Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 3 luglio 20022, decreta:
Art. 13 1
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio aggiuntivo del 3 luglio 2002.
2
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito d'impegno di 37 milioni di franchi.
3
A titolo di compensazione, il credito d'impegno previsto per l'acquisto dei carri armati granatieri 2000 nel programma d'armamento 2000 è ridotto di 37 milioni di franchi.
Art. 2
1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
2
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 540.3239.001, «Materiale d'armamento», Aggruppamento dell'armamento.
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
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1 2 3
RS 101 FF 2002 4971 Il presente decreto completa il decreto federale del ... sull'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002) (FF 2002 4787).
2002-1435
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