# S T #

93.022

Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori) del 17 febbraio 1993

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi presentiamo, per approvazione, un disegno di legge federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori).

Vi proponiamo inoltre di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti: 1973 P 11680 Maggiore età. Abbassamento (N 19.9.73, Pagani) 1980 P 79.341 Maggiore età. Abbassamento (N 2.12.80, Ziegler-Ginevra) 1987 P 86.909 Abbassamento della maggiore età (S 3.3.87, Schoch) 1991 M ad 89.229 Maggiore età civile e capacità di contrarre matrimonio a 18 anni (N 26.9.90, Commissione del Consiglio nazionale; S 21.3.91) Gradite, onorevoli Presidenti e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 febbraio 1993

1993 - 134

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Ogi II cancelliere della Confederazione, Couchepin

60 Foglio federale. 76° anno. Vol. l

921

Compendio // 3 marzo 1991, popolo e Cantoni hanno accettato a grande maggioranza l'abbassamento a 18 anni dell'età richiesta per l'esercizio del diritto dì voto e di eleggibilità. Secondo la concezione giuridica svizzera, la maggiore età. civile non deve cogentemente coincidere con quella politica. Tuttavia, la concordanza di queste due età corrisponde a una tradizione federale. Il messaggio propone di abbassare a 18 anni la maggiore età civile, oggi fissata a 20 anni. Si consentirà così di adeguare il disciplinamento svizzero anche allo sviluppo del diritto in Europa: infatti la maggior parte degli Stati europei ha fissato la maggiore età a 18 anni.

Con l'abbassamento della maggiore età civile, i giovani capaci di discernimento che hanno compiuto 18 anni acquisiscono l'esercizio dei diritti civili. Hanno quindi la capacità di obbligarsi con contratti di qualsivoglia genere conclusi in proprio e possono sposarsi. Contemporaneamente all'abbassamento della maggiore età, il messaggio propone anche di ridurre l'età per la capacità al matrimonio, non quella però di emancipazione.

Dall'abbassamento della maggiore età nel Codice civile derivano conseguenze per il nostro ordinamento giuridico in tutti gli ambiti in cui determinati diritti e doveri dipendono dal compimento della maggiore età. Per contro, se il diritto pubblico o quello privato specificano un limite particolare d'età, la situazione giurìdica vigente, non viene di principio modificata. Il disegno prevede però alcuni adeguamenti nell'ambito dell'assistenza e delle assicurazioni sociali.

L'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale non comporta soltanto vantaggi per i giovani interessati; può infatti anche sfavorirli (per esempio a causa del rischio d'indebitamento precoce nell'ambito del piccolo credito). Tuttavia, nel disegno si è rinunciato a emanare disposizioni speciali di protezione dei giovani d'età compresa fra i 18 e i 20 anni. È preferibile ampliare la protezione giuridica in modo generale, in particolare nell'ambito del piccolo credito. Per non compromettere il diritto dei giovani a una formazione adeguata, risultava invece necessario modificare l'articolo 277 capoverso 2 del Codice civile concernente l'obbligo del mantenimento di figli maggiorenni da parte dei genitori.

922

I

In generale

II

Concetto di maggiore età

Dalla nascita e per parecchi anni l'essere umano dipende dall'aiuto dei genitori e di terzi fino a quando può condurre la propria esistenza assumendone l'intera responsabilità. Tenuto conto di questo dato di fatto biologico, il Codice civile (CC, RS 210) prevede una determinata età a contare dalla quale, senza constatazione ufficiale, si ritiene che i giovani abbiano acquisito una maturità sufficiente per partecipare autonomamente alla vita giuridica o poter prendere le necessarie decisioni. Oggigiorno questa età è fissata a 20 anni (art. 14 cpv. 1 CC).

Lo stato acquisito con il 20° compleanno viene chiamato maggiore età; a questo punto cessa automaticamente l'autorità parentale (art. 296 segg. CC) oppure, in mancanza dei genitori, la tutela (art. 368 CC). Conformemente all'articolo 13 CC, la maggiore età costituisce un presupposto formale dell'esercizio dei diritti civili, vale a dire la capacità di acquistare diritti e di contrarre obbligazioni con atti propri (art. 12 CC). Inoltre deve essere soggettivamente data la capacità di discernimento (art. 16 CC).

Secondo il diritto vigente, la maggiore età può essere acquistata, oltre che con il compimento dei 20 anni, anche in altri due modi: Per matrimonio (art. 14 cpv. 2 CC): L'articolo 14 capoverso 2 CC dispone che il matrimonio conferisce la maggiore età. Con il consenso dei genitori, le donne possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto il 18° anno d'età (art. 96 e 98 CC). Di principio, un uomo può contrarre matrimonio dopo aver compiuto 20 anni. Il Governo del Cantone di domicilio può però, in casi straordinari e solo per motivi gravissimi, dichiarare capace al matrimonio una donna che abbia compiuto il 17° anno od un uomo che abbia compiuto il 18° anno, sempre che vi consentano i genitori od il tutore (art. 96 cpv. 2 CC).

Per emancipazione (art. 15 CC): Chi ha compiuto 18 anni può, se egli ed i suoi genitori sono consenzienti, essere emancipato dall'autorità di vigilanza sulle tutele. Se il minorenne è sotto tutela, deve essere sentito il parere del tutore.

12 121

Cenni storici Diritto cantonale

Prima dell'unificazione del diritto nel 1881, attuata secondo la legge federale su la capacità civile, la maggiore età era disciplinata in modo assai differente secondo i Cantoni l)*): la maggiore età variava tra i 19 e i 26 anni.

*>Le note sono recate alla fine del messaggio.

923

122

Unificazione della maggiore età di diritto civile

La legge federale del 22 giugno 1881 su la capacità civile (entrata in vigore il 1° gennaio 1882) ha posto fine a questa discrepanza. Infatti ha fissato la maggiore età a 20 anni per tutta la Svizzera. Peroravano in favore di questa soluzione due motivi principali: innanzitutto l'età di 20 anni costituiva un compromesso. Inoltre corrispondeva a quella richiesta per l'esercizio dei diritti di voto e di eleggibilità a livello federale e concordava con l'inizio dell'obbligo del servizio militare.

Il disegno di legge del 1879 (FF 1879 III ed. ted.), nell'interesse di un disciplinamento europeo unitario, aveva previsto di fissare la maggiore età a 21 anni.

Alle Camere federali, però, sono prevalse considerazioni di politica interna.

Nel 1907 il legislatore ha ripreso immutata, nell'articolo 14 capoverso 1 CC, la disposizione dell'articolo 1 della legge federale su la capacità civile del 1881.

123

Revisione del diritto di filiazione del 1976

Durante i lavori preparatori della revisione del 1976 del diritto di filiazione (art.

252 segg. CC) non è stata dibattuta la questione dell'abbassamento della maggiore età, benché all'estero fosse già stata discussa con veemenza. Contrariamente a taluni ordinamenti giuridici stranieri, quello svizzero prevede una maggiore età cosiddetta graduale: i minorenni capaci di discernimento possono, in determinati ambiti, partecipare autonomamente alla vita giuridica già prima del compimento del 20° anno d'età, anche se, di principio, non hanno l'esercizio dei diritti civili (cfr. in particolare n. 131). Di conseguenza la necessità di abbassare la maggiore età era meno urgente rispetto all'estero. Nell'ambito del nuovo diritto di filiazione è stato possibile limitarsi ad estendere il sistema della maggiore età graduale e a migliorare in tal modo la posizione giuridica dei minorenni.

Tuttavia era prevedibile che lo sviluppo del diritto all'estero avrebbe avuto ripercussioni anche in Svizzera. A quel tempo, durante la preparazione del disegno di legge, avevamo dunque scientemente rinunciato a menzionare i venti anni quale limite d'età determinante nel diritto di filiazione. Quando era necessario, avevamo piuttosto parlato, in modo neutro, di maggiore età (cfr. art.

256c cpv. 2, 260c cpv. 2 e 263 cpv. 1 n. 2 CC) affinchè, in caso di un'eventuale ulteriore modificazione dell'articolo 14 capoverso 1 CC, non fosse necessario, per quanto possibile, adeguare il diritto di filiazione.

13 131 131.1

Posizione giuridica dei minorenni secondo il diritto vigente Codice civile In generale

I minorenni sono soggetti all'autorità parentale (art. 296 cpv. 1 CC). Se i genitori sono deceduti oppure se è stata loro revocata l'autorità parentale, viene nominato un tutore che esercita gli stessi diritti dei genitori (art. 368 cpv. 1 e 405 924

CC). L'autorità parentale è la facoltà legale dei genitori di occuparsi delle cure e dell'educazione del figlio, di rappresentarlo verso i terzi e di amministrarne la sostanza (art. 301 segg. CC). È insita nella personalità dei genitori ed è un diritto obbligatorio con caratteri affini a quelli di una carica. L'autorità parentale è incentrata sull'interesse del figlio, quindi giova a terzi. Muta con la crescita del figlio e in ultima analisi ha lo scopo di rendersi superflua 2'. Di conseguenza, secondo l'articolo 301 capoverso 2 CC i genitori sono espressamente tenuti a consentire al figlio, corrispondentemente alla sua maturità, di organizzare liberamente la sua vita e, per questioni importanti, a tenere quanto possibile conto della sua opinione.

Il CC prevede tre tipi di eccezioni del potere decisionale dei genitori. Conferisce infatti ai minorenni capaci di discernimento: - un esercizio completo dei diritti civili negli ambiti di cui nell'articolo 19 capoverso 2 CC; - un esercizio condizionato dei diritti civili giusta l'articolo 19 capoverso 1 CC; - un esercizio speciale dei diritti civili per i valori patrimoniali definiti dagli articoli 321 e 323 CC.

Inoltre, i minorenni che hanno compiuto 16 anni decidono liberamente circa la propria confessione religiosa, giusta l'articolo 303 capoverso 3 CC che riprende l'articolo 49 capoverso 3 della Costituzione federale, e, dal compimento dei 18 anni, possono redigere un testamento (art. 467 CC).

131.2

Esercizio completo dei diritti civili dei minorenni

Conformemente all'articolo 19 capoversi 2 e 3 CC, senza il consenso dei genitori i minorenni capaci di discernimento possono: - conseguire vantaggi gratuiti (art. 19 cpv. 2 CC); trattasi in particolare di accettare donazioni e legati senza oneri; - esercitare diritti strettamente inerenti alla loro personalità (art. 19 cpv. 2 CC); trattasi di ambiti che presentano uno stretto legame con la personalità del singolo, per cui il diritto all'autodeterminazione assume particolare importanza. La personalità è l'insieme dei valori fisici, psichici, morali e sociali che spettano a una persona per il solo fatto di esistere. In particolare appartengono al diritto della personalità il diritto alla vita, l'integrità fisica, psichica e morale, il rispetto della sfera privata e dell'intimità nonché il diritto all'onore e la libertà. L'esercizio dei diritti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 CC non comprende soltanto la facoltà di negoziare giuridicamente ma anche la capacità di far valere diritti in giustizia. Nell'ambito dei diritti strettamente inerenti alla personalità, i minorenni capaci di discernimento possono dunque condurre cause da soli e anche chiedere a un avvocato di difendere i loro interessi 3' Esempi d'applicazione di diritti strettamente inerenti alla personalità: - esercizio della protezione di un diritto a titolo di riparazione morale secondo gli articoli 47 e 49 del diritto delle obbligazioni (CO; RS 220); - esercizio del diritto del nome (art. 29 CC); - domanda di cambiamento del nome (art. 30 CC); 925

- diritto al consenso in caso di trattamento medico 4' - rottura della promessa nuziale ed esercizio di diritti a titolo di riparazione morale in caso di rottura della promessa (art. 93 CC); - contestazione della paternità o del riconoscimento, proposizione dell'azione paterna (art. 252 segg. CC); - consenso all'adozione (art. 265 cpv. 2 CC).

Benché il testo legale sia chiaro, l'articolo 19 capoverso 2 CC contiene soltanto il principio secondo cui i minorenni capaci di discernimento possono esercitare in modo autonomo diritti strettamente personali. Esistono diverse prescrizioni speciali che completano questa norma generale, sia richiedendo il consenso del rappresentante legale, sia fissando una determinata età per l'esercizio dei diritti strettamente personali. Il consenso del rappresentante legale è necessario, ad esempio, per la promessa nuziale (art. 90 cpv. 2 CC), per la capacità al matrimonio prima dell'età e per contrarre successivamente matrimonio (art. 96 cpv.

2 e 98 CC) nonché per il riconoscimento di un figlio (art. 260 cpv. 2 CC). In caso di privazione della libertà a scopo d'assistenza, i minorenni devono avere compiuto almeno 16 anni per poter chiedere loro stessi la decisione giudiziaria (art. 314a cpv. 2 CC). Il diritto di presentare querela presuppone un'età minima di 18 anni (art. 28 cpv. 3 Codice penale svizzero, CP, RS 311.0).

Inoltre, giusta l'articolo 19 capoverso 3 CC, i minorenni capaci di discernimento sono pienamente responsabili, quanto al diritto civile, per i danni da loro causati con atti illeciti.

131.3

Capacità condizionata di discernimento dei minorenni

Secondo l'articolo 19 capoverso 1 CC (cfr. anche art. 410 CC), un minorenne capace di discernimento può di principio compiere un negozio giuridico con effetto vincolante nella misura in cui vi sia il consenso del rappresentante legale.

Per il consenso non è di massima richiesta una forma particolare; il consenso dei genitori o del tutore può essere anteriore, concomitante o posteriore al negozio. Poco importa se il consenso sia dato espressamente o tacitamente. È sufficiente un consenso generale purché chi da il consenso possa rendersi conto in qualche modo della sfera dei negozi giuridici da compiere. I giovani che ad esempio seguono una formazione fuori dell'economia domestica dei genitori possono effettuare da soli tutti i negozi giuridici connessi (ad es. locazione di una camera) se non vi è ordine contrario dei genitori.

Una protezione speciale in favore dei giovani è prevista nell'articolo 2260 capoversi 2 e 3 CO. Secondo questo disposto, se il compratore è minorenne, per la validità di un contratto di vendita a pagamento rateale è richiesto il consenso scritto del rappresentante legale. Inoltre, il consenso deve essere dato il più tardi all'atto della firma del contratto da parte del compratore.

926

131.4

Capacità speciale di discernimento dei minorenni

Talune disposizioni del CC conferiscono ai minorenni capaci di discernimento una capacità civile speciale in rapporto con una determinata sostanza (cfr. art.

321 cpv. 2 e 323 CC). Segnatamente i giovani hanno l'amministrazione e il godimento di ciò che guadagnano col proprio lavoro e di quanto anticipano i genitori sulla sostanza per l'esercizio del mestiere o della professione. Pertanto hanno completa capacità di discernimento e di stare in giudizio per quanto attiene al guadagno del lavoro e nel quadro dell'esercizio ordinario di un'attività professionale o commerciale 5'. Un'esecuzione per debiti d'affari è diretta soltanto contro di loro.

132

Diritto internazionale privato

Secondo l'articolo 35 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), la capacità di agire di uno straniero domiciliato in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. La maggiore età acquisita in un domicilio estero non viene persa se il domicilio è trasferito in Svizzera. Agli Svizzeri domiciliati all'estero si applica di principio il diritto del domicilio.

Deve tuttavia essere osservato il rinvio del diritto straniero a quello svizzero (art. 14 cpv. 2 LDIP).

Parecchie convenzioni internazionali superano le divergenze nelle diverse legislazioni nazionali (cfr. n. 141) definendo esse stesse la maggiore età (ad es. art.

12 della Convenzione concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione di minorenni, conclusa all'Aja il 5 ottobre 1961, RS 0.211.231.01; art. 1 cpv. 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, conclusa all'Aja il 24 ottobre 1956, RS 0.211.221.431).

133

Diritto pubblico della Confederazione

II diritto pubblico della Confederazione si riferisce spesso alla maggiore età secondo il diritto civile se fa dipendere diritti e doveri a contare da una determinata età; tuttavia, il diritto pubblico fissa talvolta anche particolari limiti d'età.

Seguono alcuni esempi:

133.1

Diritti politici

Giusta l'articolo 74 capoverso 2 Cost., nelle elezioni e votazioni federali ha diritto di voto e di eleggibilità ogni Svizzero o Svizzera che ha compiuto il diciottesimo anno d'età e non è privato, secondo la legislazione della Confederazione, dei diritti politici.

927

133.2

Diritti fondamentali

II fanciullo, in quanto soggetto di diritto, è detentore sin dalla nascita di tutti i diritti fondamentali che non dipendono espressamente dal compimento di una determinata età. Determinanti sono il senso e lo scopo di ogni singolo diritto fondamentale. In proposito non esistono limiti d'età fissi e astratti, ad eccezione della libertà di credenza e di coscienza (l'art. 49 cpv. 3 Cost. fissa a 16 anni la maggiore età religiosa). La dottrina sostiene l'opinione secondo cui i minorenni possono invocare la libertà personale e le libertà di lingua, di stampa, di riunione e di associazione. Per contro, possono sorgere problemi se il minorenne fa valere questi diritti in giustizia (capacità di stare in giudizio) 6'.

133.3

Legge sulla cittadinanza

I figli minorenni del richiedente o della richiedente sono compresi, di regola, nella sua naturalizzazione o reintegrazione. I minorenni di oltre 16 anni devono esprimere per iscritto la volontà di acquistare la cittadinanza svizzera 7'.

133.4

Legge sul lavoro

I giovani lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 19 anni compiuti e gli apprendisti fino ai 20 anni fruiscono di una protezione speciale. Segnatamente è vietato occupare giovani in determinati lavori nonché, fondamentalmente, in lavoro notturno e domenicale.

133.5

Codice penale

Ai fanciulli che hanno compiuto i 7 ma non ancora i 15 anni si applicano disposizioni speciali che prevedono soprattutto misure educative e in ogni caso un trattamento speciale invece di una pena (art. 82-88 CPS); ciò vale anche per gli adolescenti che non hanno ancora 18 anni (art. 89-99 CPS). Nel 1971, in occasione della revisione del Codice penale, sono state elaborate disposizioni suppletive per i giovani adulti, ossia persone che hanno compiuto i 18 anni, ma non ancora i 25 (art. 100 segg. CPS).

133.6

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro la disoccupazione e indennità per insolvenza

L'articolo 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS, RS 831.10), l'articolo 2 della legge federale per l'invalidità (LAI, RS 831.20) e l'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LAD, RS 837.0) prevedono che gli adolescenti che esercitano un'attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi a contare dal 1° gennaio dell'anno successivo a 928

quello in cui compiono i 17 anni. Per quelli che non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono i 20 anni. Eventuali periodi di contribuzione compiuti prima del 20° anno d'età sono computati al fine di colmare lacune contributive successive 9 14

141

Diritto comparato e organizzazioni Diritto comparato

internazionali

Negli ultimi decenni, in parecchi Stati è stata abbassata la maggiore età. Oggigiorno, se consideriamo l'Europa e alcuni Stati extraeuropei, risulta il quadro seguente lo) : Maggiore età

Paese

18 anni

Albania, Australia (salvo Victoria: 21 anni), Belgio, Bulgaria, Canada (alcune provincie), Cecoslovacchia, Cina popolare, Cipro, Città del Vaticano, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Israele, Italia, lugoslavia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti (alcuni Stati), Svezia, Turchia, Ungheria.

Austria, Canada (alcune provincie), Stati Uniti (alcuni Stati).

Islanda, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Stati Uniti (Hawaii), Svizzera, Tunisia.

Africa del Sud, Argentina, Brasile, Cile, Egitto, Monaco, Stati Uniti (alcuni Stati).

19 anni 20 anni 21 anni

142

Organizzazioni internazionali

Una risoluzione del 1972 del Consiglio d'Europa (risoluzione [72], 29) raccomanda agli Stati membri di abbassare la maggiore età sotto i 21 anni e di portarla, se gli Stati membri lo giudicano opportuno, a 18 anni.

Finora l'ONU non si era pronunciata in forma generale sulla questione della maggiore età. La convenzione, del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, in fase di ratificazione in Svizzera, limita il campo d'applicazione ai giovani che non hanno compiuto i 18 anni.

15 151

Antecedenti della revisione Interventi parlamentari

Già a contare dagli inizi degli anni Sessanta, in parecchi interventi parlamentari era stato chiesto l'abbassamento della maggiore età civile (cfr. elenco degli in929

terventi da togliere di ruolo recati all'inizio del presente testo). Nelle sue risposte, il nostro Collegio aveva assicurato che la richiesta sarebbe stata esaminata nell'ambito della revisione già programmata del diritto della tutela, rispettivamente della revisione in corso del diritto di contrarre matrimonio e del divorzio. Poiché popolo e Cantoni, il 18 febbraio 1979, hanno respinto l'abbassamento dell'età richiesta per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità a livello federale (FF 1979 II 8, 11) non sembrava indicato trattare la questione con urgenza.

Durante le sessioni primaverile ed estiva 1989 sono state depositate cinque iniziative parlamentari che rinnovano la richiesta di abbassare l'età per esercitare i diritti di voto e di eleggibilità a 18 anni (FF 1990 I 1160). Il 3 marzo 1991, popolo e Cantoni hanno approvato a larga maggioranza la rispettiva modificazione dell'articolo 74 capoverso 2 Cost. «nell'intento di offrire ai giovani un omaggio in occasione del 700° anniversario della Confederazione» (FF 1990 I 1161). Oggigiorno tutti i Cantoni prevedono, a livello cantonale, il medesimo limite d'età per l'esercizio dei diritti di voto e di eleggibilità.

Nell'ambito delle discussioni che hanno preceduto la votazione del 3 marzo 1991 è stata affrontata anche la questione dell'eventuale abbassamento, contemporaneo a quello dell'età per esercitare il diritto di voto e di eleggibilità, della maggiore età civile e di quella per contrarre matrimonio. Il Parlamento però, in considerazione della complessità della materia e dei differenti livelli legislativi, non ha dato seguito a un'iniziativa parlamentare in tal senso. Per contro, ha tenuto conto dell'intervento allorquando, il 21 marzo 1991, ha trasmesso al nostro Collegio una mozione che ci conferiva il mandato di sottoporgli un disegno per l'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, indipendentemente dalla revisione in corso del diritto di famiglia.

152

Avamprogetto del 1991

A conclusione di uno studio sui limiti d'età determinanti nel diritto federale"*, l'amministrazione federale aveva elaborato un avamprogetto nel quale la maggiore età civile e quella per contrarre matrimonio erano state fissate uniformemente a 18 anni e contemporaneamente si rinunciava all'emancipazione civile e matrimoniale ai sensi del diritto vigente. Inoltre erario previste alcune modificazioni irrilevanti delle leggi sull'asilo, sul lavoro, sull'assicurazione per l'invalidità, sulle prestazioni complementari, sull'assicurazione contro gli infortuni e sull'assistenza degli Svizzeri all'estero. Il 10 giugno 1991 abbiamo avviato la procedura di consultazione che è durata sino al 18 ottobre dello stesso anno.

153

Risultati della procedura di consultazione

Tutti e 26 i Governi cantonali hanno approvato l'abbassamento della maggiore età. Otto dei tredici partiti rappresentati nell'Assemblea federale hanno fatto sapere di condividere l'impostazione dell'avamprogetto. 34 delle 66 organizzazioni consultate hanno risposto; la stragrande maggioranza ha espresso pareri 930

positivi. Soltanto quattro organizzazioni sono contrarie all'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale.

Sono state espresse critiche su singoli punti del controprogetto; quella più rilevante concerne l'obbligo fatto ai genitori di provvedere alla sistemazione dei figli maggiorenni (art. 277 cpv. 2 CC). In parecchie risposte si chiede la modifica di questo disposto; vista l'attuale prassi del Tribunale federale, si teme infatti che la formazione professionale dei giovani possa, in alcuni casi, essere pregiudicata (cfr. n. 154 e 24).

È stata anche criticata l'abrogazione, nell'avamprogetto, della protezione di cui fruiscono i giovani lavoratori di 18 e 19 anni (art. 29 della legge sul lavoro).

Un esiguo numero di organismi consultati ha richiesto per i giovani speciali prescrizioni nell'ambito della protezione dei consumatori. È stato inoltre fatto osservare che la radiazione, senza alcuna sostituzione, del principio «II matrimonio conferisce la maggiore età» (art. 14 cpv. 2 CC) creerebbe una lacuna giuridica nei rapporti internazionali (cfr. n. 21). Infine, proposte sporadiche chiedono il mantenimento dell'emancipazione matrimoniale a condizioni speciali.

154

Modificazione dell'avamprogetto

II disegno sottopostovi tiene ampiamente conto delle critiche mosse nella procedura di consultazione. Tuttavia, in consonanza con la grande maggioranza delle risposte pervenute, non contiene prescrizioni speciali a protezione dei consumatori d'età compresa tra i 18 e i 20 anni. Infatti, se ai giovani è concesso il pieno esercizio dei diritti civili, deve conseguirne una parificazione completa con gli adulti. Deve essere evitata l'istituzione di speciali categorie di adulti. È assai più opportuno rafforzare in generale la protezione dei consumatori, segnatamente nell'ambito del piccolo credito. Il nostro Collegio ha già accettato una mozione in tal senso 12' e ha annunciato che, dopo il rigetto dell'adesione all'Accordo SEE da parte del popolo svizzero, sottoporrà ancora una volta al Parlamento il pertinente disegno EUROLEX.

Come l'avamprogetto, anche il disegno non prevede alcuna possibilità di dichiarazione anticipata della capacità al matrimonio (cfr. art. 96 cpv. 2 CC).

Non esiste infatti alcun interesse degno di protezione che giustifichi questo istituto (cfr. in particolare n. 23).

16

Opportunità dell'abbassamento della maggiore età civile

Diversi argomenti perorano in favore dell'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale a 18 anni.

Segnatamente, in conformità con una lunga tradizione federale, dovrebbero coincidere - anche se non vi è un nesso cogente - da un canto l'età per l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità e, dall'altro, la maggiore età civile.

Con un abbassamento della maggiore età, la Svizzera si adegua allo sviluppo del diritto europeo (cfr. n. 141). La maggior parte degli Stati europei hanno 931

già portato a 18 anni la maggiore età e non sono derivate conseguenze negative.

Nell'interesse dell'armonizzazione del diritto europeo la Svizzera non dovrebbe mantenere la maggiore età che conosce finora. Ne risulterebbe anche una semplificazione dei rapporti giuridici con risvolto internazionale.

L'abbassamento della maggiore età a 18 anni permette anche di prevedere il medesimo limite d'età per la capacità al matrimonio e così di realizzare il principio dell'uguaglianza tra donna e uomo sancita a livello costituzionale (art. 4 cpv. 2 Cost.).

I giovani di oggi hanno maggiore libertà e autonomia dei giovani di una volta.

Inoltre gli atteggiamenti personali di fronte alla società hanno subito mutamenti.

L'epoca che stiamo vivendo è fondamentalmente favorevole a qualsiasi forma di emancipazione e prova una certa avversione per i rapporti di dipendenza.

L'atteggiamento si rispecchia anche nel fatto che i giovani lasciano presto la casa dei genitori, sia durante la formazione, sia appena questa è terminata.

L'abbassamento della maggiore età comporta però anche svantaggi per le persone interessate. La minore età non significa infatti soltanto una certa dipendenza dai genitori, ma anche una maggiore protezione da parte dell'ordinamento giuridico. Tra gli svantaggi di cui occorre tener conto vi sono fra l'altro la riduzione dell'obbligo assoluto fatto ai genitori di mantenere il figlio fino alla maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC), come anche la possibilità di contrarre obblighi finanziari che gravano il futuro (ad es. indebitamento tramite piccolo credito). Spesso la completa autonomia finanziaria non corrisponderà d'altronde con la maggiore età, poiché il periodo di formazione per molte professioni è piuttosto lungo.

La procedura di consultazione ha evidenziato che questi svantaggi devono essere dati per scontati dacché i vantaggi della modificazione legislativa sono preponderanti. Fissare un limite d'età determinato è comunque una cosa più o meno arbitraria. Indipendentemente dal fatto che la maggiore età si acquisisca a 18 oppure a 20 anni, vi saranno sempre giovani maturi prima di diventare maggiorenni e di conseguenza in grado di gestire in modo autonomo la propria vita; altri giovani, per contro, acquisiranno la maturità necessaria soltanto più tardi. Tuttavia la sicurezza del diritto esige che si fissi un limite d'età oggettivamente equo per la maggioranza dei giovani. Quest'esigenza perora in favore di una maggiore età a 18 anni.

2 21

Parte speciale: commento delle disposizioni del disegno Maggiore età (art. 14 e 15 del disegno CC, art. 45a LDIP)

Secondo il nuovo articolo 14 CC, la maggiore età è fissata a 18 anni. Ne consegue che i giovani capaci di discernimento avranno l'esercizio dei diritti civili a 18 anni compiuti (art. 13 CC). Potranno pertanto acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri. L'autorità parentale o, in mancanza di genitori, la tutela decadranno automaticamente. Il giovane diciottenne potrà così decidere autonomamente la propria condotta di vita.

932

Il disegno non prevede più la possibilità della dichiarazione anticipata della capacità al matrimonio (cfr. art. 96 cpv. 2 CC e n. 23 del presente messaggio).

L'articolo 14 capoverso 2 giusta il quale il matrimonio conferisce la maggiore età può quindi essere abrogato. Tuttavia vi sono ancora alcuni casi nelle relazioni estere che devono essere disciplinati. Infatti, se non sono adempiuti i presupposti per la celebrazione del matrimonio secondo il diritto svizzero, nell'articolo 44 capoverso 2 LDIP è previsto che il matrimonio fra stranieri possa essere celebrato in Svizzera se conforme ai presupposti del diritto nazionale di uno degli sposi. Inoltre, conformemente all'articolo 45 LDIP, un matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. Se in simili casi gli sposi hanno il domicilio in Svizzera, la capacità di agire è regolata dal diritto svizzero (art. 35 LDIP). Il nuovo articolo 45a LDIP prescrive dunque che i minorenni domiciliati in Svizzera acquisiscano, come finora, la maggiore età soltanto se il matrimonio è celebrato all'estero oppure se un matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto in Svizzera.

22

Influssi dell'abbassamento della maggiore età civile

Per diverse questioni giuridiche il diritto si riallaccia alla maggiore o alla minore età di una persona. Con l'abbassamento della maggiore età civile a 18 anni entra automaticamente in vigore, sia nel diritto pubblico, sia in quello privato, una modificazione del diritto se il disegno non prevede altrimenti (cfr. n.

26 seg.) Ad esempio: L'adozione di maggiorenni (art. 266 CC): L'adozione di maggiorenni sottosta a condizioni più restrittive rispetto a quella dei minorenni (mancanza di discendenti, cure prodigate per almeno cinque anni invece di due, cfr. art. 264 CC). Inoltre, l'adozione di maggiorenni non conferisce la cittadinanza dei genitori adottivi (art. 267a CC e 7 LCit). Le disposizioni sull'adozione dei minorenni (art. 264 segg. CC) non si applicheranno più ai giovani di età compresa fra i 18 e i 20 anni poiché questi dovranno sottostare alle condizioni più severe dell'adozione di maggiorenni. Per il diritto transitorio vedasi n. 251.

Misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC): Queste misure si applicano soltanto ai figli che sottostanno all'autorità parentale. Dall'abbassamento della maggiore età conseguirà in particolare che non vi sarà più possibilità d'intervento educativo da parte di autorità civili in favore di giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni.

Protezione speciale in caso di contratti di vendita a pagamento rateale (art.

226* cpv. 2 CO): L'esigenza del consenso scritto del rappresentante legale vale soltanto per contratti di vendita a pagamento rateale conclusi da minorenni. Abbassando la maggiore età, decadrà la protezione speciale dei giovani di età compresa fra i 18 e i 20 anni.

933

Acquisto della cittadinanza: I figli minorenni del richiedente sono compresi di regola nella sua naturalizzazione o reintegrazione (art. 33 LCit). Con l'abbassamento della maggiore età i giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni non potranno più profittare di quest'agevolazione.

Imposte federali dirette: l'articolo 14 del decreto del Consiglio federale del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD, RS 642.11) recita che «il reddito dei figli sotto la potestà dei genitori è aggiunto a quello del detentore di detta potestà», se non si tratta di un reddito proveniente dall'attività lucrativa dei figli. Per quest'ultimo reddito l'imposta è dovuta dai figli ed è accertata con tassazione separata. Con l'abbassamento della maggiore età a 18 anni, la tassazione separata per il reddito del figlio avviene un biennio prima.

Per contro, l'abbassamento della maggiore età civile non ha ripercussione alcuna se la legge fissa espressamente per un effetto giuridico, un limite d'età determinato. In questi casi occorrerà modificare le leggi corrispondenti quando si farà riferimento alla maggiore età. Rammentiamo i seguenti esempi: - Gli articoli 329a e 354a CO garantiscono un diritto a cinque settimane di vacanza ai giovani fino all'età di 20 anni compiuti. L'abbassamento della maggiore età civile non comporterà pertanto modificazione alcuna del diritto alle vacanze dei giovani fra i 18 e i 20 anni.

- L'articolo 29 della legge sul lavoro, in fase di revisione, prevede una protezione speciale per i giovani lavoratori fino a 19 anni compiuti nonché per gli apprendisti fino a 20 anni compiuti. L'abbassamento della maggiore età non avrà dunque ripercussione alcuna in quest'ambito: chi usufruisce della protezione speciale secondo il diritto vigente, lo farà anche secondo il nuovo diritto.

- Giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 12 aprile 1907 sull'organizzazione militare (RS 510.10) ogni cittadino svizzero è obbligato al servizio militare dall'anno in cui compie il ventesimo anno d'età.

23

Capacità matrimoniale

(art. 96 e 98 disegno CC) L'articolo 96 fissa uniformemente per donna e uomo la capacità matrimoniale a 18 anni, in conformità con la nuova maggiore età. Pertanto per le donne l'età per la capacità matrimoniale resta invariata (art. 96 cpv. 1 CC)13) mentre quella per gli uomini è ridotta di due anni. In tal modo si tiene conto del principio dell'uguaglianza sancito dall'articolo 4 capoverso 2 Cost.14).

È stralciata la possibilità di dichiarare capace al matrimonio una donna di età compresa fra i 17 e i 18 anni (art. 96 cpv. 2 CC). Il mantenimento di questa emancipazione e in pari tempo la sua estensione all'uomo sono stati oggetto di saltuarie richieste nella procedura di consultazione. La maggior parte degli organi consultati ha ampiamente riconosciuto che si doveva rinunciare a questo 934

istituto. In considerazione del fatto che i matrimoni contratti fra sposi giovani si concludono molto più sovente con un divorzio15', non devono essere create maggiori possibilità di contrarre matrimonio. Se una donna 16' desidera essere dichiarata capace al matrimonio a 17 anni per potersi coniugare, possiamo ragionevolmente pretendere da lei che attenda fino al compimento del 18° anno d'età. Spesso, al giorno d'oggi, la richiesta dell'emancipazione matrimoniale è motivata da gravidanza. Visto che la situazione giuridica del figlio nel diritto svizzero sulla filiazione; del 1978, non prevede più le categorie dei figli «legittimi» e «illegittimi», il matrimonio nell'interesse del figlio non è più imperativo.

Con la presente revisione, i minorenni non potranno più contrarre matrimonio giusta il CC. L'articolo 98 CC deve dunque essere stralciato.

24

Durata dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 277 cpv. 2 disegno CC)

L'abbassamento della maggiore età da 20 a 18 anni fa sì che l'obbligo incondizionato di mantenere il figlio da parte dei genitori si estingue due anni prima (art. 277 cpv. 1 CC)17). Questo sgravio per i genitori deve fondamentalmente essere accettato come conseguenza della simmetria dei diritti e dei doveri acquisiti con la maggiore età.

L'abbassamento della maggiore età non deve comunque pregiudicare la formazione professionale dei giovani. Secondo il diritto attuale, nell'articolo 277 capoverso 2 CC è previsto, a titolo d'eccezione,18) che i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, debbano continuare a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne che non ha ultimato la formazione. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, hanno importanza decisiva i rapporti personali tra figlio e genitori nonché la situazione economica di quest'ultimi. L'obbligo di mantenimento da parte dei genitori di un maggiorenne che non ha ancora terminato la formazione professionale deve essere ragionevole, quindi dipendere da tutte le circostanze e pertanto anche dalle relazioni personali. Secondo la prassi, non vi è ragionevolezza se il figlio, ad esempio, di propria volontà e senza motivo rompe i rapporti con i genitori, li offende gravemente oppure è loro in altro modo profondamente ostile 19'. Inoltre, il mantenimento da parte dei genitori deve essere ragionevole anche dal punto di vista economico 20'. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, si possono di principio esigere da un genitore prestazioni per il mantenimento di un figlio maggiorenne che non abbia ancora ultimato la formazione soltanto se, dopo il versamento delle prestazioni, rimane un reddito che supera di circa il 20 per cento il minimo vitale (in senso lato) 21'. Per quanto concerne la durata, un figlio maggiorenne deve essere mantenuto fino al momento in cui la sua formazione possa concludersi entro termini normali 22'. Contrariamente alle diverse disposizioni del diritto sulle assicurazioni sociali, il CC non prevede una limitazione d'età. 23' Queste condizioni e limitazioni sono giustificate e l'abbassamento della maggior età non implica alcuna modificazione.

935

Infine, il Tribunale federale ha dedotto dall'articolo 277 capoverso 2 CC («Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione...») che la pianificazione della vita professionale del figlio deve, almeno nelle linee generali, essere stata fatta già prima che questi sia maggiorenne 24'.

Fissando la maggior età a 18 anni, sovente la pianificazione della formazione professionale avverrà dopo il conseguimento della maggiore età, anche se la pianificazione viene considerata in senso ampio e non come un corso di formazione determinato 25'. Nei casi in cui i giovani adulti conseguono la maturità a 19 o a 20 anni, spesso, benché maggiorenni, quindi al compimento del 18° anno d'età, non hanno ancora idee chiare sul loro futuro professionale. Inoltre le attitudini e le inclinazioni dei giovani possono manifestarsi anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tenuto conto del significato della pretesa del figlio a una formazione professionale adeguata e per quanto possibile conforme alle sue attitudini e inclinazioni (art. 302 cpv. 2 CC), non possiamo semplicemente aspettarci che il Tribunale federale modifichi la sua prassi. Il disegno prevede quindi una modificazione 26 dell'articolo 277 capoverso 2 CC secondo cui il figlio maggiorenne che non ha ancora ultimato la propria formazione possa esigere di essere mantenuto dai genitori, per la durata della formazione, purché quest'ultima possa concludersi normalmente. In futuro non vi sarà differenza se il figlio ha cominciato la formazione, rispettivamente ha preso una decisione in merito, prima o dopo aver raggiunto la maggiore età. L'obbligo di mantenimento da parte dei genitori deve però, come finora, poter essere ragionevolmente preteso. Si potrà così tenere senz'altro conto dei casi in cui il figlio maggiorenne, benché non abbia avuto una formazione adeguata, si sia mantenuto a lungo da solo e improvvisamente, in età avanzata, faccia valere pretese di mantenimento da parte dei genitori.

Disposizioni transitorie speciali sono superflue; piuttosto si applicano le disposizioni generali degli articoli 2 e 3 del titolo finale (Tf) del CC. Le convenzioni concluse secondo il diritto previgente e le decisioni passate in giudicato restano valide dacché i principi del vecchio e del nuovo diritto concordano 27'. Il genitore
che ha l'obbligo di mantenimento può sempre chiedere una modifica, se la somma convenuta non corrisponde al nuovo diritto. Tali casi dovrebbero però essere relativamente pochi.

25 251

Diritto transitorio Adozione

(art. 120 cpv. 2 disegno Tf del CC) L'adozione di un maggiorenne (art. 266 CC), contrariamente a quella di un minorenne (art. 264 segg. CC) sottosta a condizioni particolarmente severe. Infatti presuppone che i futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto all'educazione durante almeno cinque anni; nel caso di un minorenne bastano due anni. Inoltre l'adozione di un maggiorenne è esclusa se vi sono già discendenti. Per il rimanente, l'adottato maggiorenne non acquisisce la cittadinanza dei genitori adottivi. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, i giovani 936

di età compresa tra i 18 e i 20 anni non potranno per principio più essere adottati secondo le disposizioni sull'adozione di minorenni. Pertanto occorre adeguare convenientemente la prassi dell'adozione: il collocamento di un fanciullo in una famiglia in vista d'adozione secondo le norme applicabili all'adozione di minorenni deve avvenire prima che il fanciullo abbia compiuto 16 anni, affinchè, prima che sia diciottenne, sia adempiuta l'esigenza secondo cui i genitori adottivi gli devono aver prodigato cure per almeno due anni.

Per la generazione transitoria, vale a dire per i giovani che avranno 20 anni durante i due anni successivi all'entrata in vigore del nuovo diritto, deve essere prevista una soluzione speciale. Questi giovani non devono essere svantaggiati per il fatto che diventano maggiorenni due anni prima di quanto previsto precedentemente. Giusta l'articolo 12a capoverso 2 del disegno del Tf del CC, essi potranno ancora essere adottati conformemente alle disposizioni applicabili ai minorenni se la pertinente domanda è presentata prima del compimento dei vent'anni (cfr. per analogia art. 268 cpv. 3 CC). Se non si è fatto uso di questa disposizione transitoria, non sarà più presa in considerazione un'adozione di maggiorenni giusta l'articolo 266 capoverso 1 numero 2 CC, nella misura in cui non sono trascorsi cinque anni da quando i genitori adottivi hanno prodigato le loro cure all'adottando non ancora diciottenne. Rimane tuttavia aperta la possibilità di procedere a un'adozione per gravi motivi giusta l'articolo 266 capoverso 1 numero 3 CC. La condizione dei gravi motivi può essere adempiuta se la mancata possibilità d'adozione secondo il numero 2 sembri urtante.

252

Termine per l'accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

(art. 136 disegno del Tf del CC) All'entrata in vigore del nuovo diritto, i giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni diventano immediatamente maggiorenni (art. 1 cpv. 3 Tf CC). Potrebbero quindi nascere difficoltà se il conseguimento della maggiore età serve da riferimento per il calcolo dei termini di un'azione per l'accertamento d'origine.

È il caso dell'articolo 256c capoverso 2 CC secondo cui il figlio può proporre un'azione di contestazione del rapporto di filiazione al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età. Ciò vale anche per l'azione di contestazione del riconoscimento (art. 260c cpv. 2 CC) e l'azione di paternità (art. 263 cpv. 1 n. 2 CC). Se il nuovo diritto entrasse in vigore senza che venga adottata una disposizione speciale di diritto transitorio, i giovani di età compresa tra i 19 e i 20 anni, all'entrata in vigore del nuovo diritto, non avrebbero mai potuto beneficiare, una volta conseguita la maggiore età, vale a dire dal momento che è stata loro riconosciuta un'indipendenza giuridica, della possibilità d'intentare autonomamente azione per far accertare la propria origine. Per evitare tale conseguenza, l'articolo 13b del disegno del Tf del CC prescrive che i giovani che raggiungono la maggiore età in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto possono proporre ancora entro un anno, un'azione di accertamento o di contestazione del rapporto di filiazione. In caso di contestazione da parte del figlio del rapporto di filiazione esistente con il marito della madre, la cessazione della co61 Foglio federale. 76" anno. Voi. I

937

munione domestica dei coniugi deve in ogni caso essere sopravvenuta prima che il figlio abbia compiuto 18 anni (cfr. art. 256 cpv. 1 n. 2, 259 cpv. 2 n.

2 CC).

26 261

Modificazioni di altri atti legislativi Ripercussioni del nuovo diritto sul diritto pubblico federale in generale

Come già rammentato, ogni volta che lo stesso diritto pubblico stabilisce un determinato limite d'età, l'abbassamento della maggiore età civile da 20 a 18 anni non avrà ripercussioni. In alcuni ambiti sarà però necessario adeguare il disciplinamento alla nuova maggiore età.

262

Prestazioni assistenziali accordate dalla Confederazione (art. 40 cpv. 3 e disposizione finale del disegno di legge sull'asilo nonché art. 19 cpv. 2 e art. 23 cpv. 4 del disegno di legge su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero)

L'articolo 40 capoverso 3 della legge del 5 ottobre 1979 (RS 142.31) sull'asilo prevede che non debbano essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima dei 20 anni compiuti o ai fini della formazione professionale. L'articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1973 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero (RS 852.1) contiene una disposizione analoga. Se il conseguimento della maggiore età è stabilito al compimento dei 18 anni, l'obbligo incondizionato di mantenimento da parte dei genitori termina a quel momento e i giovani diciottenni devono provvedere da soli al proprio mantenimento sempre che non abbiano concluso una formazione (cfr. n. 24). Ci sembra quindi ragionevole prevedere fondamentalmente a contare da quest'età un obbligo di restituire le prestazioni assistenziali ricevute, se l'assistito non ha più bisogno di aiuto e se può garantire un adeguato mantenimento vitale per se stesso e per le sua famiglia. Come finora, non esiste un obbligo di restituire le prestazioni ricevute ai fini della formazione professionale.

Per evitare incertezze quanto alle applicabilità del diritto svizzero o di quello straniero per quanto concerne la maggiore età, è previsto inoltre un limite d'età preciso nell'articolo 40 capoverso 3 della legge sull'asilo.

Per quanto concerne il diritto transitorio, il disegno stabilisce chiaramente che non devono essere restituite le prestazioni assistenziali assegnate, prima dell'abbassamento della maggiore età a 18 anni, a giovani che, al momento dell'abbassamento, avevano un'età compresa fra i 18 e i 20 anni.

938

263

Diritto delle assicurazioni sociali (art. 13 cpv. 1, 19a cpv. 1 e 2, 22 cpv. 1 e 24 cpv. 2bis del disegno LAI; art. 2 cpv. 2 del disegno della LPC; art. 30 cpv.

3 del disegno LAINF)

L'abbassamento della maggiore età non si ripercoterà negativamente sugli assicurati nei casi in cui la legge fa riferimento alla maggiore età. La copertura sociale non può comunque essere peggiorata. Per principio deve essere mantenuta a 20 anni l'età determinante nel diritto delle assicurazioni sociali. Diverse disposizioni devono pertanto essere adeguate corrispondentemente.

27

Ripercussioni del nuovo diritto sul diritto pubblico cantonale

I Cantoni sono competenti per determinare in quale misura desiderano tener conto, nel loro diritto pubblico, della nuova maggiore età civile. È pensabile, ad esempio, che si terrà conto nella legge sull'assistenza o in quella sulle borse di studio della modificazione dell'obbligo di mantenimento da parte dei genitori.

3 31

Ripercussioni sull'effettivo del personale e conseguenze finanziarie Ripercussioni sull'effettivo del personale

La revisione proposta non avrà ripercussioni sull'effettivo del personale né a livello federale, né a livello cantonale.

32

Conseguenze finanziarie

II disegno non comporta obblighi finanziari diretti per la Confederazione. Al contrario, gli oneri potrebbero divenire inferiori in certi ambiti (per esempio in materia di prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero). Questi alleviamenti saranno però minimi e, comunque, difficilmente valutabili. La situazione è analoga per i Cantoni. Nemmeno la limitazione dell'obbligo assoluto di mantenimento del figlio da parte dei genitori fino al compimento dei 18 anni dovrebbe ripercuotersi in modo rilevante nell'ambito delle borse di studio.

4

Programma di legislatura

Una revisione del diritto di famiglia è prevista nel rapporto sul programma della legislatura 1991-1995. Inizialmente, l'abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale doveva essere realizzato nel quadro più ampio della revisione del nuovo ordinamento sul diritto del matrimonio e del divorzio. Tuttavia una mozione (M ad 89.229) ha incaricato il nostro Collegio di presentare al Parlamento un disegno separato.

939

5

Compatibilita del disegno con il diritto europeo

Mediante il presente disegno la Svizzera si conforma agli Stati della Comunità europea che fissano tutti la maggiore età a 18 anni.

6 61

Costituzionalità Competenza della Confederazione

Giusta l'articolo 64 capoverso 1 e 2 Cost., la Confederazione ha competenza di modificare il CC e la legge federale sul diritto internazionale privato. Le modificazioni del diritto delle assicurazioni sociali si basano sugli articoli 34quater Cost. (LAINF), 34quater capoverso 7 Cost. e 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie Cost. (LPC) nonché sull'articolo 34bis Cost. (LAINF). La modificazione della legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero si basa sull'articolo 45bis Cost. e quella sull'asilo sull'articolo 69quater Cost.

62

Rapporto con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione federale

L'articolo 4 capoverso 2 Cost. garantisce l'uguaglianza dei diritti tra donne e uomini. Il disegno per abbassare la maggiore età concretizza questo principio dacché fissa a 18 anni la maggiore età matrimoniale sia per l'uomo sia per la donna. Inoltre, elimina la disparità contenuta nell'articolo 96 capoverso 2 del Codice civile giusta il quale le donne possono, a determinate condizioni, essere autorizzate dal Governo del Cantone di domicilio a contrarre matrimonio a 17 anni; gli uomini hanno questa possibilità soltanto a 18 anni.

940

Note "Cfr. messaggio del 7 novembre 1879, FF 1879 III 819/829 ed. ted.

C. Hegnauer, Orundriss des Kindesrecht, 3a ed., Berna 1989, pag. 162.

3 >E. Bucher, Berner Kommentar, n. 196 segg. ad art. 19 CC.

"' La dottrina svizzera è di parere contrastante circa la questione se il consenso di minorenni sia sufficiente per gravi interventi o altri interventi che rendono necessario un lungo soggiorno ospedaliero. La giurisprudenza non si è ancora espressa nel merito.

Cfr. O. Guillod, Le consentement éclairé du patient / Autodétermination ou paternalisme, tesi, Neuchâtel 1986, pag. 205 segg.

5 * Cfr. DTF 112 II 102.

61 fr. J.-P. Müller, Kommentar zur Bundesverfassung, Einleitung zu den Grundrechten, n. 103; P. Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kinder als Gegenstand des Verfassungsrechts, in: Festschrift für H. Hinderung, Basilea/Stoccarda 1976, pag. 188 segg, in particolare pag. 189 nota 74 concernente le facoltà di stare in giudizio.

7 > Cfr. art. 33 e 34 della legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (legge sulla cittadinanza, LCit) RS 141.0.

8) Cfr. art. 29 segg. della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, legge sul lavoro, RS 822.11; art. 54 segg. dell'ordinanza 1 del 14 gennaio 1966 concernente la legge sul lavoro, RS 822.111.

91 Cfr. art. 52ler dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), RS 831.101; cfr. anche art. 3 LAI e art. 6 LADI.

101 1 Paesi sono menzionati in ordine alfabetico.

'"Disponibile presso l'Ufficio federale di giustizia, Divisione principale del diritto privato.

' 2 > Mozione Affolter (89.501).

i3) per ie donne di età compresa fra i 18 e i 20 anni è necessario il consenso dei genitori.

141 Cfr. rapporto del 26 febbraio 1986 sul programma legislativo «Uguaglianza dei diritti tra donna e uomo», FF 1986 I 935 n. 4.6.1.

151 L'Ufficio federale di statistica (Statistische Hefte, I divorzi in Svizzera dal 1967, Berna 1985, pag. 18) ha studiato, per gli anni 1979-1982, l'aliquota delle donne divorziate (su 100 matrimoni) secondo l'età delle donne al momento del matrimonio ( = età compiuta nell'anno in cui hanno contratto matrimonio) e ha comunicato i seguenti risultati: Età al momento Aliquota delle divorziate:
del matrimonio <20 anni 47,5 % 20-24 anni 31,0 % 25-29 anni 23,2 % 30-34 anni 23,6 % =34 anni 15,5 % Tutti i gruppi d'età 27,7% La correlazione tra età al momento del matrimonio e frequenza dei divorzi risulta chiaramente da queste cifre: il rischio di divorzio è tanto più grande quanto più giovani erano le donne al momento del matrimonio.

Nella statistica svizzera purtroppo sono disponibili unicamente dati riguardanti l'età al momento del matrimonio delle donne divorziate e non i dati degli uomini. Possiamo però presumere che si sarebbe giunti a un risultato analogo.

i6) Negli anni 1990 e 1991, complessivamente 16 donne sono state dichiarate capaci al matrimonio nei Cantoni di Argovia, Berna, Ginevra e Zurigo (con un'aliquota del 46% della popolazione residente in Svizzera). AG: 1991 3, 1990 3; BE: 1991 4, 1990 4; GÈ 1991 1, 1990 0; ZH 1991 O, 1990 1.

21

941

171

Per l'esonero dall'obbligo di mantenimento prima della maggiore età cfr. art. 276 cpv.

3 CC; C. Hegnauer, Die Dauer der elterlichen Unterhaltspflicht, in Festschrift für M.

Keller, Zurigo 1989, pag. 20 segg.

l8 >Cfr. DTF 118 II 98 consid. 4a; 117 II 372 seg. consid. 5b, 374; 117 II 130 E, 3b; 115 II 128 consid. 4d; 114 II 207 consid. 3; 113 II 376 consid. 2.

">Cfr. DTF 117 II 130 consid. 3b; 113 II 374 segg., 376 segg. consid. 2-4; 111 II 410 segg.; C. Hegnauer, op. cit., pag. 27 segg.

2 °)Cfr. DTF 113 II 376, consid. 2; 111 II 410 segg.

21 >Cfr. DTF 118 II 97 segg., 99 segg. consid. 4b.

22 >Cfr. DTF 117 II 129 consid. 3b; 114 II 207 consid. 3a; C Hegnauer, op. cit. pag. 30.

231 II diritto per gli orfani ancora a tirocinio o agli studi dura al massimo fino al compimento dei 25 anni: art. 25 cpv. 2 LAVS; art. 22 cpv. 3 leti, e della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40); art. 30 cpv. 3 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20).

24 >Cfr. DTF 117 II 132 consid. 5; 115 II 126 seg. consid. 4b, 127 consid. 4c; 107 II 476 seg.

26) Cfr. anche m. Stettler, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, ZBJV 128/1992, pag. 136 seg.

2 "Cfr. DTF 107 II 471 segg. consid. 6a; cfr. anche art. 12 cpv. 3 Tit. fin. CC.

942

Codice civile svizzero

Disegno

(Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori) Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 1993'', decreta: 1

1. I titoli primo, terzo e ottavo nonché il titolo finale del Codice civile 2) sono modificati come segue: Titolo primo: Delle persone fisiche Capo primo: Del diritto della personalità Art. 14 b. Maggiore eta È maggiorenne chi ha compiuto gli anni diciotto.

Art. 15

Abrogato

Titolo terzo: Del matrimonio Capo secondo: Capacità ed impedimenti al matrimonio Art. 96

A. capacità ai matrimonio

Per contrarre matrimonio, la sposa e lo sposo devono aver com-

piuto il diciottesimo anno d.età.

Art. 98

Abrogato »FF 1993 I 921 » RS 210

943

CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Titolo ottavo: Degli effetti della filiazione Capo secondo: Del mantenimento da parte dei genitori Art. 277 cpv. 2 2 Se, raggiunta la maggiore età, non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi.

Titolo finale Art. 12a cpv. 2 (nuovo) 2 Le persone che non hanno ancora compiuto venti anni al momento dell'entrata in vigore della legge federale del ", anche se sono maggiorenni, possono ancora essere adottate secondo le disposizioni applicabili ai minorenni nella misura in cui la domanda sia presentata prima del compimento del ventesimo anno d'età e nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge suddetta.

IV.bi* Termine per l'accertamento e la contestazione del rapporto di filiazione

Art. 13b (nuovo) Chi raggiunge la maggiore età in virtù dell'entrata in vigore della 2) legge federale del può in ogni caso proporre ancora entro un anno azione di accertamento o contestazione del rapporto di filiazione.

II Modificazione di altri atti legislativi 1. La legge del 5 ottobre 19793) sull'asilo è modificata come segue: Art. 40 cpv. 3 3 II rifugiato non deve restituire le prestazioni assistenziali ricevute prima dei diciotto anni compiuti o ai fini della formazione professionale.

Disposizione fina/e della modificazione del Le prestazioni assistenziali assegnate a persone di età compresa tra i 18 e i 20 anni prima dell'abbassamento della maggiore età civile a 18 anni non devono essere restituite.

' » R U ...

- > R U ...

"RS 142.31 944

CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

2. La legge federale del 18 dicembre 19871' sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

IV. Maggiore età

Art. 45a (nuovo) I minorenni domiciliati in Svizzera raggiungono la maggiore età con la celebrazione di un matrimonio o con il riconoscimento di un matrimonio celebrato all'estero.

3. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)2' è modificata come segue: Art. 13 cpv. 1 1 Gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.

Titolo precedente l'articolo 19 IV. Istruzione scolastica speciale e assistenza ai grandi invalidi che non hanno ancora compiuto 20 anni Art. 19 titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2 leti, a, b e e Istruzione scolastica speciale per assicurati idonei 1 Sono assegnati sussidi per l'istruzione speciale di assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni e che, causa invalidità, non possono frequentare la scuola pubblica o non possono ragionevolmente essere tenuti a frequentarla. ...

2 1 sussidi comprendono: a. un sussidio per le tasse scolastiche, determinato tenendo conto di una partecipazione dei Cantoni e dei Comuni, corrispondente alle loro spese per l'istruzione di assicurati che non hanno compiuto 20 anni; b. un sussidio per le spese di vitto e alloggio,determinato tenendo conto di un'equa partecipazione dei genitori, se l'assicurato, per seguire l'istruzione speciale, deve prendere i pasti o dev'essere collocato fuori di casa; e. assegni speciali per provvedimenti di natura pedagogico-terapeutica necessari oltre all'istruzione speciale, come corsi di ortofonia per assicurati colpiti da gravi difficoltà di eloquio, allenamento uditivo e insegnamento della lettura labiale per assicurati duri d'orecchio e ginnastica speciale destinata allo sviluppo della capacità motoria per assicurati colpiti da infermità degli organi sensori o da grave debilità mentale;

CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Art. 22 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità.

Art. 24 cpv. 2bis 2bis

Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati che non hanno compiuto 20 anni e non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono al massimo l'importo minimo delle indennità, conformemente all'articolo 9 capoverso 1 e 2 LIPG '', ed eventualmente i supplementi secondo gli articoli 24bis e 25.

4. La legge federale del 19 marzo 19652) sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1 primo trattino 1 1 cittadini svizzeri domiciliati nella Svizzera, cui spetta una rendita o un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell'assicurazione per l'invalidità, hanno diritto a una prestazione complementare, in quanto il reddito annuo determinante non raggiunga un importo da stabilire entro i limiti seguenti: - per le persone sole (stralciare: e i minorenni assegnatari di rendite d'invalidità)...

(il rimanente non è modificato) 5. La legge federale del 20 marzo 19813) sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è modificata come segue: Art. 30 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d'età, con la morte dell'orfano o col riscatto della rendita.

6. La legge federale del 21 marzo 19734) su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2 2 Non devono essere restituite le prestazioni assistenziali ricevute prima del conseguimento della maggiore età, o da questo momento in poi a titolo d'aiuto all'istruzione.

') RS > RS 3) RS 4 >RS 2

946

834.1 831.30 832.20 852.1

CC. Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale

Art. 23 cpv. 4 (nuovo) 4 La prestazioni assistenziali già concesse prima dell'abbassamento della maggiore età a persone d'età compresa tra i diciotto e i venti anni non devono essere restituite.

Ili

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

2

947

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Abbassamento della maggiore età civile e matrimoniale, obbligo di mantenimento da parte dei genitori) del 17 febbraio 1993

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1993

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

15

Cahier Numero Geschäftsnummer

93.022

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.04.1993

Date Data Seite

921-947

Page Pagina Ref. No

10 117 375

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.