Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Disegno

(Legge sul collocamento, LC) Modica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 20021, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento č modificata come segue: Art. 10 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

Art. 23 cpv. 2 2 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso č determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2002 1130 RS 823.11

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2001-2669