella notificazione scritta conformemente all'articolo 59 una Parte (o le Parti) alla controversia designa un membro del tribunale arbitrale.

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della notificazione menzionata nel paragrafo 2, la Parte (o le Parti) alla quale la notificazione è stata indirizzata designa, a sua volta, un membro del tribunale arbitrale.

4. Le Parti alla controversia nominano il terzo membro del tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale.

5. Se, entro 45 giorni dal ricevimento della notificazione di cui al paragrafo 2, i tre membri della commissione arbitrale non sono stati ancora designati o nominati, il segretario generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alla loro necessaria designazione entro un termine supplementare di 30 giorni.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

6. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti alla controversia, né residente permanente in una delle Parti. Egli non è impiegato di una delle Parti, né lo è stato e nemmeno intrattiene un qualsivoglia legame con l'affare.

7. Se uno dei giudici arbitrali muore, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomina. In tal caso, ogni termine che si applica alla procedura d'arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data della morte, del ritiro o della destituzione del giudice arbitrale e si conclude nella data in cui è designato il sostituto.

8. La data dell'istituzione del tribunale arbitrale deve coincidere con quella della designazione del suo presidente.

Art. 61

Procedura d'arbitrato

1. Le procedure della commissione arbitrale sono condotte in base al modello delle Regole di procedura adottate in occasione della prima seduta del Comitato misto, salvo che le Parti decidano altrimenti. Nell'attesa che queste regole siano adottate, il tribunale arbitrale definisce da sé le regole di procedura, a meno che le Parti alla controversia decidano altrimenti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le procedure del tribunale arbitrale garantiscono: (a) che le Parti alla controversia abbiano il diritto ad almeno un'audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e abbiano la possibilità di presentare per scritto comunicazioni iniziali e argomentazioni; (b) che le Parti alla controversia siano invitate a partecipare a tutte le audizioni condotte dal tribunale arbitrale; (c) che le Parti alla controversia abbiano accesso a tutte le comunicazioni e a tutti i commenti presentati al tribunale arbitrale, fatte salve le esigenze di confindenzialità; e (d) che le audizioni, le deliberazioni, il rapporto iniziale e tutte le comunicazioni scritte e presentate al tribunale arbitrale restino confidenziali.

3. Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 20 giorni dopo la data della presentazione della domanda d'istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «La questione per la quale è stata richiesta l'istituzione di un tribunale arbitrale in base all'articolo 59, deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre, inoltre, trarre conclusioni di diritto e di fatto motivandole, come pure, all'occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della controversia.» 4. Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, può, qualora lo ritenga appropriato, cercare di ottenere, con l'ausilio di esperti, informazioni scientifiche e consigli tecnici.

5. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, applicate e interpretate conformemente alle regole d'interpretazione del diritto internazionale pubblico.

6015

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, i giudici arbitrali possono esprimere pareri particolari sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali giudici fanno parte della maggioranza e quali della minoranza.

7. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali.

Art. 62

Rapporto iniziale

1. Il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale alle Parti entro 90 giorni dopo la data della sua istituzione.

2. Il tribunale arbitrale allestisce il suo rapporto sulla base delle comunicazioni e delle argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scientifiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all'articolo 61 paragrafo 4.

3. Una Parte alla controversia può sottoporre al tribunale arbitrale commenti scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dopo la data di presentazione dello stesso.

4. In tal caso, dopo aver preso atto dei commenti scritti, il tribunale arbitrale, di propria iniziativa o su richiesta di una Parte alla controversia, può: (a) chiedere il parere di ciascun'altra Parte alla controversia; (b) riconsiderare il proprio rapporto; e (c) procedere a qualsiasi altro esame che ritenga appropriato.

Art. 63

Rapporto finale

1. Il tribunale arbitrale presenta un rapporto finale alle Parti alla controversia che contiene i dati menzionati dell'articolo 62 paragrafo 2, inclusi i pareri particolari emessi in assenza di unanimità, entro 30 giorni dopo la data di presentazione del rapporto iniziale.

2. Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, il rapporto finale è pubblicato entro 15 giorni dopo la data della sua presentazione alle Parti.

Art. 64

Fine della procedura d'arbitrato

La Parte attrice può ritirare la stessa in ogni tempo prima della presentazione del rapporto iniziale. Detto ritiro non pregiudica il suo diritto di promuovere successivamente una nuova azione sulla stessa questione.

Art. 65

Esecuzione dei rapporti del tribunale arbitrale

1. Il rapporto finale è definitivo e obbligatorio per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione del rapporto finale di cui all'articolo 63.

2. Ciascuna Parte interessata informa l'altra Parte o le altre Parti alla controversia entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto finale in merito alle loro intenzioni inerenti alla sua esecuzione.

6016

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3. Le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo le misure specifiche necessarie all'esecuzione del rapporto finale. La soluzione consiste, se possibile, nell'eliminazione di una misura non conforme al presente Accordo o, in mancanza di una tale soluzione, in una compensazione.

4. Ciascuna Parte interessata si conforma senza indugio alle conclusioni del rapporto finale. Se questo non è possibile, le Parti alla controversia si adoperano al fine di stabilire di comune accordo un termine ragionevole. In assenza di un accordo, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di fissare detto termine tenuto conto delle circostanze. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Ciascuna Parte interessata notifica all'altra Parte alla controversia o alle altre Parti alla controversia le misure adottate in vista dell'esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4. Sulla base di questa notificazione ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale originale di decidere in merito alla conformità di dette misure con il rapporto finale. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Se una Parte interessata (o più Parti interessate) non notifica le misure adottate ai fini dell'esecuzione del rapporto finale prima della scadenza del termine ragionevole fissato conformemente al paragrafo 4 o se il tribunale arbitrale decide che dette misure sono in contraddizione con le conclusioni del rapporto finale, la Parte (o le Parti) interessata avvia, su richiesta della Parte (o delle Parti) attrice, consultazioni al fine di pervenire a un accordo su compensazioni mutuamente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, la Parte (o le Parti) attrice ha il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto nella misura in cui detti vantaggi corrispondono a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo.

7. Tra i vantaggi da sospendere, la Parte (o le Parti) attrice dà la priorità ai vantaggi concernenti il medesimo
settore o i medesimi settori interessati dalle misure considerate dal tribunale arbitrale come lesive del presente Accordo. Se ritengono che non sia possibile sospendere vantaggi nel o nei settori toccati dalle misure incriminate, possono sospendere vantaggi di un altro o di altri settori.

8. La Parte (o le altre Parti) attrice notifica all'altra Parte o alle altre Parti i vantaggi che esse intendono sospendere entro 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni dalla notificazione, ciascuna Parte alla controversia può chiedere alla commissione arbitrale originale di decidere se i vantaggi che l'altra Parte (o le altre Parti) attrice intende sospendere corrispondono al pregiudizio subìto a causa delle misure considerate lesive del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 6 e 7. La decisione è resa dal tribunale arbitrale entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non ha reso la sua decisione.

6017

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

9. La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte (o dalle Parti) attrice fino a che le misure considerate lesive del presente Accordo non siano ritirate o modificate in modo tale da essere rese conformi al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte ad un accordo che ne ponga termine.

10. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, sulla scorta di questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificare la stessa. La decisione del tribunale arbitrale è resa entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

11. Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 4, 5, 8 e 10 del presente articolo sono vincolanti.

Art. 66

Altre disposizioni

Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere esteso attraverso mutuo consenso delle Parti interessate.

X

Clausole finali

Art. 67

Trasparenza

1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, regolamenti, decisioni amministrative e giudiziarie d'applicazione generale, nonché gli accordi internazionali che potrebbero incidere sull'esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio alle domande specifiche e si comunicano reciprocamente, su richiesta, le informazioni relative alle questioni di cui al paragrafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte a divulgare informazioni confidenziali che ostacolino l'attuazione della legge o che siano altrimenti contrarie all'interesse pubblico o, ancora, che pregiudichino gli interessi commerciali legittimi di un settore economico.

Art. 68

Appendici e allegati

Le appendici e gli allegati del presente Accordo sono parti integranti dello stesso.

Art. 69

Emendamenti

1. Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alla procedura costituzionale prevista da ciascuna Parte.

2. Salvo decisione contraria da parte del Comitato misto, gli emendamenti entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

6018

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 70

Adesione

Ciascuno Stato terzo può aderire al presente Accordo. Le condizioni di adesione sono oggetto di trattative tra le Parti e lo Stato terzo.

Art. 71

Ritiro e scadenza

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notificazione scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data di consegna della notificazione.

2. Se Singapore si ritira dal presente Accordo, lo stesso scade alla data precisata nel paragrafo 1.

Art. 72

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° gennaio 2003 per gli Stati firmatari che entro tale data avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario, sempre che Singapore sia tra gli Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3. Se uno Stato firmatario deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo il 1° gennaio 2003, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito di detto strumento, sempre che il presente Accordo entri in vigore per Singapore al più tardi alla stessa data.

4. Ciascuna Parte può, nella misura consentita dalla propria Costituzione, applicare provvisoriamente il presente Accordo durante un periodo iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2003. L'applicazione provvisoria del presente Accordo è notificata al Depositario.

Art. 73

Depositario

Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto à Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

6019

Protocollo d'intesa relativo all'Accordo di libero scambio Tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Singapore Firmato a Egilsstadir, Islanda, il 26 giugno 2002

Capitoli II, III e IV L'impiego degli stessi termini dell'articolo XX del GATT 1994 e dell'articolo XIV del GATS negli articoli 19 e 33 del presente Accordo va interpretato alla luce delle decisioni corrispondenti secondo la procedura di composizione delle controversie del GATT/OMC.

Vi è accordo sul fatto che le disposizioni dei capitoli II, III e IV si applicano pure all'infrastruttura delle telecomunicazioni delle Parti. Tuttavia, nessuna di queste disposizioni impedisce a una Parte di prendere i provvedimenti necessari alla protezione della propria infrastruttura di telecomunicazione, se essa è difettosa, da tentativi deliberati di renderla inutilizzabile o di danneggiarla, a condizione che queste misure non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o ingiustificata o un mezzo camuffato di restrizione al commercio dei beni, al commercio dei servizi o agli investimenti.

Capitolo II Art. 7 Relativo alla gestione dei rischi Le Parti riconoscono che l'esecuzione selettiva dei controlli governativi fondata sui principi della gestione dei rischi offre possibilità di facilitare il commercio e migliorare la flessibilità dei controlli alla frontiera.

Relativo all'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione Le Parti riconoscono che i loro obiettivi comuni consistono nel servire gli interessi dei rispettivi operatori economici e nell'instaurare un ambiente commerciale che permetta loro di trarre profitto dalle possibilità offerte dal presente Accordo.

Le Parti confermano il loro impegno per quanto attiene all'utilizzazione di procedure commerciali efficaci che mirano alla riduzione dei costi e delle dilazioni inutili nei loro scambi commerciali. Le amministrazioni doganali delle Parti istituiscono un ambiente elettronico che facilita le transazioni tra ognuna di esse e i rispettivi operatori economici.

Condivisione delle pratiche migliori Le Parti convengono di incoraggiare le iniziative in materia di scambi d'informazioni relative alle pratiche migliori nel campo delle procedure doganali.

6020

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Capitoli III, IV e VI Ai fini del presente Accordo, le attività delle organizzazioni non governative, incluse quelle nelle quali il governo di Singapore o di uno Stato dell'AELS è partecipe, non sono considerate in quanto misure prese da Singapore e dallo Stato dell'AELS se non nel caso in cui queste organizzazioni esercitino poteri delegati dai loro rispettivi governi.

Capitolo III Nel quadro del modo transfrontaliero o del modo di consumo all'estero, quale è definito nell'articolo 22, quando un servizio bancario non è direttamente fornito da una persona giuridica ma da una succursale, il trattamento riservato ai fornitori di servizi deve essere tuttavia esteso alla succursale che media il servizio fornito. Si applicano le condizioni seguenti: ­

Conformemente alla legislazione della Parte dalla quale il servizio è fornito, la succursale soggiace, in materia di responsabilità finanziaria, agli stessi obblighi di una persona giuridica e alle esigenze in materia di sorveglianza, di finanze, di organizzazione e altre, equivalenti a quelle di una persona giuridica; nella misura in cui le diversità di esigenze in materia di sorveglianza, di finanze, di organizzazione e altre, sono il risultato delle caratteristiche inerenti a una succursale rispetto a quelle inerenti a una persona giuridica, tali esigenze sono considerate equivalenti.

­

La succursale mantiene un rapporto effettivo e costante con l'economia della Parte da dove il servizio proviene.

­

La persona giuridica è sottoposta a una sorveglianza rafforzata da parte dell'autorità competente della giurisdizione secondo il cui diritto essa è stata costituita.

­

La persona giuridica è costituita in base alla legislazione di uno degli Stati membri dell'OMC verso il quale la Parte in cui il servizio è fornito, applica gli accordi commerciali multilaterali iscritti negli allegati 1 e 2 dell'Accordo dell'OMC.

Un trattamento siffatto non può essere esteso a una parte del fornitore di servizi ubicata all'esterno del territorio della Parte da cui il servizio è fornito.

6021

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Capitolo IV Il Capitolo IV non impone a nessuna Parte obblighi in materia di mercati pubblici a prescindere dall'obbligo secondo cui le legislazioni sui mercati pubblici e le loro esecuzioni non devono essere discriminatori.

Art. 37 Le Parti convengono di riesaminare la definizione di «investitore di una Parte» in occasione della prima seduta del Comitato misto e di considerare favorevolmente l'inclusione di succursali in tale definizione.

Art. 40 L'obbligo di una Parte di garantire il trattamento della Nazione più favorita (NPF), quale è prevista dall'articolo 40 paragrafo 1 del presente Accordo, non si applica alle concessioni fatte in virtù degli accordi sugli investimenti conclusi da una Parte prima della conclusione del presente Accordo. È pure inteso che l'obbligo del trattamento della NPF non si applica alle concessioni accordate in virtù di accordi diversi da quelli menzionati nell'articolo 40 paragrafo 2, che una Parte può concludere, se non quando il trattamento della NPF o la non discriminazione sono esplicitamente menzionati nei diversi articoli del capitolo IV.

Le politiche indicate nell'articolo 40 paragrafo 3 includono pure le misure destinate a salvaguardare e a promuovere la diversità culturale e linguistica.

Art. 42 Nel contesto dell'articolo 42, le Parti confermano la loro concezione dell'espressione «interesse pubblico» che include gli obiettivi enunciati nella legislazione vigente di Singapore affinché l'espropriazione di fondi e la compensazione relativa siano garantite in base alle disposizioni di questa legislazione.

Art. 44 Resta inteso che, ai fini del presente capitolo, l'espressione «moneta liberamente convertibile» include le monete rispettive delle Parti e che nessuna disposizione dell'articolo 44 paragrafo 3 tange la politica di una Parte tesa all'internazionalizzazione della propria moneta.

Art. 49 Le eccezioni previste nell'articolo 49 si applicano agli investimenti in tutti i settori.

L'espressione «articoli fabbricati nelle prigioni», in quanto riferita all'articolo 19 (e) del capitolo II, significa, nel contesto del presente capitolo, «lavoro in prigione».

6022

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Appendice VII Singapore precisa che la frase «può essere garantito un soggiorno iniziale di un mese al massimo all'arrivo» nell'impegno specifico «C. Impiegati di persone giuridiche che cercano di stabilire una presenza commerciale a Singapore» negli impegni orizzontali dell'Allegato 1 dell'Appendice VII significa che gli impiegati trasferiti all'interno della società che adempiono tutte le condizioni di questo impegno beneficiano dell'entrata e del soggiorno sul territorio per il periodo richiesto da queste persone o per una durata di 30 giorni se tale periodo è più breve.

Singapore precisa che con l'impegno specifico «A. Impiegati trasferiti in seno alla società» negli impegni orizzontali dell'Allegato 1 dell'Appendice VII s'intende che gli impiegati trasferiti in seno alla società, i quali adempiono tutte le condizioni di questo impegno specifico, beneficiano dell'entrata e del soggiorno sul territorio per un periodo totale di 5 anni o per il periodo richiesto, se questo periodo è più breve.

L'autorizzazione di soggiorno è accordata per un periodo iniziale di 2 anni e, su richiesta, prolungata di 3 anni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.

Fatto a Egilsstadir, il 26 giugno 2002, in un esemplare originale in lingua inglese, depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

6023

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Appendice I

Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa Titolo I Disposizioni generali Art. 1 1

Definizioni

Ai fini della presente Appendice, si intende per: a)

«capitoli» e «voci», i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura del Sistema armonizzato;

b)

«classificato», la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

c)

«autorità competente di Singapore», l'International Enterprise Singapore o IE Singapore.

d)

«spedizione», i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

e)

«valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);

f)

«prezzo franco fabbrica», il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante in uno Stato dell'AELS o a Singapore, nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne restituite o rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

g)

«merci», i materiali e i prodotti;

h)

«Sistema armonizzato», il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci in vigore, comprese le norme e le note generali alle sezioni, ai capitoli, alle voci e sottovoci, adottato dalle Parti contraenti nelle rispettive legislazioni;

i)

«fabbricazione», qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio o le operazioni specifiche;

j)

«materiale», qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

6024

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

k)

«materiali non originari», i prodotti o i materiali che ai sensi della presente Appendice non sono considerati originari;

l)

«Parte contraente», l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera o Singapore. In ragione dell'unione doganale tra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;

m) «prodotto», il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; n)

«territori» include le acque territoriali;

o)

«valore dei materiali», il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in uno Stato dell'AELS o a Singapore;

p)

«valore dei materiali originari», il valore di detti materiali come definito conformemente alla lettera o), applicato per analogia.

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari» Art. 2

Criterio dell'origine

Ai fini del presente Accordo, si considerano prodotti originari di una Parte contraente: a)

i prodotti interamente ottenuti in una Parte contraente ai sensi dell'articolo 4;

b)

i prodotti ottenuti in una Parte contraente in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in una Parte contraente di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5; o

c)

i prodotti oggetto di lavorazioni o trasformazioni in una Parte contraente esclusivamente per mezzo di materiali originari ai sensi della presente Appendice.

Art. 3

Cumulo dell'origine

1

Fatto salvo l'articolo 2, i materiali originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice si considerano originari dell'altra Parte contraente, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate nell'articolo 6 della presente Appendice.

2

I prodotti originari di una Parte contraente ai sensi della presente Appendice esportati da una Parte contraente verso un'altra nel medesimo stato o dopo aver subito nel Paese di esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, conservano la loro origine.

6025

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3

Se vengono utilizzati prodotti originari di due o più Parti contraenti e questi prodotti hanno subito nel Paese d'esportazione lavorazioni o trasformazioni meno complesse di quelle indicate nell'articolo 6, l'origine è determinata, in applicazione del paragrafo 2, dal prodotto con il valore in dogana più elevato o, nel caso in cui detto valore non sia noto o non possa essere determinato, il primo prezzo più elevato verificabile pagato per detto prodotto nella Parte contraente in questione.

Art. 4

Prodotti interamente ottenuti

Si considerano «interamente ottenuti» in una Parte contraente: a)

i prodotti minerari estratti dal proprio suolo o dal proprio fondo marino;

b)

i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c)

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

f)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti, con le loro navi;

g)

i prodotti ottenuti esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) a bordo di navi officina delle Parti contraenti;

h)

gli articoli usati ivi raccolti, che non possono più essere utilizzati né recuperati né riparati per i loro scopi originari e che possono servire esclusivamente per il recupero di pezzi o di materie prime, compresi i pneumatici usati destinati alla rigenerazione;

i)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate o derivanti dal normale utilizzo, che possono essere utilizzati per il recupero di pezzi o di materie prime;

j)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché le Parti contraenti abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; e

k)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

Art. 5

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1

Ai fini dell'articolo 2 b), i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'Allegato 2.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano esclusivamente a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'Allegato 2, indipendentemente dal fatto che detto prodotto sia stato fabbricato nella stessa impresa o in un'altra in una Parte 6026

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

contraente, è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2

In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'Allegato 2, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a)

il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

b)

l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'Allegato 2 relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50­63 del Sistema armonizzato. A tali prodotti si applica l'Allegato 1.

3

Le condizioni contemplate nell'Allegato 2 sono parimenti adempite se il processo di fabbricazione avviene in una Parte contraente presso uno o più fabbricanti. La documentazione che dimostra la lavorazione o la trasformazione, deve essere conservata dall'esportatore o dal fabbricante.

4

I paragrafi 1­3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1

In deroga al paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

14

a)

le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio;

b)

la scomposizione e l'assemblaggio di imballaggi;

c)

il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d)

la stiratura e la pressatura di tessili;

e)

le semplici14 operazioni di pittura e levigazione;

f)

la sbramatura, la pilatura, la sbiancatura parziale o totale, la brillatura di granaglie e riso;

g)

i procedimenti per la colorazione e formatura dello zucchero;

h)

la pelatura, lo snocciolamento e la sgusciatura di frutti, noci e ortaggi;

i)

l'affilatura, le semplici operazioni di molatura o di taglio;

«semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per compiere dette operazioni.

6027

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

j)

il vaglio, la cernita, l'assortimento, la classificazione, la campionatura (ivi inclusa la composizione di set);

k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, matracci, borse, casse, scatole, o di fissaggio a supporti di cartone e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, diciture o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) la semplice miscela15 di merci anche di specie diverse; n)

il semplice16 assemblaggio di parti o di articoli allo scopo di formare un prodotto completo; la scomposizione di un prodotto nelle sue singole parti;

o)

la macellazione di animali;

p)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o).

2

Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in una Parte contraente.

Art. 7

Unità di riferimento

1

L'unità di riferimento ai fini dell'applicazione della presente Appendice è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue che: a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento; o

b)

quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni della presente Appendice ogni prodotto va considerato singolarmente.

2

Quando, in base alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, anche detto imballaggio viene preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

15

16

«semplice miscela» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni. La reazione chimica è un processo (compresi i processi biochimici) che implicano la rottura di una catena intermolecolare o una modifica della disposizione degli atomi in una molecola, avente come conseguenza la formazione di una molecola con una nuova struttura.

«semplice» designa, in generale, le operazioni che non richiedono nessuna conoscenza speciale né macchine, apparecchi o equipaggiamenti concepiti specialmente per effettuare dette operazioni.

6028

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Art. 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 9

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari quando tutti i prodotti che li compongono sono originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 10

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a)

energia e combustibile;

b)

impianti e attrezzature, inclusi i prodotti necessari per la loro manutenzione;

c)

macchine, utensili, filiere e forme; e

d)

ogni altra merce che non entra, né è destinata a entrare nella composizione finale del prodotto.

Art. 11

Separazione contabile

1

Dove materiali originari e non originari identici e intercambiabili sono utilizzati nella fabbricazione di prodotti, essi sono separati fisicamente in conformità del loro carattere originario.

Per materiali identici e intercambiabili si intendono materiali di uguale foggia e qualità che possiedono le medesime proprietà tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono essere distinti in base a un contrassegno o simili.

2

Se il magazzinaggio separato di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli è possibile gestire tali scorte secondo il metodo della cosiddetta «separazione contabile».

3

Detto metodo è registrato, applicato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel territorio della Parte contraente nella quale il prodotto è fabbricato. Detto metodo deve ­

permettere una chiara distinzione tra materiali originari e non originari acquistati o immagazzinati e

­

garantire che il numero di prodotti ottenuti considerati «originari» coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

6029

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4

Il fabbricante che beneficia di questa facilitazione può emettere prove dell'origine per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Egli è altresì responsabile del rilascio di dette dichiarazioni e della conservazione della documentazione che dimostra il carattere originario.

5 Una Parte contraente può chiedere che l'applicazione del metodo di gestione delle scorte contemplato nel presente articolo sia sottoposta ad autorizzazione.

Titolo III Requisiti territoriali Art. 12

Principio della territorialità

1

Fatte salve le possibilità previste dagli articoli 3 e 13, le condizioni stabilite nel Titolo II devono essere soddisfatte senza interruzione in una Parte contraente.

2 Le merci originarie esportate da una Parte contraente verso un Paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a)

che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e

b)

che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Art. 13

Traffico di perfezionamento passivo

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, il carattere originario secondo le prescrizioni del Titolo II non è compromesso da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del territorio di una Parte contraente su materiali esportati e reimportati, sempreché siano adempite le condizioni contemplate nell'Allegato 3.

Art. 14

Trasporto diretto

1

Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente tra uno Stato dell'AELS e il Singapore. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i territori rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

2 La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita presentando alle autorità doganali del Paese importatore:

a)

6030

un titolo di trasporto unico per il passaggio dal Paese esportatore fino all'uscita dal Paese di transito; oppure

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

b)

un certificato rilasciato dalle autorità doganali del Paese di transito contenente: i) l'esatta designazione della merce, ii) la data di scarico e ricarico dei merci e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel Paese di transito; oppure

c)

in mancanza dei documenti di cui sopra, qualsiasi altro documento probatorio.

Art. 15

Esposizioni

1

I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte contraente beneficiano, all'importazione, del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a)

un esportatore ha spedito detti prodotti da una Parte contraente nel Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

b)

l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario in una Parte contraente;

c)

i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e

d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2

Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti esteri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. Le autorità doganali del Paese di importazione possono esigere prove del fatto che i prodotti sono rimasti sotto sorveglianza doganale nel Paese dell'esposizione o altre prove relative alle condizioni in cui i prodotti sono stati esposti. Se queste ultime non sono fornite, il trattamento preferenziale può essere rifiutato.

3

Alle autorità doganali del Paese di importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una dichiarazione d'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del Titolo IV. In essa vanno indicati la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione.

6031

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Titolo IV Prova dell'origine Art. 16

Dichiarazione d'origine

1

Per l'ottenimento del trattamento preferenziale in un'altra Parte, l'esportatore stabilisce per i prodotti che possono essere considerati originari e che ottemperano agli altri requisiti della presente Appendice, una prova dell'origine sotto forma di una dichiarazione d'origine 2

La dichiarazione d'origine menzionata nel paragrafo 1 ha il seguente tenore:

«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ... 17) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... 18 preferential origin.» ..............................................................................19 (luogo e data) ..............................................................................20 (firma dell'esportatore seguita dall'indicazione, per esteso, del nome della persona che firma la dichiarazione.)

3

La dichiarazione d'origine può figurare su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale che descrive i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato da poterli identificare.

4

Una dichiarazione d'origine deve essere redatta in maniera leggibile e definitiva in inglese e, ad eccezione dei casi giusta l'articolo 17, portare la firma dell'esportatore.

5 Una dichiarazione d'origine può essere redatta al momento dell'esportazione dei prodotti o successivamente.

6

Se un esportatore emette una dichiarazione d'origine sulla base di documenti o informazioni del fabbricante, deve assicurarsi che essi siano corretti.

7 Se un esportatore che ha redatto una dichiarazione d'origine rileva che essa contiene inesattezze, deve avvertire immediatamente l'importatore per scritto e comunicargli per quali prodotti la dichiarazione può essere utilizzata.

17

18

19 20

Qualora la dichiarazione d'origine sia rilasciata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 17, il numero di autorizzazione di suddetto esportatore è ivi menzionato.

Qualora la dichiarazione d'origine non sia stabilita da un esportatore autorizzato, la menzione fra parentesi è omessa o lo spazio previsto lasciato in bianco.

L'origine dei prodotti è indicata («Icelandic», «Norwegian», «Swiss» o «Singapore»).

L'utilizzo dei codici ISO-Alpha-2 è autorizzato (IS, NO, CH o SG). È possibile rinviare a una colonna specifica della fattura nella quale è indicato il Paese d'origine di ogni prodotto.

Tali indicazioni sono facoltative se le informazioni figurano già nel documento.

Gli esportatori autorizzati sono dispensati dalla firma autografa. Qualora l'esportatore non sia tenuto a firmare, cade altresì l'obbligo di indicare il nome del firmatario.

6032

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

8

Su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice o dell'autorità competente di Singapore l'esportatore che ha rilasciato una dichiarazione d'origine deve fornire alle autorità abilitate una copia della dichiarazione d'origine e di tutti i documenti che contengono indicazioni relative all'applicazione dell'origine preferenziale di ogni prodotto. A tal fine, le autorità doganali o le autorità competenti di Singapore possono effettuare verifiche dei conti dell'esportatore o qualsiasi ulteriore controllo che ritengono appropriato.

9

Ai sensi del presente articolo, il termine «esportatore» non include il dichiarante, le ditte di trasporto o qualsiasi altra casa di spedizione a meno che non siano stati autorizzati per scritto dal proprietario delle merci a rilasciare la dichiarazione d'origine.

Art. 17

Esportatore autorizzato

1

Se una Parte contraente prevede la possibilità di un esportatore autorizzato, le autorità doganali di uno Stato dell'AELS o l'autorità competente di Singapore possono autorizzare un esportatore che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente Accordo a compilare dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che egli attesti per scritto alle autorità doganali della Parte esportatrice o alle autorità competenti di Singapore di assumere l'intera responsabilità per ogni dichiarazione d'origine che egli identifica come se le avesse sottoscritte.

2

Le autorità doganali della Parte esportatrice o l'autorità competente di Singapore attribuiscono all'esportatore autorizzato, conformemente al paragrafo 1, un numero di autorizzazione o qualsiasi altra forma di identificazione che possa essere accettata dalle autorità doganali delle Parti o dall'autorità competente di Singapore al posto della firma manoscritta.

3

Le autorità doganali della Parte esportatrice o le autorità competenti di Singapore possono verificare se l'esportatore ha fatto un uso corretto dell'autorizzazione, giusta il paragrafo 1, e possono ritirarla in qualsiasi momento se egli non soddisfa più le condizioni richieste o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Art. 18

Sdoganamento all'importazione

1

Ogni Parte garantisce ai prodotti provenienti da un'altra Parte, sulla base della dichiarazione d'origine secondo l'articolo 16, i trattamenti preferenziali conformemente al presente Accordo.

2 Al fine di ottenere trattamenti preferenziali, l'importatore deve, in accordo con le procedure praticate nel Paese d'importazione, chiedere il trattamento preferenziale nel momento dell'importazione del prodotto originario, con o senza dichiarazione d'origine.

Nel caso in cui l'importatore, nel momento dell'importazione, non è in possesso della dichiarazione d'origine, può, conformemente alla legislazione della Parte importatricea, presentare successivamente la dichiarazione d'origine e, se richiesto, qualsiasi altro documento necessario all'importazione del prodotto.

6033

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3 In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi della presente Appendice, possono, nei casi previsti nell'articolo 20, beneficiare all'importazione del trattamento preferenziale conformemente al presente Accordo, senza necessariamente dover presentare uno dei documenti citati nel paragrafo 1.

4

La dichiarazione d'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel Paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del Paese importatore.

5

Una dichiarazione d'origine presentata alle autorità doganali del Paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 4 può essere accettata, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del Paese di importazione possono accettare una dichiarazione d'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

6

Una dichiarazione d'origine è presentata alle autorità doganali del Paese di importazione conformemente alle procedure applicabili in tale Paese. Dette autorità possono richiedere una traduzione del documento sul quale figura la dichiarazione d'origine; inoltre, esse possono chiedere che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da un'attestazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione della presente Appendice.

Art. 19

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del Paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2 lettera a) del Sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica dichiarazione d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 20

Esoneri dalla dichiarazione d'origine

1

Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti della presente Appendice e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana (CN22/CN23 o C2/CP3) o su un foglio ad essa allegato.

2 Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

6034

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

3

Per quanto concerne le piccole spedizioni da privati a privati, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti: (i)

500 euro;

(ii) 450 dollari US (USD); (iii) 1000 dollari di Singapore (SGD); (iv) 4100 corone norvegesi (NOK); (v) 43 000 corone islandesi (ISK); (vi) 900 franchi svizzeri (CHF).

4

Per quanto concerne i prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, il valore totale di detti prodotti non deve eccedere gli importi seguenti: (i)

1200 euro;

(ii) 1000 dollari US (USD); (iii) 2400 dollari di Singapore (SGD); (iv) 10 000 corone norvegesi (NOK); (v) 100 000 corone islandesi (ISK); (vi) 2100 franchi svizzeri (CHF).

5

Quando le merci sono fatturate o dichiarate in una valuta diversa da quelle indicate nei paragrafi 3 e 4, si applica un importo equivalente nella valuta del Paese importatore.

Art. 21

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16 (8), utilizzati per provare che i prodotti coperti da una dichiarazione d'origine possono essere considerati prodotti originari di una Parte contraente e soddisfano i requisiti della presente Appendice, possono consistere, tra l'altro, in: a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei suoi conti o nella sua contabilità interna;

b)

documenti comprovanti il carattere originario delle materie prime utilizzate, rilasciati o compilati in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;

c)

documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni cui sono stati sottoposti i materiali in una Parte contraente dove tali documenti sono utilizzati conformemente a quanto disposto dal diritto interno;

d)

dichiarazioni d'origine, rilasciate e compilate in una Parte contraente conformemente a questa Appendice, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati; oppure

6035

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

e)

Art. 22

prove adeguate che le lavorazioni o trasformazioni effettuate fuori dalle Parti contraenti conformemente all'articolo 13 rispettano le condizioni stipulate da questo articolo.

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

L'esportatore che rilascia una dichiarazione d'origine deve conservarne per almeno tre anni una copia come pure i documenti di cui all'articolo 16(8).

Art. 23

Discordanze ed errori formali

1

La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla dichiarazione d'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine; tuttavia dev'essere regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2 In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla dichiarazione d'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Titolo V Metodi di cooperazione amministrativa Art. 24

Notifiche

Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda, tramite il Segretariato dell'AELS, le informazioni riguardanti la composizione dei numeri d'autorizzazione degli esportatori autorizzati come pure i recapiti delle autorità doganali competenti per la verifica delle dichiarazioni d'origine.

Art. 25

Controllo delle prove dell'origine

1

Al fine di garantire la corretta applicazione della presente Appendice, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le loro rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità delle dichiarazioni d'origine e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

2

Il controllo a posteriori delle dichiarazioni d'origine è effettuato ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice vogliano verificare l'autenticità dei documenti, il carattere originario dei prodotti in questione o l'osservanza degli altri requisiti statuiti della presente Appendice.

3

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del Paese di importazione rispediscono alle autorità doganali del Paese di esportazione la dichiarazione d'origine, ovvero una copia di questo documento, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

6036

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

4

Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del Paese di esportazione dell'AELS interessato o dall'autorità competente di Singapore. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova giustificativa e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

5

Qualora decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali della Parte importatrice offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

6

I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una Parte e se soddisfano gli altri requisiti della presente Appendice.

7

Qualora non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dopo la data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo possono, salvo circostanze eccezionali, rifiutare la concessione del trattamento preferenziale.

Art. 26

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 25 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali delle Parti o che sollevano problemi di interpretazione della presente Appendice, vengono sottoposte al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine. Il Sottocomitato sottopone al Comitato misto un rapporto con le sue conclusioni.

Art. 27

Informazioni relative all'origine e alla classificazione tariffaria

Su richiesta dell'importatore, dell'esportatore o del fornitore, le autorità doganali di una Parte o l'autorità competente di Singapore, secondo i casi, possono dare il loro parere circa il carattere originario e la classificazione tariffaria di un prodotto. La risposta deve pervenire entro i 90 giorni successivi alla richiesta d'informazioni.

Art. 28

Riservatezza

Tutte le informazioni di carattere riservato o fornite su base di riservatezza sono coperte dal segreto professionale, conformemente alle disposizioni del diritto interno delle Parti. Esse non possono essere divulgate dalle autorità delle Parti senza l'esplicito permesso della persona o dell'autorità che le ha fornite.

Art. 29

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento tariffario preferenziale è assoggettato a sanzioni comminate da una delle Parti.

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Art. 30

Zone franche

1

L'esportatore di una Parte adotta tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine, che sostano durante il trasporto in una zona franca situata in una Parte, siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte importati in una zona franca sotto la scorta di una dichiarazione d'origine sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni, l'esportatore interessato rilascia una nuova dichiarazione d'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni della presente Appendice.

Titolo VI Disposizioni finali Art. 31

Sottocomitato per le questioni doganali e d'origine

1

È istituito un sottocomitato del Comitato misto per le questioni doganali e di origine.

2 Il Sottocomitato scambia informazioni, aggiorna le regole d'origine in funzione dei progressi tecnologici, delle esigenze del mercato o di altri sviluppi internazionali.

Inoltre, esso prepara e coordina i pareri, si occupa delle prese di posizione riguardanti le regole d'origine e assiste il Comitato misto per quanto concerne:

a)

le regole generali d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente alla presente Appendice;

b)

la fissazione delle regole d'origine specifiche dei prodotti menzionati negli Allegati 2 e 3 della presente Appendice;

c)

altri affari affidati dal Comitato misto al Sottocomitato.

3

Il Sottocomitato si adopera per chiarire il più rapidamente possibile i dubbi sopravvenuti in occasione del controllo delle dichiarazioni d'origine conformemente all'articolo 26 della presente Appendice.

4

Il Sottocomitato fa rapporto al Comitato misto. Può sottoporre al Comitato misto proposte relative alle sue attività.

5 Il Sottocomitato agisce per consenso. Un rappresentante di una Parte presiede il Sottocomitato in alternanza e per una durata determinata. Il presidente è eletto in occasione della prima riunione del Sottocomitato.

6

Il Sottocomitato si riunisce con la frequenza necessaria. Può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato o su domanda di una Parte. Le riunioni si svolgono alternativamente a Singapore e in uno Stato dell'AELS.

7

Un ordine del giorno messo a punto dal presidente in accordo con le Parti, è sottoposto ad esse, in generale, al più tardi due settimane prima della riunione.

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Art. 32

Note esplicative

1

In seno al Sottocomitato per le questioni doganali e di origine le Parti contraenti concordano «note esplicative» riguardo all'interpretazione, l'applicazione e la gestione della presente Appendice.

2

Le Parti contraenti applicano simultaneamente le Note esplicative così concordate, conformemente alle loro rispettive procedure interne.

Art. 33

Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d'entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito o si trovano in una Parte oppure sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche. Queste merci sono ammesse ai benefici delle disposizioni della presente Appendice, a condizione che alle autorità del Paese di importazione sia presentata, entro i 4 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, una dichiarazione d'origine completata a posteriori dall'esportatore, accompagnata da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

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Appendice VIII

Servizi finanziari Ad articolo 36 Art. 1

Definizioni

Ai fini del capitolo III del presente Accordo e della presente Appendice: I. Per «servizio finanziario» si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi di una Parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività: A. Servizi assicurativi e servizi connessi: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): (a) ramo vita, (b) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, quali le attività di broker e le agenzie; 4. servizi accessori quali la consulenza, il calcolo attuariale, la valutazione del rischio e la liquidazione dei sinistri.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; 2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi i crediti al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, comprese le carte di credito e di addebito, i traveller's cheques (assegni turistici) e i bonifici bancari; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni di compravendita, scambi per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrimenti, di: (a) strumenti del mercato monetario, compresi gli assegni, le cambiali e i certificati di deposito, (b) valuta estera, (c) prodotti derivati, compresi i contratti a termine e a premio, (d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi gli swap e i tassi di cambio a termine, (e) titoli trasferibili e (f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 6040

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7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati; 8. intermediazione nel mercato monetario; 9. gestione delle attività e delle passività, ad esempio la gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, di fondi di pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei paragrafi da (1) a (11), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie aziendali.

II. Per «fornitore di servizi finanziari» si intende una persona fisica o giuridica di una Parte, che intende fornire o che fornisce servizi finanziari. L'espressione «fornitore di servizi finanziari» non comprende tuttavia gli enti pubblici.

III. Per «ente pubblico» si intende: (i)

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una Parte o un ente di proprietà di una Parte o controllato da una Parte, che svolge principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, ad esclusione di enti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

(ii) un ente privato che svolge funzioni normalmente espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nel momento in cui esercita tali funzioni.

IV. Ai fini degli impegni in materia di accesso ai mercati relativi ai servizi finanziari, la modalità di fornitura menzionata nell'articolo 22 comma (o) sottocomma (i) del presente Accordo è intesa come offerta di servizi finanziari sul territorio di una Parte da fornitori di servizi finanziari non residenti; un «fornitore di servizi finanziari non residente» è un fornitore di servizi finanziari di una Parte che fornisce un servizio finanziario sul territorio di un'altra Parte a partire da una sede situata sul territorio di uno degli Stati del GATS indipendentemente dalla presenza o meno di una succursale commerciale sul territorio della Parte nella quale il servizio finanziario è fornito.

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Art. 2

Trattamento nazionale

1. Secondo le modalità e le condizioni che garantiscono il trattamento nazionale, ciascuna Parte accorda ai fornitori di servizi finanziari di un'altra Parte insediati sul suo territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione utilizzati dagli enti pubblici nonché alle possibilità di finanziamento e di rifinanziamento disponibili nel corso di transazioni commerciali ordinarie. Il presente paragrafo non riguarda l'accesso alle «lender of last resort» (stanziamenti di liquidità da parte della banca centrale) della Parte.

2. Quando l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di regolamentazione autonoma a una borsa valori o al mercato dei futures, a un istituto di compensazione o a qualsiasi altra organizzazione o associazione, è richiesta da una delle Parti affinché i fornitori di servizi finanziari di ogni altra Parte forniscano servizi finanziari su una base di eguaglianza con i propri fornitori di servizi finanziari, e quando questa Parte accorda direttamente o indirettamente a questi enti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, essa si assicura che questi enti accordino a loro volta il trattamento nazionale ai fornitori di servizi finanziari di ogni altra Parte residente sul suo territorio.

Art. 3

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del capitolo III e delle sue appendici può essere interpretata al fine di impedire a una delle Parti di adottare o di mantenere misure prudenziali ragionevoli quali: (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o beneficiari di polizze, dei creditori fiduciari di un fornitore di servizi finanziari o di qualsiasi altra persona simile partecipante ai mercati finanziari; o (b) la conservazione della sicurezza, della solvibilità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei fornitori di servizi finanziari; o (c) la garanzia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte.

2. Dette misure non possono andare oltre a quanto sia necessario per raggiungere gli obiettivi e non costituiscono una discriminazione arbitraria o ingiustificabile dei fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte rispetto ai propri fornitori di servizi finanziari simili.

3. Nessuna disposizione del capitolo III e delle sue appendici è interpretata nel senso di obbligare una Parte a fornire informazioni relative agli affari e ai conti personali dei diversi clienti o qualsiasi altra informazione confidenziale o esclusiva in possesso di enti pubblici.

4. Ciascuna Parte si adopera al fine di garantire sul suo territorio l'istituzione e l'applicazione dei «Core principles for Effective Banking Supervision» del Comitato di Basilea, le norme e i principi dell'International Association of Insurance Supervisors e gli «Objectives and Principles for Securities Regulation» dell'International Organisation of Securities Commission.

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Art. 4

Riconoscimento

1. Una Parte può, al fine di definire le modalità di applicazione delle misure relative ai servizi finanziari, riconoscere le misure prudenziali di un qualsiasi altro Paese.

Questo riconoscimento, che può pervenire mediante un'armonizzazione o per altra via, può fondarsi su un accordo o su una convenzione con il Paese in questione o può anche essere accordato autonomamente.

2. Una Parte contraente la quale è parte di un accordo o di una convenzione esistente o futura giusta il paragrafo 1, accorda ad altre Parti interessate una possibilità adeguata di negoziare con essa l'accesso a tale accordo o convenzione, o ad accordi e convenzioni analoghi, in base a condizioni equivalenti di regolamentazione, verifica, esecuzione della regolamentazione e, se del caso, procedure riguardanti lo scambio di informazioni tra le parti di tale accordo o convenzione. Nel caso in cui una Parte accorda il riconoscimento autonomo, essa concede alle altre Parti una possibilità adeguata di dimostrare che tali condizioni sono adempite.

Art. 5

Trattamento dei dati

1. Ciascuna Parte autorizza un fornitore di servizi finanziari di un'altra Parte a trasmettere informazioni per via elettronica, o sotto un'altra forma, all'interno e all'esterno del suo territorio quando questo sia necessario a detto fornitore di servizi finanziari per svolgere le sue attività abituali.

2. Per quanto concerne la trasmissione di dati personali, ottenuti nel quadro di attività relative alla fornitura di servizi finanziari, ciascuna Parte prende o mantiene le misure necessarie per proteggere la sfera privata e l'integrità di questi dati; le Parti possono a tal fine avviare consultazioni secondo le necessità.

3. Nessuna disposizione del presente articolo limita il diritto di una delle Parti di tutelare i dati personali, la sfera personale e la riservatezza di registri e documenti contabili personali, a condizione che questo diritto non sia utilizzato per eludere le condizioni del presente Accordo.

Art. 6

Eccezioni specifiche

1. Nessuna disposizione del capitolo III e delle sue appendici può essere interpretata quale impedimento a una Parte, inclusi i suoi enti pubblici, all'esercizio esclusivo di attività o all'offerta di servizi sul proprio territorio che fanno parte del piano di previdenza pubblica o del sistema ufficiale di sicurezza sociale.

2. Nessuna disposizione del capitolo III e delle sue appendici può essere interpretata quale impedimento a una Parte, inclusi i suoi enti pubblici, all'esercizio esclusivo di attività o all'offerta esclusiva di servizi sul proprio territorio per conto o a garanzia di tale Parte o dei suoi enti pubblici o utilizzandone le risorse finanziarie.

3. Se una Parte autorizza i suoi fornitori di servizi finanziari a esercitare una delle attività menzionate nei paragrafi 1 e 2 o a offrire uno dei servizi citati nei paragrafi 1 e 2, in concorrenza con un ente pubblico e con un fornitore di servizi finanziari, il termine «servizi» include tali attività e servizi.

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4. Nessuna disposizione del capitolo III e delle sue appendici si applica all'attività svolta o ai servizi offerti da una banca centrale o da un'autorità monetaria e da un qualsiasi ente pubblico nel quadro di una politica monetaria o valutaria.

Art. 7

Modifica delle Liste

1. Una Parte può proporre di introdurre o di emendare restrizioni contenute in un impegno specifico relativo alla sezione dei servizi finanziari della sua Lista nella misura in cui tali emendamenti non riducano il livello degli impegni assunti da questa Parte e a condizione che gli emendamenti proposti non limitino le possibilità dei fornitori di servizi di un'altra Parte interessata da questi emendamenti rispetto alla situazione esistente immediatamente prima degli emendamenti.

2. La Parte che intende apportare un emendamento deve notificare alle altre Parti la propria intenzione di emendare un impegno al più tardi tre mesi prima della data prevista per l'attuazione dell'emendamento. Al momento del ricevimento della notificazione scritta, le altre Parti possono chiedere di avviare consultazioni sull'emendamento proposto. Se le consultazioni non permettono di trovare un accordo, la questione deve essere trattata conformemente alle disposizioni del capitolo IX.

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Appendice IX

Servizi di telecomunicazione Ad articolo 36 Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente Appendice: (a) il «fornitore» è un operatore delle telecomunicazioni che fornisce o intende fornire servizi di telecomunicazione; (b) Il «fornitore dominante» è un fornitore il quale, individualmente o in collaborazione con altri fornitori sulla base di un accordo o per altra via, ha la capacità di influenzare in maniera determinante le modalità di partecipazione (per quanto attiene al prezzo e all'offerta) sul mercato rilevante per i servizi specifici di telecomunicazioni quale risultato: (i) del controllo esercitato sulle installazioni essenziali; o (ii) dell'utilizzazione della sua posizione sul mercato; (c) con «installazioni essenziali» s'intendono le installazioni di una rete o di un servizio pubblico di telecomunicazioni: (i) che sono fornite esclusivamente o essenzialmente da un solo fornitore o da un numero limitato di fornitori; e (ii) che non è possibile sostituire dal punto di vista economico o tecnico al fine della fornitura di un servizio.

Art. 2

Principi generali

1. Concorrenza e fiducia nelle risorse del mercato Al fine di assicurare un'offerta di servizi di telecomunicazioni di qualità a prezzi commisurati ai costi, le Parti adottano o mantengono misure appropriate volte ad impedire pratiche anti-concorrenziali da parte dei fornitori. Occorre dare priorità ai negoziati privati e ai processi di autoregolazione dell'industria, fatte salve le prescrizioni tese a impedire i comportamenti anti-concorrenziali.

2. Principi di regolamentazione Le misure e la loro applicazione devono essere oggettive, imparziali e non discriminatorie. Nella misura del possibile, esse sono tecnicamente neutrali.

3. Trasparenza Le regolamentazioni devono essere applicate in maniera trasparente. Le autorità di regolamentazione devono rendere accessibili al pubblico gli accordi di interconnessione a meno che un interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

4. Termini Tenuto conto della necessità di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato, tutte le decisioni e direttive collegate con le misure di regolamentazione menzionate nella presente Appendice, incluse le decisioni relative a ricorsi, devono esser eseguite dalle autorità competenti il più presto possibile.

5. Diritto di ricorso Un fornitore interessato da una decisione di un'autorità di regolamentazione può far ricorso presso un'istanza amministrativa indipendente e/o davanti a un tribunale, conformemente alla legislazione interna.

Art. 3

Procedura d'autorizzazione

1. Quando un'autorizzazione è richiesta tutti i criteri per il suo ottenimento e il periodo di tempo normalmente necessario per decidere in merito a una domanda d'autorizzazione sono resi pubblici.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è fondato sui criteri menzionati nel paragrafo 1.

3. Il termine normalmente necessario per decidere in merito a una domanda d'autorizzazione è ragionevole.

4. Se un'autorizzazione è rifiutata, i motivi del rifiuto sono comunicati alla persona che ne ha fatto domanda.

Art. 4

Attribuzione e utilizzazione delle risorse limitate

Tutte le procedure riguardanti l'attribuzione e l'utilizzazione delle risorse limitate, incluse le frequenze, i numeri e le priorità, sono attuate in maniera oggettiva, opportuna, trasparente e non discriminatoria. Le informazioni circa la situazione corrente delle bande di frequenza attribuite sono accessibili al pubblico.

Art. 5

Misure di salvaguardia in materia di concorrenza

1. Le Parti prevedono misure volte a impedire il comportamento anti-concorrenziale dei fornitori dominanti che agiscono individualmente o collettivamente, qualora detto comportamento comprometta i vantaggi procurati dal presente Accordo per quanto attiene ai servizi di telecomunicazione.

2. Trattandosi di fornitori dominanti, le pratiche anti-concorrenziali citate nel paragrafo 1, consistono in particolare: (a) nel praticare prezzi anti-concorrenziali o sovvenzioni incrociate; (b) nell'utilizzo di informazioni ottenute presso i concorrenti con risultati anticoncorrenziali; (c) nel non mettere a disposizione degli altri fornitori le informazioni tecniche sulle installazioni essenziali e le informazioni commerciali pertinenti che sono loro necessarie per fornire servizi di telecomunicazione; e

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

(d) nel rifiuto agli altri fornitori, su base non discriminatoria, dell'accesso alle installazioni essenziali e alle informazioni commerciali pertinenti che sono loro necessarie per fornire servizi di telecomunicazione.

Art. 6

Obblighi minimi di interconnessione

1. Obbligo di interconnettersi con gli altri fornitori I fornitori che offrono un servizio di telefonia connesso alla rete pubblica devono interconnettersi sia direttamente sia indirettamente con gli altri fornitori.

2. Divulgazione delle condizioni tecniche e commerciali Ogni fornitore rende accessibili al pubblico, in maniera chiara e sufficientemente dettagliata, tutte le condizioni tecniche e commerciali riguardanti l'interconnessione.

3. Protezione delle informazioni confidenziali Conformemente alle legislazioni e regolamentazioni interne, i fornitori proteggono dalla divulgazione tutte le informazioni confidenziali o protette ottenute da un altro fornitore nel corso delle negoziazione o dell'attuazione di un accordo d'interconnessione. I fornitori utilizzano tali informazioni per la fornitura dei Servizi d'interconnessione (IRS).

4. Obbligo di impedire i danni tecnici alla rete Un fornitore che s'interconnette con un altro fornitore utilizza unicamente installazioni di telecomunicazioni che non causino alcun danno materiale o tecnico alla rete dell'altro fornitore.

5. Conformità alle norme tecniche obbligatorie I fornitori si conformano alle norme tecniche obbligatorie vigenti. L'industria delle telecomunicazioni è consultata nel quadro dei lavori miranti a definire le norme tecniche vincolanti.

6. Facilità di cambiamento del fornitore I fornitori adottano misure ragionevoli affinché l'utente finale possa optare senza troppe difficoltà per un altro fornitore. Ciò include l'obbligo, nella misura del possibile sul piano tecnico, di permettere all'utente finale di conservare lo stesso numero di telefono o lo stesso indirizzo sulla rete e di continuare a ricevere il servizio utilizzando il medesimo collegamento locale.

7. Obbligo di fornire informazioni sulla fatturazione.

A meno che non sia convenuto altrimenti, i fornitori interconnessi scambiano le informazioni necessarie affinché essi, le loro filiali o i loro fornitori beneficino di una fatturazione corretta, precisa e opportuna.

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Art. 7

Interconnessione con fornitori dominanti

1. Un fornitore dominante concede l'interconnessione agli altri fornitori senza discriminazioni e conformemente ai principi di trasparenza e di politica dei prezzi commisurati ai costi. Si applicano parimenti le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2­7.

2. L'interconnessione con un fornitore dominante è assicurata in qualsiasi punto della rete ove sia tecnicamente realizzabile. Questa interconnessione è fornita: (a) in base a modalità, condizioni (segnatamente per quanto attiene a norme e specificazioni tecniche), tariffe non discriminatorie e a un livello di qualità non meno favorevole di quello offerto ai propri servizi equivalenti, servizi equivalenti di fornitori non affiliati o alle proprie filiali o altre società affiliate; (b) a tempo debito e in base a condizioni (segnatamente per quanto attiene a norme e specificazioni tecniche) e tariffe commisurate ai costi, trasparenti, ragionevoli, economicamente realistiche e sufficientemente distinte affinché il fornitore non debba pagare elementi o installazioni di rete dei quali non necessita per la fornitura del servizio; (c) su richiesta, in punti supplementari a quelli terminali della rete accessibili alla maggioranza degli utenti, mediante tariffe che rispecchino il costo di allestimento delle installazioni supplementari necessarie.

3. Il fornitore che desidera interconnessione con un fornitore dominante è in grado di farlo conformandosi alle modalità dell'offerta d'interconnessione di riferimento (OIR) presentata dal fornitore dominante. L'OIR indica per iscritto i prezzi, le modalità e le condizioni ai quali il fornitore dominante fornisce i servizi d'interconnessione al fornitore che desidera un'interconnessione. L'OIR deve altresì contenere le informazioni seguenti: (a) una lista e una descrizione dei servizi d'interconnessione offerti, le modalità e le condizioni di questi servizi come pure le esigenze tecniche e commerciali; (b) una lista dei prezzi commisurati ai costi per i servizi d'interconnessione per i quali il fornitore riveste una posizione dominante sul mercato. Il fornitore dominante utilizza una procedura riconosciuta, basata sui costi incrementali medi di lungo periodo (LRAIC), o qualsiasi altra procedura che permetta di riflettere meglio i costi imputabili.

4. L'OIR è modulare e permette al fornitore che desidera
un'interconnessione di selezionare i servizi d'interconnessione che gli interessano. L'OIR è sufficientemente dettagliata per consentire a questo fornitore di accettare i prezzi, le modalità e le condizioni dei servizi d'interconnessione senza dover avviare negoziati con il fornitore dominante. Se un fornitore accetta l'OIR, le discussioni successive sono limitate all'applicazione dei prezzi, delle modalità e delle condizioni accettate.

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Art. 8

Composizione delle controversie in materia d'interconnessione

Se i fornitori non riescono a comporre le controversie relative alla negoziazione di un accordo d'interconnessione con un fornitore dominante entro un termine fissato, ricorrono all'assistenza delle autorità di regolamentazione competenti al fine di comporre, entro un lasso di tempo ragionevole, le controversie circa le modalità, le condizioni e le tariffe appropriate per i servizi d'interconnessione. L'autorità di regolamentazione competente fissa le condizioni d'interconnessione conformemente ai principi abituali che reggono il mercato e il settore in questione e conformemente ai principi degli articoli 2, 6 e 7. La legislazione interna può prevedere procedure di conciliazione speciali.

Art. 9

Indipendenza degli organismi di regolamentazione

L'autorità di regolamentazione competente è distinta e indipendente da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione di base.

Art. 10

Servizio universale

La legislazione interna può definire il genere di obblighi in materia di servizio universale che devono essere mantenuti. Questi obblighi non sono considerati anti-concorrenziali in sé, a condizione che siano amministrati in modo trasparente, non discriminatorio e neutrale dal punto di vista della concorrenza, e che non siano più gravosi di quanto sia necessario per garantire il genere di servizio universale definito dalla legislazione interna.

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Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore

Appendice XI

Riserve in materia d'investimento Ad articolo 46 Le riserve menzionate nell'articolo 46 sono enunciate negli Allegati annessi alla presente Appendice.

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Allegato 1 dell'Appendice XI

Riserve di tutte le Parti Settore:

Settore dell'elettricità e dell'energia Settore della riparazione dei mezzi di trasporto

Sottosettore:

­

Obbligo o articolo oggetto della riserva:

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

Livello di governo:

Nazionale e subnazionale

Fonte o autorità legale della Non applicabile misura: Breve descrizione della misura:

Tutte le attività del settore dell'elettricità e dell'energia nonché quelle del settore della riparazione dei mezzi di trasporto sono trattate come servizi conformemente al presente Accordo

Oggetto o motivo della misura:

Tenere conto della posizione ambigua di questi settori situati tra l'industria e i servizi

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Allegato 2 dell'Appendice XI

Riserve degli Stati dell'AELS Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

­

Obbligo o articolo oggetto della riserva:

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

Livello di amministrazione: Nazionale e subnazionale Fonte o statuto giuridico della misura:

non applicabile

Breve descrizione della misura:

Sistemi di gestione collettiva dei diritti d'autore o di diritti affini, diritti di licenza, tributi, garanzie e fondi destinati a salvaguardare e promuovere la diversità culturale e linguistica.

Finalità o motivazione della misura:

Politica culturale nazionale

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Allegato 7 dell'Appendice XI

Riserve della Svizzera Svizzera Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

­

Obbligo o articolo oggetto della riserva:

Trattamento nazionale

Livello di governo:

Nazionale Legge federale del 30 marzo 1911 Fonte o autorità legale della (Codice delle obbligazioni) di complemento al Codice misura: civile svizzero (Raccolta sistematica [RS] n. 220) Breve descrizione della misura:

­ La grande maggioranza delle imprese in Svizzera sono organizzate in società anonime (società anonima [SA], société anonyme [SA] ­ Aktiengesellschaft [AG]), con un capitale azionario prestabilito e una responsabilità degli azionisti limitata al capitale azionario. I membri della direzione di una società anonima svizzera devono essere in maggioranza cittadini svizzeri e avere il loro domicilio in Svizzera. Sono possibili eccezioni nel caso di holding.

­ Le società a responsabilità limitata (Società a responsabilità limitata [Sarl], Société à responsabilité limité [Sàrl] ­ Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]) si caratterizza per il capitale limitato diviso in quote. In una società a responsabilità limitata, almeno uno dei direttori deve avere il suo domicilio in Svizzera.

­ Anche una società straniera può aprire una o più succursali in Svizzera. Almeno uno dei rappresentanti della succursale deve avere il suo domicilio in Svizzera.

Finalità o motivazione della misura:

Facilitazione delle procedure giudiziarie

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Svizzera Settore:

Tutti i settori

Sottosettore:

Immobiliare

Obbligo o articolo oggetto della riserva:

Trattamento nazionale

Livello di governo:

Nazionale e subnazionale

Fonte o autorità legale della Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di misura: fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41) Breve descrizione della misura:

Gli stranieri che non risiedono in Svizzera e le società che hanno sede all'estero o sono controllate dall'estero non sono di principio autorizzati a investire negli immobili d'abitazione (eccettuate le residenze direttamente legate a una presenza commerciale) e in fondi agricoli. Per l'acquisto di una residenza secondaria o di vacanza è richiesta un'autorizzazione cantonale.

Oggetto o motivo della misura:

Penuria di terreni disponibili

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