Legge federale sulla Banca nazionale svizzera

Disegno

(Legge sulla Banca nazionale, LBN) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 100 e 123 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 20022, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Statuto giuridico e ragione sociale

1

La banca centrale della Confederazione Svizzera è una società anonima disciplinata da una legge speciale.

2

Essa ha la seguente ragione sociale: «Schweizerische Nationalbank» «Banque nationale suisse» «Banca nazionale svizzera» «Banca naziunala svizra» «Swiss National Bank».

Art. 2

Applicazione sussidiaria del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la Banca nazionale sottostà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)3 relative alla società anonima.

Art. 3 1

Sedi, succursali, agenzie e rappresentanze

La Banca nazionale ha le sue sedi a Berna e a Zurigo.

2

Per quanto lo esiga l'approvvigionamento del Paese in numerario, la Banca nazionale mantiene succursali e agenzie.

3

Essa può istituire rappresentanze nelle regioni per osservare l'andamento dell'economia e per mantenere contatti.

Art. 4

Monopolio di emissione di banconote

La Banca nazionale ha il diritto esclusivo di emettere banconote svizzere.

1 2 3

RS 101 FF 2002 5413 RS 220

2002-1117

5619

Legge sulla Banca nazionale

Art. 5

Compiti

1

La Banca nazionale svolge la politica monetaria nell'interesse generale del Paese.

Essa garantisce la stabilità del livello dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale.

2

Entro questo ambito ha i seguenti compiti: a.

approvvigionare con liquidità il mercato monetario del franco svizzero;

b.

garantire l'approvvigionamento di numerario;

c.

agevolare e garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento senza numerario;

d.

gestire le riserve monetarie;

e.

contribuire alla stabilità del sistema finanziario.

3

Partecipa alla cooperazione monetaria internazionale. In questo contesto collabora con il Consiglio federale in virtù della pertinente legislazione.

4 Fornisce servizi bancari alla Confederazione. In questo ambito opera su mandato dei servizi federali competenti.

Art. 6

Indipendenza

Nello svolgimento dei suoi compiti di politica monetaria ai sensi dell'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale e i membri dei suoi organi non possono sollecitare né accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altri servizi.

Art. 7

Obbligo di rendiconto e informazione

1

La Banca nazionale esamina regolarmente con il Consiglio federale la situazione economica, la politica monetaria e le questioni di attualità della politica economica della Confederazione. Il Consiglio federale e la Banca nazionale s'informano vicendevolmente delle loro intenzioni prima di prendere importanti decisioni di politica economica e monetaria. Il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale sono sottoposti all'approvazione del Consiglio federale prima di essere presentati all'Assemblea generale.

2 Informa regolarmente le commissioni competenti dell'Assemblea federale in merito alla situazione economica e alla sua politica monetaria.

3 Orienta regolarmente il pubblico in merito alla politica monetaria e gli comunica le sue intenzioni in materia di politica monetaria.

4 Pubblica il suo rapporto annuale. Pubblica inoltre rapporti trimestrali sull'evoluzione economica e monetaria e rapporti settimanali su dati importanti della politica monetaria.

5620

Legge sulla Banca nazionale

Art. 8 1

Esenzione d'imposta

La Banca nazionale è esentata dalle imposte dirette della Confederazione.

2 Essa non può essere assoggettata all'imposta nei Cantoni. Sono fatti salvi gli emolumenti dei Cantoni e dei Comuni.

Capitolo 2: Operazioni della Banca nazionale Art. 9

Operazioni con operatori del mercato finanziario

1

Per adempiere i compiti di politica monetaria secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale può: a.

gestire conti rimunerati e conti non rimunerati di banche e di altri operatori del mercato finanziario e accettare valori patrimoniali in custodia;

b.

aprire conti presso banche e altri operatori del mercato finanziario;

c.

operare sui mercati finanziari, acquistando o vendendo (a pronti o a termine) crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi oppure concludendo operazioni di mutuo sugli stessi;

d.

emettere o riscattare (a pronti o a termine) obbligazioni fruttifere proprie, come pure prodotti derivati su crediti, valori mobiliari e metalli preziosi ai sensi della lettera c qui sopra;

e.

effettuare operazioni di credito con banche e altri operatori del mercato finanziario, purché i mutui siano coperti da garanzie sufficienti;

f.

detenere e amministrare i valori patrimoniali enumerati nel presente articolo.

2

La Banca nazionale stabilisce le condizioni alle quali conclude le operazioni di cui al capoverso 1.

Art. 10

Operazioni con altre banche centrali e con organizzazioni internazionali

La Banca nazionale può avviare relazioni con banche centrali estere e con organizzazioni internazionali e effettuare con loro tutti i tipi di operazioni bancarie, comprese l'assunzione e la concessione di crediti in franchi svizzeri, in valute estere o in mezzi di pagamento internazionali.

Art. 11

Operazioni per conto della Confederazione

1

La Banca nazionale può fornire servizi bancari alla Confederazione. Tali servizi sono forniti contro un adeguato compenso, ma sono gratuiti se agevolano l'esecuzione della politica monetaria. I dettagli sono disciplinati da convenzioni tra i servizi federali e la Banca nazionale.

5621

Legge sulla Banca nazionale

2

La Banca nazionale non può concedere crediti né scoperti di conto alla Confederazione, né acquistare all'emissione titoli del debito pubblico. Può ammettere sorpassi di conto in giornata contro sufficienti garanzie.

Art. 12

Partecipazioni e diritti sociali

La Banca nazionale può partecipare al capitale di società e di altre persone giuridiche e acquistarne i diritti sociali se tale attività serve all'adempimento dei suoi compiti.

Art. 13

Operazioni per i bisogni d'esercizio

Oltre alle operazioni vincolate alla sua attività legale, la Banca nazionale è autorizzata a effettuare operazioni per i suoi bisogni d'esercizio, come pure operazioni bancarie a favore del suo personale e delle sue istituzioni di previdenza.

Capitolo 3: Competenze in materia di politica monetaria Sezione 1: Statistica Art. 14

Raccolta di stati statistici

1

Per svolgere le sue attività legali e osservare l'evoluzione dei mercati finanziari la Banca nazionale raccoglie i dati statistici necessari.

2 Nella raccolta dei dati statistici collabora con i servizi competenti della Confederazione4, con le autorità competenti di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali.

Art. 15

Obbligo di informazione

1

Le banche, le borse, i commercianti di valori mobiliari come pure le direzioni dei fondi di investimento svizzeri e i rappresentanti dei fondi di investimento esteri sono tenuti a fornire dati statistici sulla loro attività.

2 Ove sia necessario per analizzare l'evoluzione sui mercati finanziari, per fornire una visione del traffico dei pagamenti, per allestire la bilancia dei pagamenti o per la statistica delle attività sull'estero, la Banca nazionale può raccogliere dati statistici sull'attività di altre persone fisiche o giuridiche, in particolare di compagnie di assicurazione, di istituzioni della previdenza professionale, di società di investimento e di società holding, di esercenti di sistemi di pagamento e di sistemi di gestione delle operazioni su titoli secondo l'articolo 19 capoverso 1, nonché della Posta.

3 La Banca nazionale stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la periodicità di questi dati; inoltre essa ne stabilisce l'organizzazione e la procedura dopo aver consultato le persone tenute a fornire i dati.

4

In particolare dell'Ufficio federale di statistica e della Commissione federale delle banche.

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Legge sulla Banca nazionale

Art. 16 1

Confidenzialità

La Banca nazionale deve serbare il segreto sui dati raccolti.

2

Pubblica i dati raccolti sotto forma di statistiche. Per garantire la tutela del segreto i dati sono riassunti.

3

È autorizzata a trasmettere in forma riassuntiva i dati raccolti alle autorità e organizzazioni di cui all'articolo 14 capoverso 2.

4 È autorizzata a scambiare i dati raccolti con le competenti autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari.

5

Per il rimanente sono applicabili le disposizioni della legge del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Sezione 2: Riserve minime Art. 17

Scopo e campo d'applicazione

1

Le banche devono mantenere riserve minime per contribuire al buon funzionamento del mercato monetario.

2

La Banca nazionale può sottoporre per via d'ordinanza gli emittenti di moneta elettronica nonché altri emittenti di mezzi di pagamento all'obbligo di mantenere riserve minime se la loro attività minaccia di ostacolare fortemente l'attuazione della politica monetaria.

Art. 18

Modalità

1

La Banca nazionale stabilisce l'aliquota delle riserve minime che le banche devono mantenere sulla media di un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto in franchi svizzeri che le banche detengono presso la Banca nazionale.

2 L'aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza delle banche. Si considerano impegni a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni nei confronti della clientela sotto forma di risparmio o di investimento (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché la legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall'obbligo delle riserve minime.

3

La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento collettivo delle riserve minime prescritte.

4

Le banche forniscono regolarmente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte.

5

La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente il parere della competente autorità di vigilanza sulle banche.

5

RS 235.1

5623

Legge sulla Banca nazionale

Sezione 3: Sorveglianza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento di operazioni su titoli Art. 19

Scopo e campo d'applicazione

1

Per proteggere la stabilità del sistema finanziario la Banca nazionale sorveglia i sistemi per il conteggio e lo svolgimento dei pagamenti o di operazioni con strumenti finanziari, in particolare titoli (sistemi di pagamento; sistemi di gestione delle operazioni su titoli).

2 Sono soggetti a sorveglianza anche i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli i cui esercenti hanno la sede all'estero se importanti componenti dell'esercizio o partecipanti determinanti si trovano in Svizzera.

Art. 20

Modalità

1

Chiunque esercita un sistema di pagamento che tratta volumi elevati o un sistema di gestione delle operazioni su titoli deve, su richiesta, fornire tutte le informazioni necessarie alla Banca nazionale, metterle a disposizione la documentazione e garantirle l'ispezione degli impianti in loco.

2

La Banca nazionale può imporre esigenze minime per l'esercizio di sistemi di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario. Tali esigenze possono in particolare concernere le basi organizzative, le condizioni d'affari, la sicurezza operativa, l'ammissione di partecipanti ai sistemi, le conseguenze di difficoltà di adempimento da parte dei partecipanti ai sistemi e i mezzi di pagamento utilizzati.

3 La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente il parere della competente autorità di vigilanza sulle banche.

Art. 21

Collaborazione con le autorità di vigilanza e di sorveglianza

1

Nella sorveglianza dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli la Banca nazionale collabora con la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari. Coordina la sua attività con quella di questa autorità e ne sente il parere prima di emanare una raccomandazione o di prendere una decisione.

2 Per sorvegliare i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale può collaborare con le autorità estere di vigilanza e di sorveglianza e richiedere loro informazioni e documenti.

3 Per sorvegliare i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli dai quali risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale può trasmettere alle autorità estere di vigilanza e di sorveglianza informazioni e documenti non accessibili al pubblico purché queste autorità:

a.

utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o della sorveglianza diretta su simili sistemi o sui loro partecipanti; e

b.

siano vincolate dal segreto d'ufficio o del segreto professionale.

5624

Legge sulla Banca nazionale

Sezione 4: Controlli e sanzioni Art. 22

Controllo dell'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime

1

All'atto della revisione di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e fondi di investimento, gli organi di revisione previsti dalla legge verificano l'osservanza dell'obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere riserve minime. Essi ne consegnano il risultato nel rapporto di revisione. Se constatano irregolarità, in particolare dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

2

La Banca nazionale può controllare o fare controllare da parte di revisori l'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime. Se viene constatata un'infrazione alle prescrizioni, la persona tenuta all'obbligo di informazione o di mantenere riserve minime sopporta le spese del controllo.

3

In caso di infrazione all'obbligo di informazione o all'obbligo di fornire la prova del mantenimento di riserve minime oppure in caso di ostruzione a un controllo ordinato o effettuato dalla Banca nazionale, quest'ultima denuncia il caso al Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento).

Art. 23

Sanzioni di diritto amministrativo

1

Se una banca non mantiene le riserve minime prescritte, essa deve versare alla Banca nazionale gli interessi sull'importo mancante per la durata del mantenimento insufficiente. La Banca nazionale stabilisce il saggio di interesse determinante; tale saggio può superare di 5 punti percentuali al massimo quello applicato sul mercato monetario ai crediti interbancari durante il medesimo periodo di tempo.

2

Se l'esercente di un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli dal quale risultano rischi per la stabilità del sistema finanziario non adempie le esigenze minime prescritte, la Banca nazionale ne informa le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza. Essa osserva nella fattispecie le condizioni di cui all'articolo 21 capoverso 3. Inoltre la Banca nazionale può: a.

rifiutare all'esercente l'apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;

b.

in caso di rifiuto di sottomissione a una decisione esecutoria pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata preceduta da una comminatoria.

5625

Legge sulla Banca nazionale

Art. 24 1

Disposizione penale

È punito con l'arresto o con la multa sino a 200 000 franchi chiunque: a.

non fornisce alla Banca nazionale le informazioni o le prove richieste in virtù del capitolo 3 della presente legge o le produce in modo non conforme, incompleto o errato;

b.

impedisce un controllo effettuato o ordinato dalla Banca nazionale.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a un massimo di 100 000 franchi.

3 Le infrazioni sono perseguite e giudicate dal Dipartimento secondo le prescrizioni della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

4

Il perseguimento delle infrazioni si prescrive in cinque anni.

Capitolo 4: Disposizioni di diritto delle società anonime Sezione 1: Organizzazione della società anonima Art. 25

Capitale azionario, forma delle azioni

1

Il capitale azionario della Banca nazionale ammonta a 25 milioni di franchi. Esso è suddiviso in 100 000 azioni nominative di un valore nominale di 250 franchi. Le azioni sono interamente liberate.

2 Al posto di singole azioni la Banca nazionale può emettere certificati su una o più azioni. Essa può inoltre rinunciare alla stampa e alla fornitura dei titoli azionari. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli.

Art. 26

Registro delle azioni, restrizioni di trasmissibilità

1

La Banca nazionale riconosce come azionista soltanto chi è iscritto come tale nel registro delle azioni. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli dell'iscrizione.

2

L'iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell'articolo 3a della legge federale dell'8 novembre 19347 su le banche e le casse di risparmio.

3 L'iscrizione è respinta se, nonostante richiesta della Banca nazionale, l'acquirente non dichiara espressamente di avere acquistato e di voler detenere le azioni in nome proprio e per proprio conto.

Art. 27

Disposizioni sulla quotazione in borsa

Se le azioni della Banca nazionale sono quotate a una borsa svizzera, gli organi competenti tengono conto della natura particolare della Banca nazionale nell'appli6 7

RS 313.0 RS 952.0

5626

Legge sulla Banca nazionale

cazione delle disposizioni in materia di quotazione, segnatamente delle disposizioni concernenti il contenuto e la frequenza dei rapporti finanziari.

Art. 28

Comunicazioni

La convocazione dell'Assemblea generale e le comunicazioni agli azionisti sono effettuate tramite lettera agli indirizzi iscritti nel registro delle azioni e tramite pubblicazione unica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 2: Determinazione e distribuzione dell'utile Art. 29

Consuntivo annuale

Il consuntivo annuale della Banca nazionale, comprensivo del conto economico, del bilancio e dell'allegato, è allestito conformemente alle disposizioni del diritto delle società anonime e ai principi di presentazione dei conti generalmente ammessi.

Art. 30

Determinazione dell'utile

1

La Banca nazionale costituisce accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. A tale scopo si orienta sull'evoluzione dell'economia svizzera.

2

Il prodotto residuo costituisce l'utile che può essere distribuito.

Art. 31

Distribuzione dell'utile

1

Sull'utile iscritto a bilancio è versato un dividendo pari al 6 per cento al massimo del capitale azionario.

2 L'importo dell'utile iscritto a bilancio che supera la distribuzione del dividendo è ripartito in ragione di un terzo alla Confederazione e di due terzi ai Cantoni. Il Dipartimento e la Banca nazionale stipulano per un determinato periodo il volume della ripartizione annuale di utile per garantirne una distribuzione costante a medio termine. I Cantoni ne sono previamente informati.

3

La quota versata ai Cantoni è ripartita in ragione di 5/8 in funzione della loro popolazione residente e di 3/8 in funzione della loro capacità finanziaria. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito il parere dei Cantoni.

Art. 32

Liquidazione

1

La società anonima Banca nazionale svizzera può essere sciolta per il tramite di una legge federale. Tale legge ne disciplina altresì la procedura di liquidazione.

2

In caso di liquidazione della Banca nazionale, gli azionisti ricevono il valore nominale delle loro azioni nonché un congruo interesse per il periodo dall'entrata in vigore del decreto di scioglimento. Essi non hanno ulteriori diritti al patrimonio della Banca nazionale. Il saldo patrimoniale è attribuito alla nuova Banca nazionale.

5627

Legge sulla Banca nazionale

Capitolo 5: Organizzazione Sezione 1: Organi Art. 33 Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale degli azionisti, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'organo di revisione.

Sezione 2: L'Assemblea generale Art. 34 1

Funzionamento

L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno, al più tardi entro fine giugno.

2

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio di banca o su richiesta dell'organo di revisione, oppure se azionisti che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario ne richiedono per scritto la convocazione, indicando le trattande e le loro proposte.

Art. 35

Convocazione, trattande

1

L'Assemblea generale è convocata per scritto dal presidente del Consiglio di banca almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

2 La convocazione deve contenere le trattande e le proposte del Consiglio di banca.

Devono inoltre essere comunicate le trattande e le proposte degli azionisti, che almeno venti di loro devono presentare tempestivamente prima dell'invio della convocazione, per scritto e firmate, al presidente del Consiglio di banca.

3 Non sono prese decisioni su trattande che non sono state annunciate nella convocazione.

Art. 36

Attribuzioni

L'Assemblea generale dispone delle seguenti attribuzioni: a.

nomina 5 membri del Consiglio di banca;

b.

nomina l'organo di revisione;

c.

approva il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale;

d.

decide in merito all'utilizzazione dell'utile a bilancio;

e.

discarica il Consiglio di banca;

f.

può proporre al Consiglio federale, all'attenzione dell'Assemblea federale, modifiche della presente legge o lo scioglimento della Banca nazionale.

5628

Legge sulla Banca nazionale

Art. 37

Partecipazione

1

Sono autorizzati a partecipare all'Assemblea generale gli azionisti iscritti nel registro degli azionisti.

2

Ogni azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale da un altro azionista mediante procura scritta.

Art. 38

Decisioni

1

L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine alla maggioranza assoluta dei voti attribuiti alle azioni rappresentate. In caso di parità di voti decide il presidente.

2

Le votazioni e le nomine sono effettuate per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto se il presidente lo decide o se venti azionisti presenti lo esigono.

Sezione 3: Il Consiglio di banca Art. 39

Nomina e durata del mandato

1

Il Consiglio della banca è composto da undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l'Assemblea generale cinque.

2

Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.

3

La durata del mandato è di quattro anni.

4

I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.

Art. 40

Esigenze

1

Possono essere elette nel Consiglio di banca personalità di cittadinanza svizzera, di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza. Non devono essere azionisti della Banca.

2

Le regioni geografiche e linguistiche del Paese devono essere rappresentate adeguatamente nel Consiglio di banca.

Art. 41

Dimissione, revoca e nomina sostitutiva

1

I membri del Consiglio di banca possono dimissionare in ogni momento, osservando un termine di tre mesi. La dimissione deve essere notificata al presidente del Consiglio di banca.

2

I membri del Consiglio di banca nominati dal Consiglio federale devono essere sostituiti al più presto possibile, mentre quelli nominati dall'Assemblea generale sono sostituiti alla prossima Assemblea generale. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

5629

Legge sulla Banca nazionale

3

Il Consiglio federale può revocare dalle loro funzioni i membri di sua nomina se essi non adempiono più le esigenze necessarie all'esercizio del loro mandato o se hanno commesso una colpa grave. Le nomine sostitutive sono effettuate conformemente al capoverso 2.

Art. 42

Compiti

1

Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell'ottica dell'osservanza della legge, dei regolamenti e delle direttive.

2

Ha in particolare i seguenti compiti: a.

stabilisce l'organizzazione interna della Banca nazionale, in particolare emana il regolamento di organizzazione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b.

decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze;

c.

può istituire presso i suoi sportelli consigli consultivi per osservare l'evoluzione economica regionale;

d.

approva il volume degli accantonamenti;

e.

sorveglia il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi;.

f.

adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale all'attenzione del Consiglio federale e dell'Assemblea generale;

g.

prepara l'Assemblea generale e ne esegue le decisioni;

h.

presenta le proposte di nomina di membri e di supplenti della Direzione generale e può presentare proposte di revoca all'attenzione del Consiglio federale;

i.

nomina i membri della direzione delle sedi, succursali e rappresentanze; questi sono assunti con contratto di lavoro di diritto privato;

j.

stabilisce in un regolamento le indennità ai suoi membri e la rimunerazione dei membri della Direzione generale. A tale scopo si fonda sui principi e gli standard di reporting del Consiglio federale in materia di condizioni di assunzione dei dirigenti di imprese e istituzioni vicine alla Confederazione;

k.

stabilisce in un regolamento i principi della rimunerazione del personale;

l.

stabilisce in un regolamento le norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale.

3 Il Consiglio della banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.

5630

Legge sulla Banca nazionale

Sezione 4: La Direzione generale Art. 43 1

Nomina e durata del mandato

La Direzione generale è composta da tre membri. Essi sono assistiti da supplenti.

2

I membri della Direzione generale e i loro supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. La durata del loro mandato è di sei anni.

Sono rieleggibili.

3

Il Consiglio federale designa il presidente e il vicepresidente della Direzione generale.

Art. 44

Esigenze

1

Possono essere elette nella Direzione generale personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze affermate nel campo delle questioni monetarie, bancarie e finanziarie. Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera ed essere domiciliate in Svizzera.

2

Esse non possono svolgere un'altra attività professionale o commerciale, né rivestire cariche ufficiali in seno alla Confederazione o ai Cantoni. Il Consiglio di banca può ammettere eccezioni se l'assunzione del mandato è nell'interesse della Banca.

3

Le esigenze del presente articolo si applicano anche ai supplenti dei membri della Direzione generale.

Art. 45

Revoca e nomina sostitutiva

1

Il Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, può revocare dalle loro funzioni nel corso del mandato i membri della Direzione generale e i loro supplenti che non adempiono più le esigenze necessarie all'esercizio del loro mandato o che hanno commesso una colpa grave.

2

In questo caso il Consiglio federale deve procedere a una nomina sostitutiva secondo l'articolo 43. Le nomine sostitutive sono effettuate per la durata residua del mandato.

Art. 46

Compiti

1

La Direzione generale è l'organo esecutivo supremo della Banca nazionale. Essa la rappresenta nei confronti del pubblico.

2 Ha

in particolare i seguenti compiti:

a.

prende le decisioni strategiche e operative di politica monetaria;

b.

stabilisce la composizione delle riserve monetarie necessarie, compresa la quota di oro;

c.

decide in merito al collocamento degli attivi;

d.

esercita le competenze di politica monetaria di cui al capitolo 3;

5631

Legge sulla Banca nazionale

3

e.

adempie i compiti in relazione con la cooperazione monetaria internazionale;

f.

decide in merito alla retribuzione del personale delle sedi, succursali e rappresentanze; il personale è assunto mediante contratto di diritto privato;

g.

conferisce la procura o il mandato commerciale agli impiegati.

La ripartizione dei compiti è disciplinata dal regolamento di organizzazione.

Sezione 5: L'organo di revisione Art. 47

Nomina ed esigenze

1

L'Assemblea generale nomina l'organo di revisione. L'organo può essere composto da una o più persone fisiche o giuridiche. La durata del mandato dei revisori è di un anno. La rielezione è possibile.

2

I revisori devono possedere le particolari qualifiche professionali di cui all'articolo 727b CO8 ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.

Art. 48

Compiti

1

L'organo di revisione verifica se la contabilità, il consuntivo annuale e la proposta di utilizzazione dell'utile iscritto a bilancio corrispondono alle esigenze legali.

2 L'organo di revisione ha il diritto di prendere conoscenza in ogni momento dell'attività della Banca nazionale. La Banca deve tenere a sua disposizione tutti i documenti usuali e fornirgli le informazioni necessarie all'esercizio del suo obbligo di verifica.

Sezione 6: Obbligo di tutelare il segreto, scambio di informazioni e responsabilità Art. 49

Obbligo di tutelare il segreto

1

I membri degli organi della banca, gli impiegati e i mandatari della Banca nazionale hanno l'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale.

2 L'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale sussiste anche dopo la cessazione del mandato di organo della banca o del rapporto di servizio.

3 Chiunque contravviene all'obbligo di tutelare il segreto d'ufficio e il segreto commerciale è punito con la detenzione o con la multa.

4

Non è punibile chi è stato liberato dall'obbligo di tutelare il segreto con il consenso scritto dell'autorità superiore.

8

RS 220

5632

Legge sulla Banca nazionale

Art. 50

Scambio di informazioni

La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere alle autorità svizzere incaricate della vigilanza sui mercati finanziari le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento del loro compito.

Art. 51

Responsabilità

1

La responsabilità della Banca nazionale, dei suoi organi e dei suoi impiegati è retta dalla legge del 14 marzo 19589 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

2

Per gli atti di diritto privato, la Banca nazionale, i suoi organi e i suoi impiegati rispondono secondo il diritto privato.

Capitolo 6: Procedura e rimedi giuridici Art. 52

Decisioni

1

La Banca nazionale emana la sue decisioni secondo gli articoli 15, 18, 20, 22 e 23 della presente legge sotto forma di decisioni impugnabili con ricorso.

2

Le decisioni passate in giudicato che ordinano il pagamento di somme di denaro sono assimilate alle decisioni esecutive ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188910 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 53 1

Giurisdizione amministrativa

Il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammesso: a.

contro le decisioni della Banca nazionale ai sensi dell'articolo 52 capoverso 1;

b.

contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca di un membro del Consiglio di banca, della Direzione generale oppure di un supplente ai sensi degli articoli 41 e 45 della presente legge.

2 L'azione di diritto amministrativo al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confederazione e la Banca nazionale oppure tra la Confederazione e i Cantoni relative alle convezioni sui servizi bancari ai sensi dell'articolo 11 o relative alla convenzione sulla distribuzione degli utili secondo l'articolo 31.

Art. 54

Competenza dei tribunali civili

Le contestazioni di diritto privato tra la Banca nazionale e terzi sottostanno alla giurisdizione civile.

9 10

RS 170.32 RS 281.1

5633

Legge sulla Banca nazionale

Capitolo 7: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto previgente Art. 55 L'abrogazione e la modifica del diritto previgente figurano in allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 56

Sistemi di pagamento e sistemi di gestione delle operazioni su titoli

Gli esercenti di sistemi di pagamento che trattano importi elevati e di sistemi di gestione delle operazioni su titoli devono annunciarsi alla Banca nazionale entro un termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

Riduzione del capitale azionario, trasferimento del fondo di riserva

1

Gli articoli 732-735 CO11 del Codice svizzero delle obbligazioni non sono applicabili alla riduzione del capitale azionario della Banca nazionale dagli attuali 50 milioni di franchi a 25 milioni di franchi (art. 25).

2 Il fondo di riserva è trasferito agli accantonamenti conformemente all'articolo 30 capoverso 1.

Art. 58

Crediti iscritti nel libro del debito

1

I crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione al momento della sua soppressione sono convertiti dalla Banca nazionale in obbligazioni dell'emissione corrispondente, conservate gratuitamente dalla Banca per conto dell'ultimo creditore iscritto.

2

La legislazione anteriore si applica all'iscrizione a bilancio dei crediti iscritti nel libro del debito convertiti in obbligazioni all'entrata in vigore della presente legge.

L'ultimo creditore iscritto può iscriverli a bilancio al loro prezzo d'acquisto. Se il prezzo d'acquisto è superiore al valore di rimborso, la differenza deve essere almeno ammortata mediante annuità identiche sino alla scadenza. Se il prezzo è inferiore, la differenza può essere compensata al massimo mediante versamenti annui identici.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 59 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore

11

RS 220

5634

Legge sulla Banca nazionale

Allegato (art. 55)

Abrogazione e modifica del diritto previgente I I seguenti atti legislativi sono abrogati: 1.

legge federale del 23 dicembre 195312 sulla Banca nazionale;

2.

legge federale del 21 settembre 193913 che istituisce un libro del debito della Confederazione;

3.

decreto federale del 26 giugno 193014 sulla partecipazione della Banca nazionale svizzera alla Banca dei pagamenti internazionali;

4.

decreto federale del 28 novembre 199615 concernente il rinnovo del privilegio d'emissione della Banca nazionale svizzera.

II I seguenti atti legislativi sono modificati: 1. Legge federale dell'8 novembre 193416 su le banche e le casse di risparmio Art. 1bis 1

La Commissione delle banche può assoggettare alla legge sulle banche gli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del ...17 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come banche.

2 Rilascia l'autorizzazione di operare come banca soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime di cui alla legge sulla Banca nazionale.

3 Può esentare gli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinarne l'alleviamento o l'aggravamento per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.

Art. 4 1

Le banche devono disporre, su base individuale o consolidata, di fondi propri e di liquidità adeguati.

12 13 14 15 16 17

RU 1954 599, 1979 983 993, 1993 399, 1997 2252 2254 CS 6 10 CS 6 100 FF 1997 I 755 RS 952.0 RS ...; RU ... (FF 2002 5619)

5635

Legge sulla Banca nazionale

2

Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La Commissione federale delle banche è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

3

In casi particolari la Commissione federale delle banche può alleviare o aggravare le esigenze minime.

4 La partecipazione qualificata di una banca a un'impresa all'infuori del settore finanziario o assicurativo non può superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. Tali partecipazioni non possono superare complessivamente il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Capo quinto (art. 7-9) Abrogato Art. 23bis cpv. 3 e 4 3

La Commissione delle banche è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento del loro compito.

4 Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e ne sente il parere prima di prendere una decisione.

Art. 46 cpv. 1 lett. h e i 1

Chiunque, intenzionalmente, h.

abrogata

i.

dà informazioni false alla Commissione delle banche o all'ufficio di revisione;

Art. 48 Chiunque, in mala fede, danneggia o compromette il credito d'una banca, della Banca nazionale svizzera o delle Centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie asserendo o divulgando cose non vere è punito, su querela di parte, con la detenzione o la multa.

Art. 49 cpv. 1 lett. e 1

Chiunque, intenzionalmente, e.

5636

non fornisce alla Commissione federale delle banche le informazioni prescritte;

Legge sulla Banca nazionale

2. Legge federale del 24 marzo 199518 sulle borse e il commercio di valori mobiliari Art. 10bis

Sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli

1

L'autorità di vigilanza può assoggettare alla legge sulle borse gli esercenti dei sistemi di cui all'articolo 19 della legge del ...19 sulla Banca nazionale e rilasciare loro l'autorizzazione di operare come commercianti di valori mobiliari.

2 Rilascia l'autorizzazione di operare come commerciante di valori mobiliari soltanto se sono osservate in permanenza le condizioni di autorizzazione definite dalla presente legge, come pure l'obbligo esteso di informazione e le esigenze minime di cui alla legge sulla Banca nazionale.

3 Può esentare gli esercenti di sistemi da determinate disposizioni della legge e ordinarne l'alleviamento o l'aggravamento per tenere conto della loro attività particolare e della situazione di rischio.

Art. 34bis

Collaborazione con altre autorità di vigilanza e con la Banca nazionale svizzera

1

L'autorità di vigilanza è autorizzata a trasmettere alle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e alla Banca nazionale le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico necessari all'adempimento del loro compito.

2

Essa collabora con la Banca nazionale alla vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di gestione delle operazioni su titoli sottoposti alla presente legge. Coordina le sue attività con quelle della Banca nazionale e ne sente il parere prima di prendere una decisione.

3. Legge federale del 18 marzo 199420 sui fondi di investimento Art. 64, 70 cpv. 1 lett. d Abrogati 4. Codice delle obbligazioni21 Art. 1028 Presentazione per il pagamento

18 19 20 21

2

La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca nazionale equivale a presentazione per il pagamento.

RS 954.1 RS ... ; RU ... (FF 2002 ...)

RS 951.31 RS 220

5637

Legge sulla Banca nazionale

Art. 1118 Presentazione a una stanza di compensazione

La presentazione d'un assegno bancario ad una stanza di compensazione riconosciuta dalla Banca nazionale equivale a presentazione per il pagamento.

5. Legge federale del 16 dicembre 194322 sull'organizzazione giudiziaria Art. 98 lett. a e b Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni: a.

del Consiglio federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, in quanto il diritto federale preveda che il Consiglio federale decide come autorità di prima istanza;

b.

del Consiglio federale relative alla revoca di membri di organi della Banca nazionale svizzera;

Art. 116 lett. d Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l'articolo 117, le contestazioni di diritto amministrativo federale concernenti: d.

le convenzioni tra la Confederazione e la Banca nazionale svizzera secondo gli articoli 11 (servizi bancari) e 31 (distribuzione dell'utile) della legge del ...24 sulla Banca nazionale.

6. Legge federale del 6 ottobre 198925 sulle finanze della Confederazione Art. 36 cpv. 3 3

La Banca nazionale svizzera consiglia l'Amministrazione federale delle finanze nelle questioni d'investimento.

22 23 24 25

RS 173.110 RS 172.021 RS ...; RU ... (FF 2002 ...)

RS 611.0

5638