Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)

Norme tecniche per gli impianti di telecomunicazione

Giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC) e l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 giugno 20022 sugli impianti di telecomunicazione (OIT), l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) ha definito le norme tecniche (vedi allegato) per gli impianti di telecomunicazione il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, capoverso 3 o 4 lettere a, b, c, d, e o f dell'OIT.

Si tratta di norme emanate dall'UFCOM o di norme europee armonizzate che sono state emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) oppure dall'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI).

Le liste dei titoli delle norme tecniche definite dall'UFCOM come pure i testi di queste norme possono essere ordinati presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (Switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, telefono 01 254 54 54, fax 01 254 54 74 e Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna, telefono 031 390 40 40, fax 031 390 40 41.

I testi della Comunicazione della Commissione e della Direttiva possono essere ottenuti presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, Rue de l'Avenir 44, Casella postale, 2502 Bienne, telefono 032 327 58 44, fax 032 327 55 58, e-mail (faa@bakom.admin.ch) o sul suo sito internet (www.ufcom.ch).

24 dicembre 2002

Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

1 2

RS 784.10 RS 784.101.2

2002-2653

7477

Norme tecniche il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT.

Norme tecniche che figurano nella Comunicazione 2002/C 190/043 della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 1999/5/CE4 il cui rispetto fa presumere la conformità alle esigenze fondamentali dell'articolo 7 OIT conformemente alla seguente tabella di equivalenza: Esigenza fondamentale OIT

Esigenza fondamentale direttiva 1999/5/CE

art. 7 cpv. 1 lett. b art. 7 cpv. 3 art. 7 cpv. 4 lett. a art. 7 cpv. 4 lett. b art. 7 cpv. 4 lett. c art. 7 cpv. 4 lett. d art. 7 cpv. 4 lett. e art. 7 cpv. 4 lett. f

art. 3.1.b art. 3.2 art. 3.3.a art. 3.3.b art. 3.3.c art. 3.3.d art. 3.3.e art. 3.3.f

Norme tecniche emanate dall'UFCOM elencate qui di seguito: Riferimento del documento Titolo del documento

NT-10048 Norma tecnica per le emittenti di radiodiffusione della televisione digitale terrestre DVB-T

3 4

Limite di validità del documento Riferimento del documento sostitutivo

Esigenza fondamentale OIT

Art. 7 cpv. 3

GU n° C190/19 del 10.8.2002.

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, GU n° L91/10 del 7.4.1999.

7478