Traduzione1

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani (Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni delle biologia e della medicina; Prendendo atto degli sviluppi scientifici avvenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare mediante divisione embrionale e il trasferimento del nucleo; Coscienti dei progressi che determinate tecniche di clonazione possono apportare alla conoscenza scientifica nonché alle sue applicazioni mediche; Considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe diventare una possibilità tecnica; Avendo rilevato che la divisione embrionale può prodursi naturalmente ed essere a volte all'origine della nascita di gemelli geneticamente identici; Considerando tuttavia che la strumentalizzazione dell'essere umano con la creazione intenzionale di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell'uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina; Considerando parimenti le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una tale prassi biomedica, impiegata deliberatamente, potrebbe implicare per tutte le persone interessate: Considerando l'obiettivo della Convenzione sui Diritti dell'uomo e la biomedicina, in particolare il principio sancito all'articolo 1 che mira a proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità.

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 (1) E' vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto.

(2) Ai sensi del presente articolo, l'espressione essere umano «geneticamente identico» a un altro essere umano significa un essere umano che ha in comune con un altro l'insieme dei genomi nucleosi.

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Dal testo originale francese e inglese.

2001-1535

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Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani

Art. 2 Nessuna deroga è autorizzata alle disposizioni del presente Protocollo al titolo dell'articolo 26 capoverso 1 della Convenzione.

Art. 3 Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in conseguenza.

Art. 4 Il presente protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 5 (1) Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

(2) Per ogni Firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 6 (1) Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

(2) L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 7 (1) Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

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Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani

Art. 8 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla Convenzione: a.

ogni firma

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o decisione;

c.

ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6;

d.

ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi il 12 gennaio 1998 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità europea.

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