Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 1° ottobre 2001, visti: l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0); gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154); in re: «Dr B. Laubscher et S. Bolli (doctorante) Hôpital Pourtalès, service de pédiatrie, Evaluation rétrospective du tri téléphonique des appels parentaux à la policlinique médico-chirurgicale de l'Hôpital Pourtalès» concernente la domanda del 23 febbraio 2001 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP, a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: Titolare dell'autorizzazione a.

Al dr. med. B. Laubscher, primario del Service de pédiatrie de l'Hôpital Portalès, in qualità di capo responsabile del progetto, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati secondo la cifra 2 e nell'ambito dello scopo di cui alla cifra 3.

Egli è inoltre reso attento del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

b.

Alla signora S. Bolli, dottoranda, è rilasciata un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP, alle condizioni e agli oneri indicati più sotto, per prendere visione di dati non anonimizzati.

Essa è inoltre resa attenta del suo obbligo di mantenere il segreto in virtù dell'articolo 321bis CP.

2001-2851

333

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale a.

La presente autorizzazione libera i medici degli archivi dell'Hôpital Pourtalès dal segreto professionale nei confronti dei titolari dell'autorizzazione di cui alla cifra 1.

b.

Con il rilascio dell'autorizzazione non si impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

Scopo della comunicazione dei dati La comunicazione di dati che soggiacciono al segreto professionale in campo medico in virtù dell'articolo 321bis CP deve servire unicamente al progetto di ricerca «Evaluation rétrospective du tri téléphonique des appels parentaux à la policlinique médico-chirurgicale de l'Hôpital Pourtalès».

4. Tipo di conservazione di dati e diritto all'accesso Il dr. med. B. Laubscher è tenuto a garantire la protezione dei dati comunicati.

Oneri a.

I dati non anonimizzati devono essere conservati sotto chiave. L'accesso deve essere protetto mediante una password.

b.

L'accesso ai dati non anonimizzati è limitato ai due titolari dell'autorizzazione.

c.

I titolari dell'autorizzazione sono obbligati ad informare per scritto il servizio responsabile degli archivi dell'Hôpital Portalès sull'estensione dell'autorizzazione. I medici interessati devono essere resi attenti del fatto che, malgrado l'autorizzazione, possono essere preseguiti penalmente se trasmettono i dati collezionati dopo il 1° gennaio 1996 senza aver precedentemente informato i pazienti dell'esistenza della ricerca (o delle ricerche) e del loro diritto di veto. La comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al Segreteriato della Commissione peritale, a destinazione del Presidente, per approvazione, al più presto possibile.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dell'articolo 44 ss. della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021), entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione sul Foglio federale, presso la Commissione federale sulla protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

334

Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, previo appuntamento e durante il termine di ricorso, prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna (tel. 031/324 94 02).

15 gennaio 2002

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, prof. dr. iur. F. Werro

335