Decreto federale sull'acquisto della cittadinanza degli stranieri della terza generazione

Disegno B1

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20011, decreta: I La Costituzione federale2 è modificata come segue: Art. 38 cpv. 1 (nuovo) 1 La Confederazione disciplina l'acquisizione della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione nonché per nascita in Svizzera se almeno un genitore è cresciuto nel Paese. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera e la reintegrazione nella medesima.

II Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

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FF 2002 1736 RS 101

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2001-2378