Codice penale militare

Disegno

(Revisione dell'ordinamento disciplinare) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 20021, decreta: I Il Codice penale militare del 13 giugno 19272 è modificato come segue: Sostituzione di termini Concerne solo il testo tedesco.

Art. 23 cpv. 1 n. 5, 6,10 e cpv. 2 1

Sono sottoposti al diritto penale militare: 5.

le persone obbligate al reclutamento per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;4

6.

i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19955, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;6

10. Abrogato

1 2 3

4

5 6

FF 2002 6989 RS 321.0 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B), l'art. 2 previsto dalla presente revisione diventerà il nuovo art. 3.

Tale formulazione rimarrà invariata anche dopo l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B). L'art. 2 n. 5 diventa l'art. 3 n. 5.

RS 510.10 Tale formulazione rimarrà invariata anche dopo l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B). L'art. 2 n. 6 diventa l'art. 3 n. 6.

2000-2422

7021

Codice penale militare

2

Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 7 sono assoggettate al Codice penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.7 Art. 34 n. 5 5.

Per le multe disciplinari è applicabile l'articolo 189.

Art. 61 Disobbedienza

1

Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con la detenzione.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione. Se la disobbedienza avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la reclusione perpetua.

Art. 72

Inosservanza di prescrizioni di servizio

1

Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con la detenzione sino a sei mesi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciato l'arresto repressivo.

3

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

4

In tempo di guerra può essere pronunciata la reclusione o la detenzione.

7

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B), l'art. 2 cpv. 2 previsto dalla presente revisione diventerà il nuovo art. 3 cpv. 2 con il tenore seguente: «2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al Codice penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi della presente legge.».

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Codice penale militare

Art. 81 cpv. 18 1 È punito con la detenzione fino a 18 mesi chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare:

a.

non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;

b.

non si presenta a un servizio al quale è convocato;

c.

abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;

d.

non vi ritorna dopo un'assenza giustificata;

e.

disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.

Art. 82 cpv. 19 1

È punito con la detenzione fino a sei mesi, con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare: a.

non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;

b.

non si presenta a un servizio al quale è convocato;

c.

abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;

d.

non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.

8

Nel quadro della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1685 segg.; 98.038; progetto legislativo B), la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha accolto in data 5 novembre 2001 la proposta presentata il 30 ottobre 2001 dall'Ufficio dell'Uditore in capo; l'art. 81 cpv. 1 (1bis compreso) avrà pertanto il seguente tenore: «1 È punito con la detenzione fino a 18 mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; oppure e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.

1bis In caso di contemporanea esclusione dall'esercito ai sensi dell'articolo 49 sono escluse pene pecuniarie o lavori di utilità pubblica ai sensi del capoverso 1.».

9 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B), la parte iniziale dell'art. 82 cpv. 1 avrà il tenore seguente (FF 1999 2064): «1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque ... ».

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Art. 83 cpv. 110 1 È punito con l'arresto repressivo o con la multa chiunque, per negligenza:

a.

non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento;

b.

non si presenta a un servizio al quale è convocato;

c.

abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio;

d.

non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.

Art. 84 cpv. 1 1

Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con l'arresto repressivo o con la multa.11

Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali Art. 180 Mancanze di disciplina

1

Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:

2

a.

contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;

b.

suscita pubblico scandalo;

c.

viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.

Sono equiparati alla mancanza di disciplina: a.

10

11

i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B), la parte iniziale dell'art. 83 cpv. 1 avrà il tenore seguente (FF 1999 2062 cpv. 5): «1 È punito con la multa chiunque ...».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare (FF 1999 1669 segg.; 98.038; progetto legislativo B), la parte finale dell'art. 84 cpv. 1 avrà il tenore seguente (FF 1999 2062 cpv.5): «è punito con la multa».

7024

Codice penale militare

b.

i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3;

c.

le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 195112 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.

Art. 181 Punibilità

1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.

2

Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.

3

Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto.

L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

4

Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.

Art. 182 Misura della pena

1

Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.

2

La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.

3

La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.

4

Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.

5

Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.

6

Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.

12

RS 812.121

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Art. 183 Condizioni personali

1

Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.

2

La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 200013 sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 200114 sul personale federale nonché sulle prescrizioni dello speciale regolamento della Direzione generale delle dogane.

Art. 184 Prescrizione della facoltà di perseguire

1

La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.

2

La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.

Art. 185

Prescrizione dell'esecuzione

1

L'esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

2

Durante la procedura d'impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell'esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d'impugnazione la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.

Capo secondo: Delle pene disciplinari Art. 186 Riprensione

Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.

Art. 187

Divieto d'uscita

13 14

1 Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.

RS 172.220.1 RS 172.220.111.3

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2

Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.

3

La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale.

L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.

Art. 188 Multa disciplinare

La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di disciplina. Essa ammonta: a.

per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo;

b.

per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio: a 1000 franchi al massimo.

Art. 189 Esecuzione delle multe disciplinari

1

Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.

2

Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d'origine.

3

Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.

4

Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.

5

In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.

6

Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.

Art. 190 Arresti

1

La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.

2

Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.

7027

Codice penale militare

3

I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.

4

Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Il ricevimento e l'invio di corrispondenza sono ammessi.

5 Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.

Art. 191 Esecuzione degli arresti durante il servizio

1

Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.

2

In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.

3 Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.

4

Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.

5

Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.

Art. 192

Esecuzione degli arresti fuori del servizio

1

Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.

2

Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.

3 L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.

7028

Codice penale militare

Art. 193 Confisca

Le disposizioni concernenti la confisca (art. 41 e 42) sono applicabili per analogia.

Art. 194

Esclusione di altre pene

1

Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.

2

Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diversa specie.

Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali Art. 195 Competenza in generale

1

La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa per: a.

i membri della sua formazione;

b.

i comandanti di truppa direttamente subordinati;

c.

i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;

d.

le altre persone sottoposte al suo comando.

2

Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina commesse dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.

3

Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.

4

In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e alle autorità militari cantonali competenti.

5

Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.

Art. 196 Conflitti di competenza

Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è possibile, il DDPS designa l'autorità competente.

7029

Codice penale militare

Art. 197 Attribuzioni penali del comandante di unità

Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti: a.

la riprensione;

b.

il divieto d'uscita;

c.

la multa disciplinare;

d.

gli arresti sino a cinque giorni.

Art. 198 Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari

1

Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti:

2

a.

la riprensione;

b.

il divieto d'uscita;

c.

la multa disciplinare;

d.

gli arresti.

Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a.

la riprensione;

b.

la multa disciplinare;

c.

gli arresti.

Art. 199 Attribuzioni penali particolari

7030

Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali: a.

dei capi delle unità amministrative del DDPS;

b.

dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198;

c.

nello stato maggiore dell'esercito;

d.

nella riserva;

e.

nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;

f.

nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.

Codice penale militare

Capo quarto: Del procedimento disciplinare Art. 200 Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato

1

Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2 All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all'incolpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.

3

Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.

4

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.

5

Se l'incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno oltre nell'istruzione.

6

Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.

7

Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.

Art. 201 Annuncio della mancanza di disciplina, proposta di pena

1

I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.

2

Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'incolpato.

3

Il comandante dell'incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.

4 Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette l'inserto, con la proposta di pena, per la via di servizio all'autorità competente. L'autorità competente sente personalmente l'incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla

7031

Codice penale militare

proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.

Art. 202 Fermo e arresto provvisorio

1

Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.

2 Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54­55a della procedura penale militare del 23 marzo 197915.

Art. 203 Notificazione della decisione disciplinare

1

Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.

2

Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.

3

Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.

4

5

La decisione disciplinare contiene in forma concisa: a.

i dati personali dell'incolpato;

b.

la descrizione dei fatti;

c.

la denominazione giuridica dell'infrazione;

d.

la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;

e.

le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;

f.

la pena pronunciata;

g.

la menzione della confisca;

h.

il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo);

i.

la data e l'ora della notificazione.

Il procedimento disciplinare è gratuito.

Art. 204 Indipendenza

1 2

L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.

Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.

15

RS 322.1

7032

Codice penale militare

3

Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.

Art. 205

Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni

1

Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.

2

Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.

3

Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.

4

Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.

5

Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente: a.

ai superiori militari della persona punita;

b.

su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.

6

Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.

7

Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.

Capo quinto: Dei rimedi giuridici e dell'esecuzione Art. 206 1. Reclamo in materia disciplinare.

Autorità di reclamo

1

La persona punita può interporre reclamo contro: a.

l'inflizione di una pena disciplinare;

b.

la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;

c.

l'arresto provvisorio.

7033

Codice penale militare

2

Il reclamo è diretto: a.

nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;

b.

nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;

c.

nel caso di una pena inflitta dal capo delle Forze armate o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;

d.

nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.

3

Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.

Art. 207

Forma, termine ed effetto sospensivo

1

Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio il termine di reclamo è di ventiquattro ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di ventiquattro ore prima del suo licenziamento dal servizio.

3

Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.

Art. 208

Procedura, decisione e notificazione della decisione

1

L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono partecipare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.

2

L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.

3

La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere:

7034

a.

un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;

b.

un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa;

c.

una riprensione invece di un divieto d'uscita.

Codice penale militare

4

La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.

5

La procedura di reclamo è gratuita.

Art. 209 2. Ricorso disciplinare al tribunale.

Autorità di ricorso

1

La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.

2

Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.

Art. 209a Forma, termine ed effetto sospensivo

1

Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.

2

Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.

3

Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.

Art. 210 Procedura e decisione

1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della procedura penale militare del 23 marzo 197916 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48­50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124­154).

Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 149 capoverso 1 e 150 della procedura penale militare non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 della procedura penale militare.

2 Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 della procedura penale militare.

3

La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.

4 L'uditore non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.

16

RS 322.1

7035

Codice penale militare

5

La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.

6

La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.

7

La decisione è definitiva.

Art. 211 3. Disposizioni comuni.

Termini, restituzione

1

I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).

3

Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.

4 Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.

5

La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro ventiquattro ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.

6

Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.

Art. 212

Rinuncia all'impugnazione

La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.

Art. 213

Tutela del diritto di reclamo e di ricorso

7036

Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver reclamato o ricorso.

Codice penale militare

Capo sesto: Disposizioni esecutive Art. 214 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 235 n. 2 Sono riservate: 2.

le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.

II Modifica del diritto vigente La procedura penale militare del 23 marzo 197917 è modificata come segue: Sostituzione di termini e di espressioni 1

Concerne solo il testo tedesco.

2

In tutto il testo l'espressione «tribunale di divisione» è sostituita con «tribunale militare».18

3

Negli articoli 3, 8 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 15 capoverso 2 il termine «appuntato» è stralciato.19 Art. 12 cpv. 4 4

Per i ricorsi disciplinari ai sensi dell'articolo 209 capoverso 1 del Codice penale militare del 13 giugno 192720, il tribunale militare d'appello costituisce una sezione composta del presidente, di un ufficiale e di un sottufficiale o soldato.

17 18

19

20

RS 322.1 Con l'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare («Esercito XXI»; FF 2002 768, 813, 824) il presente cpv. avrà il tenore seguente: «2 In tutto il testo l'espressione "tribunale militare di prima istanza" è sostituita con "tribunale militare".».

Con l'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare («Esercito XXI»; FF 2002 824) il termine «appuntato» sarà stralciato anche dall'art. 3.

RS 321.0

7037

Codice penale militare

Art. 26

Incorporazione

1

I militari appartenenti o assegnati a una formazione sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale militare competente per tale formazione.

2

Il Consiglio federale designa il tribunale militare competente.

Art. 27

Scuole, corsi di formazione e corsi

1

Per i militari che prestano servizio in una scuola, in un corso di formazione o in un corso fuori delle formazioni, la competenza del tribunale militare è determinata in base all'ubicazione del comando.

2

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per motivi linguistici.

Art. 3121 In via eccezionale, l'uditore in capo può, per motivi linguistici o d'altra natura, affidare il giudizio di una causa penale a un tribunale militare che non sia quello competente.

Art. 54 1

Disposizioni generali in merito al fermo

Chiunque è autorizzato a fermare: a.

una persona sorpresa nell'atto di commettere un delitto o un crimine;

b.

una persona sorpresa immediatamente dopo aver commesso un delitto o un crimine;

c.

una persona segnalata per l'arresto.

2

La persona fermata deve essere consegnata senza indugio alla truppa più vicina o alla polizia. Dopo l'esecuzione dei necessari accertamenti, deve essere immediatamente rilasciata, sempre che non sussistano i presupposti per l'arresto provvisorio.

Art. 54a

Fermo di polizia

1

Gli organi di polizia civili e militari possono fermare una persona sospettata di aver commesso un reato, accertarne l'identità e verificare se sia ricercata, oppure se siano ricercati veicoli o altri oggetti che detiene.

2

Gli organi di polizia civili e militari devono fermare chiunque sia sorpreso mentre commette un reato o immediatamente dopo. In caso di pericolo di fuga, essi possono inoltre fermare persone che, in base alle constatazioni degli organi stessi, in base a una ricerca segnaletica o in base a informazioni degne di fede di terzi, sono sospettate di aver commesso un reato.

21

Con l'entrata in vigore della revisione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare («Esercito XXI»; FF 2002 768, 813, 824) il termine «tribunale militare di prima istanza» è sostituito automaticamente con «tribunale militare» nell'ambito della «sostituzione di termini e di espressioni» di cui sopra (cpv. 2).

7038

Codice penale militare

3

Su richiesta, la persona fermata è tenuta a declinare le proprie generalità, a produrre i documenti d'identità, a esibire gli oggetti che detiene e ad aprire a tal fine veicoli e contenitori.

4

Gli organi di polizia civili e militari possono ordinare a militari di partecipare al fermo di una persona colta in flagrante.

Art. 55

Arresto provvisorio

1

I superiori di tutti i livelli e gli organi di polizia civili e militari possono mantenere persone in stato di arresto provvisorio se dalle indagini e dall'audizione risulta che esistono i presupposti per la carcerazione preventiva ai sensi dell'articolo 56.

2

Per ogni arresto dev'essere immediatamente steso un verbale. Il verbale indica almeno le generalità della persona arrestata e di eventuali persone chiamate a dare informazioni nonché il motivo, il luogo, la data e l'ora dell'arresto.

3

La persona arrestata ha il diritto di avvisare o far avvisare prontamente i suoi congiunti e di informare un consulente legale in merito all'arresto e ai relativi motivi.

4 L'arresto provvisorio ingiustamente subito è indennizzato per interpretazione analogica dell'articolo 117 capoverso 3.

Art. 55a

Durata dell'arresto provvisorio

1

L'arresto provvisorio non deve durare più di 24 ore a partire dal momento del fermo.

2 Se risulta che le condizioni per l'arresto provvisorio non sono più soddisfatte, la persona arrestata deve essere rilasciata. In caso contrario, essa deve essere interrogata personalmente dal giudice istruttore militare competente prima dello scadere del termine summenzionato. Il giudice istruttore militare decide se l'arresto provvisorio debba essere sospeso oppure se la persona arrestata debba essere posta in carcerazione preventiva.

Art. 101 cpv. 1 1

In caso di reati commessi durante il servizio militare sono competenti ad ordinare l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: a.

nelle scuole, nei corsi di formazione e nei corsi: il comandante;

b.

nei servizi di truppa: 1. nelle formazioni aggregate a un battaglione: il comandante di battaglione; 2. nelle formazioni di piccole dimensioni in servizio autonomo: il rispettivo comandante; 3. in tutti gli altri casi: il comandante della truppa o dello stato maggiore.

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Codice penale militare

Art. 116

Desistenza dal procedimento e pronuncia di una pena disciplinare

1

Se l'affare non dev'essere ulteriormente perseguito, l'uditore desiste dal procedimento.

2 L'uditore, qualora riconosca la poca gravità del crimine o del delitto conformemente al Codice penale militare, o consideri il fatto una semplice mancanza di disciplina, desiste dal procedimento e infligge una pena disciplinare se l'incolpato riconosce il fatto contestatogli e si dichiara colpevole.

3 L'uditore può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 192722; se del caso, l'affare è trasmesso all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.

4

La decisione di desistenza, brevemente motivata, è notificata per scritto all'incolpato, alla parte lesa e all'uditore in capo.

5

Quando la decisione di desistenza passa in giudicato, l'uditore trasmette gli atti all'Ufficio dell'uditore in capo affinché li conservi. Quest'ultimo provvede all'esecuzione dell'eventuale pena disciplinare pronunciata.

Art. 117 cpv. 1 secondo periodo

1

... L'uditore può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione.

Art. 118, rubrica e cpv. 3 Ricorso al tribunale di divisione e ricorso disciplinare

3

Le pene disciplinari inflitte dall'uditore possono essere impugnate dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente conformemente agli articoli 209­213 del Codice penale militare del 13 giugno 192723.

Art. 149 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 2 1

... Il tribunale può addossare alla persona punita disciplinarmente parte delle spese dell'istruzione e del dibattimento.

2

Il tribunale può pronunciare tutte le pene disciplinari. Per i membri del Corpo delle guardie di confine è fatto salvo l'articolo 183 capoverso 2 del Codice penale militare del 13 giugno 192724; se del caso l'affare è trasmesso all'organo competente ai fini dell'apertura di un procedimento disciplinare.

22 23 24

RS 321.0 RS 321.0 RS 321.0

7040

Codice penale militare

Capitolo 2: Svolgimento della procedura Sezione 7: Procedura in caso di esclusione dal servizio giusta l'articolo 16 dell'organizzazione militare (art. 160­162) Abrogata III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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