Decreto federale relativo all'iniziativa popolare «Paritą di diritti per i disabili» del 13 dicembre 2002
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «Paritą di diritti per i disabili», depositata il 14 giugno 19993; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20004, decreta:
Art. 1 1
L'iniziativa popolare del 14 giugno 1999 «Paritą di diritti per i disabili» č dichiarata valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.
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Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente5: La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 8 cpv. 4 4
La legge provvede per la paritą dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare svantaggi esistenti nei loro confronti.
L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002
Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002
Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz
Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann
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RS 101 RU 1999 2556 FF 1999 6256 FF 2001 1477 L'iniziativa popolare č stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 4bis.
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2000-2443