N° 6

FOGLIO

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FEDERALE

Anno XXXVI Berna, 12 febbraio 1953. Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.-- $ seme¬ stre fr. 6.50, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi all'Ammini¬ strazione delle pubblicazioni federali. -- S. A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale sull'approvazione di una convenzione conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repub¬ blica Italiana concernente una modificazione del confine italosvizzero nella Valle di Lei (Del 30 gennaio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di ecre to federale che approva la convenzione conchiusa il 25 novembre 1952 tra la Svizzera e l'Italia concernente la modificazione del confine ·lalo-svizzero nella Valle di Lei.

I.

Lo sfruttamento idroelettrico di sezioni di corsi d'acqua in prossimità dei nostri confini pone in generale problemi abbastanza complessi e non s °lo di carattere tecnico. Si tratta infatti, in certi casi, di conchiudere acCOrdi internazionali intesi a modificare la linea di confine ed altri relativi ai te ren l" i sommersi dai laghi artificiali.

problema dell'utilizzazione delle forze idriche del Reno di Lei -- piccolo corso d'acqua che nasce in Italia in prossimità del confine tra il n one dei Grigioni e la provincia italiana di Sondrio -- illustra appunto un simile stato di cose. Il 18 giugno 1949 il Governo svizzero e quello id ,,

an 1.°

avevan ° conchiuso un accordo per la concessione delle forze e di questo piccolo fiume. Data la situazione geografica del pre¬

tura* d* kac*no d'accumulazione, sembrò opportuno prevedere che la fudisee ^osse costruita in territorio svizzero. L'attuazione di un simile 1 cava Governi sTM^^ di modificare la lineaa didetto confine.

I due impegnarono,necessità in un protocollo addizionale accordo, di F

°glio Federale, 1953.

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74 eonchiutiere una convenzione in questo senso e allestirono un piano par¬ ticolareggiato, allegato all'accordo stesso, in cui sono indicate le caratte¬ ristiche di questa modificazione.

Nella sua seduta del 28 giugno 1949, il Consiglio federale, avendo accertato che l'elaborazione della convenzione assumeva per conseguenza un carattere puramente tecnico, non credette necessario designare una commissione speciale, potendosi affidare tale compito alla Commissione mista per la manutenzione del confine italo-svizzero. Il Governo italiano fece suo questo modo di vedere, e la Commissione mista si mise immedia tamente all'opera. I lavori si protrassero tuttavia oltre il tempo previsto, per il fatto che, a domanda dell' Italia, si dovette regolare la questione del transito degli agenti italiani sulla parcella di terreno da cedere alla Svizzera. Risolto in modo soddisfacente questo problema e dopo inser¬ zione di un articolo in questo senso nel testo della convenzione, i dueGoverni approvarono il documento preparato dalla Commissione sopra nominata. Il 25 novembre 1952, i plenipotenziari dei due Stati, signor Max Petitpierre, Consigliere federale, e signor Egidio Reale, Ministro d* Italia a Berna, procedettero alla firma della convenzione concernente la modificazione del confine italo-svizzero.

II.

L'articolo 1 della convenzione dispone che i due Stati procederanno nella Valle di Lei a uno scambio di due parcelle di terreno la cui superfi¬ cie è di circa 0,5 km2 ciascuna, conformemente al piano allegato alla con¬ venzione. La rettificazione della linea di confine che ne risulta costituisce una modificazione della convenzione del 24 luglio 1941 fra la Svizzera e l'Italia per la determinazione del confine italo-svizzero nel tratto com¬ preso fra Cima Garibaldi e Run Do e il Monte Dolent.

L'articolo 2 garantisce agli agenti italiani preposti alla vigilanza del confine il libero transito sulla parcella di terreno che sarà ceduta alla Svizzera e precisa che tale facilitazione non si estende alle formazioni di carattere militare.

L'articolo 3 dichiara che i due Stati eserciteranno la sovranità sulle parcelle di terreno da scambiare soltanto dopo il collaudo finale della diga. La presente convenzione spiegherà dunque i suoi effetti soltanto a lunga scadenza, cioè dopo il compimento dei lavori di costruzione.
Conformemente ali 'articolo 4 la Commissione mista per la manuten¬ zione del confine italo-svizzero è incaricata di determinare la nuova linea di confine, di procedere alla terminazione e di allestire la documentazione descrittiva. Le spese derivanti da tali operazioni saranno sopportate dal¬ l'impresa concessionaria L'articolo 5 dispone che la convenzione dovrà essere ratificata e che gì' istrumenti di ratificazione saranno scambiati a Roma. E previsto che entrerà in vigore il giorno di tale scambio.

75 III.

In seguito alla costruzione di un bacino d'accumulazione nella Valle di Lei, un certo numero di alpi saranno sommersi dalle acque, per cui 1 impresa concessionaria si è impegnata di mettere a disposizione dei pro¬ prietari dei terreni che saranno inondati altri pascoli situati nel Cantone dei Prigioni. Si tratta, nel caso particolare, di un accordo di carattere privato stipulato tra la società « Rhätische Werke für Elektrizität AG », a Tosanna e la « Società Edison », a Milano, che agiscono per conto della futura * Società anonima delle forze motrici Hinterrhein », da una parte, e il (< Consorzio Valle di Lei » dall'altra. Le autorità italiane si sono preoccu¬ pate di garantire ai loro cittadini costretti a portarsi sui pascoli situati in territorio svizzero, facilitazioni doganali e mitigazioni delle prescrizioni sulla polizia degli stranieri e sulla polizia veterinaria. Poiché tali problemi devono necessariamente formare oggetto di un accordo fra le autorità eompetenti dei due paesi, è rimasto inteso che saranno regolati mediante scambio di note fra il Dipartimento politico federale e la Legazione d'Ita¬ ti» a Berna. Gli organi interessati, svizzeri e italiani, si sono già fin d'ora mtesi sul contenuto di questo accordo. Tuttavia, le facilitazioni doganali non possono essere concesse sulla base della vigente legislazione svizzera e » perchè possano spiegare i loro effetti, devono essere comprese in un trattato internazionale da sottoporre alle Camere federali; è stato perciò convenuto che all'accordo concernente la modificazione del confine sarà »'legato un protocollo addizionale sulle facilitazioni doganali di cui si 'r»tta. Questo documento, il quale costituisce parte integrante della con¬ venzione che vi è sottoposta, concerne segnatamente le esenzioni doganali Per il bestiame portato sugli alpi come pure per gli oggetti usuali degli 'interessati.

IV.

La convenzione che ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione offre, da una parte, il non disprezzabile vantaggio di porre sotto la sovranità territoriale svizzera il costruendo sbarramento idroelettrico dela Valle di Lei e costituisce, dall'altra, la condizione necessaria per la soZ'one del problema nel suo complesso; da essa dipende innanzitutto a r »tificazione da parte dell' Italia dell'accordo del 18 giugno 1949. Per questi motivi, ci permettiamo raccomandarvi di approvare la convenzione 1 cuì si tratta.

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le^°8"»te

gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espresdella nostra alta considerazione.

Be rna, .30 gennaio 1953.

In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione: Et ter.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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1953

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

12.02.1953

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73-75

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