Decreto federale sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008
Disegno
(EURO 2008) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoversi 1 e 3 della legge federale del 17 marzo 19721 che promuove la ginnastica e lo sport; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:
Art. 1 1
La Confederazione autorizza un credito di 3,5 milioni di franchi al massimo per l'organizzazione dei Campionati europei di calcio 2008 (EURO 2008), così suddivisi: a.
un contributo di un milione di franchi alle misure edilizie destinate a migliorare le infrastrutture mediatiche e la sicurezza nei quattro stadi di Basilea, Ginevra, Berna e Zurigo;
b.
un contributo di 500 000 franchi per il finanziamento di una campagna nazionale in favore della prevenzione sanitaria e dell'integrazione sociale per mezzo dello sport in occasione delle partite nei quattro stadi;
c.
prestazioni non fatturate per un ammontare di due milioni di franchi al massimo. Essi vanno compensati all'interno del DDPS.
2 Non saranno accordati altri contributi e prestazioni della Confederazione oltre quelli menzionati nel capoverso 1. I contributi alla CISIN già approvati dal Parlamento non ne saranno interessati.
Art. 2 Questo credito è liberato dalla Confederazione se:
1 2
a.
l'UEFA decide in favore della candidatura Austria-Svizzera;
b.
l'Associazione svizzera di football (ASF) partecipa con 500 000 franchi al finanziamento della campagna di cui all'articolo 1 lettera b;
c.
i Cantoni e i Comuni interessati dall'organizzazione dell'EURO 2008 partecipano al finanziamento di questa competizione con un importo complessivo di almeno sette milioni di franchi.
RS 415.0 FF 2002 2388
2002-0212
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Contributi e prestazioni della Confederazione per i Campionati europei di calcio 2008
Art. 3 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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