Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)» del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)», depositata il 1° maggio 19983; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19994, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 1° maggio 1998 «per una domenica senz'auto ogni stagione - una prova per quattro anni (iniziativa per le domeniche)» č valida ed č sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

Adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, l'iniziativa ha il tenore seguente5: La Costituzione federale č modificata come segue: Art. 197 n. 2 (nuovo) 2. Disposizione transitoria dell'articolo 82 (circolazione stradale) 1

Una domenica per stagione, tutte le piazze e strade pubbliche, incluse le strade nazionali, sono a disposizione della popolazione dalle 04.00 alle 24.00, per il libero uso generale senza circolazione privata di autoveicoli. I trasporti pubblici sono garantiti.

2

Entro 9 mesi il Consiglio federale stabilisce in un'ordinanza le disposizioni esecutive e le eccezioni di pubblico interesse.

1 2 3 4 5

RS 101 RU 1999 2556 FF 1998 2555 FF 2000 440 L'iniziativa popolare č stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale con un nuovo articolo 24.

1999-5885

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Iniziativa per le domeniche. Iniziativa popolare

3 Le presenti disposizioni sono valide per quattro anni a partire dalla prima domenica senz'auto. Nel corso del quarto anno, Popolo e Cantoni decidono in votazione se prorogare a tempo indeterminato la validitą dei capoversi 1 e 2 trasponendoli nella Costituzione federale quale articolo 82a.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz

Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

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