Termine di referendum: 30 marzo 1981

Decreto federale sulle borse di studio a studenti stranieri in Svizzera

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del 19 dicembre 1980

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, vista la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 19801), decreta: Art. l Norma 1 La Confederazione può assegnare borse d'uno o più anni a studenti stranieri nelle università svizzere e a stranieri esercitanti un'attività artistica per consentire l'acquisizione o il perfezionamento di una formazione.

2 Le borse sono assegnate: a. agli studenti dei Paesi in sviluppo, nel quadro della cooperazione allo sviluppo; b. agli studenti dei Paesi industrializzati, secondo criteri di politica culturale o scientifica.

Art. 2 Categorie e ammontari; supplementi 1 Le borse sono destinate : a. agli studenti dei corsi preparatori (propedeutici e linguistici); b. agli studenti senza diploma universitario; e. agli studenti con diploma universitario; d. ai giovani professori; e. ai giovani artisti.

2 Gli ammontari base delle borse non possono superare, al mese, a. 800 fr. per gli studenti dei corsi preparatori; b. 900 fr. per gli studenti senza diploma universitario; e. 1100 fr. per gli studenti con diploma universitario; , d. 2500 fr. per i giovani professori; e. 1100 fr. per i giovani artisti.

3 In caso di rilevante rincaro, il Consiglio federale può adeguare gli ammontari al costo della vita.

4 II Consiglio federale può accordare supplementi sulle borse.

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Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera Art. 3 Criteri I criteri per la scelta dei borsisti sono i seguenti: a. Per le borse universitarie : 1. le qualifiche scientifiche del candidato; 2. i posti disponibili nelle università svizzere; 3. le possibilità di specializzazione nella disciplina scelta; 4. la situazione finanziaria del candidato; 5. le conoscenze linguistiche; 6. per i candidati dei Paesi in sviluppo: le prospettive professionali al rimpatrio e l'utilità della formazione scelta per lo sviluppo del loro Paese ; 7. per i candidati dei Paesi industrializzati : la reciprocità.

b. Per le borse artistiche: 1. il grado di formazione del candidato; 2. la maturità artistica da lui raggiunta; 3. l'esistenza di strutture di formazione.

Art. 4 Finanziamento Per l'assegnazione delle borse è stanziato un credito quadro di 9,2 milioni di franchi, valido per la durata d'applicazione del presente decreto.

Il Consiglio federale ripartisce annualmente la somma disponibile tra le diverse categorie di borse.

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Art. 5 Assegnazione La decisione d'assegnazione spetta al Dipartimento federale dell'interno su proposta, per le borse universitarie, della Commissione federale delle borse.

Art. 6 Commissione federale delle borse La Commissione federale delle borse consta di rappresentanti della Confederazione, della Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione, delle università svizzere e dell'Unione nazionale degli studenti svizzeri.

2 1 membri ed il presidente sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno. La Conferenza dei capi dei dipartimenti cantonali della pubblica educazione, le università svizzere e l'Unione nazionale degli studenti svizzeri possono proporre i loro rappresentanti.

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Art. 7 Disposizione finale II presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 21 marzo 1981, con effetto sino al 31 dicembre 1983.

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Borse di studio a studenti stranieri in Svizzera Consiglio degli Stati, 19 dicembre 1980 Consiglio nazionale, 19dicembre 1980 II presidente: Hefti II presidente: Butty II segretario: Sauvant II segretario: Koehler Data di pubblicazione: 30 dicembre 1980 1} Termine di referendum: 30 marzo 1981

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Decreto federale sulle borse di studio a studenti stranieri in Svizzera del 19 dicembre 1980

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1980

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52

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30.12.1980

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1455-1457

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