A Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Disegno

(Legge militare, LM) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20011, decreta: I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...

Sostituzione di espressioni 1

Nell'articolo 44 capoverso 2 l'espressione «totale obbligatorio di giorni di servizio» è sostituita con « totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione».

2

Nelle disposizioni seguenti l'espressione «difesa integrata» è sostituita con «cooperazione nazionale per la sicurezza»: articoli 58, 61, 81, 82 e 145.

3

Concerne solo il testo tedesco.

Art. 1 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3

Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, coadiuva le autorità civili: a.

nella lotta contro gravi minacce alla sicurezza interna;

b.

nel far fronte ad altre situazioni straordinarie, segnatamente in caso di catastrofi nel Paese o all'estero.

4

Fornisce contributi per il sostegno alla pace e la gestione delle crisi in ambito internazionale.

1 2 3

FF 2002 768 RS 510.10 Queste disposizioni corrispondono agli art. 40 cpv. 2, 58 e 60 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2001-0462

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Legge militare

Art. 7

Annuncio per la registrazione nel controllo militare

1

Chi è soggetto all'obbligo militare deve annunciarsi presso le autorità competenti per la registrazione nel controllo militare. Gli Svizzeri all'estero si annunciano presso la rappresentanza svizzera competente.

2 L'obbligo di annunciarsi comincia all'inizio dell'anno in cui la persona soggetta all'obbligo militare compie 18 anni e si estingue alla fine dell'anno in cui essa compie 29 anni.

3 Chi è soggetto all'obbligo militare deve partecipare a una manifestazione informativa. Questa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42). Le donne possono parteciparvi volontariamente.

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) 1bis

Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

Art. 11 cpv. 2 lett. c ed e (nuova) nonché 4 2

I Cantoni hanno i compiti seguenti: c.

organizzano la manifestazione informativa;

e.

invitano le donne alla manifestazione informativa.

4

La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa.

Art. 13

Limiti d'età dell'obbligo di prestare servizio militare

1

L'obbligo di prestare servizio militare comincia all'inizio dell'anno in cui la persona che vi è soggetta compie 20 anni.

2

Esso dura: a.

per i militari con gradi di truppa e per i sottufficiali, eccettuati i sottufficiali superiori (art. 102), sino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni oppure, se entro questo termine non hanno ancora adempiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42), al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 34 anni;

b.

per i sottufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni;

c.

per gli ufficiali subalterni, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 36 anni; se necessario, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni;

d.

per i sottufficiali superiori incorporati negli stati maggiori e per i capitani, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 42 anni;

e.

per gli ufficiali superiori e gli alti ufficiali superiori, al più tardi sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni.

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Legge militare

3

Gli ufficiali che in virtù della loro attività professionale o delle loro conoscenze specifiche forniscono servizi indispensabili all'esercito o ad altri settori della cooperazione nazionale per la sicurezza (art. 119) e sono incorporati a questo titolo sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni. Il Consiglio federale designa in un'ordinanza le relative attività.

4 Se necessario e con il consenso degli interessati, il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio militare può essere aumentato di cinque anni al massimo per i sottufficiali superiori e gli ufficiali.

5 L'Assemblea federale può aumentare i limiti d'età di cui ai capoversi 2-4 (art. 149).

6

Il Consiglio federale può fissare altrimenti, entro i limiti massimi, i limiti d'età di cui ai capoversi 2-4.

7 Esso stabilisce il limite d'età dell'obbligo di prestare servizio militare per il personale militare (art. 47).

Art. 14 Abrogato Art. 18 cpv. 1 lett. h 1 Sono esentati dall'obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

h.

il personale dei servizi postali, delle imprese di trasporto statali e di quelle titolari di una concessione federale, nonché dell'amministrazione, che in situazioni straordinarie è indispensabile alla cooperazione nazionale per la sicurezza;

Art. 19

Reincorporazione

Le persone esentate dal servizio militare giusta l'articolo 18 sono reincorporate nell'esercito al venir meno del motivo dell'esenzione, se l'esercito ha ancora bisogno di loro.

Art. 28 cpv. 3 3

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.

Art. 34

Assicurazione

L'assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all'obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.

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Legge militare

Titolo prima dell'art. 40b

Capitolo 6: Diritti d'autore Art. 40b (nuovo) 1 Se un militare crea, nell'esercizio delle sue attività di servizio, un'opera ai sensi della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d'autore, le facoltà d'utilizzazione spettano esclusivamente alla Confederazione.

2 Se l'opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un'indennità adeguata.

Art. 42 rubrica, cpv. 1 nonché 2 lett. c Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione 1

I militari con gradi di truppa prestano complessivamente al massimo 330 giorni di servizio d'istruzione.

2

Il Consiglio federale disciplina i servizi d'istruzione: c.

dei militari giusta l'articolo 13 capoversi 3 e 4;

Art. 43

Computo dei servizi d'istruzione

1

L'istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all'estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2 I servizi d'istruzione prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 45

Servizi d'istruzione supplementari

Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d'istruzione supplementari e stabilirne la durata.

Art. 47

Personale militare

1

Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo.

2 I militari di professione sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. Essi sono suddivisi in ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione.

3 I militari a contratto temporaneo sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale. Essi sono sud-

4

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RS 231.1

Legge militare

divisi in ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo.

4 Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e dell'impiego dell'esercito. Può essere impiegato in Svizzera o all'estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L'istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Art. 48

Istruzione e impiego delle truppe

1

I comandanti di truppa sono responsabili dell'istruzione e dell'impiego delle truppe loro subordinate.

2

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione dell'istruzione delle truppe.

Art. 49 cpv. 2 2

I reclutati che alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute non sono più soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.

Il Consiglio federale può prevedere la possibilità di assolvere la scuola reclute più tardi. Gli interessati devono acconsentirvi.

Art. 52 Abrogato Titolo prima dell'art. 54a

Capitolo 3a: Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione Art. 54a (nuovo) Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono, su base volontaria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell'esercito.

Art. 60 rubrica e cpv. 1, primo periodo Militari non incorporati 1

I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. ...

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Legge militare

Titolo prima dell'art. 65

Titolo quinto: Impiego dell'esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 65 rubrica Tipi d'impiego Art. 65a (nuovo)

Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d'appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

1

Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

2 Gli impieghi prestati e retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

3

Nel caso di un'importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d'appoggio non sia computato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 69

Servizio d'appoggio all'estero

1

Su richiesta di singoli Stati o organizzazioni internazionali, per appoggiare l'assistenza umanitaria possono essere inviate truppe oppure messi a disposizione materiale e beni di sostegno dell'esercito.

2

Nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri, è consentito impiegare all'estero truppe per proteggere persone e oggetti degni di particolare protezione.

3

Il servizio d'appoggio all'estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l'assistenza umanitaria nelle regioni limitrofe.

Art. 73 cpv. 2 Abrogato Art. 76 cpv. 1 lett. c (nuova)

1

Il servizio attivo è prestato per: c.

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aumentare il livello d'istruzione dell'esercito in caso d'aggravamento della minaccia.

Legge militare

Art. 77 cpv. 1, 3, 4, secondo periodo, e 6 1

L'Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l'esercito o parti di esso.

3

Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l'impiego duri più di tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.

4

... In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.

6

Abrogato

Art. 83 cpv. 2-4 2 Il servizio d'ordine è decretato dall'Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all'articolo 77 capoverso 3.

3 L'autorità civile stabilisce la missione per l'impiego dopo aver consultato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport oppure il comandante in capo dell'esercito.

4

Abrogato

Art. 89 cpv. 2, primo periodo 2

Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale. ...

Titolo prima dell'art. 93

Titolo sesto: Organizzazione dell'esercito Capitolo 1: Competenze Art. 93 1 L'Assemblea federale emana i principi relativi all'organizzazione dell'esercito, definisce la struttura dell'esercito e stabilisce le Armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari (art. 149).

2 Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 94 e 95 Abrogati Capitolo 2 (art. 96-98) Abrogato 819

Legge militare

Art. 99 cpv. 2bis (nuovo), 3 lett. b e c nonché 4 (nuovo) 2bis

Può trasmettere all'Ufficio federale di polizia informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna e il perseguimento penale.

3

Il Consiglio federale disciplina: b.

l'attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d'appoggio e nel servizio attivo;

c.

la collaborazione del servizio informazioni con servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni nonché con servizi esteri;

4

Per la tutela delle fonti svizzere ed estere il Consiglio federale può prevedere deroghe alla legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 100 cpv. 1 lett. b e d nonché cpv. 3 lett. e

1

3

Il servizio di sicurezza militare ha i compiti seguenti: b.

provvede alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicurezza informatica;

d.

quando l'esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace, in servizio d'appoggio o in servizio attivo, adotta misure preventive per proteggerlo dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccoglie le informazioni necessarie al riguardo;

Il Consiglio federale disciplina: e.

abrogata

Art. 101 1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti:

2

a.

salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salvataggi mediante aeromobili militari;

b.

assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere militari;

c.

svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell'ambito dell'esercito;

d.

eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un'istruzione particolare.

I membri delle formazioni interessate sono assunti in qualità di personale militare.

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Legge militare

Art. 102 cpv. 1 lett. a e 1bis 1

I gradi nell'esercito sono i seguenti: a.

1bis

gradi di truppa: 1. recluta, 2. soldato, 3. appuntato;

Il Consiglio federale può introdurre ulteriori gradi di truppa e di sottufficiale.

Art. 103 cpv. 2 Abrogato Art. 106 cpv. 2, primo periodo 2

I Cantoni forniscono gli altri oggetti dell'equipaggiamento personale e li consegnano alla Confederazione. ...

Art. 107 cpv. 2 e 114 cpv. 2 Abrogati Art. 116 cpv. 3 3

Esso stabilisce il comando dell'esercito. Sono fatti salvi gli articoli 84-91.

Art. 117 Abrogato Art. 118

Alta vigilanza

Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l'alta vigilanza.

Art. 119

Cooperazione nazionale per la sicurezza

1

Il Consiglio federale provvede a una cooperazione globale e flessibile tra l'esercito e le autorità civili competenti per la sicurezza in Svizzera.

2

Coordina le misure civili e militari per la prevenzione e la lotta contro le minacce di portata strategica nonché per far fronte a catastrofi e altre situazioni d'emergenza di vaste proporzioni.

3 Assicura l'istruzione e l'informazione come pure la costante verifica dell'efficacia delle misure in collaborazione con i partner.

821

Legge militare

Art. 120

Organizzazione del reclutamento

1

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione del reclutamento.

2

Consulta preventivamente i Cantoni.

Art. 132 lett. a I Comuni mettono gratuitamente a disposizione: a.

i locali e gli impianti per le manifestazioni informative precedenti il reclutamento e per l'ispezione di licenziamento;

Art. 134 cpv. 2, secondo periodo Abrogato Art. 142

Disposizioni procedurali

1

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confederazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente.

2 La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell'ambito di una procedura semplificata.

3

Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patrimoniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa.

4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso presso la commissione di ricorso del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 144 cpv. 2 e 3 2

Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d'istruzione.

3

Abrogato

Art. 146 cpv. 1, primo periodo, e 2 1

I Cantoni rilevano i dati concernenti le persone soggette all'obbligo di leva che sono necessari per il controllo militare nonché i dati concernenti le donne da invitare alla manifestazione informativa. ...

2

Gli organi di comando competenti e le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni trattano i dati delle persone soggette all'obbligo militare e quelli concernenti i militari donne.

5

822

RS 172.021

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Art. 149

Ordinanze dell'Assemblea federale

L'Assemblea federale emana le disposizioni ai sensi degli articoli 13 capoverso 5, 29 capoverso 2 e 93 capoverso 1 nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare in forma di ordinanza dell'Assemblea federale conformemente all'articolo 7 della legge del 23 marzo 19626 sui rapporti fra i Consigli.

Art. 150 cpv. 4 (nuovo) 4 Può concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.

Art. 151

Disposizioni transitorie concernenti il nuovo ordinamento dell'esercito

1 Dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, il Consiglio federale introduce gradualmente il nuovo ordinamento dell'esercito. Per un periodo transitorio di cinque anni al massimo disciplina in particolare:

a.

l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;

b.

il proscioglimento dei militari dall'obbligo di prestare servizio militare, rispettivamente il loro impiego ulteriore dopo l'adempimento del totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione;

c.

i requisiti per la promozione;

d.

la durata dei comandi e delle funzioni;

e.

il passaggio delle singole formazioni di truppa nella nuova organizzazione dell'esercito;

f.

le mutazioni e le nuove incorporazioni necessarie per il passaggio.

2

Per motivi imperativi può derogare alla legge, mediante ordinanza, negli ambiti di cui al capoverso 1.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6

RS 171.11

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Legge militare

Allegato

Modifica del diritto vigente Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue: 1. Legge federale del 20 dicembre 1968 7 sulla procedura amministrativa Art. 3 lett. d, terzo lemma Abrogato Art. 46 lett. c Non è ammissibile il ricorso contro: c.

le decisioni degli organi militari di stima relative alla stima d'entrata di cose locate o requisite;

2. Procedura penale militare del 23 marzo 1979 8 Sostituzione di espressioni In tutto il testo l'espressione «tribunale di divisione» è sostituita con «tribunale militare di prima istanza», con gli adeguamenti grammaticali del caso.

Art. 3

Incorporazione di sottufficiali e soldati

I sottufficiali, gli appuntati e i soldati possono essere assegnati alla giustizia militare in qualità di segretari dei tribunali militari purché adempiano le condizioni dell'articolo 2 capoversi 1 o 2.

Art. 31 In via eccezionale, l'uditore in capo può, per motivi linguistici o d'altra natura, affidare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare di prima istanza che non sia quello competente.

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RS 172.021 RS 322.1