Decreto federale concernente un secondo credito aggiuntivo a favore dell'esposizione nazionale 2002

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 20022, decreta:

Art. 1 Č stanziato un credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi per un mutuo inteso a garantire la solvibilitā dell'esposizione nazionale 2002.

Art. 2 La garanzia di deficit di 20 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 10 dicembre 19963 e la rimanente garanzia di deficit di 38 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 16 giugno 20004 sono trasformate in un mutuo a favore dell'esposizione nazionale 2002.

Art. 3 1

I mutui di cui agli articoli 1 e 2 devono essere remunerati dall'associazione Esposizione nazionale a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.

2

Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'Associazione Esposizione nazionale e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.

Art. 4 Il presente decreto non sottostā al referendum.

3251

1 2 3 4

RS 101 FF 2002 1119 FF 1997 I 759 FF 2000 3257

2002-0199

1129