Decreto federale
Disegno
concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20012, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) è approvata.
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.
3
All'atto della ratifica e in conformità con l'articolo 36 della Convenzione, è inoltre autorizzato a formulare le seguenti riserve: Riserve all'articolo 19 e 20: L'applicazione degli articoli 19 e 20 avviene salvi restando gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule3, che non prevedono il principio della sussidiarietà della donazione da una persona vivente.
L'applicazione dell'articolo 20 capoverso 2 avviene inoltre salvo restando l'articolo 13 capoverso 2 lettera c della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule, che eccezionalmente ammette il prelievo di tessuti o cellule rigenerabili anche a favore di un genitore o di un figlio del donatore.
Gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule hanno il tenore seguente Art. 12
Condizioni
«È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se: a.
essa è capace di discernimento;
b.
essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;
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RS 101 FF 2002 245 RS ...; RU ... (FF 2002 223) 2001-1536
Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. DF
c.
non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute;
d.
il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.»
Art. 13
Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni
«1 Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.
2
Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se: a.
sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 12 lettera c e d;
b.
non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discernimento;
c.
il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore
d.
la donazione può salvare la vita del ricevente;
e.
il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;
f.
la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;
g.
non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo;
h.
un'autorità indipendente ha dato il proprio consenso.
3
Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile nella procedura di informazione e consenso.
4 I Cantoni istituiscono un'autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera h e disciplinano la procedura.»
Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale concernente il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.
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