Legge federale sull'agricoltura

Disegno

(Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 ottobre 20021, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Art. 31 cpv. 2­4 2

Su richiesta di un'organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, all'occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se: a.

la decisione dell'organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell'articolo 9 e delle sue disposizioni d'esecuzione;

b.

è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato all'interno dell'organizzazione di categoria.

3

Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto potrebbe pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.

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Il Consiglio federale adegua in misura corrispondente, all'occorrenza anche durante il periodo di contingentamento, il volume totale dei contingenti, su richiesta congiunta della Federazione dei produttori svizzeri di latte (PSL), dell'Associazione dell'industria lattiera svizzera e di Fromarte. Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l'entità dell'adeguamento richiesto potrebbe pregiudicare l'evoluzione auspicabile dell'economia lattiera o della categoria.

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FF 2002 6458 RS 910.1

2002-2257

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LF sull'agricoltura

II 1

La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 Cost.

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Entra in vigore il 1° gennaio 2003 ed ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

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