02.015 Messaggio relativo alla modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 30 gennaio 2002

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione un disegno di modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Compendio Già nel corso dei negoziati settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea (CE), il Consiglio federale aveva dichiarato di essere disposto, una volta conclusi i negoziati e a titolo di parità di trattamento, a far beneficiare dei risultati conseguiti anche gli Stati dell'AELS. L'Esecutivo ha confermato questa intenzione nel messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE.

Nel giugno del 1999 l'AELS decise di sottoporre a revisione la propria Convenzione istitutiva (Convenzione AELS) al fine di potenziare la cooperazione economica fra i suoi Stati membri. Gli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la CE hanno costituito il punto principale di riferimento in occasione dei lavori di rielaborazione della Convenzione AELS.

L'Accordo di emendamento della Convenzione AELS fu firmato a Vaduz il 21 giugno 2001. Il 12 settembre 2001, il Consiglio federale sottopose al Parlamento il messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo, nonché gli atti per l'attuazione del medesimo. Il 14 dicembre 2001, il Parlamento ha adottato l'intero pacchetto.

La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 2000 e che dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch'essa adeguata alla Convenzione AELS.

La parità di trattamento dei cittadini degli Stati membri dell'AELS e di quelli degli Stati membri dell'Unione europea (UE) rende necessario un ampliamento del campo d'applicazione personale della legge sugli avvocati. Gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'AELS devono poter esercitare la loro professione in Svizzera secondo le medesime modalità di cui godono gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'UE. Con il presente messaggio il Consiglio federale sottopone al Parlamento tale modifica della legge sugli avvocati.

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Messaggio 1

Parte generale

1.1

Emendamento della Convenzione AELS

Il 21 giugno 2001 è stato firmato a Vaduz l'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

Il 12 settembre 2001, vi abbiamo sottoposto il messaggio concernente l'approvazione di tale accordo1, nonché il disegno di una legge federale relativa alle disposizioni dell'Accordo concernenti la libera circolazione delle persone. In tale atto figurano le necessarie modifiche di una serie di leggi federali. Il 14 dicembre 20012, il Parlamento ha adottato l'intero pacchetto.

La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA), che è stata adottata dal Parlamento il 23 giugno 20003 e che dovrebbe entrare in vigore nella primavera del 2002 insieme agli accordi settoriali conclusi fra la Svizzera e la CE, va anch'essa adeguata alla Convenzione AELS.

1.2

Adeguamento della legge sugli avvocati

La legge sugli avvocati realizza in Svizzera la libera circolazione degli avvocati.

Fondandosi sull'Accordo tra la Svizzera e la CE e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, disciplina anche le modalità essenziali della libera circolazione degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE)4.

Visto che tale Accordo è stato ripreso nella Convenzione AELS, la legge sugli avvocati va adeguata di conseguenza. Il campo d'applicazione personale va esteso agli avvocati cittadini degli Stati membri dell'AELS.

In linea di principio nulla osta a tale adeguamento, visto che il Parlamento ha già approvato l'emendata Convenzione AELS.

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Parte speciale: Commento alle singole disposizioni

Disposizioni che vanno adeguate L'estensione del campo d'applicazione personale agli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'AELS rende necessario l'adeguamento di tutta una serie di altre disposizioni della legge sugli avvocati. Considerato che in fondo si tratta unicamente di aggiungere le parole «o dell'AELS», un commento ci sembra superfluo: detta aggiunta concerne l'articolo 10 capoverso 1 lettera b (Consultazione del registro) così come le sezioni 4 (Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri 1 2 3 4

FF 2001 4435 FF 2001 5776, 5798 FF 2000 3186 Cfr. messaggio del 28 aprile 1999, FF 1999 4983

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dell'UE o dell'AELS), 5 (Esercizio permanente dell'avvocatura, con il titolo professionale di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS) e 6 (Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS nel registro cantonale degli avvocati).

Campo d'applicazione personale (art. 2 cpv. 2 e 3) Capoverso 2: la legge sugli avvocati definisce le modalità in base alle quali gli avvocati cittadini di Stati membri dell'UE possono esercitare la rappresentanza in giudizio. Le direttive5 di maggiore rilevanza in tale contesto sono state riprese integralmente nell'emendata Convenzione AELS. In base ad esse anche gli avvocati cittadini di Stati membri dell'AELS devono poter beneficiare della libera circolazione delle persone. Per questo motivo, nel capoverso 2 è ampliato il campo d'applicazione personale.

Secondo il capoverso 3 le medesime modalità dovrebbero valere anche per gli svizzeri abilitati a esercitare la professione di avvocato in uno Stato membro dell'AELS.

Entrata in vigore (art. 37 cpv. 3) Come già per l'Accordo fra la Svizzera e la CE sulla libera circolazione delle persone (art. 37 cpv. 2 secondo periodo LLCA), gli articoli della legge sugli avvocati che si fondano su detto accordo dovrebbero entrare in vigore per i cittadini di Stati membri dell'AELS unicamente in caso di entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS (art. 37 cpv. 3).

Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'AELS (Allegato) Nell'allegato alla legge sugli avvocati figura un elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'UE secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE. L'allegato è ora completato con l'elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell'AELS.

3

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Il presente modesto adeguamento della legge sugli avvocati all'emendata Convenzione AELS non comporta né conseguenze finanziarie né ripercussioni sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

L'estensione agli Stati AELS degli accordi settoriali conclusi tra la Svizzera e la CE rientra sotto l'obiettivo 1 del programma di legislatura 1999-20036 (R2 Partecipazione della Svizzera al processo d'integrazione europeo)7.

5 6 7

Direttive 77/249/CEE, 89/48/CEE e 98/5/CE.

FF 2000 2047 FF 2001 4477

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L'adeguamento della legge sugli avvocati è una misura collaterale all'emendata Convenzione AELS e corrisponde a quanto era stato deciso in relazione all'accordo settoriale concluso tra la Svizzera e la CE sulla libera circolazione delle persone.

5

Rapporto con il diritto europeo

L'emendamento della Convenzione AELS comporta un ravvicinamento delle norme dell'AELS a quelle del diritto comunitario. L'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia applicano nelle loro relazioni le norme dello SEE, mentre la Svizzera applicherà nelle sue relazioni con gli altri Stati AELS le norme derivanti dalle disposizioni degli accordi settoriali conclusi con la CE, fatto questo che, nell'ambito della libera circolazione delle persone, rende necessario il presente adeguamento della legge sugli avvocati.

6

Costituzionalità

L'adeguamento della legge sugli avvocati all'emendata Convenzione AELS non pone alcun problema sotto il profilo del diritto costituzionale. L'Assemblea federale ha già approvato l'emendamento della Convenzione AELS.

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