Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione dell'11 giugno 2002

L'Ufficio federale dell'agricoltura visto l'articolo 15 dell'ordinanza del 23 giugno 19991 concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: I seguenti prodotti fitosanitari omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Roundup bioforce

numero di omologazione svizzero: F-1405 paese di origine: Francia numero di omologazione straniero: 92 00293 distributore: MONSANTO SA (Division Agriculture), Europarc du Chêne, 11, rue Pascal, 69673 Bron Cédex tipo di formulazione: SL sostanza(e) attiva(e): Glyphosat 363 g/l

Roundup Ultra

numero di omologazione svizzero: D-1420 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 04142-00 distributore: Monsanto (Deutschland) GmbH, Immermannstr. 3, 40210 Düsseldorf tipo di formulazione: SL sostanza(e) attiva(e): Glyphosat 363 g/l

Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso la Commissione di ricorso DFE (REKO/EVD), 3202 Frauenkappelen,. Il ricorso dovrà contenere le conclusioni e la loro motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Dev'essere presentato in duplice esemplare corredato della decisione impugnata nonché dei documenti addotti quali mezzo di prova sempreché siano a disposizione del ricorrente.

11 giugno 2002

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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RS 916.161

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2002-1147