Decreto federale

Disegno

concernente la Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 20012, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione europea del 4 aprile 1997 per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) è approvata.

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione.

3

All'atto della ratifica e in conformità con l'articolo 36 della Convenzione, è inoltre autorizzato a formulare le seguenti riserve: Riserve all'articolo 19 e 20: L'applicazione degli articoli 19 e 20 avviene salvi restando gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule3, che non prevedono il principio della sussidiarietà della donazione da una persona vivente.

L'applicazione dell'articolo 20 capoverso 2 avviene inoltre salvo restando l'articolo 13 capoverso 2 lettera c della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule, che eccezionalmente ammette il prelievo di tessuti o cellule rigenerabili anche a favore di un genitore o di un figlio del donatore.

Gli articoli 12 e 13 della legge federale del ... sul trapianto di organi, tessuti e cellule hanno il tenore seguente Art. 12

Condizioni

«È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona vivente se: a.

essa è capace di discernimento;

b.

essa è stata informata in modo esauriente e ha dato il proprio consenso liberamente e per scritto;

1 2 3

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RS 101 FF 2002 245 RS ...; RU ... (FF 2002 223) 2001-1536

Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina. DF

c.

non sussiste un grave rischio per la sua vita o la sua salute;

d.

il ricevente non può essere curato con un altro metodo terapeutico di efficacia comparabile.»

Art. 13

Protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni

«1 Non è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da persone incapaci di discernimento o minorenni.

2

Sono ammesse eccezioni per i prelievi di tessuti o cellule rigenerabili se: a.

sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 12 lettera c e d;

b.

non è disponibile un donatore idoneo maggiorenne e capace di discernimento;

c.

il ricevente è un genitore, un figlio, un fratello o una sorella del donatore

d.

la donazione può salvare la vita del ricevente;

e.

il rappresentante legale è stato informato in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

f.

la persona capace di discernimento ma minorenne è stata informata in modo esauriente e vi ha acconsentito liberamente e per scritto;

g.

non vi sono indizi che la persona incapace di discernimento si opponga al prelievo;

h.

un'autorità indipendente ha dato il proprio consenso.

3

Le persone incapaci di discernimento devono essere integrate quanto possibile nella procedura di informazione e consenso.

4 I Cantoni istituiscono un'autorità indipendente ai sensi del capoverso 2 lettera h e disciplinano la procedura.»

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale concernente il referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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