02.047 Messaggio concernente la legge sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000) (LSISA) del 29 maggio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (Stranieri 2000).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 maggio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2002-0694

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Compendio L'Ufficio federale degli stranieri (UFDS) e l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR), a sostegno delle loro procedure più importanti, si avvalgono di sistemi d'informazione che nel corso degli ultimi anni sono stati continuamente riorganizzati e sviluppati. Il Registro centrale degli stranieri (RCS) è stato introdotto nel 1982, il sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) nel 1985. Entrambi i sistemi sono obsoleti e non sono all'altezza delle esigenze attuali né dal punto di vista tecnico, né da quello del diritto della protezione dei dati. Per questo motivo è stata proposta la creazione di un nuovo sistema per entrambi gli Uffici.

«Stranieri 2000» è dunque un progetto EED che coinvolge più uffici e persegue gli obiettivi seguenti: ­

sostituire gli attuali sistemi RCS e AUPER con un nuovo sistema comune. Il nuovo sistema dovrà avere una struttura flessibile e modulare: determinati moduli si applicano all'UFDS, altri all'UFR;

­

consentire l'allestimento di profili d'accesso specifici;

­

consentire il supporto EED delle funzioni e delle attività principali delle autorità partecipanti al sistema a partire dall'entrata dello straniero, per tutto il suo soggiorno, fino alla partenza dalla Svizzera;

­

consentire l'iscrizione uniforme dei dati relativi all'identità delle persone registrate;

­

consentire analisi statistiche che soddisfino le molteplici esigenze.

In «Stranieri 2000» sono trattati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). In occasione dei lavori in corso per tale progetto è attribuita grande importanza al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. In tale contesto si situa tra l'altro la creazione di una base legale che disciplini lo scopo, la gestione e l'utilizzazione del sistema. Con il presente disegno di legge si vuole creare la base legale necessaria per «Stranieri 2000». Si tratta di una lex specialis alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1). Le altre disposizioni in materia di protezione dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo continueranno a essere disciplinate nella LDDS e nella legge sull'asilo.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Situazione iniziale

L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati, a sostegno delle loro procedure più importanti, si avvalgono di sistemi d'informazione che nel corso degli ultimi anni sono stati continuamente riorganizzati e sviluppati. Il Registro centrale degli stranieri (RCS) è stato introdotto nel 1982, il sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) nel 1985. Entrambi i sistemi sono obsoleti e non sono all'altezza delle esigenze attuali né dal punto di vista tecnico, né da quello del diritto della protezione dei dati. Particolarmente insoddisfacente dal punto di vista del diritto della protezione dei dati è l'insufficiente differenziazione dei profili d'accesso. A ciò si aggiunge il fatto che AUPER è utilizzato anche in sfere di attività (cittadinanza, assistenza giudiziaria internazionale, assistenza agli svizzeri all'estero) che, come il settore dei rifugiati, in seguito a svariate riorganizzazioni attualmente non fanno più parte dell'Ufficio federale di polizia. I diversi settori sono stati infatti separati nel miglior modo consentito dall'attuale struttura del sistema. Dato che la situazione non è soddisfacente al cento per cento, si è tuttavia resa necessaria una nuova concezione di AUPER. Negli ultimi anni, nonostante la chiara separazione di RCS e AUPER, per far fronte a nuove esigenze (rilascio di documenti d'identità, realizzazione dell'obbligo di garanzia e di restituzione [SiRück], allestimento di statistiche) è stato necessario garantire con mezzi ausiliari un utilizzo comune dei dati.

Tale circostanza ha reso labili i confini tra i due sistemi e accresciuto i problemi di natura tecnica, oltreché giuridica. Per questo motivo è stata proposta la creazione di un nuovo sistema per entrambi gli Uffici. Il progetto (cui è stato dato il titolo provvisorio «Stranieri 2000») ha preso avvio il 9 novembre 1998 su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

1.2

Caratteristiche del progetto

1.2.1

Progetto «Stranieri 2000»

«Stranieri 2000» si propone di sostituire le attuali applicazioni RCS per il settore degli stranieri e AUPER per quello dell'asilo. Benché i compiti e le competenze dei due settori siano differenti, la natura della materia fa sì che tra i settori vi siano molti punti in comune. Ogni richiedente l'asilo è anche uno straniero, ogni straniero può diventare un richiedente l'asilo. Nel corso della sua permanenza nel Paese, una persona può passare da un settore all'altro e sottostare a diverse autorità e regolamenti.

Si pensi ad esempio ai richiedenti l'asilo che, dopo una procedura d'asilo con esito negativo, sono ammessi provvisoriamente a causa dell'inesigibilità dell'allontanamento e in seguito ottengono un permesso di polizia dalle autorità del Cantone competente. Sul piano amministrativo, ad esempio quando si tratta di registrare i dati relativi all'identità e allo statuto della persona straniera, vi sono attualmente molti doppioni e procedure inutilmente dispendiose. Appare pertanto giudizioso creare un unico sistema in luogo degli attuali due sistemi separati. In tal modo è possibile porre in essere preziose sinergie, semplificare procedure e amministrazione, nonché 4183

coadiuvare efficacemente nel loro lavoro quotidiano i collaboratori delle autorità partecipanti.

«Stranieri 2000» è dunque un progetto EED che coinvolge più uffici e persegue gli obiettivi seguenti: ­

sostituire gli attuali sistemi RCS e AUPER con un nuovo sistema comune. Il nuovo sistema dovrà avere una struttura flessibile e modulare: determinati moduli si applicano all'UFDS, altri all'UFR;

­

consentire l'allestimento di profili d'accesso specifici;

­

consentire il supporto EED delle funzioni e delle attività principali delle autorità partecipanti al sistema a partire dall'entrata dello straniero, per tutto il suo soggiorno, fino alla partenza dalla Svizzera;

­

consentire l'iscrizione uniforme dei dati relativi all'identità delle persone registrate;

­

consentire analisi statistiche che soddisfino le molteplici esigenze.

In «Stranieri 2000» sono trattati dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). È attribuita grande importanza al rispetto delle relative disposizioni in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. In tale contesto si situa tra l'altro l'elaborazione di un relativo fondamento legale giusta l'articolo 17 LPD che disciplini lo scopo, la gestione e l'utilizzazione del sistema. In tal senso, il presente disegno intende fornire la necessaria chiarezza e trasparenza.

1.2.2

Necessità di un disciplinamento speciale della protezione dei dati

Il trattamento dei dati da parte delle autorità federali figura nel campo di applicazione della legge sulla protezione dei dati e della relativa ordinanza (OLPD; RS 235.11). In quanto legge trasversale rispettivamente legge procedurale per il trattamento dei dati, la legge sulla protezione dei dati si applica a tutti gli organi federali (art. 2 cpv. 1 lett. b). È altresì determinante per i disciplinamenti speciali, poiché determina, tra l'altro, quali disciplinamenti necessitano di una base legale e quali dati personali sono degni di particolare protezione. Pertanto, le disposizioni particolari in materia di protezione dei dati in altre leggi federali vanno considerate lex specialis poiché concretizzano la protezione dei dati in un determinato ambito.

a) La protezione dei dati in quanto espressione particolare della protezione della personalità La legislazione in materia di protezione dei dati è un'espressione particolare della protezione della personalità. Essa deve garantire tale protezione facendo in modo che le autorità trattino con cura i dati personali e che tali dati non siano impiegati in modo abusivo. Inoltre, anche in questo atto legislativo devono essere assicurate tutte le garanzie in materia di protezione dei dati che assicurano una protezione contro gli abusi conforme alla Costituzione federale (art. 13 cpv. 2 Cost.). In quanto espressione della libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.), le garanzie in materia di protezione dei dati valgono anche per le persone straniere e per i rifugiati. I valori essenziali 4184

della personalità come l'onore (diritto alla considerazione sociale, protezione dal discredito sociale) e la protezione della sfera privata mediante il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 cpv. 1 Cost. e art. 8 CEDU) sono i perni della protezione dei dati. Ciò è concretizzato con un trattamento accurato e confidenziale di tutti i dati personali che lo Stato deve trattare per l'adempimento dei suoi compiti.

Il controllo e la controllabilità dei dati personali raccolti, trattati e trasmessi dai servizi statali sono pertanto le intenzioni fondamentali della presente legge.

b) Il controllo e la controllabilità dei dati personali Il controllo e la controllabilità sono introdotti anzitutto dal principio della legalità, ossia l'esigenza secondo cui gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali se ne esiste una base legale (art. 17 cpv. 1 LPD). In caso di dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ossia in caso di dati sensibili giusta la definizione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d LPD, è necessaria una base legale in senso formale (art. 17 cpv. 2 LPD). Il presente disegno di legge delimita quali dati sono trattati nel sistema d'informazione «Stranieri 2000», da un lato i dati relativi all'identità della persona registrata (dati personali) e dall'altro i dati relativi ai compiti specifici delle autorità partecipanti (dati a carattere professionale).

Per quanto concerne i dati personali, la legge prevede il trattamento anche dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità, nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti.

Il principio della legalità deve continuare a essere osservato nella trasmissione dei dati, sia dietro richiesta (art. 19 cpv. 1 LPD) sia mediante procedura di richiamo (art. 19 cpv. 3 LPD). Il disegno prevede da un lato che sia l'Ufficio federale degli stranieri sia l'Ufficio federale dei rifugiati si accordino reciprocamente i diritti d'accesso e, dall'altro, che entrambi gli Uffici federali garantiscano l'accesso a una serie di autorità federali (ad es. nell'ambito della sicurezza interna e della polizia) nonché a una serie di autorità cantonali e comunali (ad es. autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, autorità cantonali
di polizia, di assistenza e quelle preposte al mercato del lavoro, autorità fiscali cantonali per i loro compiti nell'ambito della riscossione delle imposte alla fonte).

Il principio della legalità è ampliato nel diritto in materia di protezione dei dati con principi quali la destinazione vincolata del trattamento e della trasmissione di dati (art. 4 cpv. 3 LPD), il precetto dell'esattezza del trattamento dei dati (art. 5 LPD) e la sicurezza dei dati contro ogni trattamento non autorizzato (art. 7 LPD). Questi principi sono sanciti in diverse disposizioni del disegno. La controllabilità dei dati da parte degli interessati è garantita dal diritto d'accesso e da quello alla rettifica (art. 8 e 5 cpv. 2 LPD).

1.3

Procedura di consultazione

1.3.1

Risultati della consultazione

Tutti i partecipanti alla consultazione hanno approvato senza riserve la creazione di un nuovo sistema comune nonché l'avamprogetto di legge. Alcuni partecipanti hanno rilevato che l'ordinanza d'esecuzione sarà determinante per la configurazione concreta del nuovo sistema. Oltre a diversi riferimenti alla futura ordinanza d'esecu-

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zione e svariate richieste di spiegazioni nel testo di legge o nel messaggio, sono state fatte soprattutto le seguenti osservazioni: ­

L'identità deve essere definita nella legge. Si deve rinunciare alla registrazione dei dati relativi alla religione e all'etnia o tale registrazione deve avvenire al massimo su base volontaria dato che il trattamento di tali dati è problematico dal punto di vista della lotta contro il razzismo e l'intolleranza.

Questo soprattutto in un ambito in cui diverse comunità straniere sono interessate da pregiudizi e trattamenti discriminatori. Inoltre, l'appartenenza di una persona a un'origine etnica non costituisce un fatto oggettivo che può essere attribuito in modo vincolante a una persona.

­

Il catalogo di dati deve essere iscritto nella legge.

­

Per ragioni di chiarezza, la responsabilità del sistema deve competere unicamente all'Ufficio federale degli stranieri.

­

Le autorità cantonali devono poter riprendere nei loro sistemi, mediante un'interfaccia, i dati delle persone nella loro sfera di competenza.

­

Le autorità cantonali devono poter allestire le proprie statistiche.

­

Le autorità cantonali di polizia devono disporre di un accesso al controllo delle persone e diverse altre autorità devono ottenere un ulteriore accesso.

­

I costi del sistema non devono essere addossati ai Cantoni.

1.3.2

Rielaborazione dell'avamprogetto

Dati relativi all'identità L'identità non è definita nella legge, bensì è disciplinata, insieme al catalogo di dati, a livello di ordinanza come attualmente avviene anche con le banche dati RCS e AUPER. Per quanto concerne i dati originari di cui all'articolo 4, si parte dal presupposto di un concetto d'identità in senso stretto, che non include i dati relativi alla religione e all'etnia. Tuttavia, questi dati sono registrati nelle aggiunte personali, se ciò è necessario per il relativo adempimento dei compiti. Questo è il caso nel settore dell'asilo: il compito principale dell'Ufficio federale dei rifugiati è quello di garantire protezione ai perseguitati. A tal fine, si conforma alle esigenze del diritto internazionale pubblico. L'appartenenza etnica e la religione sono elementi centrali del concetto di persecuzione secondo la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. In ogni caso, l'Ufficio federale dei rifugiati è obbligato a verificare tali criteri e dovrà in ogni caso rilevare d'ufficio queste informazioni. Nell'ambito dell'obbligo di collaborazione, i richiedenti l'asilo sono tenuti a fornire le informazioni rilevanti. La proposta della volontarietà cade quindi nel vuoto. I dati relativi all'etnia e alla religione sono rilevati nell'interesse di una persona in cerca di protezione. Le conseguenze pratiche di una soppressione di tali rubriche potrebbero essere gravi per le persone interessate. Ad esempio nel passato recente, la semplice informazione «XY, cittadino jugoslavo» non sarebbe stata sufficiente per trattare adeguatamente un richiedente l'asilo. Con chi può essere alloggiata questa persona e con chi in nessun caso? Da dove dovrebbe provenire l'interprete, da dove in nessun caso? Anche da questo punto di vista, l'assunzione di informazioni è indispensabile nell'interesse del richiedente l'asilo stesso.

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Catalogo di dati La proposta non è ripresa. È sufficiente che lo scopo di un sistema d'informazione sia delimitato con precisione nella legge. Il catalogo di dati sarà enumerato nell'ordinanza d'esecuzione. Ciò corrisponde all'attuale disciplinamento per i dati che sono trattati nei sistemi RCS e AUPER o in altri sistemi d'informazione della Confederazione. In tal modo può essere conseguita anche la necessaria flessibilità in caso di eventuali modifiche del catalogo di dati. Sarebbe sproporzionato se ogni modifica del catalogo di dati presupponesse una revisione di legge.

Responsabilità del sistema La proposta non è ripresa poiché la legge sulla protezione dei dati esige la menzione dei servizi responsabili di un sistema d'informazione. Nessuno dei due uffici federali partecipanti può cedere la responsabilità dell'elaborazione dei dati nel suo settore all'altro ufficio. Il disciplinamento d'accesso impedirà che si giunga a conflitti di competenza positivi o negativi.

Ripresa dei dati nei sistemi cantonali Dato che la richiesta è giustificata, è stato inserito l'articolo 12 (nuovo) che stabilisce questa ripresa dei dati.

Analisi statistiche La proposta è ripresa nel senso che, da un lato, i Cantoni potranno allestire statistiche sui dati che essi integrano nei loro sistemi e, dall'altro, i responsabili di sistema della Confederazione metteranno a disposizione degli utenti, grazie a uno strumento speciale, statistiche standardizzate. Quali saranno tali statistiche sarà deciso insieme agli utenti.

Accesso online L'accesso al controllo delle persone per le autorità cantonali di polizia è accettato.

Sono respinte altre richieste d'accesso, come ad esempio quelle per le autorità inquirenti cantonali dato che queste ultime non hanno alcun rapporto diretto con il settore degli stranieri e dell'asilo.

Costi Non si prevede di ripercuotere i costi sui Cantoni; in merito si veda il numero 3.

2 Art. 1

Parte speciale Oggetto

Il presente disegno di legge intende istituire la base legale necessaria alla gestione di un sistema d'informazione in cui sono trattati i dati personali relativi al settore degli stranieri e dell'asilo. Le altre disposizioni della LDDS, della legge sull'asilo e della legge sulla cittadinanza concernenti la protezione dei dati restano valide, nella misura in cui non siano abrogate o modificate dal presente progetto.

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Art. 2

Tenuta del sistema d'informazione

Il sistema d'informazione «Stranieri 2000» sarà gestito in comune dall'Ufficio federale degli stranieri e dall'Ufficio federale dei rifugiati.

Per la pianificazione, lo sviluppo e la realizzazione del nuovo sistema è stato istituito un organismo comune di progetto, posto sotto la direzione dell'Ufficio federale degli stranieri. Al comitato di progetto partecipano anche rappresentanti dei Cantoni e di altri Uffici federali interessati.

L'organismo di progetto continuerà probabilmente a operare anche dopo l'introduzione del nuovo sistema, accompagnando e vigilando sull'applicazione e sul perfezionamento del sistema.

Art. 3

Scopo del sistema d'informazione

Cpv. 1 Il presente capoverso menziona lo scopo generale del sistema: la registrazione di tutte le persone del settore degli stranieri e dell'asilo. La registrazione uniforme dei dati relativi all'identità di una persona del settore degli stranieri o dell'asilo costituirà uno dei maggiori vantaggi del nuovo sistema, in quanto riduce le fonti di errore, tiene conto del principio dell'esattezza dei dati giusta l'articolo 5 LPD, semplifica l'amministrazione e facilita o addirittura consente l'effettuazione di analisi statistiche.

Cpv. 2 Il capoverso 2 elenca i compiti specifici dell'Ufficio federale degli stranieri, il cui disbrigo va supportato e facilitato dal sistema. L'elenco è esauriente.

Cpv. 3 Nel capoverso 3 sono elencati i compiti specifici dell'Ufficio federale dei rifugiati, il cui disbrigo va supportato e facilitato dal sistema. L'elenco è esauriente.

Cpv. 4 Un obiettivo molto importante che il sistema si propone di conseguire è quello della possibilità di allestire statistiche. La richiesta di analisi statistiche all'interno e all'esterno delle autorità partecipanti è in costante crescita e muta continuamente alla luce dell'evoluzione dinamica nel settore della migrazione. Grazie al nuovo sistema, le autorità competenti saranno in grado di soddisfare rapidamente, e con buoni risultati in termini di qualità, le molteplici esigenze. L'allestimento centrale di statistiche spetterà come sempre ai due Uffici federali responsabili del sistema. Tuttavia, le autorità cantonali avranno la possibilità di allestire statistiche sui dati delle persone nella loro sfera di competenza integrati nei loro sistemi. D'altro canto, i responsabili di sistema della Confederazione metteranno a disposizione degli utenti, in uno strumento speciale, statistiche standardizzate.

Il sistema fornirà inoltre la base di dati necessaria per il controllo della procedura e dell'esecuzione nonché per la tenuta della contabilità.

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Art. 4

Contenuto del sistema d'informazione

Cpv. 1 Il sistema avrà una struttura modulare. All'atto pratico, ciò significa che vi sarà una parte generale accessibile a tutti gli utenti aventi diritto d'accesso, costituita dai dati relativi all'identità delle persone registrate (dati originari) e da indicazioni amministrative come il numero e l'ubicazione dell'incarto, il numero di riferimento del Cantone ecc. La natura di tali dati sarà definita con precisione nell'ordinanza d'esecuzione. È tuttavia certo che si parte dal presupposto di un concetto d'identità in senso stretto (cognome, nome, data di nascita, sesso e cittadinanza). I dati relativi a religione ed etnia non faranno in nessun caso parte dei dati originari. Oltre ai dati originari, vi saranno determinate funzioni con cui il sistema supporta i compiti specifici delle autorità partecipanti di cui all'articolo 3. Per accedere a questi dati occorre provare che essi sono indispensabili all'adempimento dei compiti legali delle autorità destinatarie. Grazie alla struttura modulare, sarà possibile elaborare profili di utente molto precisi e dettagliati, concedendo poi accessi specifici a dati personali specifici sulla base di tali profili. I singoli utenti avranno quindi accesso soltanto ai dati assolutamente necessari. Con la norma di delega a nostro favore, l'articolo 17 ci accorda la facoltà di definire nell'ordinanza d'esecuzione le diverse categorie di dati personali e di disciplinare nel dettaglio i diritti d'accesso (diritti di consultazione e di trattamento).

Cpv. 2 Oltre a contenere i dati originari delle persone registrate nel settore degli stranieri e dell'asilo, il sistema supporta anche le attività dell'intera sfera di competenza delle autorità partecipanti dal momento dell'entrata a quello della partenza di una persona straniera. Nella misura in cui ciò sia indispensabile all'adempimento dei compiti, possono pertanto essere trattati anche dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati. In materia di stranieri, tale è il caso ad esempio quando si tratta di esaminare domande di naturalizzazione o di registrare dati personali relativi a misure di respingimento.

Nel settore dell'asilo sono registrati i dati relativi all'origine etnica o all'appartenenza religiosa di una persona.

Art. 5

Responsabilità

Cpv. 1 Dato che il sistema è gestito in comune dall'Ufficio federale degli stranieri e dall'Ufficio federale dei rifugiati e costituisce per entrambi un mezzo ausiliario essenziale ­ per così dire un organo vitale ­, questi ultimi condividono anche la responsabilità della sicurezza del sistema.

Cpv. 2 La responsabilità del trattamento dei dati personali spetta all'Ufficio federale cui competono i relativi compiti. L'Ufficio federale degli stranieri è pertanto responsabile del trattamento dei dati personali in materia di stranieri, mentre l'Ufficio federale dei rifugiati di quelli in materia d'asilo.

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Art. 6

Diritto d'accesso e diritto alla rettifica

Cpv. 1 Per il diritto d'accesso e il diritto alla rettifica vigono le relative disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati.

La competenza per le richieste di accesso e di rettifica conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati spetta all'Ufficio federale responsabile del trattamento dei dati giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3. Con questo chiaro disciplinamento non vi è pertanto alcun rischio di conflitto di competenza positivo o negativo. Le richieste indirizzate all'ufficio sbagliato saranno trasmesse automaticamente all'ufficio competente.

Cpv. 2 Per ragioni di completezza è qui stabilito che l'articolo 25 LPD si applica ai ricorsi che si richiamano a disposizioni della presente legge. Il destinatario dei ricorsi è l'Ufficio federale competente per il trattamento dei dati giusta l'articolo 3 capoversi 2 o 3.

Art. 7

Autorità competenti

Cpv. 1 All'interno della Confederazione e tra Confederazione e Cantoni, la collaborazione nei settori degli stranieri e dell'asilo è molto stretta: le autorità cantonali e comunali (autorità in materia di stranieri, di polizia, di assistenza, nonché quelle preposte alla cittadinanza e al mercato del lavoro) nonché diversi servizi federali (il Corpo delle guardie di confine e le rappresentanze svizzere all'estero) sono incaricati dell'esecuzione della LDDS e della legge sull'asilo o sono responsabili di determinati compiti in virtù del diritto cantonale. Dette autorità, pertanto, non solo devono imperativamente avere accesso al sistema, ma devono anche poter trattare dati in settori ben definiti, ad esempio per il rilascio di permessi di soggiorno o di visti eccezionali.

Cpv. 2 Secondo l'articolo 5 LPD, chi tratta i dati è responsabile anche dell'esattezza degli stessi.

Cpv. 3 Per ragioni di completezza, la legge precisa che, nell'ambito degli stranieri, il Principato del Liechtenstein beneficia dello statuto di autorità cantonale e in tale veste, come accade attualmente nel RCS, partecipa al sistema d'informazione.

Cpv. 4 Il nostro Collegio sarà abilitato a determinare mediante ordinanza quali dati possono essere trattati dalle autorità competenti secondo il capoverso 1. Si tratterà di dati appartenenti alla sfera di competenza dell'autorità in questione, come ad esempio l'autorizzazione a svolgere un'attività lucrativa, o di dati registrati per la prima volta da una delle autorità competenti giusta il capoverso 1, come ad esempio l'indirizzo di una persona straniera o cambiamenti relativi allo stato civile (nascita, matrimonio, 4190

decesso). Un trattamento diretto di tali dati personali nel sistema da parte della relativa autorità competente è più semplice e giudizioso di una registrazione centrale da parte della Confederazione.

Art. 8

Dati relativi a ricorsi

I dati concernenti il deposito e l'evasione di un ricorso nel settore degli stranieri e dell'asilo devono essere presenti nel sistema d'informazione, altrimenti l'istanza inferiore non sarebbe in chiaro riguardo allo stato della procedura. Senza tali informazioni, inoltre, non sarebbe possibile allestire statistiche complete. Le autorità di ricorso della Confederazione sono pertanto obbligate a trasmettere regolarmente alla relativa istanza inferiore le serie di dati corrispondenti.

Art. 9

Procedura di richiamo

Il presente articolo corrisponde ampiamente all'attuale disciplinamento dell'articolo 22e LDDS e dell'articolo 101 della legge sull'asilo, che sono abrogati (si veda la disposizione finale del disegno di legge).

Cpv. 1 Il capoverso 1 determina a quali autorità l'Ufficio federale degli stranieri può rendere accessibili mediante procedura di richiamo (accesso diretto) i dati contenuti nel sistema. Per ottenere un'autorizzazione d'accesso bisogna dimostrare che i dati personali sono necessari per l'adempimento di un compiti legale. In tal modo è osservato il precetto della destinazione vincolata del trattamento dei dati, il quale consegue dal principio della proporzionalità nella protezione dei dati. Se tale condizione è adempiuta, l'Ufficio federale degli stranieri può garantire ai collaboratori delle autorità di cui alle lettere a-i l'accesso di cui necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali. L'elenco è esauriente.

Lett. a: le autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, le autorità cantonali di polizia nonché quelle preposte al mercato del lavoro e alla cittadinanza hanno quotidianamente a che fare con persone straniere e necessitano dunque di un accesso al sistema.

Lett. b: le autorità federali preposte all'asilo dovranno avere accesso alle funzioni specifiche dell'Ufficio federale degli stranieri, dato lo stretto legame tra i due settori.

Lett. c: nell'interesse di un efficace sostegno all'operato della polizia (ad es. lotta contro il crimine organizzato e del traffico di stupefacenti, adozione di misure contro il terrorismo o lo spionaggio) nonché alla luce del carattere d'urgenza spesso riscontrabile in tale settore, le autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia devono poter consultare rapidamente le informazioni relative a persone straniere (statuto, indirizzo, stato di un procedimento, ecc.).

Lett. d: le autorità di ricorso della Confederazione (oggi ciò concerne l'Ufficio dei ricorsi DFGP) dovranno avere accesso ai dati dell'istanza inferiore per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse.

Lett. e: per adempiere i loro compiti, in particolare per il controllo dell'entrata e il rilascio di visti eccezionali, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità cantonali di polizia devono poter consultare rapidamente le informazioni relative a persone straniere (statuto, indirizzo, stato di un procedimento, ecc.).

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Lett. f e g: le rappresentanze svizzere all'estero nonché le autorità competenti del DFAE dovranno avere accesso al sistema per verificare le richieste di visto che rientrano nella loro sfera di competenze. È essenziale sapere se una persona sia già stata in Svizzera oppure se, eventualmente, nei suoi confronti sia stata adottata una misura di respingimento. Inoltre, le rappresentanze svizzere all'estero devono anche adempiere compiti nel settore della cittadinanza, per i quali necessitano di un accesso al sistema.

Lett. h: per l'adempimento dei suoi compiti, la Centrale di compensazione necessita di poter accedere alle informazioni relative a persone straniere (statuto, indirizzo, stato di una procedura ecc.). La Centrale di compensazione è l'organo esecutivo dell'AVS/AI per le persone domiciliate all'estero. In tale veste, le competono in particolare l'evasione delle domande di prestazioni degli assicurati i cui Paesi d'origine hanno concluso con la Svizzera un accordo sulla previdenza sociale, nonché la trattazione delle domande di comunicazione dei periodi assicurativi svizzeri all'ente estero di previdenza sociale interessato.

Lett. i: le autorità fiscali cantonali devono poter accedere al sistema per svolgere i loro compiti nell'ambito della riscossione dell'imposta alla fonte. In tal modo saranno considerevolmente semplificate da un lato le procedure interne di controllo relative ai conteggi dell'imposta alla fonte inoltrati e, dall'altro, la preparazione dei revisori esterni presso i datori di lavoro tenuti al conteggio.

Cpv. 2 Tale capoverso enuncia norme equivalenti per il settore dell'asilo. Anche in questo caso l'elenco è esauriente.

Lett. a: le autorità cantonali e comunali in materia di stranieri, le autorità cantonali di polizia, di assistenza sociale e quelle preposte al mercato del lavoro hanno quotidianamente a che fare con richiedenti l'asilo e necessitano dunque di un accesso al sistema.

Lett. b: le autorità federali competenti in materia di stranieri dovranno avere accesso alle funzioni specifiche dell'Ufficio federale dei rifugiati, dato lo stretto legame tra i due settori.

Lett. c: nell'interesse di un efficace sostegno all'operato della polizia (ad es. lotta contro il crimine organizzato e del narcotraffico, adozione di misure contro il terrorismo o lo spionaggio)
nonché alla luce del carattere d'urgenza spesso riscontrabile in tale settore, le autorità federali competenti in materia di sicurezza interna e di polizia devono poter consultare rapidamente le informazioni relative a persone straniere (statuto, indirizzo, stato di un procedimento, ecc.).

Lett. d: le autorità di ricorso della Confederazione (oggi ciò concerne la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo e l'Ufficio dei ricorsi DFGP) necessitano di un accesso ai dati dell'istanza inferiore per l'istruzione dei ricorsi giusta la legge sull'asilo.

Lett. e: per adempiere i loro compiti, in particolare per il controllo dell'entrata e il rilascio di visti eccezionali, il Corpo delle guardie di confine e i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia devono poter consultare rapidamente le informazioni relative a richiedenti l'asilo (statuto, indirizzo, stato di un procedimento, ecc.).

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Lett. f: per adempiere i propri compiti, il Controllo federale delle finanze deve poter consultare rapidamente le informazioni relative a richiedenti l'asilo (statuto, indirizzo, stato della procedura, ecc.).

Lett. g: per l'adempimento dei suoi compiti, la Centrale di compensazione deve poter accedere alle informazioni relative a persone straniere (statuto, indirizzo, stato di una procedura ecc.). La Centrale di compensazione è l'organo esecutivo dell'AVS/AI per le persone domiciliate all'estero. In tale veste, le competono in particolare l'evasione delle domande di prestazioni degli assicurati i cui Paesi d'origine hanno concluso con la Svizzera un accordo sulla previdenza sociale nonché la trattazione delle domande di comunicazione dei periodi assicurativi svizzeri all'ente estero di previdenza sociale interessato.

Lett. h: le autorità fiscali cantonali devono poter accedere al sistema per svolgere i loro compiti nell'ambito della riscossione dell'imposta alla fonte. Sono così considerevolmente semplificate da un lato le procedure interne di controllo relative ai conteggi dell'imposta alla fonte inoltrati e, dall'altro, la preparazione dei revisori esterni presso i datori di lavoro tenuti al conteggio.

Art. 10

Concessione dell'accesso

Cpv. 1 Come già menzionato, l'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati gestiscono congiuntamente il sistema e ne condividono la responsabilità. La decisione sulla concessione dell'accesso alle autorità di cui all'articolo 9, sulla portata dell'accesso e sull'autorizzazione al trattamento spetta tuttavia soltanto all'Ufficio federale competente giusta l'articolo 3 capoverso 2 o 3. In altri termini, l'Ufficio federale degli stranieri non ha alcun potere decisionale per quanto concerne i dati dell'Ufficio federale dei rifugiati e viceversa.

Cpv. 2 L'articolo 9 menziona le autorità cui può essere riconosciuto l'accesso al sistema. In concreto sono tuttavia i singoli collaboratori di tali autorità che, su richiesta, beneficiano di un accesso adeguato alle esigenze da essi fatte valere.

Art. 11

Concessione dell'accesso a terzi incaricati

Cpv. 1 Se le autorità partecipanti al sistema affidano a terzi l'adempimento di compiti giusta la LDDS, la legge sull'asilo o la legge sulla cittadinanza l'Ufficio federale competente deve rendere loro accessibili, mediante procedura di richiamo, i dati indispensabili per l'adempimento di tali compiti. È ovvio che il terzo incaricato deve soddisfare gli stessi requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati che devono adempiere le autorità statali. L'Ufficio federale degli stranieri e l'Ufficio federale dei rifugiati, in qualità di responsabili del sistema d'informazione, dovranno verificare se la delega a privati di compiti federali o cantonali poggi su una base legale e se l'accesso alla banca dati sia necessario anche di fatto all'adempimento dei compiti.

Prima della concessione dell'accesso, inoltre, va verificato se il terzo tiene conto delle norme previste dalle istruzioni federali in materia di protezione dei dati e sicu-

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rezza informatica. I dati del sistema d'informazione possono essere resi accessibili a terzi soltanto se tali condizioni sono soddisfatte.

Cpv. 2 L'Ufficio federale cui compete la concessione dell'accesso è responsabile del rispetto da parte del terzo incaricato delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica. A tal fine, l'Ufficio effettuerà i controlli necessari e opportuni.

Cpv. 3 Nell'ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale, oltre alle questioni relative a organizzazione e competenza, si deve regolamentare con maggior precisione in che modo le persone interessate possono sfruttare il loro diritto d'accesso e alla rettifica giusta la LPD e in quale forma avviene il controllo.

Art. 12

Ripresa da parte dei Cantoni

Cpv. 1 Questa disposizione è stata ripresa in aggiunta in seguito alla presa di posizione dei Cantoni in occasione della consultazione. Si tratta di stabilire che come finora (si veda l'art. 9a dell'ordinanza sul Registro centrale degli stranieri; RS 142.215) è ammissibile ritrasferire nei sistemi cantonali i dati che i Cantoni trattano nel sistema federale, segnatamente nel settore degli stranieri. Tuttavia, ciò vale unicamente per i dati delle persone di cui è responsabile il relativo Cantone.

Cpv. 2 La richiesta va indirizzata all'Ufficio federale competente per l'elaborazione dei dati: l'Ufficio federale degli stranieri o l'Ufficio federale dei rifugiati. Quest'ultimo sottoporrà per decisione la richiesta al DFGP.

Art. 13

Comunicazione di serie di dati o di elenchi elettronici

Cpv. 1 Nel rispetto del principio della proporzionalità, ossia nel rispetto del precetto della destinazione vincolata del trattamento dei dati, l'Ufficio federale degli stranieri deve poter mettere i dati personali a disposizione di altre autorità sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici. Ciò può avvenire una volta o periodicamente. Anche in tal caso si presuppone che il destinatario necessiti di tali dati per l'adempimento dei suoi compiti legali. L'elenco dei destinatari dei dati è esauriente.

Lett. a: L'accesso diretto al sistema di cui tali autorità dispongono non consente loro, infatti, di analizzare i dati o allestire elenchi.

Lett. b: per l'adempimento dei loro compiti, le autorità competenti in materia di statistica necessitano dei dati relativi alle persone straniere figuranti soltanto nel sistema d'informazione.

Lett. c: come nel caso delle autorità di cui alle lettere a e b, deve altresì essere possibile comunicare i dati, sotto forma di serie di dati o di elenchi elettronici, a terzi incaricati giusta l'articolo 11.

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Cpv. 2 Il presente capoverso contiene norme equivalenti per il settore dell'asilo. Anche in tal caso l'elenco è esauriente.

Lett. a: conformemente al principio della proporzionalità, deve essere possibile mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 9 capoverso 2 dati sotto forma di serie di dati o elenchi elettronici. L'accesso diretto di cui tali autorità dispongono non consente loro, infatti, di analizzare i dati o allestire elenchi.

Lett. b: per l'adempimento dei loro compiti, le autorità competenti in materia di statistica necessitano dei dati relativi ai richiedenti l'asilo figuranti soltanto nel sistema d'informazione.

Lett. c: come nel caso delle autorità di cui alle lettere a e b, deve altresì essere possibile comunicare i dati, sotto forma di serie di dati o di elenchi elettronici, a terzi incaricati giusta l'articolo 11.

Lett. d: per l'adempimento dei suoi compiti, l'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati necessita dei dati relativi ai richiedenti l'asilo figuranti esclusivamente nel sistema d'informazione.

Lett. e: per l'adempimento dei loro compiti, i terzi incaricati della gestione dei conti di garanzia necessitano dei dati relativi ai richiedenti l'asilo contenuti esclusivamente nel sistema d'informazione.

Lett. f: per l'adempimento dei loro compiti, la Cassa di compensazione svizzera e quelle cantonali necessitano dei dati, contenuti esclusivamente nel sistema d'informazione, concernenti la restituzione dei contributi minimi dell'AVS per i richiedenti l'asilo senza attività lucrativa.

Art. 14

Comunicazione nel caso specifico

Questa disposizione stabilisce che nel caso specifico, dietro richiesta scritta e motivata, è possibile anche una comunicazione dei dati a altre autorità federali, cantonali e comunali, a condizione che il richiedente necessiti di tali dati per l'adempimento di un compito legale.

Art. 15

Comunicazione all'estero

Per ragioni di completezza e di trasparenza, tale disposizione rinvia alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati, della LDDS e della legge sull'asilo, le quali vanno osservate quando si tratta di comunicare dati all'estero.

Art. 16

Obbligo di vigilanza dell'organo di controllo cantonale

Per ragioni di completezza, è qui rilevato che secondo l'articolo 37 capoverso 2 LPD, l'organo di controllo cantonale vigila sul rispetto della protezione dei dati, nella misura della sua competenza.

Art. 17

Disposizioni esecutive

Tale norma ci impone di emanare le necessarie disposizioni esecutive della presente legge. Il catalogo di dati e l'autorizzazione d'accesso ai singoli dati, in particolare, 4195

costituiranno l'oggetto principale dell'ordinanza esecutiva. All'interno di tale ordinanza si stabilirà poi nel dettaglio quali autorità, tra quelle di cui all'articolo 9, abbiano accesso ai dati e quale sia la natura di tali dati. Si determinerà inoltre se i dati possano/debbano essere soltanto visionati o anche trattati.

Art. 18

Modifica del diritto vigente

LDDS e legge sull'asilo L'introduzione del nuovo sistema d'informazione porta allo smantellamento degli attuali sistemi RCS e AUPER. Le basi legali di tali sistemi, contenute nella LDDS e nella legge sull'asilo, divengono quindi prive d'oggetto e possono essere abrogate.

Nella legge sull'asilo, per contro, va mantenuta la base legale per la gestione di un sistema d'informazione da parte delle autorità di ricorso. Ciò rende necessaria una modifica dell'articolo 100 della legge sull'asilo.

Nell'ambito del progetto «Stranieri 2000» si esamina se introdurre fascicoli elettronici anche nel settore dell'asilo. All'Ufficio federale degli stranieri esiste già oggi un relativo sistema. La base legale si trova nell'articolo 22f LDDS (nel disegno di legge sugli stranieri il rispettivo disciplinamento si trova nell'art. 105). Si tratta della sostituzione dei tradizionali fascicoli cartacei con fascicoli elettronici. Questo sistema conterrà quindi dati personali degni di particolare protezione (protocolli di audizione, decisioni d'asilo, ecc.). Nella legge sull'asilo è pertanto ripresa una nuova disposizione che stabilisce che l'Ufficio federale dei rifugiati, in collaborazione con le autorità di ricorso della Confederazione e con le competenti autorità cantonali (soprattutto le autorità in materia di stranieri) può tenere un sistema di fascicoli personali e di documentazione.

Art. 19

Referendum ed entrata in vigore

L'entrata in funzione del nuovo sistema d'informazione è prevista a partire dalla metà del 2004. A quel punto, dovrà essere in vigore anche la base legale.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sul personale

3.1.1

Sulla Confederazione

I costi complessivi del progetto informatico «Stranieri 2000» oscillano tra 13,5 e 15,5 milioni di franchi. L'importo esatto potrà essere determinato soltanto con il procedere dei lavori del progetto, quando sarà nota la quantità di software esterno che sarà necessario acquisire. Di questi costi complessivi, 5,8 milioni di franchi sono costi che incidono sulla spesa. Essi sono stati autorizzati dalle Camere federali, quale credito d'impegno, con il preventivo 2002. Il restante importo è costituito dai costi del personale dei servizi partecipanti al progetto.

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La sostituzione dei due sistemi AUPER e RCS, obsoleti a livello tecnico, con un nuovo sistema informatico comporterà maggiori sinergie sia per lo sviluppo sia per la gestione del nuovo sistema. Inoltre, vengono meno gli elevati costi di sviluppo e manutenzione dei sistemi AUPER e RCS esistenti.

3.1.2

Sui Cantoni

«Stranieri 2000» intende basarsi il più possibile sull'infrastruttura attuale delle autorità cantonali e comunali partecipanti. La tassa per il trattamento dei dati nel Registro centrale degli stranieri, prevista nell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza sulle tasse da riscuotere in applicazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.241), continuerà a essere riscossa sotto il titolo adeguato.

La sostituzione dell'obsoleto sistema RCS e AUPER con un nuovo sistema comporterà maggiori sinergie anche per le autorità cantonali e comunali competenti.

3.2

Ripercussioni economiche

Il progetto «Stranieri 2000» non comporta ripercussioni economiche.

4

Programma di legislatura

Sebbene il progetto «Stranieri 2000» non sia previsto nell'ambito del programma di legislatura 1999-2003 del 1°marzo 2000 (00.016), risponde tuttavia a una necessità.

Il RCS è stato introdotto nel 1982, AUPER nel 1985: entrambi i sistemi sono obsoleti e non sono all'altezza delle esigenze attuali né dal punto di vista tecnico, né da quello del diritto della protezione dei dati. Particolarmente insoddisfacente dal punto di vista della protezione dei dati è l'insufficiente differenziazione dei profili d'accesso. Negli ultimi anni, nonostante la chiara separazione di RCS e AUPER, per far fronte a nuove esigenze (rilascio di documenti d'identità, attuazione dell'obbligo di garanzia e di restituzione [SiRück], allestimento di statistiche) si è dovuto garantire con mezzi ausiliari un utilizzo comune dei dati. Ciò ha reso labili i confini tra i due sistemi e ha quindi accresciuto i problemi di natura tecnica, oltreché giuridica.

Per questo motivo è stata proposta la creazione di un nuovo sistema per entrambi gli Uffici. Il progetto di un nuovo sistema d'informazione in materia di stranieri e asilo ha preso avvio il 9 novembre 1998 su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

5

Rapporto con il diritto europeo e internazionale

Con decisione del 26 giugno 2000, la Commissione dell'Unione europea ha stabilito che la Svizzera adempie la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una protezione adeguata dei dati personali. Il presente disegno di legge, in quanto lex specialis alla legge federale sulla protezione dei dati, costituisce 4197

la base legale per i trattamenti dei dati in un sistema d'informazione necessari nel settore degli stranieri e dell'asilo. I requisiti dell'Unione europea conformemente alla direttiva menzionata sono quindi soddisfatti.

6

Costituzionalità

Le disposizioni del presente disegno di legge si fondano sull'articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale.

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