Allegato 2 Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur,12, cours Michelet, 92065 Paris La Défence, Cedex, (di seguito «Coface»), che agisce per conto dello Stato Francese e l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, 8032 Zürich, (di seguito «GRE»), che agisce per la Confederazione Svizzera del 3 dicembre 2001
Art. 1
Scopo dell'Accordo
La Coface si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine francese.
La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla Coface a favore di esportatori francesi (e di banche che finanziano esportazioni francesi), per quanto dette garanzie coprano i rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d'esportazione di origine svizzera.
L'impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una decisione della Coface o della GRE concernente casi singoli.
Art. 2
Campo d'applicazione
1. Il presente Accordo è applicabile nei casi in cui: a)
l'esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell'altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l'esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero;
b)
gli esportatori che lavorano rispettivamente in Svizzera e in Francia hanno stipulato contratti d'esportazione implicanti un rapporto fra di loro, con un acquirente di un Paese diverso dalla Francia o dalla Svizzera.
e l'assicuratore dei crediti del Paese dell'esportatore accorda un'assicurazione di credito all'esportazione.
2. L'Accordo di riassicurazione non è applicato se l'assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest'ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore (i), nel Paese del riassicuratore, una convenzione «If and when».
1
Dal testo originale inglese.
1378
2002-0110
Accordo di riassicurazione reciproca
Art. 3
Definizioni
Nell'ambito del presente Accordo, s'intendono per: Giorno lavorativo:
un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti.
Prodotti d'esportazione:
le merci e i servizi da fornire secondo il contratto d'esportazione.
Mandatario principale:
l'esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero.
Assicuratore(i) dei crediti:
la GRE e la Coface, rispettivamente una delle due istituzioni.
Polizza:
una polizza assicurativa stabilita dall'assicuratore o una garanzia da lui accordata.
Quota di riassicurazione:
la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d'esportazione, che beneficia di una controgaranzia del riassicuratore.
Riassicuratore:
l'assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell'assicuratore una controgaranzia per un determinato affare.
Assicuratore:
l'assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Art. 4
Origine del prodotto
Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d'esportazione provenienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l'assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta nella misura del possibile l'origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Art. 5
Assicurazioni/forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica
Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e dalla Coface alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascuno dei due assicuratori dei crediti informa l'altro per scritto se una delle sue assicurazioni o forme di garanzia subisce una modifica.
Art. 6
Designazione dell'assicuratore
Per principio, è considerato assicuratore l'assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d'esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure convenire di derogare a questa norma.
1379
Accordo di riassicurazione reciproca
Art. 7
Quota della riassicurazione
1. La quota della riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettivamente francese, nel prodotto d'esportazione, da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d'esportazione di origine svizzera e quelli di origine francese. Se i tassi di copertura dell'assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota della riassicurazione è calcolata come negli esempi 1, 3 e 5 che figurano nell'allegato A.
2. Se l'operazione da assicurare include prodotti d'esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa classificazione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell'allegato A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo.
Se non è possibile classificare in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l'assicuratore accorda una copertura per forniture di Paesi terzi, senza riassicurazione. In casi particolari l'assicuratore e il riassicuratore possono convenire una ripartizione dei rischi tra l'assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e francesi.
Art. 8
Obblighi del riassicuratore
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all'assicuratore l'importo di riassicurazione convenuto, se l'assicuratore è obbligato a pagare un'indennità in virtù della polizza.
2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicurazione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall'assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura.
3. Il riassicuratore s'impegna a pagare all'assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell'indennità che l'assicuratore ha pagato o deve pagare conformemente alla polizza in questione. Questo pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è stato informato dall'assicuratore del fatto che un'indennità è stata versata.
4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazione se una garanzia in merito è stata accordata anche in caso di danno di fabbricazione. L'ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì è determinato unicamente secondo la percentuale della quota di riassicurazione applicata all'ammontare dei costi sopportati dal mandatario principale inclusi i costi inerenti alla quota riassicurata.
5. Il riassicuratore s'impegna a informare l'assicuratore in merito a qualsiasi problema su cui è stato edotto e che potrebbe avere effetti sull'esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
1380
Accordo di riassicurazione reciproca
Art. 9
Obblighi dell'assicuratore
1. L'assicuratore deve informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all'esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza.
2. L'assicuratore deve consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all'assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.
3. L'assicuratore deve trasferire al riassicuratore, entro un termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trattenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un'indennità.
4. L'assicuratore è tenuto a trasmettere immediatamente al riassicuratore l'informazione secondo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.
5. L'assicuratore deve mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest'ultimo, le copie in suo possesso di tutte le informazioni relative a una transazione.
6. L'assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sulla data di estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
Art. 10
Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che: a)
corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio o
b)
è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare.
L'assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative.
2. Il premio di riassicurazione è esigibile entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data in cui l'assicuratore ha incassato il premio.
3. Se in seguito a una riduzione degli importi garantiti o della durata della copertura e purché il diritto alla copertura non sia ancora dato, l'assicuratore deve restituire all'assicurato tutto il premio o parte di esso, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all'assicuratore, su richiesta di quest'ultimo, la quota sul premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell'ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicuratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
1381
Accordo di riassicurazione reciproca
Art. 11
Modifica dell'origine della prestazione
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l'origine dei prodotti d'esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valore dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d'esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l'assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può esigere l'adeguamento della quota di riassicurazione.
2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi che l'assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d'indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12
Regresso
1. L'assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un'azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell'importo scoperto.
Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicurazione, alle spese sostenute dall'assicuratore per ottenere un rimborso o impegnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l'assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all'assicurato. Il pagamento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazione delle spese.
2. Fatti salvi i crediti inclusi in un accordo del Club di Parigi e trattati conformemente all'articolo 14 del presente Accordo, l'assicuratore può alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un'indennità, soltanto con il consenso del riassicuratore.
Art. 13
Norme procedurali
Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nell'appendice 3.
Art. 14
Conversione di debiti
1. Se il Paese dell'acquirente o il Paese del debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere risolti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dall'assicuratore.
2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l'assicuratore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. Su richiesta del riassicuratore, l'assicuratore può cedere al riassicuratore tutta la parte riassicurata del credito o una parte di essa. Se tuttavia il credito è incluso in un accordo di conversione del debito concluso nell'ambito del Club di Parigi, il riassicuratore dovrà trattare la parte riassicurata di tale credito nei termini previsti dal Protocollo concordato del Club di Parigi.
1382
Accordo di riassicurazione reciproca
3. L'assicuratore ha il diritto di versare le indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un'indennità.
Art. 15
Valuta
Tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassicurazione devono essere effettuati nella valuta locale dell'assicuratore. Le Parti contraenti possono tuttavia convenire un'altra valuta, segnatamente quella nella quale l'assicuratore stabilisce la polizza.
Art. 16
Procedura d'arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono composte da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all'Accordo designa un giudice arbitrale, e i due giudici designati cooptano il giudice arbitrale che presiede.
Il foro è al domicilio d'affari dell'assicuratore interessato; per la Coface è Parigi e per la GRE, l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni (Zurigo). La causa è istruita in francese, tedesco e inglese e le parti possono presentare i mezzi di prova in queste lingue senza traduzione. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17
Denuncia e modifica dell'Accordo
1. Le due Parti contraenti firmano il presente Accordo, che entra in vigore il giorno in cui la GRE comunica alla Coface che le prescrizioni costituzionali della Svizzera per la conclusione e l'entrata in vigore di detto Accordo sono adempiute (ratifica).
2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scadenza dell'Accordo.
3. Le Parti possono modificare il presente Accordo in qualsiasi momento.
L'appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e della Coface.
Art. 18
Lingue ufficiali
1. Il presente Accordo è redatto in quattro esemplari originali, due in inglese e due in francese, un originale di ogni lingua per ogni Parte contraente.
1383
Accordo di riassicurazione reciproca
2. Ognuna delle versioni del presente accordo ha medesima autorità e può essere utilizzata per l'interpretazione.
3. La lingua di lavoro è tuttavia l'inglese. Appendici e allegati sono pertanto redatti unicamente in inglese.
Peter W. Silberschmidt
François de Ricolfils
GRE
Coface
1384
95 % per una copertura del rischio di fabbricazione
Se è accordata una copertura separata: 85 % per il rischio economico 90 % per altri rischi
Richiamo abusivo
Rischi politici e talvolta economici
c) Garanzia d'esecuzione
95 % per il rischio di fabbricazione 90 % per il rischio di credito
Rischi politici ed economici come quelli coperti per il rischio di fabbricazione e/o di credito
b) Garanzia dei pagamenti anticipati
85 % per il rischio economico 90 % per il rischio politico
Tasso di copertura
Rischi politici ed economici
Rischi coperti
a) Garanzia d'offerente
1) Copertura dei rischi
Agevolazione
Dettaglio delle agevolazioni accordate da Coface
Accordo di riassicurazione reciproca
Regresso nei confronti dell'esportatore
1385
In alcuni casi può essere coperto separatamente come rischio di credito con un premio specifico.
Di regola la copertura come rischio di fabbricazione è indennizzata come rischio di fabbricazione. È applicato un supplemento di premio.
Premio particolare applicabile all'importo della garanzia
Polizza particolare con premio particolare
Osservazioni
Appendice 1
1386
a) polizza credito fornitore per acquirenti pubblici
Rischio di fabbricazione: interruzione permanente della fabbricazione di beni e servizi durante sei mesi dall'entrata in vigore del contratto (versamento del pagamento anticipato) fino al pieno adempimento degli impegni contrattuali dell'esportatore.
2) Polizze credito fornitore
Rischio di fabbricazione: 95% Rischio di credito: 90%
catastrofi naturali
Tasso di copertura
rischi politici, inclusi guerra, rivoluzione, disordini
Ambedue i rischi sono originati direttamente ed esclusivamente da
Rischio di credito: mancato pagamento di un credito da parte del debitore.
Rischi coperti
Agevolazione
Accordo di riassicurazione reciproca
Le polizze credito fornitore coprono i rischi economici dell'esportatore in caso di pagamento in contanti o di crediti dell'acquirente con debitori esteri.
Osservazioni
Il termine costitutivo di sinistro è di sei mesi per il rischio di fabbricazione e di 3 mesi per il rischio di credito.
La controversia deve essere stata prima decisa dal tribunale Queste polizze coprono il rischio di fabbricazione connescompetente a favore so ai prezzi di costo sopportati dell'esportatore.
dall'assicurato durante il periodo di fabbricazione e il rischio di credito connesso al credito non pagato dall'acquirente.
Coface non fornisce indennizzi in caso di controversie fra esportatore e acquirente.
Regresso effettivo nei confronti dell'esportatore:
Regresso nei confronti dell'esportatore
b) polizza credito fornitore per acquirenti privati
Agevolazione
insolvenza del debitore privato
rischi politici prolungata mora del debitore privato
prolungata mora del debitore pubblico
misure o decisioni prese da autorità straniere che impediscono l'adempimento del contratto o ritardano il trasferimento dei fondi
Rischi coperti
Accordo di riassicurazione reciproca
Rischio di fabbricazione: 95 %; rischio di credito: 85 % per rischi economici 90 % per rischi politici
Tasso di copertura
Regresso nei confronti dell'esportatore
1387
La prolungata mora dell'acquirente privato non è in generale coperta durante il periodo di fabbricazione.
Osservazioni
Rischi di credito: quando il mutuatario non è in grado di pagare il debito derivante dall'accordo di credito.
Il rischio di credito sorge per la banca francese ad ogni utilizzazione del credito accordato all'esportatore.
rischi politici e prolungata mora del debitore pubblico
rischi politici ed economici
3) Polizza credito acquirente
a) Polizza credito acquirente per mutuatari pubblici
b) Polizza credito acquirente per mutuatari privati
1388
Rischi coperti
Agevolazione
Accordo di riassicurazione reciproca
95 %
Tasso di copertura
Con un impegno particolare dell'esportatore fino all'importo dell'indennizzo pagato alla banca.
Regresso nei confronti dell'esportatore
Scadenza per il versamento dell'indennizzo: 1 mese
Termine costitutivo di sinistro: 3 mesi
Procedura particolare: dopo la decisione del Comitato di garanzia (Guarantee Committee), il credito può essere indennizzato per intero dopo costituzione in mora nel caso di mutuatari privati e, in alcuni casi, di mutuatari pubblici.
Il pagamento del credito è effettuato ratealmente.
La copertura comprende l'importo del credito e gli interessi.
Le polizze credito acquirente sono rilasciate alle banche o agli istituti finanziari che hanno concesso un credito, per coprire il rimborso di un credito concesso a un mutuatario straniero.
Osservazioni
Rischi coperti
Rischio di credito in caso di accettazione provvisoria e di quella definitiva, e crediti accettati dal debitore fino a un massimo del 20 % del valore del contratto.
a) Contratto d'appalto Rischio di fabbricazione: importo massimo di perdita in relazione alla copertura massima dello scoperto risultante dalla curva dei rischi calcolata dall'assicurato.
4) Polizze particolari
Agevolazione
Accordo di riassicurazione reciproca
85% per i rischi economici 90% per gli altri rischi
95 %
Tasso di copertura
Medesimo regresso effettivo nei confronti dell'esportatore come per le polizze credito fornitore.
Regresso nei confronti dell'esportatore
1389
Per crediti: premi supplementari
Per gli importi pagati in occasione dell'accettazione provvisoria o dopo di essa: premi standard applicabili ai rischi di credito.
Quota particolare dei premi: la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 1,66.
Questo importo massimo è stabilito e rimane invariabile.
Copertura di una perdita massima.
Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore con condizioni particolari.
Osservazioni
1390
per contratti che prevedono servizi pagabili in contanti
per affari finanziati da istituti finanziari internazionali
Rischi di credito: per importi pagati dopo la conclusione degli impegni contrattuali dell'assicurato.
85 % per i rischi economici 90 % per gli altri rischi
Rischio di fabbricazione : im- 95 % porto massimo di perdita come da proposta dell'assicurato.
b) polizza limitata all'importo massimo del contratto
Tasso di copertura
Rischi coperti
Agevolazione
Accordo di riassicurazione reciproca
Regresso nei confronti dell'esportatore
Premio: premio standard per rischi di credito (in caso di pagamento in contanti).
Premio particolare : la quota applicabile al rischio di fabbricazione è moltiplicata per 2.
Copertura accordata per l'importo massimo determinato secondo una percentuale del valore del contratto.
Condizioni generali standard delle polizze credito fornitore.
Osservazioni
Accordo di riassicurazione reciproca
Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I.
Agevolazione:
Copertura del credito
Tipo:
Garanzia
Beneficiario della garanzia:
L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione:
Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni
Rischio residuo:
Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:
Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo:
Prezzo dei prodotti d'esportazione secondo il contratto d'esportazione
Rischi coperti:
a)
Rischio politico: Rischio che si verifichino all'estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell'impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all'esportatore.
b)
Rischio di trasferimento: Rischio che il cliente sia nell'impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale.
c)
Rischio economico: connesso con i debitori pubblici; connesso con i debitori privati, che appartengono a una collettività o a un'istituzione di diritto pubblico o il cui credito beneficia di una fideiussione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.
d)
Eventuale rischio monetario: gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta 1391
Accordo di riassicurazione reciproca
estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)-c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II.
Agevolazione:
Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura)
Tipo:
Garanzia
Beneficiario della garanzia: Condizioni di assicurazione:
L'esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) Legge federale e ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni
Rischio residuo:
Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:
Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo:
Prezzo di costo
Rischi coperti:
Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all'ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possibilità di trasporto all'estero.
III.
Agevolazione:
Copertura di garanzie dell'offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e /o II)
Tipo:
Garanzia
Beneficiario della garanzia:
L'esportatore o un terzo (segnatamente una banca)
Condizioni di assicurazione:
Legge federale ordinanza sulla garanzia dei rischi delle esportazioni
Rischio residuo:
Il 5 per cento almeno
Tasso di copertura:
Il 95 per cento al massimo
Base di calcolo:
Importo della garanzia dell'offerta o della garanzia di buona esecuzione
1392
Accordo di riassicurazione reciproca
Rischi coperti:
richiesta abusiva
richiesta legittima, quando l'esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento.
1393
Accordo di riassicurazione reciproca
Appendice 3
Norme procedurali (art. 13) §1
Osservazione preliminare
La presente appendice disciplina le questioni procedurali ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo di riassicurazione reciproca fra la Coface e la GRE.
§2
Domanda e risposta provvisorie
a)
Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest'ultimo comunica all'altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B).
b)
L'assicuratore dei crediti a cui è richiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest'ultima non sia conforme ai calcoli dell'assicuratore.
§3
Domanda e risposta definitive
a)
Se l'assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D).
b)
Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta definitiva (allegato E).
c)
Una volta emessa la polizza, l'assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F).
§4
Premi
Il riassicuratore deve comunicare all'assicuratore, al più tardi alla ricezione del formulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l'assicuratore possa versare il premio di riassicurazione conformemente all'articolo 10 numeri 1 e 2.
§5
Sinistro
Se, in caso di sinistro, l'assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest'ultimo le indicazioni seguenti:
il pertinente numero di riferimento,
l'importo totale ancora non pagato e la data di scadenza,
1394
Accordo di riassicurazione reciproca
l'importo totale che l'assicuratore deve pagare,
la quota del riassicuratore nell'indennità pagata dall'assicuratore,
il motivo dell'indennizzo (rischio realizzato)
la data del pagamento dell'indennizzo.
§6
Rimborsi
In caso di rimborso, l'assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti:
il pertinente numero di riferimento,
l'ammontare totale che egli ha riscosso,
i costi di riscossione che egli ha pagato,
la quota del riassicuratore nel rimborso netto,
la data del rimborso,
i tassi d'interesse in vigore,
il numero dei giorni in cui l'interesse è stato riscosso,
(se necessario) i corsi di cambio.
1395
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture- Paese A: Forniture - Paese B:
70 unità 50 unità
Copertura da parte del primo assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):
95% 90%
Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 90 = 4 500 × 100 = 39,4736% 120 × 95 11 400 Esempio 2: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture - Paese A: 70 unità Forniture - Paese B: 50 unità Copertura da parte del primo assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):
95% 95%
Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 = 4 750 × 100 = 41,67% 120 × 95 11 400 Esempio 3: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture - Paese A: Forniture - Paese B: Forniture - Paese C:
60 unità 40 unità 20 unità
Copertura da parte del primo assicuratore (A); Copertura da parte del riassicuratore (B):
95% 90%
Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 90 = 3 600 × 100 = 37,8947% 100 × 95 9 500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L'ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
1396
Accordo di riassicurazione reciproca
Esempio 4: Il prezzo contrattuale si riferisce a
120 unità
Forniture - Paese A: Forniture - Paese B: Forniture - Paese C:
60 unità 40 unità 20 unità
Copertura da parte del primo assicuratore (B): Copertura da parte del riassicuratore (A):
95% 95%
Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 = 3 800 × 100 = 40,00% 100 × 95 9 500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità.
L'ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture - Paese A: Forniture - Paese B: Forniture - Paese C:
60 unità 40 unità 20 unità
Copertura da parte del primo assicuratore (A): Copertura da parte del riassicuratore (B):
95% 90%
Calcolo della quota di riassicurazione
Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A: 40 × 90 = 3 600 × 100 = 31,58% 120 × 95 11 400
Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B: 60 × 90 = 5 400 × 100 = 47,37% 120 × 95 11 400
1397
Accordo di riassicurazione reciproca
Esempio 6: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture - Paese A: Forniture - Paese B: Forniture - Paese C:
40 unità 60 unità 20 unità
Copertura da parte del primo assicuratore (B): Copertura da parte del riassicuratore (A):
95% 95%
Calcolo della quota di riassicurazione
Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese A: 60 × 95 = 5 700 × 100 = 50,0% 120 × 95 11 400
Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclusivo del Paese B: 40 × 95 = 3 800 × 100 = 33,3% 120 × 95 11 400
Osservazione: Se il primo assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diversi, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: Rischi economici prima della spedizione: Rischi economici di perdite su crediti: Tasso medio:
1398
95% 85% 90% 90%
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato B
Formulario di domanda provvisoria Da: A: Riferendoci all'accordo che abbiamo concluso con voi il ...
Vi domandiamo di riassicurare l'operazione seguente: Nostro n. di riferimento: Esportatore del nostro Paese: Esportatore del vostro Paese: Loro relazioni contrattuali: Progetto: Acquirente/Paese: Mutuatario/Paese: Garante/garanzie: Valore contrattuale: Interessi: Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/ servizi in funzione della quota del Paese interessato/ forniture di Paesi terzi): Durata del rischio:
fabbricazione:
credito:
Condizioni di rimborso: Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: Importo del mutuo: Interessi: Mutuante: Importo coperto (stima): Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo): Tasso del premio (indicazione dell'importo di base) / scadenza: Valuta della copertura di riassicurazone: Condizioni particolari: Condizioni di regresso: 1399
Accordo di riassicurazione reciproca
Osservazioni: Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
1400
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato C
Formulario di risposta provvisoria A: Da: Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del ...
Vostro n. di rif.: ...
Nostro n. di rif.: ...
* (a)
In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva.
* b)
In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del formulario di domanda provvisoria.
* (c)
In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: tasso del premio pagabile il
*(d)
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazione.
Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l'interessato. Una decisione di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un'analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all'approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigilanza.
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
1401
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato D
Formulario di domanda definitiva Da: A: Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il ... e alla nostra domanda provvisoria del ...
Nostro n. di rif.: ...
Vostro n. di rif.: ...
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l'operazione seguente alle condizioni indicate qui appresso: Esportatore del nostro Paese: Esportatore del vostro Paese: Loro relazione contrattuale: Progetto: Acquirente/Paese: Mutuatario/Paese: Garante/garanzie: Valore contrattuale: Interessi: Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi): Durata del rischio
fabbricazione:
credito:
Condizioni di rimborso: Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso: Tipo di copertura (e) da mettere a disposizione: Importo del mutuo: Interessi: Mutuante: Importo totale coperto:
1402
valore delle merci e /o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore dell'insieme delle merci e/o dei servizi forniti)
Accordo di riassicurazione reciproca
quota della copertura assunta dall'assicuratore
quota della riassicurazione (presentazione del calcolo)
Valuta della copertura di riassicurazione: Condizioni particolari: Condizioni di regresso: Importo del premio da pagare:
all'assicuratore:
al riassicuratore:
(presentazione del calcolo) L'impegno dell'assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il ...
Osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
1403
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato E
Formulario di risposta definitiva Da: A.
Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il definitiva del ...
e alla domanda
Nostro n. di rif.: ...
Vostro n. di rif.: ...
(*)
Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all'accordo del e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del
(*)
Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione.
Osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
1404
Accordo di riassicurazione reciproca
Allegato F
Formulario di emissione di una garanzia Da: A: Ci riferiamo all'accordo che abbiamo concluso con voi il ... e alla vostra risposta definitiva del Nostro n. di rif.: Vostro n. di rif.: Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il della copertura è di
L'ammontare
La quota della riassicurazione ammonta a A Il premio totale da pagare ammonta a B L'importo da pagare all'assicuratore è di C L'importo da pagare al riassicuratore è di La quota del premio rappresenta
=C A
Il premio dev'essere pagato come segue: Data di scadenza pagare al riassicuratore
Importo
Quota del premio Importo da
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data: 3229
1405