Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008

Disegno

(EURO 2008) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoversi 1 e 3 della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la ginnastica e lo sport; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:

Art. 1 1

La Confederazione autorizza un credito di 3,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi: a.

un contributo di un milione di franchi alle misure edilizie destinate a migliorare le infrastrutture mediatiche e la sicurezza nei quattro stadi di Basilea, Ginevra, Berna e Zurigo;

b.

un contributo di 500 000 franchi per il finanziamento di una campagna nazionale in favore della prevenzione sanitaria e dell'integrazione sociale per mezzo dello sport in occasione delle partite nei quattro stadi;

c.

prestazioni non fatturate per un ammontare di due milioni di franchi al massimo. Essi vanno compensati all'interno del DDPS.

2 Non saranno accordati altri contributi e prestazioni della Confederazione oltre quelli menzionati nel capoverso 1. I contributi alla CISIN già approvati dal Parlamento non ne saranno interessati.

Art. 2 Questo credito è liberato dalla Confederazione se:

1 2

a.

l'UEFA decide in favore della candidatura Austria-Svizzera;

b.

l'Associazione svizzera di football (ASF) partecipa con 500 000 franchi al finanziamento della campagna di cui all'articolo 1 lettera b;

c.

i Cantoni e i Comuni interessati dall'organizzazione dell'EURO 2008 partecipano al finanziamento di questa competizione con un importo complessivo di almeno sette milioni di franchi.

RS 415.0 FF 2002 2388

2002-0212

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Contributi e prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008

Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.

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