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Messaggio concernente il Sesto accordo internazionale sullo stagno

del 20 gennaio 1982

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporvi, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente il Sesto accordo internazionale sullo stagno, conchiuso a fine giugno 1981.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

20 gennaio 1982

1981 _ 870

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Honegger II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio Per la Svizzera, tributaria delle materie prime, l'approvvigionamento regolare dei mercati in prodotti di base e a prezzi stabili riveste un'importanza capitale. In questo senso gli accordi internazionali sui prodotti di base sono strumenti veramente utili, dacché frenano le fluttuazioni eccessive dei prezzi -- che nuociono sia ai produttori sia ai consumatori -- senza però eliminare o falsare la funzione del mercato.

Le sue molteplici qualità fanno dello stagno una materia prima preziosa per l'industria e gli conferiscono un'importanza strategica. Siccome 10 stagno è estratto soprattutto nei Paesi emergenti, i quali però non l'utilizzano per i propri bisogni, e viene utilizzato nei Paesi industrializzati, privi appunto di questo minerale, s'è istaurata da alcuni decenni una vasta cooperazione tra Paesi produttori e Paesi consumatori. Nel 1956 infatti è stato conchiuso il primo Accordo internazionale sullo stagno, rinnovato poi ogni cinque anni e strutturato in un modo che, nell'insieme, ha dato piena soddisfazione.

Strumento principale dell'Accordo è la scorta stabilizzatrice, le cui spese d'acquisto e di mantenimento sono suddivise in partì uguali tra i Paesi produttori e i Paesi consumatori. Essa è finanziata, in primo luogo, da contributi diretti dei governi dei Paesi membri. I contributi, in contanti, vengono calcolati in proporzione alla produzione o al consumo di ciascuno.

Alla scadenza dell'Accordo, i contributi, accresciuti o scemati, secondo i risultati delle operazioni del Consiglio internazionale dello stagno, sono restituiti ai diversi Paesi membri. Inoltre, possono essere richieste garanzie governative -- nella stessa proporzione -- a titolo di sicurezza suppletiva per i crediti bancari; il Consiglio dello stagno contrae i prestiti sulla base dei warrants di stagno allo scopo di accrescere i mezzi finanziari necessari alle sue operazioni.

11 contributo in contanti del nostro Paese ammonterà, presumibilmente, a 2,8 milioni di franchi. Risulta invece difficile prevedere l'eventuale garanzia suppletiva; essa potrebbe toccare persino i 2 milioni di franchi. Tutte le prestazioni versate alla scorta stabilizzatrice sono imputabili al credito quadro concernente le misure di politica economica e commerciale per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Va poi aggiunto un
contributo annuo di circa 20 000 franchi, destinato a coprire le spese amministrative dell'organizzazione.

La Svizzera, sinora, non era partecipe dell'Accordo sullo stagno. Pensiamo tuttavia che sia giunto il momento di aderirvi conformemente alla nostra politica in materia di prodotti di base e di sviluppo. Nel nostro messaggio del 25 febbraio 1981, sui provvedimenti commerciali e i prodotti di base nel quadro della cooperazione allo sviluppo (FF 1981 li 1, n. 32) ne avevamo infatti già espresso l'intenzione.

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I II

Parte generale Situazione iniziale

Recentemente abbiamo sottolineato e commentato, a più riprese, l'importanza del commercio dei prodotti di base per l'economia mondiale, e per i Paesi del Terzo Mondo in particolare 1). Benché la parte dei prodotti di base negli introiti d'esportazione dei Paesi in sviluppo sia fortemente diminuita in seguito alla crescente industrializzazione dei Paesi del Terzo Mondo più progrediti, la situazione continua ad essere molto tesa a causa delle fluttuazioni eccessive dei prezzi sui mercati mondiali dei prodotti di base. Le prime vittime sono i Paesi la cui economia è ancora insufficientemente diversificata, nonché gli strati più poveri della popolazione dei Paesi a reddito debole.

Le forti perdite negli introiti d'esportazione impediscono, al Governo di uno Stato, di pianificare il proprio sviluppo e, allorché i redditi dei produttori sono troppo deboli, gli investimenti nel settore primario risultano carenti.

Ne consegue che i prestiti suppletivi, che inevitabilmente si devono contrarre, accentuano l'indebitamento, aumentando il servizio del debito tanto per lo Stato quanto per l'economia. Per ovviare a tale inconveniente occorrono ancora sforzi appropriati onde stabilizzare i prezzi dei prodotti di base a un livello accettabile sia per i produttori sia per i consumatori.

In merito, il programma integrato per i prodotti di base lanciato dalla CNUCED nel 1976, e di cui è stata nuovamente sollecitata la rapida realizzazione durante il vertice Nord-Sud di Cancun, prevede varie misure: la conclusione d'accordi di stabilizzazione. concernenti un numero .importante di materie prime, la creazione di un Fondo comune per i prodotti di base, il miglioramento dei sistemi esistenti intesi a stabilizzare gli introiti d'esportazione e il rafforzamento della competitivita dei prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo. Nonostante alcuni tentennamenti, importanti negoziati, avviati di recente, sono stati coronati da successi: infatti l'accordo internazionale sul Fondo comune per i prodotti di base è stato concluso nel 1980; l'accordo sulla gomma naturale nel 1979; quello sul cacao nel 1980; quello sullo stagno nel 1981. Le prime tre convenzioni sono state trattate nel nostro messaggio del 25 febbraio 1981 e, come già annunciatovi nel medesimo, vi sottoponiamo presentemente l'ultima per approvazione.

Lo stagno è
uno dei metalli da cui l'uomo ha saputo ben presto trarre il massimo profitto. Ricordiamo che un periodo della preistoria ha tratto il nome appunto da una lega di rame e di stagno: l'età del bronzo. Nel Medioevo si attribuiva notevole valore agli articoli in stagno. A tutt'oggi, possiamo classificare questo metallo pesante, a basso punto di fusione, tra i tipici metalli di base dell'industria. Le sue qualità particolari ne fanno un mate])

Vi rinviamo soprattutto al messaggio del 25 febbraio 1981 sui provvedimenti commerciali e sulle misure relative ai prodotti di base, nel quadro della cooperazione allo sviluppo (FF 1981 II 1), e a quello del 14 dicembre 1981 concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti economico-commerciali di cooperazione internazionale allo sviluppo (FF 1982 I 645).

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riale utilizzabile in molteplici modi. Siccome lo stagno è sovente utilizzato in piccole quantità, la sua disponibilità nella forma voluta è, per i consumatori, più importante del suo prezzo. Occorre tuttavia badare all'evoluzione dei prezzi, dacché lo stagno è molto più caro degli altri prodotti di base industriali.

Il 40 per cento circa della produzione mondiale di stagno è utilizzato per fabbricare la latta (lamiera di ferro stagnata) destinata all'industria di conserve e d'imballaggio. Il secondo uso più importante è l'impiego come materiale di saldatura: lo stagno rende preziosi servizi fra l'altro nell'elettrotecnica e nell'elettronica (apparecchi radio, televisori, calcolatori elettronici, istallazioni radar, ecc.). Lo stagno è anche un elemento essenziale in molte leghe (metalli bianchi, bronzo, ecc.) ed ha quindi grande importanza per esempio per l'industria delle macchine (dal piccolo apparecchio al reattore nucleare), per la costruzione aeronautica e per la tecnica spaziale. Preso allo stato puro o con diversi additivi, lo stagno permette altresì di fabbricare lamine, tubi, tubature, oggetti d'arte o utilitari. È parimenti utilizzato per la galvanizzazione (stagnatura). Citiamo infine i prodotti chimici a base di stagno (sono utilizzati nell'industria della ceramica, del vetro e delle materie plastiche, come fungicidi nell'agricoltura, come sostanze di conservazione per il legno, come catalizzatori, ecc.).

Il consumo mondiale di stagno non è punto aumentato in questi ultimi anni.

Entro la fine del secolo si prevede un debole tasso di crescita (l'l% l'anno circa). Grazie alla ricerca tecnica, si scoprono costantemente nuovi usi. Il problema del prezzo di costo obbliga tuttavia l'industria a usare lo stagno in maniera sempre più razionale e, qualora fosse tecnicamente possibile e indicato, a sostituirlo con altri materiali (materie plastiche, alluminio, ecc.).

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Mercato mondiale dello stagno

La produzione di stagno puro s'aggira sulle 250 000 tonnellate1) annue di cui la maggior parte è destinata, in una forma o nell'altra, al commercio mondiale. Il mercato di Penang ha un'influenza decisiva sul prezzo giornaliero dello stagno immediatamente disponibile. La Borsa dei metalli di Londra è, per contro, determinante in quanto mercato a termine.

Soltanto 10 Paesi estraggono questo minerale in quantità significativa dal punto di vista economico. La maggior parte dei giacimenti, nonché i più importanti, si trovano nei Paesi del Terzo Mondo e in Cina. Per i principali Paesi produttori (Malaysia, Thailandia, Indonesia, Bolivia), le esportazioni di stagno verso gli Stati industrializzati costituiscono una rilevante fonte di divise: unicamente in questi Paesi infatti vige un potere d'acquisto e la domanda è sufficiente. Attualmente il totale degli introiti d'esportazione dei Paesi produttori s'aggira intorno ai due miliardi di dollari annui.

".Non esistono dati esatti concernenti i Paesi a commercio di Stato europei e asiatici. Negli altri Paesi, la produzione annua ha raggiunto le 200 000 tonnellate nel 1979 e 1980.

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Per contro, le nazioni industrializzate sono quasi interamente tributarie delle importazioni di stagno. Gli Stati Uniti, fortemente dipendenti dall'estero per tale prodotto, sono stati indotti, da alcuni decenni, a costituire riserve considerevoli di stagno per ragioni strategiche. Anche l'Unione Sovietica figura, da alcuni anni, tra gli importatori di questo metallo.

Le valutazioni concernenti le riserve mondiali, note e probabili, lasciano supporre una penuria dell'offerta per il prossimo secolo, considerata la presunta evoluzione della domanda. Si ritiene nondimeno che il potenziale di riserve mondiali sia notevole; il suo impiego però necessiterà grandi investimenti; il 25 per cento circa delle riserve mondiali di stagno si trova in Cina.

I prezzi dello stagno sul mercato mondiale sono rimasti molto stabili sino a fine 1972. Il rialzo dei prezzi, manifestatosi successivamente sui mercati dei prodotti di base, ha dato una forte spinta ai prezzi dello stagno; tuttavia la recessione iniziata nel 1974 e protrattasi fino al 1975 li ha nuovamente fatti regredire. D'allora in poi si è delineata una netta tendenza al rialzo.

Nondimeno, se si paragonano a lungo termine i diversi corsi mondiali, si deve tener conto delle modificazioni del corso di cambio. In Svizzera il prezzo all'ingrosso dello stagno è raddoppiato nell'ultimo decennio. Con un totale di 30 000 franchi la tonnellata -- registrato l'anno scorso -- si è nuovamente raggiunto il livello della primavera 1974.

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Precedenti accordi

L'estrema e reciproca dipendenza dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori di stagno e la corrente di scambi Sud-Nord, raramente così netta per un metallo, hanno favorito la conclusione d'accordi già da decenni1}. La prima convenzione tra Paesi produttori e consumatori di stagno è stata negoziata nel 1953 ed ha preso effetto nel 1956. Questo accordo, applicato senza interruzione, è stato rinnovato e completato ogni cinque anni. Esso rimane a tutt' oggi l'unico accordo nel campo delle materie prime minerali. Per gli altri metalli, la situazione è lungi dall'essere propizia a provvedimenti intesi a stabilizzare il mercato.

Visto che, grazie all'accordo sullo stagno, si dispone di una lunga esperienza in materia di controllo dei mercati di prodotti di base e visto che l'accordo medesimo è preso aovente a modello, l'allegato 1 del presente messaggio contempla uno scorcio dei cinque precedenti accordi sullo stagno.

1)

Dal 1921 esistono accordi .sullo stagno comportanti restrizioni all'esportazione e altri provvedimenti; innanzitutto tra la Malesia britannica e le Indie orientali olandesi (chiamato: Bandoeng-Pool); a decorrere dal 1929, sotto forma di un'Associazione di produttori di stagno, raggnippante 300 società e ditte. Nel 1931, è stato creato un piano di controllo internazionale dello stagno e nel 1934 è stata costituita la prima scorta stabilizzatrice di 8000 tonnellate. Tuttavia, l'inizio della seconda guerra mondiale ha posto un termine a tale accordo.

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Valutazione critica della situazione

Le strutture di produzione e di consumo dello stagno rappresentano le condizioni quasi ideali per un cartello di produttori. Il piccolo gruppo dei principali Paesi produttori, geograficamente concentrati nel Sud-Est Asiatico ha, per lo meno fino a poco tempo fa, cercato la cooperazione e non l'affrontamento con i Paesi industrializzati, tributari delle importazioni di stagno.

Questo atteggiamento era influenzato dalle voluminose riserve con le quali gli Stati Uniti volevano proteggersi contro provvedimenti cartellistici dei Paesi produttori. I consumatori sono però meglio protetti contro tali provvedimenti da un accordo sullo stagno equilibrato e funzionante. Il nuovo accordo rafforzerà la cooperazione tra gli Stati grazie a una ripartizione effettiva delle spese.

I cinque vecchi accordi, anche se non hanno ottenuto analogo successo, hanno contribuito in modo non trascurabile a stabilizzare a corto e a medio termine il mercato mondiale dello stagno. I Paesi produttori sono stati i primi ad approfittarne, ma hanno dovuto sopportare la maggior parte degli oneri finanziari. Non ci si deve stupire se, con i mezzi limitati a disposizione per orientare il mercato, non si è potuto rimediare efficacemente a tutte le situazioni -- a causa soprattutto della scorta stabilizzatrice molto limitata -- e se il Consiglio dello stagno non è sempre stato capace di trovare soluzioni ottimali. Questo si spiega, da un canto, per il fatto che negli ultimi decenni l'economia mondiale ha attraversato una fase evolutiva tumultuosa e, dall' altro, che si è dovuto sempre tener conto dei diversi punti di vista dei Paesi membri e, possibilmente, conciliarli tra loro.

Si è unanimi nel riconoscere che una più grande capacità della scorta stabilizzatrice può contribuire a ridurre l'ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi.

Tuttavia, la capacità massima della scorta è determinata in gran parte dalla situazione finanziaria dei Paesi produttori, relativamente poveri, e dall'analisi costi-benefici dei Paesi consumatori. Tutto questo conduce inevitabilmente a soluzioni di compromesso, come è avvenuto anche per il presente accordo. Ove esistesse una forte eccedenza dell'offerta rispetto alla domanda, si possono introdurre restrizioni all'esportazione destinate ad alleggerire temporaneamente il mercato. Nondimeno, l'applicazione di
questa misura completiva va effettuata con grande prudenza giacché, per ragioni d'ordine socio-tecnico-economico, sarebbe impensabile di chiudere le miniere da un giorno all'altro, indi riaprirle non appena opportuno. Gli interventi sconsiderati nella produzione compromettono anche l'approvvigionamento regolare del mercato, per cui provvedimenti di questo tipo sono sovente accolti con la massima riserva dai consumatori. Per equilibrare quindi, a lungo termine, l'offerta e la domanda dei prodotti minerari, occorrerà praticare una politica d'investimento previdente. In questo ambito un nuovo campo d'attività s'apre per il Consiglio dello stagno.

Nel quadro del programma integrato per i prodotti di base della CNUCED, l'accordo sullo stagno riveste un'importanza particolare per due ragioni.

Anzitutto, esso rappresenta, per un gran numero di materie prime, un modello di stabilizzazione dei mercati mondiali grazie ad una scorta stabiliz164

zatrice di provata efficacia. Inoltre, è uno dei pilastri dell'attuazione e del funzionamento del Fondo comune per i prodotti di base. Il collegamento dell'accordo sullo stagno con il Fondo influenzerebbe in misura decisiva l'azione di altri accordi di prodotti di base aventi una scorta stabilizzatrice (accordi sul cacao e sulla gomma naturale).

I negoziati concernenti il Sesto accordo sullo stagno hanno accentuato, invece di ridurle, le divergenze d'opinioni che opponevano già da un certo tempo la Bolivia -- Paese produttore -- e gli Stati Uniti -- Paese consumatore; queste divergenze concernevano campi delicati dell'accordo: controlli all'esportazione, criteri scelti per fissare e rivedere i prezzi dell'accordo, consultazioni obbligatorie riguardo alle misure di produzione nazionali e alle vendite di riserve strategiche. La partecipazione ulteriore di questi Stati è stata rimessa in questione. Washington ha perfino dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero aderito al nuovo accordo, non ritenendolo abbastanza equilibrato ed inoltre perché in esso non si teneva sufficientemente conto delle esigenze americane. Il mantenimento delle restrizioni all'esportazione sminuisce l'importanza che gli Stati Uniti volevano dare alla scorta stabilizzatrice in periodo d'offerta eccedentaria. Secondo i medesimi, la capacità della scorta è inoltre troppo piccola ed il finanziamento insufficiente. Mentre, dal punto di vista finanziario e funzionale, si potrebbe sopportare il ritiro della Bolivia, quarto Paese produttore, giacché la Malaysia e l'Indonesia hanno ormai firmato e ratificato il Sesto accordo sullo stagno, il rifiuto degli Stati Uniti è molto più imbarazzante. Con il loro 27 per cento del mercato, non soltanto bloccano l'entrata in vigore automatica e a titolo definitivo della convenzione -- che richiede la partecipazione dei Paesi che assicurano almeno l'80 per cento della produzione e l'80 per cento del consumo -- ma vien meno anche un contributo ingente da parte dei Paesi consumatori. I governi potrebbero, d'intesa comune, dopo 18 mesi d'applicazione provvisoria, mettere definitivamente in vigore l'accordo nonostante una partecipazione ridotta, ma tale decisione aumenterebbe considerevolmente gli oneri finanziari dei Paesi membri consumatori. Infatti, durante l'applicazione provvisoria dell' accordo,
gli impegni finanziari sono limitati. Se questo stato di cose dovesse perdurare, la capacità massima della scorta stabilizzatrice si ridurrebbe del 15 per cento circa dacché i mezzi disponibili non basteranno a coprire l'acquisto integrale delle 30 000 tonnellate di stagno che costituiscono la capacità normale della scorta. I meccanismi di stabilizzazione ne verrebbero indeboliti, a meno che si possa palliare -- almeno in parte -- alla penuria di risorse proprie contraendo un prestito più elevato per la scorta suppletiva.

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Interessi svizzeri

Vi proponiamo di approvare l'adesione della Svizzera all'accordo sullo stagno per ragioni di politica commerciale e di sviluppo. Nel nostro messaggio del 25 febbraio 1981 sui provvedimenti commerciali e sulle misure relative ai prodotti di base nel quadro della cooperazione allo sviluppo (FF 1981 II 1), vi abbiamo esposto in maniera dettagliata gli aspetti della politica di 165

sviluppo. L'adesione al Sesto accordo internazionale sullo stagno è quindi una prosecuzione di questa politica generalmente approvata.

L'importanza economica dello stagno è dovuta ai fattori seguenti: grazie alle sue qualità particolari, lo stagno è utilizzato in numerosi settori dell' industria svizzera per molteplici usi. In quanto materiale lavorabile, è sovente insostituibile al punto da rivestire, anche nel nostro Paese, un'importanza non trascurabile, pur costituendo una piccola parte, quantitativamente parlando, del prodotto finito. Contrariamente a quanto accade negli altri Paesi, la metà dello stagno importato in Svizzera è utilizzato nell'industria chimica (serve soprattutto a fabbricare materie plastiche). Si può affermare in maniera generale che in Svizzera la disponibilità effettiva dello stagno -- e dei prodotti in stagno -- è più importante del prezzo. Nondimeno, il valore relativamente elevato dello stagno fa sì che le importanti fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotono sui costi, anche quando la percentuale di stagno rappresenta una piccola parte del prodotto finito.

Nel 1981, la Svizzera ha importato 925 tonnellate di stagno lorde per un valore di 25 milioni di franchi di cui 158 tonnellate sono state riesportate durante lo stesso periodo (3,7 mio di fr.)1). Le altre importazioni effettuate sono le seguenti: 349 tonnellate di articoli in stagno (17 mio di fr.); 210 tonnellate di saldatura di stagno (3,4 mio di fr.) e 84 tonnellate di stagno (2 mio di fr.) sotto forma di lamine o di lamiere. Infine, 27 389 tonnellate (43 mio di fr.) di latta (contenente una percentuale di ca. 0,5% di stagno) sono state importate in Svizzera nel 1981, poiché il nostro Paese non ne fabbrica per ragioni tecniche.

Per un prodotto di base quale lo stagno, la sicurezza del nostro approvvigionamento dipende essenzialmente dal buon funzionamento e dalla trasparenza del mercato mondiale, da una base di rifornimento più ampia possibile, come anche da scorte sufficienti. È altresì importante che i prezzi alla produzione siano ragionevoli, giacché contribuiscono a mantenere la stabilità politica, la prosperità economica e un clima d'investimento favorevole nei Paesi esportatori e, pertanto, un approvvigionamento regolare del mercato. Siccome il presente accordo internazionale sullo stagno influisce in maniera positiva su questi vari fattori, la nostra adesione aumenterebbe la sicurezza del nostro approvvigionamento.

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Parte speciale Finalità e tenore dell'accordo

Al pari degli altri accordi sulle materie prime, l'accordo sullo stagno mira in primo luogo a ridurre l'ampiezza delle fluttuazioni dei prezzi. Il secondo scopo dell'accordo è l'equilibrio tra produzione e consumo mondiali.

Se i provvedimenti necessari per raggiungere questi scopi s'ispirano ampia1)

La voce doganale 8001 concerne parimenti le leghe di stagno contenenti oltre il 50 per cento di questo metallo.

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mente agli accordi precedenti sullo stagno, nel Sesto accordo sono stati nondimento introdotti cambiamenti importanti: - La scorta stabilizzatrice è ora finanziata in parti uguali dal gruppo dei Paesi produttori e da quello dei consumatori. Sino ad ora soltanto i produttori avevano l'obbligo di versare contributi; i Paesi consumatori invece vi contribuivano su base volontaria.

- La scorta stabilizzatrice si compone d'ora innanzi di una scorta normale di 30 000 tonnellate e di una scorta addizionale di 20 000 tonnellate. La capacità globale è quindi portata a 50 000 tonnellate. La finalità del quinto accordo era di 40 000 tonnellate, di cui solamente 30 000 a 35 000 erano assicurate da contributi effettivi dei Paesi produttori e consumatori.

- Benché i prezzi d'intervento continuino ad essere fissati dal Consiglio internazionale dello stagno, l'accordo ha fissato il prezzo massimo al 30 per cento oltre il prezzo minimo.

- Una quantità minima di 35 000 tonnellate di stagno detenuta dalla scorta stabilizzatrice è d'ora innanzi richiesta affinchè il Consiglio possa introdurre restrizioni all'esportazione.

- Non appena il Fondo comune per i prodotti di base entrerà in attività, il Consiglio dello stagno dovrà negoziare un accordo d'associazione con il Fondo.

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Disposizioni relative ai prezzi

L'accordo prevede un prezzo minimo e un prezzo massimo che determinano il momento in cui la scorta stabilizzatrice deve effettuare acquisti e vendite di stagno sul mercato. I prezzi sono fissati dal Consiglio. Se il Consiglio non può intendersi alla sua prima sessione, il prezzo minimo sarà quello in vigore alla fine del quinto accordo. Quanto al prezzo massimo dovrà essere sempre del 30 per cento al di sopra del prezzo minimo. Il margine tra questi due prezzi è diviso in tre parti uguali che determinano le modalità d'intervento della scorta stabilizzatrice.

Il Consiglio deve rivedere periodicamente il prezzo minimo. Esso potrà in ogni momento adeguarlo onde raggiungere gli obiettivi dell'accordo tenendo però conto delle condizioni del mercato. La determinazione di nuovi prezzi richiede la maggioranza semplice sia dei Paesi produttori sia di quelli consumatori (art. 27).

I prezzi determinanti per l'accordo sono, come in passato, espressi in ringgit malesi. In caso di modificazioni dei tassi di cambio, che potrebbero compromettere il buon funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce immediatamente per adeguare i prezzi ove fosse necessario (art. 31).

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Funzionamento della scorta stabilizzatrice

La capacità normale della scorta stabilizzatrice è di 30 000 tonnellate di stagno. Inoltre, l'accordo prevede una scorta addizionale di 20 000 tonnellate (art. 21). Il volume totale della scorta stabilizzatrice rappresenta circa 167

1/5 della produzione mondiale annua e % del commercio annuo di stagno lordo.

Il compito del Direttore della scorta stabilizzatrice è di impedire, mediante acquisti o vendite, che il prezzo del mercato superi il prezzo minimo o il prezzo massimo. Lo schema seguente spiega tale meccanismo: Indice À Vendite obbligatorie Prezzo massimo

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Parte superiore:

Interventi discrezionali del Direttore della scorta (saldandosi però con vendite nette)

Prezzo d'intervento 120 superiore

Parte mediana:

Nessun intervento senza l'autorizzazione espressa del Consiglio

Prezzo d'intervento 110 inferiore

Parte inferiore:

Interventi discrezionali del Direttore della scorta (saldandosi però con acquisti netti)

Prezzo minimo

100

Acquisti obbligatori (indice 100 = prezzo minimo) Se il prezzo del mercato si situa nella parte inferiore, il Direttore della scorta può effettuare acquisti e vendite di stagno a condizione che queste operazioni si saldino -- durante il periodo d'intervento -- con acquisti netti. Se il prezzo del mercato è inferiore al prezzo minimo, egli deve effettuare acquisti fino a che il prezzo del mercato si trovi nuovamente nella zona inferiore.

Se, invece, il prezzo del mercato si situa nella parte superiore del margine dei prezzi, il Direttore della scorta può effettuare vendite e acquisti, alla condizione, nuovamente, che queste operazioni si saldino con vendite nette. Se il prezzo del mercato supera il prezzo massimo, il Direttore deve vendere Io stagno fino ad esaurimento delle sue scorte oppure fino a che il prezzo del mercato scenda al di sotto del prezzo massimo.

Se, per contro, il prezzo del mercato si situa nella parte mediana, il Direttore della scorta stabilizzatrice non può effettuare operazioni a meno che non abbia ricevuto un'autorizzazione speciale del Consiglio (art. 28).

Il Consiglio può limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizza168

trice se lo ritiene necessario o auspicabile per salvaguardare gli interessi dei Membri (art. 29). Questa procedura apporta una flessibilità suppletiva nell applicazione dell'accordo.

Gli acquisti e le vendite sono operati normalmente sul mercato dello stagno di Penang (Malaysia) o sulla Borsa dei metalli di Londra.

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Finanziamento della scorta stabilizzatrice

La scorta normale (30 000 tonnellate) è finanziata per metà ciascuno dal gruppo dei produttori e da quello dei consumatori. All'interno di ciascuno dei due gruppi, i contributi sono ripartiti proporzionalmente alla percentuale di produzione o di consumo di ogni membro (art. 22). Nei due gruppi queste parti sono rivedute periodicamente (art. 14).

Il costo totale d'acquisto e di rotazione per la scorta stabilizzatrice è valutato a 450 milioni di dollari USA. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, i Membri dovranno versare in contanti i contributi necessari all'acquisto di 10 000 tonnellate di stagno. Il saldo dei contributi in contanti sarà versato su domanda del Consiglio e secondo i bisogni. L'ammontare dei contributi è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore alla data in cui sono chiesti i contributi (art. 22).

La scorta addizionale di 20 000 tonnellate è finanziata per mezzo di prestiti garantiti da «Warrant» sullo stagno della scorta normale. Ove i «Warrant» non bastassero, il Consiglio può chiedere agli Stati membri di dare garanzie governative per l'ottenimento dei crediti bancari necessari (art. 21 e 24).

Le modalità di questa procedura non sono state fissate nell'accordo ed è difficile valutare in cifre gli impegni che potrebbero risultarne per i Paesi Membri. Nondimeno si ritiene, generalmente, che la probabilità per i governi di dover fornire tali garanzie sia debole.

Un'associazione al Fondo comune per i prodotti di base permetterebbe anche all'accordo sullo stagno di procurarsi risorse finanziarie. L'accordo prevede infatti che il Consiglio negozierà le modalità di un'associazione al Fondo comune non appena quest'ultimo inizierà la propria attività (art. 25). Un'associazione di questo tipo alleggerirebbe i contributi diretti degli Stati membri dell'accordo sullo stagno ma richiederebbe, per contro, più ampie garanzie governative per i crediti accordati dal Fondo al Consiglio dello stagno.

Dopo la scadenza dell'accordo, lo stagno e gli averi disponibili saranno suddivisi fra i Membri proporzionalmente ai loro contributi. I membri potranno trasferire la propria parte in quanto nuovo contributo a un ulteriore accordo (art. 26).

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Controllo delle esportazioni

Oltre alla scorta stabilizzatrice è mantenuto anche il sistema del controllo delle esportazioni, ripreso dagli accordi precedenti. In periodo di sovrabbon169

danza il Consiglio può limitare le esportazioni a un tonnellaggio totale. Il quantitativo di ogni Paese esportatore è, di norma, proporzionale alle sue esportazioni durante i 12 mesi che precedono il periodo di controllo. Un periodo di controllo è normalmente dichiarato per un trimestre, ma può essere prorogato di tre mesi a più riprese. Un meccanismo automatico prevede l'aumento delle esportazioni autorizzate nel caso in cui il prezzo dello stagno sul mercato risalga e si mantenga nella parte mediana del margine di prezzo fissato dal Consiglio. D'altronde, i quantitativi -- una volta attribuiti -- non possono essere diminuiti durante il periodo in corso (art. 33 e 34).

Un periodo di limitazione delle esportazioni non può essere dichiarato se la scorta stabilizzatrice non raggiunge le 35 000 tonnellate di stagno. La decisione è presa dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei Paesi produttori e dei Paesi consumatori. Se la scorta tocca le 40 000 tonnellate, è sufficiente la maggioranza semplice in ciascun gruppo (art. 32).

Il superamento dei quantitativi d'esportazione è penalizzato. La sanzione consiste sia in un'ammenda versata in quanto contributo addizionale alla scorta stabilizzatrice, sia in una riduzione del quantitativo d'esportazione durante i periodi di controllo successivi (art. 36).

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Altre disposizioni

L'articolo 40 concerne le misure da prendere in caso di penuria grave di stagno. Se le limitazioni alle esportazioni sono ancora in vigore in quel momento, esse saranno immediatamente revocate. L'accordo raccomanda ai Membri di collocare sul mercato tutto lo stagno disponibile e di incoraggiare la produzione. Il Consiglio può inoltre prendere misure in vista di una ripartizione equa degli approvvigionamenti disponibili tra i Paesi membri consumatori. Infine, esso può consultare i Paesi produttori allo scopo di approvvigionare prioritariamente i Membri consumatori.

L'articolo 46 concerne lo sblocco delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali, vale a dire la vendita di riserve strategiche. Un Membro che desideri sbloccare le scorte deve consultare il Consiglio e vigilare affinchè queste operazioni non ostacolino la-produzione e l'occupazione nei Paesi esportatori. D'altra parte, ogni Membro può essere costretto a consultare il Consiglio in merito ai provvedimenti nazionali che incidono sulla situazione dell'offerta e della domanda (art. 43).

L'articolo 44 invita il Consiglio a cercare di ridurre gli ostacoli all'espansione del commercio dello stagno e dei prodotti di stagno. Inoltre, i Paesi membri non devono prendere provvedimenti restrittivi relativi all'impiego dello stagno fino a quando l'offerta è sufficiente (art. 41 cpv. 3 lett. a).

Tra le disposizioni amministrative, occorre rilevare la ripartizione dei voti nel Consiglio. Il gruppo dei produttori e quello dei consumatori detengono ciascuno 1000 voti. All'interno dei gruppi, il numero dei voti è proporzionale alla percentuale di mercato di ciascun Membro con cinque voti di base per Paese (art. 14). Le decisioni del Consiglio richiedono la 170

maggioranza -- semplice o qualificata -- di ciascuno dei due gruppi. Esse sono vincolanti per tutti i Membri (art. 41 cpv. 2). Nessuna riserva può essere fatta in merito all'accordo (art. 61).

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Entrata in vigore e durata

L'accordo è aperto alla firma fino al 30 aprile 1982. Esso entrerà provvisoriamente in vigore il 1° luglio 1982 se i Paesi produttori che assicurano almeno il 65 per cento della produzione e i Paesi consumatori che assicurano almeno il 65 per cento del consumo avranno depositato i loro strumenti di ratifica o avranno notificato che applicheranno l'accordo a titolo provvisorio. L'entrata in vigore definitiva richiede la partecipazione di Paesi che assicurano almeno l'80 per cento della produzione e l'80 per cento del consumo mondiali.

Se, il 1° giugno 1982, le percentuali richieste per l'entrata in vigore provvisoria non sono raggiunte, i governi che hanno ratificato l'accordo o che hanno notificato la sua applicazione a titolo provvisorio si riuniranno per decidere se e quando l'accordo entrerà in vigore tra loro.

Se, il 31 dicembre 1983, l'accordo è sempre in vigore a titolo provvisorio, gli Stati membri potranno decidere della sua entrata in vigore definitiva indipendentemente dalla percentuale di produzione e di consumo (art. 55).

La durata dell'accordo è fissata a cinque anni (a decorrere dalla data di entrata in vigore) e resterà dunque valido, presumibilmente, fino al 30 giugno 1987. Esso può essere prolungato per un periodo che non oltrepassi i due anni. Il Consiglio può, in ogni momento, decidere di por fine all'accordo (art. 59).

Gli Stati Membri possono ritirarsi al più presto dopo un termine di un anno e mediante preavviso di almeno dodici mesi. Se il Consiglio ha accettato la denuncia di un Membro, quest'ultimo può ritirarsi senza indugio dall'accordo. Un ritiro è altresì possibile in caso d'emendamento dell'accordo ritenuto inaccettabile da un Membro. Se le condizioni qui innanzi sono adempiute, il Membro che si ritira non perde il suo diritto al prodotto della liquidazione della scorta stabilizzatrice (art. 58).

3 31

Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale Conseguenze finanziarie

Occorre distinguere tra un contributo in contanti alla scorta stabilizzatrice normale (30 000 tonnellate), una garanzia eventuale per i prestiti contratti in favore della scorta addizionale (20 000 tonnellate) e, infine, un contributo annuo destinato a coprire le spese amministrative dell'organizzazione.

Al tasso di cambio attuale, la scorta normale esige un capitale massimo di un miliardo di franchi circa. La metà di questa somma è a carico degli Stati membri consumatori. Con una partecipazione analoga a quella del Quinto 171

accordo sullo stagno, la parte della Svizzera ammonterebbe a circa 2,3 milioni di franchi. Se gli Stati Uniti non aderiranno all'accordo (cfr. n. 14) e fintantoché esso sarà provvisoriamente in vigore, tale parte sarà tuttavia di circa 2,8 milioni di franchi. Ove si decidesse di mettere definitivamente in vigore l'accordo senza la partecipazione degli Stati Uniti, e se i Paesi consumatori dovessero compensare integralmente il contributo americano, quello svizzero, in contanti, potrebbe ascendere a 3,4 milioni di franchi. Nondimeno, per tale decisione del Consiglio è richiesta l'unanimità.

Un terzo dei contributi in contanti è esigibile all'entrata in vigore dell'accordo e il saldo, secondo i bisogni, su domanda del Consiglio dello stagno.

Scaduto l'accordo, la scorta stabilizzatrice è formalmente liquidata e ogni Paese membro riceve una parte del ricavo, in contanti o in stagno, proporzionalmente al suo contributo. Abitualmente questi averi sono computati nei contributi previsti dall'accordo successivo.

Per contro non sono disciplinate dall'accordo le modalità relative alle eventuali garanzie che i governi devono fornire allorché il Consiglio dello stagno contrae prestiti per la costituzione della scorta stabilizzatrice. Spetta al Consiglio fissarle a maggioranza qualificata. Di conseguenza è impossibile valutare gli impegni finanziari suppletivi a carico dei Paesi membri. Va esclusa comunque una responsabilità solidale, tanto è vero che possiamo stimare -- basandoci sul contributo in contanti alla scorta normale -- a 2 milioni di franchi al massimo l'eventuale garanzia fornita dal nostro Paese.

Giusta le esperienze fatte dal Consiglio dello stagno, la garanzia dei warrant di stagno della scorta normale dovrebbe nondimeno bastare per l'ottenimento dei crediti bancari necessari all'acquisto della scorta addizionale. Per questo motivo la capacità della scorta addizionale è stata fissata, di proposito, a un livello più basso di quello della scorta normale.

Se l'accordo sullo stagno s'associasse successivamente al Fondo comune per i prodotti di base, i contributi dei Paesi membri versati al Consiglio dello stagno verrebbero sensibilmente diminuiti. Il Fondo dovrebbe mettere a disposizione del Consiglio dello stagno i mezzi necessari fino al limite di credito convenuto. I Paesi partecipi dell'accordo
dovrebbero tuttavia fornire garanzie governative proporzionalmente al loro contributo.

Tutti i mezzi necessari alla scorta stabilizzatrice -- contributi in contanti e eventuali garanzie governative -- sono imputabili al nostro credito quadro (vecchio o nuovo) concernente le misure di politica economica e commerciale per la cooperazione internazionale allo sviluppo; le spese figurano nel piano finanziario 1983 e nelle previsioni finanziarie 1984/1985.

Il nostro contributo alle spese amministrative del Consiglio internazionale dello stagno ammonterà presumibilmente a 20 000 franchi annui. Conformemente alla pratica in vigore tali somme non saranno prelevate dal credito quadro concernente le misure di politica economica e commerciale, bensì iscritte in un articolo di bilancio ad hoc. Le risorse necessarie figurano nel piano finanziario 1983 e nelle previsioni finanziarie 1984/85.

172

32

Ripercussioni sull'effettivo del personale

L'applicazione del nuovo accordo comporterà un sovraccarico di lavoro per il servizio competente; ciò nonostante la nostra adesione non cagionerà nessun aumento dell'effettivo del personale.

33

Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

L'esecuzione del decreto federale proposto incombe esclusivamente alla Confederazione e non cagiona nessun onere per i Cantoni e i Comuni.

4

Linee direttive della politica di governo

L'adesione all'accordo internazionale sullo stagno non è espressamente menzionata nel nostro Rapporto del 16 gennaio 1980 sulle Linee direttive della politica governativa per la legislatura 1979/1983 (FF 1980 I 548).

Essa è tuttavia inclusa negli obiettivi generali della politica economica esterna e della politica dello sviluppo.

5

Costituzionalità

II decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che autorizza la Confederazione e concludere trattati con gli Stati esteri.

La competenza dell'Assemblea federale di approvare i trattati menzionati deriva dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

11 presente accordo può essere disdetto a breve termine e non implica un' unificazione multilaterale del diritto. Per contro, prevede la creazione di un'organizzazione internazionale a cui è espressamente riconosciuta la personalità giuridica e la quale consta di organismi le cui decisioni sono prese a maggioranza qualificata. L'organizzazione ha altresì la competenza di contrarre impegni reta dal diritto internazionale (treaty making power).

La nostra prima adesione all'accordo sullo stagno comporta quindi anche un' adesione a un'organizzazione internazionale. Il decreto federale proposto è pertanto sottoposto a referendum facoltativo, giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale.

12

Foglio federale 1982, Voi. II

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Decreto federale Disegno concernente il Sesto accordo internazionale sullo stagno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 gennaio 1982 1), decreta:

Art. l 1

II Sesto accordo internazionale sullo stagno, aperto alla firma il 3 agosto 1981 a Nuova York, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. b Cosi.).

" FF 1982 II 159

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Allegato 1 Precedenti accordi sullo stagno II primo accordo internazionale sullo stagno (1956-1961) modellato sulla Carta dell'Avana è entrato in vigore in un momento di eccedenza di capacità nei Paesi produttori. La costituzione di enormi riserve strategiche degli Stati Uniti s'è conchiusa a fine 1955; in quell'epoca-infatti le scorte toccavano le 350 000 tonnellate (rappresentanti il doppio della produzione mondiale annua).

In seguito, la domanda a livello mondiale è regredita fortemente.

Contrariamente agli accordi precedenti, il primo accordo sullo stagno 2> metteva l'accento su una scorta stabilizzatrice (di una capacità massima di 25 4001), e non sui controlli o restrizioni all'esportazione. Si è dovuto nondimeno utilizzare massicciamente ambedue queste misure al fine di mantenere entro i limiti fissati il prezzo del mercato.

Nel secondo anno la scorta stabilizzatrice aveva quasi raggiunto la sua capacità massima benché nel frattempo fossero state ridotte del 40 per cento e oltre le esportazioni, rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Inoltre, un fondo speciale aveva permesso di prelevare dal mercato 10 000 tonnellate supplementari di stagno. Tutto ciò non ha impedito al prezzo del mercato di scendere al di sotto del prezzo minimo per la prima e unica volta nella storia degli accordi sullo stagno. A decorrere dal 1959 la situazione del mercato è entrata in una fase più calma. Le vendite di stagno della scorta stabilizzatrice hanno permesso di mantenere fino alla primavera 1961 il prezzo nella parte media del prezzario, immutato dall'inizio del 1957. In seguito a un rincaro, la scorta stabilizzatrice è stata rapidamente esaurita, e il prezzo massimo è stato superato innanzi la scadenza del primo accordo.

// Secondo accordo internazionale sullo stagno (1961-1966) era caratterizzato da un'eccedenza mondiale della domanda. La capacità massima della scorta stabilizzatrice è stata ricondotta a 20 300 tonnellate, il cui còsto, come nell'accordo precedente, doveva essere assunto esclusivamente dai Paesi produttori. Dopo un aumento del 10 per cento del prezzario del primo accordo, il pezzo del mercato poté essere mantenuto entro i limiti fissati, fino al 1963. A fine 1962 si è proceduto a piccole operazioni di sostegno della scorta stabilizzatrice (sino a 3 300 tonnellate) per
un breve periodo. Non è stato tuttavia necessario introdurre controlli all'esportazione. L'annuncio degli Stati Uniti della loro intenzione di vendere una parte considerevole della loro riserva strategica ha provocato una perturbazione passeggera del mercato. Tali vendite sono iniziate 1}

La Carta dell'Avana è stata elaborata durante una Conferenza internazionale svoltasi all'Avana nel 1947/48; essa contempla disposizioni generali e principi applicabili al commercio mondiale.

2) I Paesi membri rappresentavano l'88 per cento della produzione mondiale ma soltanto il 37 per cento del consumo mondiale. I principali Paesi consumatori (Stati Uniti, Giappone, RFG) non hanno aderito all'accordo adducendo che le strutture e l'applicazione troppo unilaterali dell'accordo favorivano i Paesi produttori.

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a metà 1962 e, nel giugno 1966 allo scadere del secondo accordo, raggiungevano le 70000 tonnellate. Ciononostante, il prezzo del mercato ha costantemente superato -- talvolta anche di molto -- il prezzo massimo durante la seconda metà della durata dell'accordo. Anche rialzando il prezzario del 25 per cento, la tendenza non è stata modificata.

// Terzo accordo internazionale sullo stagno (1966-1971), pur non presentando una concezione veramente nuova, si differenziava dagli altri accordi con obiettivi e clausole generali più equilibrate e più favorevoli ai paesi consumatori. Esso si ispirava ai principi stabiliti nel quadro della CNUCED nel 1964 circa gli accordi internazionali sui prodotti di base. I cinque anni d'applicazione del terzo accordo sono stati caratterizzati da forti fluttuazioni dei prezzi e, pertanto, da un'attività accresciuta della scorta stabilizzatrice come anche da restrizioni moderate all'esportazione durante oltre quindici mesi. Soltanto verso la seconda metà del 1968 la scorta stabilizzatrice ha raggiunto il suo livello più alto, vale a dire, 11 500 tonnellate. Le vendite della riserva strategica degli Stati Uniti sono state ridotte e, durante i cinque anni d'applicazione dell'accordo, rappresentarono poco più di 23 000 tonnellate. Il prezzario è stato rialzato a tre riprese; il prezzo massimo e il prezzo minimo (espressi in lira sterlina, svalutata poi nel 1967) superarono del 35 per cento i prezzi in vigore prima dell'entrata in vigore del terzo accordo. L'insieme dei provvedimenti menzionati ha comunque permesso, per la prima volta e per tutta la durata dell'accordo, di mantenere il prezzo del mercato entro il margine fissato.

// Quarto accordo internazionale sullo stagno (1971-1976) si estendeva su un periodo estremamente movimentato per l'economia mondiale e, conseguentemente, per i mercati dei prodotti di base, con ripercussioni sia sull'evoluzione dei prezzi dello stagno sia su tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio internazionale dello stagno per seguire e controllare il più possibile l'evoluzione del mercato (vedere il grafico numero 1).

Durante la fase iniziale, relativamente calma, le riserve della scorta stabilizzatrice sono aumentate in modo continuo fino al 1972 (11 500 tonnellate) per poi esaurirsi, malgrado una prudente politica di vendita, a causa
della rapida ascesa dei prezzi dovuta alla crisi petrolifera. Nel periodo di recessione mondiale che ne è seguito, gli acquisti di sostegno della scorta stabilizzatrice si sono accumulati a un livello di prezzo nettamente superiore 1); questa volta superarono le 20000 tonnellate 2). Nel 1973 e nuovamente a partire dalla primavera 1975, sono state applicate restrizioni alle esportazioni. Nel 1973 e 1974 gli USA hanno venduto altre 44 000 tonnellate di stagno della loro riserva strategica. Nel 1971 l'Unione Sovietica, per la prima volta, ha aderito all'accordo sullo stagno.

1}

Dopo le fluttuazioni della moneta britannica, si era optato, ai fini dell'accordo, per il corso del mercato di Penang espresso in ringgits malesi.

2) La capacità massima della scorta stabilizzatrice era stata aumentata da contributi volontari -- i primi del genere -- di due Paesi consumatori: i Paesi Bassi e la Francia, che hanno messo a disposizione della scorta 2 milioni di lire sterline.

176

// Quinto accordo internazionale sullo stagno è rimasto in vigore per sei anni (1976-1982). Questo periodo è caratterizzato da costi di produzione e prezzi di mercato mondiale costantemente in rialzo; inoltre, il Consiglio internazionale dello stagno ha dovuto adattare, quasi ogni anno, il prezzario per poter seguire, ma sempre con un certo ritardo, l'evoluzione del mercato (vedere il grafico 2). Il 13 gennaio 1977, le 2 800 tonnellate che la scorta stabilizzatrice deteneva alla scadenza del quarto accordo sono state vendute.

Dalla metà del gennaio 1977 fino all'autunno 1980, il prezzo del mercato superava quello massimo in vigore; ne è seguita una notevole pressione dell'offerta che ha fatto intervenire, verso la metà del 1981, la scorta stabilizzatrice allo scopo di sostenere temporaneamente il mercato. Da quel momento però, la tendenza al rialzo del corso dello stagno ha segnato una ripresa e la scorta stabilizzatrice ha dovuto effettuare nuove vendite.

Con l'adesione degli Stati Uniti al quinto accordo, il numero dei Paesi consumatori è salito a 24. Quest'ultimi rappresentano la quasi totalità (95 per cento) delle importazioni mondiali di stagno. L'adesione degli Stati Uniti è stata influenzata dalla nuova normativa secondo cui i Paesi membri consumatori devono essere approvvigionati su basi preferenziali, nella misura del possibile, in caso di calo dell'offerta. La principale innovazione di questo accordo consisteva tuttavia nel fissare, per la prima volta, a 20 000 tonnellate i contributi volontari dei Paesi consumatori alla scorta stabilizzatrice. II Belgio, la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Giappone, i Paesi Bassi e la Norvegia hanno versato successivamente contributi considerevoli in contanti; gli Stati Uniti invece hanno manifestato l'intenzione di versare un contributo in stagno metallo di 5000 tonnellate, delle quali però sono state fornite soltanto 1500 tonnellate dopo lunghe discussioni. In totale; i contributi dei Paesi consumatori non superarono le 10 000-15 000 tonnellate, di contro ai contributi obbligatori dei Paesi produttori (20 000 tonnellate).

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Quarto accordo internazionale sullo stagno (1° luglio 1971 al 30 giugno 1976)

Quinto accordo internazionale sullo stagno (1° luglio 1976 al 30 giugno 1982)

Allegato 2

Sesto Accordo internazionale sullo stagno

Traduzione *>

Preambolo I Paesi partecipanti Consapevoli a) Del grande aiuto che gli accordi sui prodotti possono apportare allo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in via di sviluppo, contribuendo a garantire la stabilità dei prezzi e a promuovere l'incremento regolare degli introiti di esportazione e l'espansione dei mercati delle materie prime; b) Della comunanza e dell'interdipendenza degli interessi dei paesi produttori e dei paesi consumatori e dell'importanza di una cooperazione continua tra di essi per conseguire gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo e per risolvere i problemi relativi allo stagno mediante un accordo internazionale su questo prodotto, vista la funzione che l'accordo internazionale sullo stagno può svolgere nell'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale; e) Dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende largamente dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno ; d) Della necessità di proteggere e di stimolare la prosperità e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in sviluppo onde garantire approvvigionamenti di stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) Dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, di mantenere e di accrescere il loro potere di acquisto all'importazione e f) Dell'interesse di rendere più razionale l'impiego dello stagno, tanto nei paesi in via di sviluppo che nei paesi industrializzati, al fine di contribuire alla conservazione delle risorse mondiali di stagno, Hanno convenuto quanto segue : Capitolo I: Obiettivi Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono: II

Dal testo originale francese.

180

Accordo internazionale sullo stagno a) Di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiali di stagno e di attenuare le gravi difficoltà che un'eccedenza o una penuria di stagno previste o effettive potrebbero provocare; b) Di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione provenienti dallo stagno; e) Di stabilire disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti d'esportazione provenienti dallo stagno, particolarmente quelli dei paesi produttori in via di sviluppo, in modo da procurare a questi paesi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori ; d) Di assicurare condizioni che permettano di imprimere alla produzione di stagno un ritmo dinamico e in aumento, mediante introiti remunerativi per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e a realizzare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) Di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficoltà che potrebbero risultare da squilibri tra l'offerta e la domanda di stagno; f) Di promuovere un impiego più diversificato dello stagno e la trasformazione in loco, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo; g) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficoltà che i paesi consumatori potrebbero incontrare; h) Di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi un'eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficoltà che i paesi produttori potrebbero incontrare; i) Di passare in rassegna gli sblocchi, operati da taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficoltà che potrebbero manifestarsi; j) Di prendere costantemente in considerazione la necessità di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, soprattutto mediante le risorse di assistenza tecnica e finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altri organismi delle Nazioni
Unite, i metodi più efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; k) Di favorire l'espansione del mercato dello stagno nei paesi produttori in via di sviluppo al fine di incoraggiarli a svolgere una funzione più importante nella commercializzazione dello stagno, e 1) Di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno ai sensi del quinto Accordo internazionale sullo stagno (qui di seguito denominato quinto Accordo) e di quelli precedenti.

181

Accordo internazionale sullo stagno

Capitolo II: Definizioni Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Accordo bisogna intendere per: Stagno, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il «minerale» è reputato non contenere: a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento, b) la materia che è stata eliminata durante il trattamento; Stagno-metallo, lo stagno raffinato di buona qualità di titolo uguale o superiore al 99,75 per cento; Scorta régulatrice, la scorta stabilizzatrice costituita in applicazione e gestita conformemente al capitolo XIII del presente Accordo; Garanzie governative/impegni governativi, gli obblighi finanziari nei confronti del Consiglio sottoscritti dai Membri a titolo di garanzia per il finanziamento della scorta régulatrice addizionale conformemente all'articolo 21. Tali garanzie/impegni possono, se del caso, provenire da istituzioni appropriate dei Membri interessati. I Membri sono responsabili dinanzi al Consiglio fino all'importo delle loro garanzie/dei loro impegni.

Stagno-metallo detenuto, gli averi in stagno-metallo della scorta régulatrice, ivi compreso il metallo acquistato per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e non compreso il metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato; Tonnellata, la tonnellata metrica, ossia 1000 chilogrammi; Periodo di controllo, un periodo che il Consiglio ha dichiarato tale e per il quale è stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate; Trimestre, un trimestre che ha inizio il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio o il 1° ottobre; Esportazioni nette, la quantità esportata alle condizioni enunciate nella prima parte dell'allegato C del presente Accordo, meno la quantità importata, determinata conformemente alla seconda parte del suddetto allegato; Membro, un paese il cui governo ha ratificato, accettato o approvato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato al depositario conformemente all'articolo 53 di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio, o un'organizzazione che risponda alle condizioni enunciate all'articolo 56; Membro produttore, un Membro che il Consiglio ha dichiarato, con l'accordo di tale Membro, essere un
Membro produttore; Membro consumatore, un Membro che il Consiglio ha dichiarato, con l'accordo di tale Membro, essere un Membro consumatore; Maggioranza semplice, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata dalla maggioranza dei suffragi espressi dai Membri; 182

Accordo internazionale sullo stagno Maggioranza ripartita semplice, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei suffragi espressi dai Membri produttori e dalla maggioranza dei suffragi espressi dai Membri consumatori; Maggioranza ripartita dei due terzi, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai Membri produttori e dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai Membri consumatori; Entrata in vigore, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, sia a titolo definitivo o a titolo provvisorio conformemente all'articolo 55; Esercizio finanziario, un periodo di un anno con inizio al 1° luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente; Sessione, una riunione che comprende una o più sedute del Consiglio.

Prima parte: II Consiglio internazionale dello stagno: Disposizioni costituzionali Capitolo III: II Consiglio internazionale dello stagno Articolo 3 Permanenza e sede del Consiglio internazionale dello stagno 1. Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato i) Consiglio), istituito a norma dei precedenti accordi internazionali sullo stagno, continuerà ad esistere per assicurare l'applicazione del sesto Accordo internazionale sullo stagno, con la composizione, i poteri e le funzioni previste nel presente Accordo.

2. La sede del Consiglio è situata nel territorio di un Membro.

3. Fatta salva la condizione enunciata al paragrafo 2 del presente articolo, la sede del Consiglio è a Londra, a meno che esso, a maggioranza ripartita dei due terzi, non decida altrimenti.

Articolo 4 Composizione del Consiglio 1. Il Consiglio è composto di tutti i Membri.

2. a) Ciascun Membro è rappresentato nel Consiglio da un solo rappresentante e può designare supplenti e consulenti per assistere alle sessioni ; b) Un rappresentante supplente è abilitato ad agire e a votare in nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali.

Articolo 5 Categorie di Membri 1. Ciascun Membro è dichiarato dal Consiglio, con l'accordo del Membro interessato, essere un Membro produttore o un Membro consumatore, non 183

Accordo internazionale sullo stagno appena il Consiglio abbia ricevuto notifica dal depositario che questo Membro ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione conformemente all'articolo 52 o all'articolo 54 o ha notificato, conformemente all'articolo 53, di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio.

2. La classificazione in Membri produttori e Membri consumatori viene effettuata rispettivamente sulla base della produzione mineraria interna e su quella del consumo di stagno-metallo, restando inteso che: a) La classificazione di un Membro produttore, che consumi una percentuale sostanziale di stagno-metallo proveniente dalla propria produzione mineraria interna, avviene, con l'accordo di tale Membro, sulla base delle sue esportazioni di stagno; b) La classificazione di un Membro consumatore, la cui produzione mineraria interna rappresenta una percentuale sostanziale dello stagno che esso consuma, avviene, con l'accordo di tale Membro, sulla base delle sue importazioni di stagno.

3. Ciascun governo può far indicare, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o notificando, conformemente all'articolo 53, di applicare il presente Accordo a titolo provvisorio, a quale categoria di Membri esso ritiene di dover appartenere.

4. Nella prima sessione che esso terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio prenderà le decisioni necessarie per l'applicazione del presente articolo con l'accordo di Membri produttori rappresentanti oltre il 50 per cento del totale delle percentuali di produzione indicate nell'allegato A del presente Accordo per i Membri produttori e di Membri consumatori rappresentanti oltre il 50 per cento del totale delle percentuali di consumo indicate nell'allegato B del presente Accordo per i Membri consumatori.

Articolo 6 Cambiamento di categoria 1. Quando, in seguito a riscontri statistici, un Membro è passato dalla posizione di Membro produttore a quella di Membro consumatore, o viceversa, il Consiglio, su richiesta di questo Membro, o di propria iniziativa con l'accordo del Membro in parola, prende in considerazione questa nuova posizione, decide il cambiamento di categoria e determina la percentuale applicabile conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 14.
2. A decorrere dal momento in cui la percentuale di cui al paragrafo 1 di cui sopra è applicabile, il Membro interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai Membri della categoria cui questo Membro apparteneva precedentemente, ad eccezione degli obblighi finanziari o di altra natura non soddisfatti che era tenuto a rispettare nella categoria precedente, e acquisisce tutti i diritti e privilegi ed è tenuto a rispettare tutti gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai Membri della categoria a cui ormai appartiene.

184

Accordo internazionale sullo stagno

Capitolo IV: Poteri e funzioni Articolo 7 Poteri e funzioni del Consiglio II Consiglio: a) Ha ogni potere e svolge tutte le funzioni necessarie all'amministrazione e all'esecuzione del presente Accordo; b) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessità del conto amministrativo stabilito ai sensi dell'articolo 17 o per le necessità del conto della scorta régulatrice conformemente all'articolo 24; e) Riceve dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiede, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta régulatrice che esso stima necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente al presente Accordo; d) Può chiedere ai Membri di fornire tutti i dati disponibili concernenti la produzione di stagno, i costi di produzione dello stagno, il livello della produzione di stagno, il consumo di stagno, il commercio internazionale e le giacenze di stagno, nonché qualsiasi altra informazione necessaria per una buona amministrazione del presente Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell'articolo 47 relative alla sicurezza nazionale; i Membri devono compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste; e) Stabilisce le norme di funzionamento della scorta régulatrice, che comprendono in specie le misure finanziarie applicabili ai Membri che vengono meno agli obblighi derivanti dall'articolo 22; f) Pubblica, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attività durante detto esercizio; g) Pubblica, dopo la fine di ciascun trimestre, ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, a meno che il Consiglio non decida altrimenti, una situazione indicante il quantitativo di stagno-metallo detenuto nella scorta regolatrice alla fine del trimestre in parola; h) Prende ogni opportuna disposizione ai fini di consultazioni e di cooperazione con: i) l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi appropriati, in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; e ii) i non membri, che sono Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano Parti contraenti dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.

Articolo 8 Procedure del Consiglio II Consiglio: a) Stabilisce il proprio regolamento interno; 185

Accordo internazionale sullo stagno b) Può prendere ogni disposizione che ritiene necessaria per esprimere pareri al Presidente esecutivo quando il Consiglio non è riunito in sessione; e) Può, in qualunque momento: i) A maggioranza ripartita dei due terzi, delegare a qualsiasi organo ausiliario di cui all'articolo 9 quei poteri del Consiglio che richiedono soltanto una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti : - la fissazione e la ripartizione dei contributi in conformità agli articoli 20 e 22 rispettivamente; - il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli articoli 27 e 31 ; - la modalità del controllo delle esportazioni di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36; o - l'azione in caso di penuria di stagno di cui all'articolo 40; ii) A maggioranza semplice, revocare qualsiasi delega di poteri a qualsiasi organo ausiliario.

Articolo 9 Organi ausiliari del Consiglio 1. Gli organi ausiliari qui appresso, istituiti dal Consiglio in virtù dei precedenti accordi internazionali sullo stagno, permangono per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni: a) Comitato economico e di esame dei prezzi; b) Comitato amministrativo; e) Comitato del finanziamento della scorta régulatrice; d) Comitato dei costi e dei prezzi; e) Comitato dello sviluppo; f) Comitato di verifica dei poteri; g) Comitato di statistica.

2. Il Consiglio può istituire qualsiasi altro organo ausiliario che reputa necessario.

3. Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, stabilisce la composizione e il mandato dei propri organi ausiliari.

4. Ogni organo ausiliario può, salvo decisione contraria del Consiglio, stabilire il proprio regolamento interno.

5. Sebbene gli organi ausiliari enumerati al paragrafo 1 del presente articolo permangano, il Consiglio può, in qualsiasi momento, porre fine al mandato di uno qualsiasi dei propri organi ausiliari.

Articolo 10 Statistiche e studi II Consiglio: a) Prende disposizioni affinchè si proceda, almeno una volta per trimestre, a una valutazione della produzione e del consumo probabili di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi ai fini di stimare la posizione 186

Accordo internazionale sullo stagno statistica globale dello stagno durante il periodo considerato e a tal fine può tener conto di qualsiasi altro fattore pertinente; b) Prende disposizioni per Io studio continuo dei costi di produzione dello stagno, del livello della produzione di stagno, delle tendenze dei prezzi, delle tendenze del mercato e dei problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a tal fine, esso intraprende o fa eseguire gli studi che ritiene opportuni sui problemi dell'industria dello stagno; e) Si tiene al corrente delle nuove utilizzazioni dello stagno e della messa a punto di prodotti sostitutivi che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali; e d) Incoraggia il rafforzamento delle relazioni con le organizzazioni che si dedicano alla ricerca sull'esplorazione efficace, sulla produzione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione dello stagno, e una più ampia partecipazione a dette organizzazioni.

Capitolo V: Organizzazione e amministrazione Articolo 11 Presidente esecutivo e Vicepresidente del Consiglio 1. Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che può essere cittadino di uno dei membri. La questione della designazione del Presidente esecutivo sarà esaminata nella prima sessione che il Consiglio terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Non potrà essere designato Presidente esecutivo chiunque abbia esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la designazione.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostacolano la designazione di un membro del personale del Consiglio come Presidente esecutivo.

4. Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonché le altre modalità e condizioni alle quali egli esercita le sue funzioni.

5. Il Presidente esecutivo convoca le sessioni e presiede le sedute del Consiglio; egli non partecipa al voto.

6. Ogni anno il Consiglio elegge due Vicepresidenti scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei Membri produttori e fra i rappresentanti dei Membri consumatori. I due Vicepresidenti sono denominati rispettivamente primo Vicepresidente e secondo Vicepresidente. Il primo Vicepresidente è scelto alternativamente
fra i Membri produttori e fra i Membri consumatori.

7. Se il Presidente esecutivo presenta le dimissioni o si trova nell'impossibilità definitiva di svolgere le proprie funzioni, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del pre187

Accordo internazionale sullo stagno sente articolo. Nell'attesa di tale designazione o durante l'assenza momentanea del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente, o, se necessario, il secondo Vicepresidente, lo sostituisce con la sola funzione di presiedere alle sedute, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il Consiglio inoltre prevede nel suo regolamento interno la designazione di un capo provvisorio del Servizio amministrativo responsabile dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13, durante l'assenza momentanea del Presidente esecutivo o nell'attesa della nomina del nuovo Presidente esecutivo conformemente al presente paragrafo.

8. Quando un Vicepresidente sostituisce il Presidente esecutivo in applicazione delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, egli non partecipa al voto; il diritto di voto del Membro che egli rappresenta può essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 o del paragrafo 3 dell'articolo 15.

Articolo 12 Sessioni del Consiglio 1. Il Consiglio, salvo decisione contraria, tiene quattro sessioni l'anno.

2. a) Le sessioni sono convocate dal Presidente esecutivo o, dopo consultazione con il primo Vicepresidente, dal capo provvisorio del servizio amministrativo. Oltre che nelle altre circostanze espressamente previste dal presente Accordo, il Consiglio si riunisce anche: i) su richiesta di cinque Membri; ii) su richiesta di Membri che detengano insieme almeno 250 voti; o iii) su iniziativa del Presidente esecutivo.

b) II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà la prima sessione in virtù del presente Accordo, di modo che essa abbia inizio non oltre otto giorni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Salvo decisione contraria del Consiglio, le sessioni hanno luogo presso la sede del Consiglio. Esse sono indette con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo in caso di urgenza; in tal caso esse possono essere convocate con un preavviso di 72 ore dal Presidente esecutivo o se le disposizioni del presente Accordo l'esigono altrimenti.

4. A ciascuna seduta del Consiglio, il quorum è reputato raggiunto quando i rappresentanti presenti detengono insieme i due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e i due
terzi del totale dei voti di tutti i Membri consumatori. Se, il giorno stabilito per l'apertura di una sessione del Consiglio, il quorum sopra indicato non è raggiunto, è convocata una nuova seduta dopo un termine di almeno sette giorni; il quorum è allora reputato raggiunto se i rappresentanti presenti detengono insieme almeno 500 voti di tutti i Membri produttori e almeno 500 voti di tutti i Membri consumatori.

188

Accordo internazionale sullo stagno Articolo 13 II personale del Consiglio 1. Il Presidente esecutivo designato conformemente all'articolo 11 è responsabile davanti al Consiglio dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente alle decisioni del Consiglio.

2. Il Presidente esecutivo è inoltre responsabile della direzione dei servizi amministrativi e del personale.

3. Il Consiglio nomina un Direttore della scorta régulatrice (in appresso denominato «il Direttore») e un Segretario del Consiglio (in appresso denominato «il Segretario»), e stabilisce le modalità e condizioni di lavoro di questi due funzionari.

4. Il Consiglio impartisce istruzioni al Presidente esecutivo sul modo in cui il Direttore deve assolvere le proprie responsabilità enunciate nel presente Accordo.

5. Il Presidente esecutivo è assistito dal personale che il Consiglio reputa necessario. Tutto il personale, compresi il Direttore e il Segretario, è responsabile davanti al Presidente esecutivo. Le modalità di assunzione e le condizioni di lavoro del personale devono essere approvate dal Consiglio.

6. Né il Presidente esecutivo, né i membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio e nel trasporto dello stagno, nelle attività pubblicitarie concernenti lo stagno o in qualsiasi altra attività riferentesi allo stagno.

7. Nell'esercizio delle loro funzioni, né il Presidente esecutivo né i membri del personale devono sollecitare né accettare istruzioni da alcun governo né da alcuna persona o autorità diversa dal Consiglio o da qualsiasi persona che agisca in nome del Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Accordo. Essi si astengono da qualsiasi azione che possa portare pregiudizio alla loro posizione di funzionari internazionali responsabili unicamente davanti al Consiglio. Ogni Membro s'impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilità del Presidente esecutivo e dei membri del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.

8. Né il Presidente esecutivo, né il Direttore, né il Segretario del Consiglio, né alcun altro membro del personale del Consiglio debbono divulgare informazioni concernenti l'amministrazione o l'esecuzione del presente Accordo, fatto salvo quanto il Consiglio può autorizzare o quanto è loro necessario per adempiere debitamente i loro doveri ai sensi del presente Accordo.

Capitolo VI: Voto del Consiglio Articolo 14 Percentuali e voti 1. I Membri produttori detengono insieme 1000 voti. Ogni Membro produt13

Foglio federale 1982, Voi. II

189

Accordo internazionale sullo stagno tore riceve un numero iniziale di cinque voti; il resto è diviso tra i Membri produttori in una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di produzione di ciascuno come indicato nelle tabelle redatte o rivedute dal Consiglio conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 del presente articolo.

2. I Membri consumatori detengono insieme 1000 voti. Ogni Membro consumatore riceve un numero iniziale di cinque voti o, se vi sono più di 30 Membri consumatori, il maggior numero intero in modo che il numero iniziale complessivo di voti non superi 150; il resto è diviso tra i Membri consumatori ia una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di consumo di ciascuno, come indicato nelle tabelle redatte o rivedute dal Consiglio conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 del presente articolo.

3. Ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio, nella sua prima sessione, redigerà le tabelle delle percentuali di produzione e di consumo dei Membri produttori e dei Membri consumatori. Le tabelle cosi redatte sono immediatamente valide.

4. Le tabelle redatte conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono poi rivedute ogni anno e ogni volta che la composizione si modifica o un Membro cambia categoria. Le tabelle così redatte sono immediatamente valide.

5. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio stabilisce la ripartizione o la nuova ripartizione delle percentuali di produzione per i Membri produttori, conformemente all'allegato F del presente Accordo.

6. Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi, rivedere l'allegato F.

7. Ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio stabilisce la ripartizione o la nuova ripartizione delle percentuali di consumo per i Membri consumatori, con riferimento alla media del consumo di stagno di ciascun Membro consumatore durante ognuno dei tre anni civili precedenti.

8. Nessun Membro detiene oltre 450 voti.

9. Non vi è frazionamento dei voti.

Articolo 15 Procedura di voto del Consiglio 1. Ciascun Membro ha il diritto di emettere il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un Membro non può dividere i suoi voti. Un Membro che si astiene è considerato come se non avesse votato.

2. Le decisioni del Consiglio, salvo
disposizione contraria, sono prese a maggioranza ripartita semplice.

3. Ogni Membro può, nelle forme approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro Membro a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i propri diritti di voto in ogni sessione o seduta del Consiglio.

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Accordo internazionale sullo stagno Capitolo VII: Privilegi e immunità Articolo 16 Privilegi e immunità 1. Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso ha in particolare la capacità di contrattare, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio.

2. Nel territorio di ogni Membro il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione di tale Membro lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo.

3. Sono concesse al Consiglio, nel territorio di ogni Membro, tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo.

4. Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio nel territorio del governo ospitante saranno regolati da una convenzione di stabilimento tra il governo ospitante e il Consiglio.

Seconda parte: Disposizioni finanziarie Capitolo Vili: Conti e verifica dei conti Articolo 17 Conti finanziari 1. a) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti : il conto amministrativo e il conto della scorta régulatrice.

b) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del Direttore, del Segretario e del personale, vengono imputate al conto amministrativo.

e) Tutte le spese unicamente attribuibili a transazioni o a operazioni della scorta régulatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, sono imputate dal Direttore al conto della scorta regolatrice.

d) L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa è determinata dal Presidente esecutivo.

2. Il Consiglio non è responsabile delle spese sostenute dai rappresentanti presso il Consiglio o dai loro supplenti e consulenti.

Articolo 18 Monete di pagamento I versamenti in contanti effettuati dai Membri nel conto amministrativo conformemente agli articoli 20 e 60, i versamenti in contanti effettuati dai Membri nel conto della scorta regolatrice conformemente agli articoli 22 e 23, i versamenti in contanti imputati al conto amministrativo a destinazione dei Membri 191

Accordo internazionale sullo stagno conformemente all'articolo 60 e i versamenti in contanti imputati al conto della scorta régulatrice a destinazione dei Membri conformemente agli articoli 22, 23 e 26 sono stabiliti nella moneta del paese ospitante e fatti in tale moneta 0. a scelta del Membro interessato, il controvalore della somma dovuta nella moneta del paese ospitante può essere versato, al tasso di cambio in vigore alla data del pagamento, in qualsiasi moneta liberamente convertibile nella moneta del paese ospitante sui mercati dei cambi.

Articolo 19 Verifica dei conti 1. Il Consiglio nomina dei verificatori di conti che sono incaricati di verificare la sua contabilità.

2. Il Consiglio pubblica, al più presto possibile dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, il conto amministrativo e il conto della scorta régulatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.

Capitolo IX: II conto amministrativo Articolo 20 Bilancio di previsione 1. Il Consiglio approverà, nella prima sessione che terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il bilancio degli introiti e delle spese corrispondenti al conto amministrativo per il periodo che intercorre tra la data dell'entrata in vigore del presente Accordo e la fine del primo esercizio finanziario. In seguito, esso approva un bilancio annuo per ogni esercizio finanziario. Qualora, ad un momento qualsiasi nel corso di un esercizio finanziario, il saldo restante nel conto amministrativo appaia, a causa di circostanze impreviste che si sono verificate o che rischiano di verificarsi, insufficiente per far fronte alle spese amministrative del Consiglio, quest'ultimo può approvare un bilancio supplementare per il resto di detto esercizio.

2. Sulla base dei bilanci menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio fissa, nella moneta del paese ospitante, il contributo al conto amministrativo di ogni Membro, che è tenuto a versare tutto il suo contributo al Consiglio appena viene informato della cifra stabilita. Ogni Membro versa, per ciascun voto che detiene alla data della fissazione del suo contributo, due millesimi dell'importo totale richiesto.

3. Ogni
Membro che, entro i sei mesi successivi alla data in cui è stato informato dell'ammontare del suo contributo al conto amministrativo, non ha provveduto al versamento, può essere privato del suo diritto di voto dal Consiglio. Se detto Membro non ha versato il proprio contributo entro i 12 mesi che seguono la data dell'avviso, può essere privato dal Consiglio di ogni altro diritto che possiede in virtù del presente Accordo, restando inteso che il Con192

Accordo internazionale sullo stagno siglio, non appena ricevuta la somma del contributo dovuto, consente che il membro interessato eserciti nuovamente i diritti di cui esso era stato privato in applicazione del presente paragrafo.

Capitolo X: II conto della scorta regolatrice Articolo 21 Costituzione e volume della scorta regolatrice Per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, è segnatamente costituita una scorta regolatrice composta di una scorta normale di 30000 tonnellate di stagno-metallo, finanziata dai contributi dei governi, e da una scorta addizionale di 20 000 tonnellate di stagno-metallo, finanziata per mezzo di prestiti garantiti da «warrants» di deposito e, all'occorrenza, da garanzie governative/ impegni governativi.

Articolo 22 Finanziamento della scorta regolatrice normale 1. Il finanziamento della scorta regolatrice normale è, in qualsiasi momento, suddiviso in modo uguale tra i Membri produttori e i Membri consumatori.

Esso può, all'occorrenza, provenire da istituzioni appropriate dei Membri interessati.

2. Un contributo iniziale pari al valore monetario di 10 000 tonnellate di stagno-metallo è esigibile alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Il saldo dei contributi pari all'equivalente in valore monetario delle 20000 tonnellate di stagno-metallo restanti diventa esigibile alla data o alle date che il Consiglio può fissare.

3. I contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ripartiti dal Consiglio tra i Membri proporzionalmente alla percentuale di produzione o di consumo di ciascuno come indicato nelle tabelle redatte o rivedute dal Consiglio, conformemente al paragrafo 3 o al paragrafo 4 dell'articolo 14, che sono applicabili al momento della ripartizione dei contributi.

4. L'ammontare dei contributi di cui al paragrafo 2 del presente articolo è stabilito con riferimento al prezzo minimo in vigore alla data in cui i contributi sono chiesti.

5. Il contributo iniziale di un Membro, esigibile in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, può essere pagato, con l'approvazione del Membro medesimo, in forma di girata dal conto della scorta regolatrice costituito in virtù del quinto Accordo.

6. Se, in un qualsiasi momento, il Consiglio detiene nel conto della scorta regolatrice delle liquidità il cui ammontare totale superi l'equivalente in valore monetario di 10 000 tonnellate di stagno-metallo al prezzo minimo in vigore, esso può autorizzare rimborsi ai Membri sulla base di tale saldo positivo proporzionalmente ai contributi che essi hanno versato in virtù del presente 193

Accordo internazionale sullo stagno articolo. Su richiesta di un Membro, l'ammontare del rimborso al quale esso ha diritto può rimanere iscritto sul conto della scorta régulatrice.

7. Finché il presente Accordo è in vigore a titolo provvisorio, e nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il contributo di un Membro che il Consiglio dovrà stabilire non può superare il 125 per cento dell'ammontare del suo contributo calcolato proporzionalmente alla propria percentuale di produzione o di consumo come indicato nell'allegato A o B del presente Accordo.

Articolo 23 Contributi arretrati al conto della scorta regolatrice 1. Un Membro che non adempia il proprio obbligo di contribuire al conto della scorta regolatrice, alla data in cui il suo contributo è esigibile, è considerato in mora nei suoi versamenti. Un Membro in mora di 60 o più giorni non figura tra i Membri quando il Consiglio deve prendere una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I diritti di voto e altri diritti al Consiglio di un Membro in mora di 60 o più giorni nei suoi versamenti, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, sono sospesi, a meno che il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi, non decida altrimenti, restando inteso che un ritardo nell'adempimento dell'obbligo di un Membro di contribuire al conto della scorta regolatrice non è considerato tale ai sensi del presente paragrafo se esso concerne esclusivamente la frazione del contributo che supera l'ammontare corrispondente alla quota del costo preventivo indicata per tale Membro nell'allegato G del presente Accordo.

3. Il Consiglio può domandare agli altri Membri di sopperire a titolo volontario all'ammontare dell'arretrato.

4. Tolta l'omissione di pagamento con soddisfazione del Consiglio, i diritti di voto ed altri diritti del Membro in mora nei suoi versamenti sono ripristinati.

Se l'ammontare degli arretrati è stato anticipato da altri Membri, questi Membri vengono rimborsati integralmente.

Articolo 24 Prestiti contratti per la scorta regolatrice 1. Il Consiglio può, per le necessità della scorta regolatrice e con la garanzia dei warrants» di stagno detenuti da detta scorta, contrarre prestiti per le somme che ritiene necessarie. Le modalità e condizioni dei prestiti così contratti sono approvate
dal Consiglio.

2. Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi, adottare ogni altra disposizione che ritiene opportuna per completare le sue risorse.

3. Tutti gli oneri derivanti da tali prestiti e disposizioni sono imputati nel conto della scorta regolatrice.

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Accordo internazionale sullo stagno Articolo 25 Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base Quando il Fondo comune inizierà la propria attività, il Consiglio negozierà col Fondo le condizioni e le modalità reciprocamente accettabili per un accordo di associazione con il Fondo comune, allo scopo di cercare di trarre pienamente profitto dalle agevolazioni offerte dal Fondo.

Capitolo XI: Liquidazione della scorta régulatrice Articolo 26 Procedura di liquidazione 1. Alla fine del presente Accordo, tutte le operazioni della scorta régulatrice risultanti dall'articolo 28, dall'articolo 29, dall'articolo 30 o dall'articolo 31 cesseranno. Il Direttore non procederà più in seguito a nuovi acquisti di stagno e potrà vendere stagno soltanto se le disposizioni del paragrafo 2, del paragrafo 3 o del paragrafo 8 del presente articolo lo autorizzano.

2. A meno che il Consiglio non sostituisca altre disposizioni a quelle del presente articolo, il Direttore, per la liquidazione della scorta régulatrice, prenderà le misure previste ai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del presente articolo.

3. Appena possibile dopo la scadenza del presente Accordo, il Direttore riserverà, mediante prelievo sul saldo del conto della scorta régulatrice, la somma che ritiene sufficiente per rimborsare i prestiti contratti conformemente all'articolo 24 e non ancora regolati e coprire tutte le spese risultanti dalla liquidazione della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni del presente articolo. Qualora il saldo del conto della scorta regolatrice non basti a coprire tali spese, il Direttore venderà dello stagno, nel periodo e nelle quantità che il Consiglio potrà decidere, per procurarsi i fondi supplementari di cui ha bisogno.

4. Fatte salve le condizioni menzionate nel presente Accordo e conformemente a queste ultime, la parte di ogni Membro nella scorta regolatrice verrà rimborsata.

5. Al fine di stabilire la parte di ogni Membro nella scorta regolatrice, il Direttore procederà come segue: a) I contributi in contanti di ogni Membro alla scorta regolatrice saranno determinati ; b) II valore di tutto lo stagno detenuto dal Direttore alla fine del presente Accordo sarà calcolato sulla base di un prezzo appropriato dello stagno a questa data su un mercato riconosciuto che il Consiglio converrà; dopo aver accantonato la somma di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'importo di questo valore sarà aggiunto al totale dei contanti detenuti dal Direttore alla stessa data; e) Qualora il totale calcolato conformemente al comma b) di cui sopra sia superiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da tutti i Membri, l'eccedenza sarà ripartita tra i Membri in 195

Accordo internazionale sullo stagno proporzione ai contributi totali versati alla scorta régulatrice da ciascuno di essi, determinati conformemente al comma a) di cui sopra e moltipllcati per il numero di giorni durante i quali essi erano rimasti a disposizione del Direttore sino alla fine del presente Accordo. Per calcolare il numero di giorni durante i quali un contributo è rimasto a disposizione del Direttore, non sarà tenuto conto né del giorno in cui il contributo è stato da lui percepito né del giorno in cui cessa il presente Accordo.

L'importo dell'eccedenza così attribuita ad ogni Membro sarà aggiunto al totale dei contributi di tale Membro, determinati conformemente al comma a) di cui sopra. Nella ripartizione di tale eccedenza, un contributo di un paese che è stato privato dei suoi diritti non sarà considerato essere stato a disposizione del Direttore durante il periodo di privazione; d) Qualora il totale calcolato conformemente al comma b) di cui sopra sia inferiore alla somma totale di tutti i contributi versati alla scorta regolatrice da parte di tutti i Membri, il disavanzo sarà ripartito tra i Membri in modo proporzionale ai loro contributi globali. L'importo del disavanzo addebitato ad ogni Membro sarà detratto dal totale dei contributi di detto Membro determinati conformemente al comma a) di cui sopra; e) II risultato dei calcoli di cui sopra sarà considerato, per ogni Membro, come la parte di tale Membro nella scorta régulatrice.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ogni Membro riceverà la parte che gli spetta dei contanti e dello stagno disponibili per ripartizione conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, rimanendo inteso che se un Membro è stato privato, conformemente all'articolo 20, all'articolo 23, all'articolo 36, all'articolo 48 o all'articolo 58, di una parte o della totalità dei suoi diritti di partecipare al prodotto della liquidazione, la sua parte nel rimborso sarà ridotta proporzionalmente, e la rimanenza sarà suddivisa tra gli altri Membri proporzionalmente alla loro parte nella scorta regolatrice.

7. Il rapporto tra lo stagno e i contanti attribuiti conformemente alle disposizioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo sarà lo stesso per ciascuno dei Membri.

8. a) Ogni Membro riceverà i contanti che gli saranno
attribuiti conformemente alla procedura enunciata al paragrafo 5 del presente articolo.

b) Lo stagno attribuito ad ogni Membro gli sarà trasferito mediante consegne e nel periodo che il Consiglio può ritenere appropriato, rimanendo inteso che, se la quantità totale di stagno da trasferire ai Membri è inferiore a 30 000 tonnellate, il periodo non supererà 24 mesi a decorrere dalla data di scadenza del presente Accordo. Se pari o superiore a 30 000 tonnellate, la quantità totale di stagno sarà trasferita ai Membri in ragione di 10000 tonnellate in media per periodo di 12 mesi a contare dalla fine del presente Accordo.

e) Operando ogni trasferimento, il Consiglio terrà conto in particolare: i) Della quantità di stagno disponibile per la ripartizione; 196

Accordo internazionale sullo stagno ii) Degli effetti che lo smaltimento di questa quantità di stagno può avere sul mercato; e iii) Degli interessi dei Membri, in vista di assicurare un approvvigionamento continuo di stagno.

d) A scelta di qualsiasi Membro, la quantità di stagno che costituisce questa o quella consegna potrà essere venduta, e il prodotto netto della vendita versato al detto Membro.

9. Nonostante la procedura di liquidazione prevista nel presente articolo, lo stagno che sarà attribuito ai Membri conformemente al paragrafo 8 del presente articolo potrà essere trasferito alla scorta regolatrice di un ulteriore accordo internazionale sullo stagno.

10. Lo stagno attribuito a un Membro che non sia partecipe di un ulteriore accordo internazionale sullo stagno gli sarà consegnato al più tardi 6 mesi dopo la fine del presente Accordo.

11. Quando la totalità dello stagno sarà stata liquidata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo, il Direttore suddividerà tra i Membri, secondo le proporzioni attribuite a ciascuno di essi conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, l'eventuale saldo della somma accantonata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

Terza parte: Disposizioni economiche Capitolo XII: Prezzo minimo e prezzo massimo Articolo 27 Prezzo minimo e prezzo massimo 1. Ai fini del presente Accordo, è istituito, per lo stagno-metallo, un prezzo minimo e un prezzo massimo espressi in ringgit della Malaisia o in qualsiasi altra moneta secondo la decisione del Consiglio. Il margine tra il prezzo minimo e il prezzo massimo è di 30 per cento del prezzo minimo ed è diviso in tre quote uguali.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il prezzo minimo e il prezzo massimo iniziali sono quelli che erano in vigore in virtù del quinto Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.

3. Nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, e, in seguito, sulla base di studi svolti in maniera continua dal Comitato economico e di esame dei prezzi o da qualsiasi altro organo secondo la decisione del Consiglio, o conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, il Consiglio riesamina e può rivedere il prezzo minimo e il prezzo massimo in vista di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

4. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimi e massimi nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il prezzo minimo re197

Accordo internazionale sullo stagno sterà identico a quello che era in vigore alla data di scadenza del quinto Accordo e il prezzo massimo sarà pari a 130% del prezzo minimo.

5. Nelle revisioni dei prezzi minimi e massimi, il Consiglio tiene conto dell'evoluzione a breve termine e dei diversi livelli e tendenze della produzione e del consumo di stagno, dei costi di produzione dello stagno, dell'esistente capacità di produzione mineraria, dell'adeguamento dei prezzi in vigore per mantenere una capacità di produzione mineraria futura sufficiente e di altri fattori pertinenti che influenzano gli andamenti del prezzo dello stagno.

6. Il Consiglio pubblica senza indugio i prezzi minimo e massimo riveduti, ivi compresi i prezzi prowisori o riveduti fissati conformemente all'articolo 31.

Capitolo XIII: Direzione delle operazioni della scorta régulatrice Articolo 28 Funzionamento della scorta, régulatrice 1. D Direttore, conformemente all'articolo 13 e nell'ambito delle disposizioni del presente accordo e delle istruzioni del Consiglio, è responsabile dinanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta régulatrice.

2. Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno è il corso dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla fine del quinto Accordo o qualsiasi altro prezzo che il Consiglio può decidere in qualsiasi momento.

3. Se il prezzo del mercato dello stagno: a) È pari o superiore al prezzo massimo, -il Direttore, salvo istruzioni date dal Consiglio di operare diversamente, e fatti salvi gli articoli 29 e 31, offre in vendita, a) prezzo del mercato, sui mercati riconosciuti, lo stagno di cui dispone, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno scende al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone; b) Si situa nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare sui mercati riconosciuti operazioni al prezzo del mercato per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si saldino con vendite nette di stagno; e) Si situa nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare operazioni soltanto se è autorizzato dal Consiglio a maggioranza ripartita dei due terzi; d) Si situa nella parte inferiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare sui mercati riconosciuti operazioni al prezzo del mercato per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si saldino con acquisti netti di stagno; e) È pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone dei fondi necessari, salvo istruzioni date dal Consiglio di operare diversamente, e fatte salve le disposizioni degli articoli 29 e 31, fa offerte di acquisto al 198

Accordo internazionale sullo stagno prezzo del mercato sui mercati riconosciuti fino a quando il prezzo del mercato dello stagno è superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone.

4. Ai fini del presente Accordo, i mercati riconosciuti sono reputati essere il mercato dello stagno dello stretto di Penang, la Borsa dei metalli di Londra e/o ogni altro mercato che il Consiglio può riconoscere all'occorrenza per il funzionamento della scorta régulatrice.

5. Il Direttore non può, in virtù del paragrafo 3 del presente articolo, effettuare operazioni a termine che non siano liquidate prima della data di scadenza del presente Accordo o prima di qualsiasi altra data dopo la scadenza del presente Accordo, come deciderà il Consiglio.

Articolo 29 Limitazione o sospensione delle operazioni della scorta regulatrice 1. Nonostante le disposizioni dei commi b) e d) del paragrafo 3 dell'articolo 28, il Consiglio può limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritiene necessario per conseguire gli obiettivi del presente Accordo.

2. Nonostante le disposizioni dei commi a) e e) del paragrafo 3 dell'articolo 28, il Consiglio, se è riunito in sessione, può limitare o sospendere le operazioni della scorta régulatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di conseguire gli obiettivi del presente Accordo.

3. Quando il Consiglio non è riunito in sessione, il potere di limitare o di sospendere le operazioni conformemente al paragrafo 2 del presente articolo spetta al Presidente esecutivo.

4. Il Presidente esecutivo può, in ogni momento, revocare la limitazione o la sospensione decisa in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Il Presidente esecutivo, immediatamente dopo aver deciso di limitare o di sospendere le operazioni della scorta régulatrice conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, convoca una sessione del Consiglio allo scopo di riesaminare questa decisione. Detta sessione si svolge entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data della limitazione o della sospensione.

6. Il Consiglio può confermare o revocare ogni limitazione o sospensione decise in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo. Se il Consiglio non prende una decisione, le operazioni della scorta
regolatrice continuano senza limitazione o riprendono conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.

7. Fino a quando una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice, decise in applicazione del presente articolo, rimane in vigore, il Consiglio riesamina questa decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se, nel corso di una sessione convocata a tale scopo, il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice continuano senza limitazione o riprendono.

199

Accordo internazionale sullo stagno Articolo 30 Altre operazioni della scorta régulatrice 1. Il Consiglio può autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a una scorta governativa non commerciale o per conto di questa. Il Consiglio può anche autorizzare il Direttore ad acquistare stagno dai paesi contribuenti alla scorta régulatrice del quinto Accordo sulla loro parte della liquidazione della scorta regolatrice conformemente a detto Accordo. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non sono applicabili all'acquisto o alla vendita di stagno per i quali un'autorizzazione è stata data conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.

2. Nonostante le disposizioni degli articoli 28 e 29, il Consiglio può autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti per far fronte alle spese risultanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente le quantità di stagno necessario per coprire tali spese.

Articolo 31 Scorta regolatrice e modifiche dei tassi di cambio 1. Il Presidente esecutivo può, di sua iniziativa, o deve, su richiesta di un Membro, convocare immediatamente il Consiglio per riesaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il Membro ritengono, a seconda dei casi, che modifiche dei tassi di cambio rendano tale revisione necessaria. Le sessioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.

2. Nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo, il Presidente esecutivo può, nell'attesa della sessione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o sospensione gli sembra necessaria per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantità che rischiano di compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

3. Una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo può essere confermata, modificata o revocata dal Consiglio. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice, qualora siano state provvisoriamente limitate o sospese, continuano senza limitazione o riprendono.

4. Entro trenta giorni a decorrere dalla sua decisione
di confermare, modificare o revocare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio considera l'opportunità di fissare prezzi minimi e massimi provvisori e può fissare questi prezzi. Se il Consiglio non fissa prezzi minimi o massimi provvisori in applicazione del presente paragrafo, restano in vigore i prezzi minimi e massimi esistenti, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo.

5. Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data della fissazione dei prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio riesamina tali prezzi e può 200

Accordo internazionale sullo stagno fissare nuovi prezzi minimi e massimi. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimi e massimi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimi e massimi provvisori diventano i prezzi minimi e massimi applicabili.

6. Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, esso può, nel corso di qualsiasi ulteriore sessione, fissare l'entità dei prezzi minimi e massimi.

7. Le operazioni della scorta régulatrice riprendono conformemente alle disposizioni dell'articolo 28 sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati conformemente alle disposizioni del paragrafo 4, del paragrafo 5 o del paragrafo 6 del presente articolo, a seconda dei casi.

Capitolo XIV: Controllo delle esportazioni Articolo 32 Modalità del controllo delle esportazioni 1. Quando almeno il 70 per cento del volume massimo della scòrta regolatrice costituita conformemente all'articolo 21, o il volume massimo della scorta regolatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del paragrafo 7 dell'articolo 22, secondo il meno elevato dei due volumi, è detenuto in stagno-metallo nella scorta regolatrice, il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi, istituire un periodo di controllo.

2. Quando almeno l'80 per cento del volume massimo della scorta regolatrice costituita conformemente all'articolo 21, o il volume massimo della scorta regolatrice costituita conformemente all'articolo 21, modificato dalle disposizioni finanziarie del paragrafo 7 dell'articolo 22, secondo il meno elevato dei due volumi, è detenuto in stagno-metallo nella scorta regolatrice, il Consiglio può istituire un periodo di controllo.

3. Quando istituisce un periodo di controllo conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio fissa il quantitativo totale di esportazioni autorizzate per i Membri produttori durante detto periodo di controllo, tenendo conto delle stime della produzione e del consumo effettuate in applicazione del comma a) dell'articolo 10, delle quantità di stagno-metallo e di contanti detenute nella scorta regolatrice, del volume, della disponibilità e dell'evoluzione probabile delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore pertinente.

4. Spetta inoltre al Consiglio adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca anche di fare in modo che quantità sufficienti di stagno-metallo e di contanti rimangano disponibili nella scorta regolatrice per correggere qualsiasi differenza che dovesse presentarsi tra l'offerta e la domanda.

5. La limitazione delle esportazioni in virtù del presente Accordo durante 201

Accordo internazionale sullo stagno ogni periodo di controllo è subordinata ad una decisione del Consiglio; nessuna limitazione delle esportazioni è applicata durante un qualsiasi periodo a meno che il Consiglio non abbia dichiarato tale periodo periodo di controllo e non abbia fissato per il periodo un quantitativo totale di esportazioni autorizzate.

6. Il Consiglio può istituire periodi di controllo e fissare quantitativi totali di esportazioni autorizzate nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta régulatrice in applicazione delle disposizioni dell'articolo 29 o dell'articolo 31.

7. Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate fissato in precedenza in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo può essere aumentato, ma non diminuito, dal Consiglio durante il periodo di controllo al quale si riferisce.

8. Se, durante un periodo di controllo per il quale è stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno di media mobile per 15 giorni rimane pari o superiore al limite superiore della quota inferiore del margine di prezzo, stabilito conformemente all'articolo 27, per 12 giornate di borsa consecutive, il quantitativo di esportazioni autorizzate è aumentato in modo che il quantitativo totale di esportazioni autorizzate per tutto il periodo sia portato: a) Sia al livello delle esportazioni per il periodo corrispondente calcolato sulla base della media trimestrale delle esportazioni durante i quattro ultimi trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodi di controllo; b) Sia al 110 per cento del quantitativo totale di esportazioni autorizzate fissato per tale periodo di controllo, atteso che è tenuto conto soltanto della maggiore delle due cifre.

9. Nonostante le disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo, il quantitativo totale di esportazioni autorizzate durante il detto periodo di controllo non è aumentato: a) Se sono trascorsi meno di tre mesi dall'applicazione del controllo delle esportazioni subito dopo un intervallo durante il quale nessuna limitazione delle esportazioni era in vigore e prima della prima delle 12 giornate di borsa consecutive di cui al paragrafo 8 del presente articolo;
o b) Se l'ultimo prezzo noto del mercato si situava nella quota inferiore del margine di prezzo, rimanendo inteso che, ferme le condizioni enunciate al paragrafo 8 del presente articolo, questo aumento ha immediatamente effetto quando il prezzo del mercato sale al limite superiore di tale quota o a un livello più alto.

10. Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno è il prezzo dello stagno sul mercato dello stagno dello stretto di Penang, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

202

Accordo internazionale sullo stagno 11. Quando il Consiglio ha istituito un periodo di controllo e fissato il quantitativo totale di esportazioni autorizzate per il detto periodo, esso può, contemporaneamente, invitare ogni paese che sfrutta, nel suo territorio o nei suoi territori, miniere di stagno, ad applicare durante detto periodo, alle esportazioni di stagno che esso effettua sulla sua produzione, la limitazione che il Consiglio e il paese interessato possono, di comune accordo, ritenere appropriata. Il Consiglio può anche iniziare consultazioni con i paesi consumatori di stagno per rendere più efficace il controllo degli approvvigionamenti di stagno collocati sui mercati internazionali.

12. Il Consiglio può iniziare consultazioni con i Membri consumatori riguardanti misure appropriate, che non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali, aventi come scopo, durante un periodo di controllo, di cercare di dare la preferenza alle importazioni di stagno provenienti da Membri produttori.

Articolo 33 Periodi di controllo 1.1 periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, nel momento in cui la limitazione delle esportazioni è stabilita per la prima volta nel corso della durata di applicazione del presente Accordo o è nuovamente stabilita dopo un intervallo durante il quale le esportazioni non sono state limitate, il Consiglio può dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a due mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.

2. Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo per tutta la durata del periodo di controllo cui si riferisce soltanto per il motivo che gli averi della scorta régulatrice sono diventati inferiori al quantitativo minimo di stagno-metallo previsto ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 32 o a qualsiasi altro quantitativo che gli fosse stato sostituito, conformemente ai detti paragrafi.

3. Un periodo di controllo già dichiarato può essere annullato dal Consiglio prima che entri in vigore o mentre è in corso.

4. Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, in virtù del quinto Accordo, è stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed è ancora in vigore al momento in cui detto Accordo cessa, e salvo decisione contraria del Consiglio nella sua prima sessione: a) Si riterrà che un periodo di controllo applicato alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato istituito in virtù del presente Accordo; e b) II quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo sarà allo Stesso livello trimestrale di quello che era stato fisato in virtù del quinto accordo per l'ultimo trimestre del periodo di appli203

Accordo internazionale sullo stagno cazione di detto Accordo, a meno che e sino a quando tale quantitativo venga riveduto dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.

Articolo 34 Ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate 1. Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo è suddiviso tra i Membri produttori proporzionalmente alla cifra della loro produzione o delle loro esportazioni, secondo il caso, per i quattro ultimi trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodo di controllo. Nella ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di tutte le circostanze di cui alla regola 6 dell'allegato F del presente Accordo, o definite eccezionali da un Membro produttore in applicazione della regola 9 dell'allegato F, e può, con l'accordo degli altri Membri produttori, utilizzare per il Membro interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, secondo il caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio può, con l'accordo di un Membro produttore, ridurre la parte di detto Membro nel quantitativo totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo della riduzione tra gli altri Membri produttori proporzionalmente alle percentuali di questi Membri o, se le circostanze 10 richiedono, diversamente.

b) La quantità di stagno determinata secondo le disposizioni del comma a) di cui sopra per ogni Membro produttore durante un periodo qualsiasi di controllo è, ai fini del presente articolo, considerata costituire il quantitativo delle esportazioni autorizzate per questo Membro durante detto periodo di controllo.

3. Le esportazioni nette di stagno di ciascun Membro produttore durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo disposizione contraria del presente Accordo, al quantitativo delle esportazioni autorizzate di detto Membro durante detto periodo di controllo.

4. Ogni Membro produttore prende le misure che possono essere necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione in modo che le sue
esportazioni corrispondano il più esattamente possibile al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate durante ogni periodo di controllo.

5. a) Se un Membro produttore ritiene di non essere forse in grado di esportare, durante un qualsiasi periodo di controllo, la quantità di stagno che 11 quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare nel corso di detto periodo di controllo, esso è tenuto a fare al Consiglio una dichiarazione a tale scopo, il più presto possibile e, al più tardi, 204

Accordo internazionale sullo stagno entro i due mesi dell'anno civile successivi alla data in cui detto quantitativo è diventato effettivo.

b) Se il Consiglio ha ricevuto una dichiarazione a tale scopo o se ritiene che un Membro produttore non sia forse in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, la quantità di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio può prendere le misure che, a suo parere, garantiranno l'esportazione effettiva del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate.

6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio può decidere che le esportazioni di stagno di un Membro produttore comprendano lo stagno contenuto in una materia qualunque proveniente dalla produzione mineraria del Membro considerato.

Articolo 35 Luogo di esportazione Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un Membro di cui all'allegato C del presente Accordo, le formalità indicate in detto allegato e inerenti al nome del Membro considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che: a) II Consiglio può, quando vi è motivo, rivedere l'allegato C con l'accordo del Membro considerato e tale revisione prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto allegato; b) Se un Membro produttore esporta stagno in condizioni diverse da quelle considerate all'allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, in caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.

Articolo 36 Penalità relative al controllo delle esportazioni l.a)Se, nonostante le disposizioni dell'articolo 34, le esportazioni nette di stagno di un Membro produttore durante un periodo di controllo superano di più del 5 per cento il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio può esigere che tale Membro versi alla scorta regolatrice un contributo addizionale non superiore alla quantità delle sue esportazioni eccedenti il quantitativo delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, in forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti nelle proporzioni decise dal Consiglio, e anteriormente alla data o alle date che il Consiglio può fissare. La
parte del contributo eventualmente versata in contanti è calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte del contributo che deve essere eventualmente versata in forma di stagno-metallo è compresa nel quantitativo delle esportazioni autorizzate di tale Membro per il periodo di controllo durante il quale il contributo deve essere versato e non si aggiunge al detto quantitativo.

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Foglio federale 19S2, Voi. II

205

Accordo internazionale sullo stagno b) Se, nonostante le disposizioni dell'articolo 34, il totale delle esportazioni nette di un Membro produttore, durante quattro periodi di controllo successivi, ivi compreso, se del caso, il periodo di controllo di cui al comma a) di cui sopra, supera di più dell'l per cento il quantitativo delle sue esportazioni- autorizzate per tali periodi, il quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo Membro può, durante ciascuno dei quattro periodi di controllo susseguenti, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccesso oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto, ma che non superi la metà. Tale riduzione prende effetto durante il periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale il Consiglio ha preso la decisione e a decorrere da esso.

e) Se, dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un Membro è stato superiore al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma b) di cui sopra, il totale delle esportazioni nette di stagno di tale Membro, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi, che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma b) di cui sopra, supera i quantitativi totali di esportazioni autorizzate per i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio può, oltre alla riduzione imposta al quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo Membro conformemente alle disposizioni del comma b) di cui sopra, dichiarare detto Membro privato di una parte dei suoi diritti a partecipare alla liquidazione della scorta régulatrice; tale parte, la prima volta, non può superare la metà dei diritti di partecipazione in questione.

Il Consiglio può, in qualsiasi momento e alle condizioni che esso determina, ripristinare detto Membro nella parte dei diritti di cui è stato privato.

d) II Membro produttore che ha esportato una quantità di stagno superiore al suo quantitativo di esportazioni autorizzate e al quantitativo autorizzato ai sensi dell'articolo 34 e di altre disposizioni del presente articolo deve, il più presto possibile, agire effettivamente per ovviare alla sua infrazione al presente Accordo. Il fatto di non aver agito o di aver
tardato ad agire è preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in applicazione del presente paragrafo.

2. Ai fini dei commi a), b) e e) del paragrafo 1 del presente articolo, i quantitativi totali delle esportazioni autorizzate che sono stati fìssati per dei periodi di controllo, i quantitativi che sono stati esportati in eccedenza di tali quantitativi di esportazioni autorizzate e le penalità che sono state imposte in applicazione del quinto Accordo saranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, considerati, rispettivamente, come fissati, esportati o imposti in virtù del presente Accordo.

Articolo 37 Esportazioni speciali 1. In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo, può, a maggioranza ripartita dei due terzi, autorizzare Pesporta206

Accordo internazionale sullo stagno zione (qui di seguito denominata «esportazione speciale») di una quantità determinata di stagno oltre al quantitativo menzionato al paragrafo 1 dell'articolo 34 a condizione che esso consideri : a) Che l'esportazione speciale prevista è destinata ad essere versata ad una scorta governativa, e b) Che l'esportazione speciale prevista non sarà verosimilmente impiegata a fini commerciali o industriali per tutta la durata di applicazione del presente Accordo.

2. A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio può sottoporre un'esportazione speciale alle condizioni che ritiene necessarie.

3. Se sono applicate le disposizioni dell'articolo 39 e soddisfatte le condizioni imposte dal Consiglio ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 34 e del paragrafo 1 dell'articolo 36.

4. A maggioranza ripartita dei due.terzi, il Consiglio può rivedere in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo; resta inteso che detta revisione è intesa senza pregiudizio di qualsiasi operazione effettuata da un Membro in virtù di una autorizzazione ricevuta e di condizioni già imposte in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 38 Depositi speciali 1. Un Membro produttore può effettuare in qualsiasi momento, con l'accordo del Consiglio, depositi speciali di stagno-metallo presso il Direttore. Un deposito speciale non si considera parte della scorta regolatrice e non è a disposizione del Direttore.

2. Il Membro produttore che ha informato il Consiglio della propria intenzione di effettuare un deposito speciale di stagno-metallo proveniente dal suo territorio è autorizzato, purché fornisca le prove che il Consiglio può richiedere per stabilire l'identità del metallo o dei concentrati da convertire in stagno-metallo oggetto del deposito speciale, ad esportare tale metallo o tali concentrati oltre al quantitativo delle esportazioni autorizzate concessogli ai sensi dell'articolo 34; le disposizioni dei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 34 e del paragrafo 1 dell'articolo 36 non sono applicabili a dette esportazioni purché il suddetto Membro produttore si sia attenuto alle disposizioni dell'articolo 39.

3. Il Direttore accetta
i depositi speciali soltanto in determinati luoghi che ritiene opportuni.

4. Il Presidente esecutivo notifica ai Membri di aver ricevuto tali depositi speciali, ma almeno tre mesi dopo la data dell'avvenuto deposito.

5. Un Membro produttore che abbia effettuato un deposito speciale di stagnometallo può procedere al ritiro totale o parziale di tale deposito per raggiungere 207

Accordo internazionale sullo stagno in tutto o in parte il proprio quantitativo di esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo. In tal caso, il quantitativo ritirato dal deposito speciale è considerato esportato ai fini del controllo delle esportazioni durante il periodo di controllo in cui il ritiro è stato effettuato.

6. Durante ogni trimestre che non sia stato dichiarato periodo di controllo, un deposito speciale resta a disposizione del Membro che lo ha effettuato, fatte salve unicamente le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 39.

7. Tutte le spese derivanti da un deposito speciale spettano al Membro che lo ha effettuato e non sono a carico del Consiglio.

Articolo 39 Scorte detenute dai Membri produttori 1. a) Le scorte di stagno detenute da un qualsiasi Membro produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C del presente Accordo da per tale Membro non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il quantitativo indicato per tale Membro nell'allegato D del presente Accordo.

b) Tali scorte non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito nell'allegato C.

e) II Consiglio può rivedere l'allegato D; qualora, tuttavia, esso aumenti in tal modo il quantitativo indicato nell'allegato D per un determinato Membro, può imporre condizioni, in particolare relative al periodo e alla esportazione ulteriore, per tali quantità addizionali.

2. Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 39 del quinto Accordo e ancora vigente alla fine del detto Accordo, nonché tutte le condizioni imposte in merito saranno considerate approvate o imposte conformemente al presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.

3. Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente all'articolo 38 viene detratto dall'importo delle scorte che, conformemente al presente articolo, possono essere detenute dal Membro produttore interessato durante un periodo di controllo.

4. a) Se, nel territorio di un Membro produttore di cui nell'allegato E del presente Accordo, il minerale di stagno è necessariamente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri
minerali citati in tale allegato e se, pertanto, la limitazione delle scorte prescritte al paragrafo 1 del presente articolo pone senza alcun valido motivo limiti all'estrazione di questi altri minerali, scorte addizionali di concentrati di stagno possono essere detenute nel detto territorio, purché il governo di questo Membro certifichi che tale stagno è stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che esso resta effettivamente nel territorio di questo Membro; resta inteso che in nessun momento la rela208

Accordo internazionale sullo stagno zione tra la scorta addizionale e il quantitativo degli altri minerali estratti supererà la proporzione indicata nell'allegato E.

b) Salvo accordo del Consiglio, l'esportazione di tali scorte addizionali può iniziare solo dopo la liquidazione di tutto lo stagno-metallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte possono essere esportate soltanto in ragione di un quarantesimo del totale, ovvero di duecentocinquanta tonnellate, secondo il più elevato di questi volumi, per trimestre.

5. I Membri di cui all'allegato D o all'allegato E fissano, consultandosi con il Consiglio, i regolamenti applicabili al mantenimento, alla protezione e al controllo di tutte le scorte addizionali la cui costituzione sia stata approvata conformemente al presente articolo. I 6. Con l'accordo del Membro produttore interessato, il Consiglio può rivedere gli allegati D e E.

7. Ogni Membro produttore trasmette al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, un elenco delle scorte di stagno detenute nel suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C da per tale Membro. Questo elenco non comprende lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C. Esso indica separatamente le scorte detenute conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

8. Un Membro produttore che effettua depositi speciali conformemente all'articolo 38 o che sia autorizzato ad aumentare i propri quantitativi in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo informa il Consiglio, non oltre dodici mesi prima della fine del presente Accordo, su ciò che prevede di fare per smerciare tali depositi speciali o esportare tutto o parte di questi quantitativi aumentati, senza includere però le scorte addizionali la cui esportazione è disciplinata dal paragrafo 4 del presente articolo; esso consulta il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare questa esportazione senza disorganizzare, possibilmente, il mercato dello stagno. Il Membro produttore in causa prende debitamente in considerazione le raccomandazioni del Consiglio.

Capitolo XV: Penuria di stagno Articolo 40 Azione in caso di penuria di stagno 1. Qualora, in un qualsiasi momento in cui il prezzo si trovi nella quota superiore
o al di sotto, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, il Consiglio: a) Pone fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore e raccomanda il livello che le scorte non dovrebbero superare; e b) Raccomanda ai Membri di adottare ogni misura in loro potere che possa assicurare l'aumento più rapido possibile dei quantitativi di stagno che essi possono mettere a disposizione.

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Accordo internazionale sullo stagno 2. Il Consiglio fissa il periodo durante il quale le misure prescritte nel presente articolo resteranno in vigore; questo periodo è calcolato in trimestri, restando inteso che, nel momento in cui queste misure sono applicate per la prima volta ai sensi del presente Accordo o lo sono nuovamente dopo un intervallo durante il quale non vi è stata penuria riconosciuta, il Consiglio può dichiarare periodo di applicabilità di dette misure qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi né inferiore a un mese che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.

3. Il Consiglio può annullare le misure prese in applicazione del presente articolo prima della loro entrata in vigore o revocarle nel corso dell'esecuzione o prorogarle di trimestre in trimestre.

4. Viste le stime della produzione e del consumo effettuate dal Consiglio in applicazione del comma a) dell'articolo 10, e tenuto conto delle quantità di stagno-metallo e di contanti detenute nella scorta régulatrice, nonché di ogni altro fattore pertinente, in particolare del grado di utilizzazione della capacità di produzione, della disponibilità di altre scorte di stagno e della tendenza dei prezzi correnti, il Consiglio procede a tutti gli studi necessari per permettergli di valutare la domanda e le quantità totali di stagno disponibili per il periodo di penuria dichiarata e i periodi ulteriori che esso può determinare.

5. Il Consiglio può, a maggioranza ripartita dei due terzi, invitare i Membri a prendere insieme ad esso disposizioni in grado di garantire ai Membri consumatori un'equa ripartizione degli approvvigionamenti di stagno disponibili.

6. Il Consiglio può iniziare consultazioni con i Membri produttori in merito a misure appropriate, che non siano incompatibili con altri accordi commerciali internazionali, aventi per scopo, in caso di penuria di stagno, di cercare di dare la preferenza in materia di approvvigionamenti di stagno ai Membri consumatori.

7. Il Consiglio, durante ciascuna delle sessioni che terrà durante il periodo di validità del presente articolo, esaminerà il risultato delle misure prese in applicazione di detto articolo dopo l'ultima sessione.

Quarta parte: Altre disposizioni Capitolo XVI: Obblighi dei membri Articolo 41 Obblighi generali 1. Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo, i Membri faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione dei suoi obiettivi e collaboreranno a tal fine.

2. I Membri accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotterà in applicazione del presente Accordo.

210

Accordo internazionale sullo stagno 3. Fatta salva la portata generale del paragrafo 1 del presente articolo, i Membri osserveranno in particolare le seguenti condizioni: a) Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessità, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali specificate, tranne in circostanze in cui il divieto o la restrizione non sia incompatibile con altri accordi commerciali internazionali; b) Essi creeranno condizioni atte a favorire lo sfruttamento economico dei giacimenti in rapporto alle esigenze del mercato; e) Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.

Articolo 42 Misure differenziate e correttive I Membri in sviluppo consumatori e, tra i paesi meno progrediti, quelli che sono Membri, i cui interessi sono lesi da misure prese in applicazione del presente Accordo, possono domandare al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prevede di prendere tali misure appropriate conformemente al paragrafo 3 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

Art. 43 Consultazioni II Consiglio procede su richiesta di un Membro a consultazioni, in merito ai fattori che incidono direttamente sull'offerta o sulla domanda. Il Consiglio può sottoporre le sue raccomandazioni ai Membri, per esame.

Articolo 44 Ostacoli al commercio 1. Il Consiglio determina, sulla base dei suoi studi del mercato dello stagno, gli ostacoli all'espansione del commercio dello stagno e dei prodotti semifiniti e finiti di stagno.

2. Il Consiglio, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, può adottare esso stesso, o cercare di fare adottare in altre organizzazioni appropriate, raccomandazioni intese a ridurre tali ostacoli e, possibilmente, a sopprimerli. Esso passa periodicamente in rassegna i risultati dell'attuazione di tali raccomandazioni.

Articolo 45 Eque norme di lavoro I Membri dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi cercheranno di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.

211

Accordo internazionale sullo stagno Articolo 46 Sblocco delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali 1. Un Membro che desideri sbloccare le sue scorte di stagno costituite a fini non commerciali deve, con un preavviso sufficiente, consultare il Consiglio in merito ai suoi piani di sblocco.

2. Quando un Membro da avviso di un piano di sblocco di stagno proveniente dalle proprie scorte costituite a fini non commerciali, il Consiglio inizia senza indugio consultazioni ufficiali in merito al piano con il Membro considerato, allo scopo di assicurare l'applicazione adeguata del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Il Consiglio passa periodicamente in rassegna lo stato delle operazioni di sblocco e può rivolgere raccomandazioni al Membro considerato. Detto Membro tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.

4. Lo sblocco di scorte costituite a fini non commerciali è effettuato tenendo debitamente conto della necessità di proteggere, nei limiti del possibile, i produttori, le imprese di trasformazione e i consumatori di stagno dalla disorganizzazione dei loro mercati abituali e dalle conseguenze pregiudizievoli che lo sblocco può avere sull'investimento nell'esplorazione e nello sfruttamento di nuove fonti di approvvigionamento, nonché sul buon andamento e sull'espansione dell'industria di estrazione dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori. Il volume e la durata delle operazioni di sblocco saranno tali da non ostacolare indebitamente la produzione e l'occupazione nell'industria dello stagno nel territorio o nei territori dei Membri produttori e da non creare gravi difficoltà nell'economia dei Membri produttori.

Articolo 47 Sicurezza nazionale Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come un obbligo per un Membro di fornire informazioni la cui diffusione sarebbe, a suo parere, contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.

Capitolo XVII: Denunce e controversie Articolo 48 Denunce 1. Qualsiasi denuncia contro un Membro che abbia commesso un'infrazione al presente Accordo, in merito alla quale esso non contiene nessuna disposizione, sarà deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta del Membro querelante.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, si potrà costatare un'infrazione al presente Accordo
da parte di un Membro soltanto se una risoluzione è stata adottata a tale scopo. La costatazione specifica la natura e la portata dell'infrazione medesima.

3. Se, ai termini del presente articolo, il Consiglio costata che un Membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso potrà privare il Membro 212

Accordo internazionale sullo stagno in causa dei diritti di voto e altri diritti a meno che non sia prevista altrove nel presente Accordo un'altra sanzione, fino a che tale Membro non avrà posto rimedio all'infrazione o adempiuto in un altro modo i propri obblighi.

4. Ai fini del presente articolo, l'espressione «infrazione al presente Accordo» comprende ogni infrazione ad una qualsiasi condizione imposta dal Consiglio ed ogni inadempienza degli obblighi imposti dal Consiglio ad un Membro conformemente al presente Accordo.

5. Un Membro che ritiene che i suoi interessi economici ai sensi del presente Accordo siano stati gravemente lesi in seguito a misure adottate da uno o più Membri, diverse dalle misure adottate in tempo di guerra, può sporgere denuncia al Consiglio.

6. Al ricevimento della denuncia, il Consiglio procede a un esame dei fatti e decide, a maggioranza dei voti di tutti i Membri consumatori e a maggioranza dei voti di tutti i Membri produttori, se il Membro querelante ha fondate ragioni e, in caso affermativo, autorizza quest'ultimo a ritirarsi dal presente Accordo.

Articolo 49 Controversie 1. Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo che non è risolta mediante negoziato è deferita, per decisione, al Consiglio su richiesta di qualsiasi Membro.

2. Se una controversia è stata deferita al Consiglio in applicazione del presente articolo, la maggioranza dei Membri o qualsiasi Membro che abbia, in sede di Consiglio, almeno il terzo dei voti, possono chiedere al Consiglio di sentire, dopo approfondita discussione della causa e prima di pronunciare la decisione, il parere del comitato consultivo, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sui problemi oggetto della controversia.

3. a) A meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità dei suffragi espressi, il comitato consultivo è composto di: i) Due persone designate dai Membri produttori, una delle quali possieda una grande esperienza sui problemi oggetto della controversia e l'altra sia un giurista qualificato e con vasta esperienza; ii) Due persone con analoghe qualifiche, designate dai Membri consumatori, e di iii) Un presidente scelto all'unanimità dalle quattro persone summenzionate oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente esecutivo, b) I membri del comitato
consultivo partecipano a titolo personale e senza ricevere istruzioni da nessun governo, e) Le spese del comitato consultivo sono a carico del Consiglio.

4. Il parere motivato del comitato consultivo è presentato all'esame del Consiglio, che risolve la controversia dopo aver preso in considerazione tutti gli elementi informativi pertinenti.

213

Accordo internazionale sullo stagno Capitolo XVIII: Disposizioni finali Articolo 50 Depositario II Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.

Articolo 51 Firma II presente Accordo sarà aperto, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York, dal 3 agosto 1981 al 30 aprile 1982 inclusi alla firma delle parti al quinto Accordo e degli altri Stati che sono Membri della CNUCED.

Articolo 52 Ratifica, accettazione o approvazione II presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari conformemente alla loro procedura costituzionale.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 53 Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che abbia l'intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo, o un governo per il quale il Consiglio ha fissato condizioni di adesione conformemente all'articolo 54, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, può in qualsiasi momento notificare al depositario che, nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando entrerà in vigore conformemente all'articolo 55, sia, se è già in vigore, a una data specificata.

2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo che notifica al depositario di non essere in grado, per il fatto di applicare il presente Accordo nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, di versare il proprio contributo al conto della scorta régulatrice, non esercita i diritti di voto qualora si tratti di questioni concernenti i capitoli X a XV incluso del presente Accordo. Tale governo fa tuttavia fronte a tutti i suoi obblighi finanziari concernenti il conto amministrativo. La qualità di Membro a titolo provvisorio di un governo che fa la notifica di cui al presente paragrafo non si protrarrà per più di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo a titolo provvisorio, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Articolo 54 Adesione 1. Il presente Accordo è. aperto all'adesione dei governi di tutti gli Stati alle condizioni che il Consiglio determina. L'adesione si effettua tramite il deposi-

214

Accordo internazionale sullo stagno to di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione indicano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.

2. Ogni governo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo ne informa il Consiglio o, nell'attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio istituito ai sensi del quinto Accordo.

3. Le condizioni fissate dal Consiglio devono essere eque, in merito ai diritti di voto e agli obblighi finanziari, tanto nei confronti dei governi che hanno l'intenzione di aderire al presente Accordo che nei confronti degli altri governi che già partecipano all'Accordo.

4. Quando un paese produttore aderisce al presente Accordo e diventa Membro produttore, il Consiglio: a) Fissa, con l'accordo del Membro, il quantitativo e la percentuale da indicare per questo Membro negli allegati D e E del presente Accordo, secondo i casi; e b) Fissa anche, allo scopo di controllare le esportazioni,. le condizioni da indicare a fronte del suo nome nell'allegato C del presente Accordo.

11 quantitativo, la percentuale o le condizioni così fissati saranno efficaci come se fossero iscritti in questi allegati.

5. Il Consiglio istituito ai sensi del quinto Accordo può, nell'attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, determinare le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta salva la conferma da parte del Consiglio alla sua prima sessione.

Articolo 55 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrerà in vigore a titolo definitivo il 1° luglio 1982 o a qualsiasi altra data se, a tale data, governi di paesi produttori che assicurano almeno P80 per cento della produzione totale indicata in percentuali nell'allegato A del presente Accordo e governi di paesi consumatori che assicurano almeno l'80 per cento del consumo totale indicato in percentuali nell'allegato B del presente Accordo, hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Se, il 1° luglio 1982, il presente Accordo non è entrato in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, esso entrerà in vigore a titolo provvisorio, se, a tale data, governi di paesi produttori che assicurano almeno il 65 per cento della produzione totale indicata in percentuali nell'allegato A e governi di
paesi consumatori che assicurano almeno il 65 per cento del consumo totale indicato in percentuali nell'allegato B hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o hanno notificato al depositario, conformemente all'articolo 35, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio.

3. Se, il 1° luglio 1982, le percentuali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo, conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente 215

Accordo internazionale sullo stagno articolo, non sono raggiunte, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà i governi che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o che hanno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi per decidere se il presente Accordo entrerà in vigore tra loro, a titolo definitivo o a titolo provvisorio, per intero o in parte, alla data che potranno fissare. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà anche gli altri governi che hanno firmato il presente Accordo o che hanno partecipato al quinto Accordo internazionale sullo stagno ad assistere a detta riunione in qualità di osservatori.

4. Se, 18 mesi dopo la scadenza del quinto Accordo, così come è stato prorogato, il presente Accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non a titolo definitivo come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i governi che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione potranno decidere, per mutuo consenso, che, nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il presente Accordo entrerà in vigore tra loro a titolo definitivo. Se tali governi non decidono di metterlo in vigore tra loro a titolo definitivo, il presente Accordo rimarrà in vigore a titolo provvisorio.

5. Per ogni governo che depositerà il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, detto Accordo entrerà in vigore alla data del deposito di tale strumento.

Articolo 56 Partecipazione di organizzazioni intergovernative 1. Ogni menzione nel presente Accordo di un «governo» o di «governi» è considerata riferita alla Comunità economica europea e a ogni organizzazione intergovernativa che abbia responsabilità per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base. Di conseguenza, ogni menzione nel presente Accordo della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, o della notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o dell'adesione, è considerata, nel caso di tali organizzazioni intergovernative, riferita anche alla firma,
alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, alla notifica dell' applicazione a titolo provvisorio, o all'adesione, da parte di dette organizzazioni intergovernative.

2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, dette organizzazioni esprimono un numero di voti pari al numero totale dei voti attribuibili, conformemente all'articolo 14, ai loro Stati membri che, in tale caso, non esprimono individualmente i loro voti.

Articolo 57 Emendamenti 1. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i Membri produttori e a maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i Mem216

Accordo internazionale sullo stagno bri consumatori, può raccomandare ai Membri di apportare emendamenti al presente Accordo. Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei Membri dovrà notificare al depositario se ratifica, accetta o approva l'emendamento o se lo rifiuta.

2. Il Consiglio può prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.

3. Se, entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o prorogato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento è ratificato, accettato o approvato da tutti i Membri, esso entra in vigore dopò che l'ultima ratifica, accettazione o approvazione sarà stata ricevuta dal depositario.

4. Se, entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o prorogato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento non è ratificato, accettato o approvato da ,,Membri che detengono almeno l'80 per cento del totale dei voti dei Membri produttori e almeno l'80 per cento dei voti dei Membri consumatori, esso non entra in vigore.

5. Se, entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo o prorogato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, un emendamento è ratificato, accettato o approvato da Membri che detengono almeno l'80 per cento del totale dei voti dei Membri produttori e almeno l'80 per cento del totale dei voti dei Membri consumatori: a) L'emendamento entra in vigore per i Membri che hanno notificato la loro ratifica, la loro accettazione o la loro approvazione tre mesi dopo il ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima ratifica, accettazione o approvazione necessaria per rappresentare almeno P80 per cento del totale dei voti dei Membri produttori e almeno l'80 per cento del totale dei voti dei Membri consumatori; e b) Ogni Membro che non abbia ratificato, accettato o approvato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cessa a tale data di partecipare al presente Accordo a meno che detto Membro non dimostri al Consiglio, nella prima sessione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, accettare o approvare
l'emendamento a causa di difficoltà di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detto Membro il termine di ratifica, di accettazione o di approvazione finché queste difficoltà siano state superate.

6. Se un Membro ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso può, anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, avvisare il depositario del suo ritiro dal presente Accordo. Tale ritiro è effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio puo, in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalità che riterrà eque, autorizzare detto Membro ad annullare il suo avviso di ritiro.

217

Accordo internazionale sullo stagno 7. Qualsiasi emendamento al presente articolo entra in vigore soltanto se è stato ratificato, accettato o approvato da tutti i Membri.

8. Le disposizioni del presente articolo non hanno effetto sui poteri conferiti dal presente Accordo per quanto riguarda la revisione di uno qualsiasi degli allegati del presente Accordo e sull'applicazione di qualsiasi altro articolo del presente Accordo che preveda una procedura specifica per la modifica di detto Accordo.

Articolo 58 Ritiro Un Membro che si ritira dal presente Accordo mentre quest'ultimo è in vigore, a meno che il ritiro abbia luogo : a) Conformemente alle disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 48 o del paragrafo 6 dell'articolo 57, oppure b) Mediante preavviso di almeno dodici mesi dato al depositario dopo il termine minimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Accordo, non ha diritto a parte alcuna né del prodotto della liquidazione della scorta regolatrice ai sensi dell'articolo 26, né degli altri attivi del Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 60 alla fine del presente Accordo.

Articolo 59 Durata, rinnovo o fine 1. La durata del presente Accordo, salvo disposizione contraria del presente articolo, sarà di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore.

2. Il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i Membri produttori e alla maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i Membri consumatori, può decidere di prolungare la durata del presente Accordo di uno o più periodi che non oltrepasseranno complessivamente i due anni.

3. Il Consiglio, in una raccomandazione rivolta ai Membri al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, comunicherà loro se è necessario e opportuno che il presente Accordo venga rinnovato e, in caso affermativo, in quale forma. Esso esaminerà in pari tempo il rapporto probabile tra l'offerta e la domanda di stagno alla scadenza del presente Accordo.

4. a) In qualsiasi momento ogni Membro può avvisare per iscritto il Presidente esecutivo del Consiglio della sua intenzione di proporre alla prossima sessione del Consiglio la fine del presente Accordo.

b) Se il Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i Membri produttori e di tutti i Membri consumatori, approva tale proposta, esso raccomanda
ai Membri di porre fine al presente Accordo.

e) Se i Membri che detengono i due terzi dei voti di tutti i Membri produttori e i due terzi dei voti di tutti i Membri consumatori notificano al Consiglio di accettare tale raccomandazione, il presente Accordo prende fine alla data fissata dal Consiglio; tale data non potrà essere posteriore ad 218

Accordo internazionale sullo stagno un periodo di sei mesi a decorrere dal momento in cui il Consiglio ha ricevuto l'ultima notifica da parte di detti Membri.

5. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa conformemente al paragrafo 2 o al comma e) del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 60 Procedura da seguire alla fine dell'Accordo 1. Il Consiglio rimane in funzione finché necessario per curare l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, la liquidazione della scorta regolatrice, nonché di tutte le scorte detenute conformemente all'articolo 39 e l'osservanza delle condizioni imposte dal Consiglio in applicazione del presente Accordo o del quinto Accòrdo; il Consiglio ha i poteri ed esercita le funzioni che gli sono conferiti dal presente Accordo e che possono essere necessari a tale scopo.

2. Alla fine del presente Accordo: a) La scorta regolatrice è liquidata conformemente alle disposizioni dell'articolo 26; b) II Consiglio fissa l'importo degli impegni contratti nei confronti del suo personale e prende, se necessario, le misure atte ad assicurare, tramite un bilancio supplementare corrispondente al conto amministrativo come previsto all'articolo 20, che vi siano i fondi sufficienti per onorare tali impegni; e) Quando tutti gli impegni del Consiglio diversi da quelli che riguardano il conto della scorta regolatrice saranno stati soddisfatti, gli attivi disponibili saranno suddivisi come stipulato nel presente articolo; d) Se il Consiglio è prorogato, esso conserva i suoi archivi, la sua documentazione statistica e tutti gli altri documenti; e) Se il Consiglio non è prorogato, ma è istituito un organismo per succedere al Consiglio, quest'ultimo consegna i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti a tale organismo successore e può, a maggioranza ripartita dei due terzi, trasmettergli tutto o parte degli altri attivi, oppure disporne come riterrà opportuno; f) Se il Consiglio non è prorogato e non è istituito nessun organismo successore, il Consiglio cede i suoi archivi, la documentazione statistica e tutti gli altri documenti al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad un'altra organizzazione internazionale da esso designata o, in mancanza di designazione, come il Consiglio deciderà; il resto
degli averi non monetari del Consiglio è venduto o realizzato come il Consiglio può prescrivere; g) II prodotto del realizzo degli attivi non monetari e tutti gli altri attivi monetari rimanenti sono allora suddivisi in modo che ogni Membro ne riceva una parte proporzionale al totale dei contributi che esso ha versato al conto amministrativo in virtù dell'articolo 20.

219

Accordo internazionale sullo stagno

Articolo 61 Riserve Nessuna riserva può essere fatta in merito a una qualsiasi disposizione del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate.

Fatto a Ginevra, il ventisei giugno millenovecentottantuno, i testi del presente Accordo nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa facenti tutti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

220

Accordo internazionale sullo stagno

Allegato A Percentuali dei Paesi produttori " Paese

Percentuale

Australia Bolivia Brasile Indonesia Malaisia Nigeria Rwanda Tailandia Zaire Totale 11

,

5,95 15,61 1,23 18,62 35,15 1,43 0,92 19,28 1,81 100,00

Calcolate sulla base della produzione di stagno contenuto nei concentrati nel 1980 (esportazioni nette di stagno contenuto nei concentrati e di stagno-metallo per il Brasile).

Nota: L'elenco dei paesi e delle percentuali riportato nel presente allegato è stato deciso dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1980, durante la quale è stato stabilito il testo del sesto Accordo internazionale sullo stagno.

15

Foglio federale 1982, Voi. II

221

Accordo internazionale sullo stagno

Allegato B Percentuali dei Paesi e grappi di Paesi consumatori]) Paese/gruppo di Paesi

Arabia Saudita Austria Bulgaria Canada Cecoslovacchia Comunità economica europea '.

Belgio/Lussemburgo Danimarca Francia Germania (Repubblica federale di) Grecia Irlanda Italia Paesi Bassi Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord Costa Rica Cuba Egitto Filippine Finlandia Giamaica Giappone Giordania India Iraq Jugoslavia Malta Messico Norvegia Nuova Zelanda Perù Polonia Repubblica araba siriana Repubblica di Corea Romania Spagna Stati Uniti d'America Senegal Svezia 222

Percentuale

0,03 0,27 0,55 2,69 1,80 (27,15) 1,54 0,10 5,54 7,75 0,23 0,05 3,42 2,71 5,81 0,01 0,03 0,22 0,54 0,11 0,01 17,20 0,02 1,37 0,07 0,82 0,00 0,94 0,26 0,14 0,06 2,21 0,03 1,06.

1,81 2,40 26,91 0,00 0,24

Accordo internazionale sullo stagno

Paese/gruppo di Paesi

Svizzera » Tunisia Turchia Ungheria Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche Venezuela Totale

Percentuale

0,45 0,06 0,39 0,72 9,09 0,34 100,00

" Calcolate in base al consumo di stagno-metallo primario negli anni 1978-1980 (importazioni nette di stagno contenuto nei concentrati e di stagno-metallo per l'URSS).

Nota: L'elenco dei paesi e delle percentuali riportato nel presente allegato è stato deciso dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1980, durante la quale è stato stabilito il testo del sesto Accordo internazionale sullo stagno.

223

Accordo internazionale sullo stagno Allegato C

Partei 0

Circostanze nelle quali si ritiene che lo stagno sia stato esportato per le necessità di controllo delle esportazioni Australia

Lo stagno è considerato esportato alla data del «Restricted Goods Export Permit» rilasciato in applicazione dei «Customs (Prohibited Exports) Régulations», rimanendo inteso che lo stagno esportato da una fonderia in Australia e non sottoposto ai «Customs (Prohibited Exports) Régulations» è considerato esportato quando il Dipartimento del commercio e delle risorse ha ufficialmente certificato che lo stagno è stato spedito da detta fonderia.

Bolivia

Lo stagno è considerato esportato quando è stato controllato dalle autorità doganali boliviane ai fini del pagamento dei dazi di esportazione. Se concentrati di stagno sono trattati fuori del territorio nazionale in virtù di contratti di lavorazione a fattura lo stagno è considerato esportato dalla Bolivia quando il Ministero delle miniere e della metallurgia ha rilasciato un permesso di esportazione per 10 stagno-metallo ottenuto.

Indonesia

Lo stagno è considerato esportato dall'Indonesia quando è stato sdoganato e/o quando i concentrati di stagno sono stati consegnati alla fonderia e pesati da quest'ultima sotto 11 controllo delle dogane e le autorità doganali hanno rilasciato un certificato doganale per tale stagno. Detto stagno non comprende lo stagno successivamente importato in Indonesia per il consumo interno.

Malaisia

Lo stagno è considerato esportato dalla Malaisia nel momento in cui il Dipartimento reale delle dogane e delle imposte indirette della Malaisia ha pesato i concentrati o, se i concentrati vengono fusi prima del pagamento del dazio all'esportazione, ha pesato il metallo ai fini del pagamento di detto dazio.

Nigeria

Lo stagno è considerato esportato quando i concentrati sono stati consegnati alla fonderia, pesati e controllati per il pagamento del canone; resta inteso che lo stagno non consegnato alla fonderia è considerato esportato quando è stata redatta da parte della «Nigérian Railway Corporation» una lettera di vettura in cui si costata la consegna a tale compagnia dei concentrati destinati all'esportazione.

224

Accordo internazionale sullo stagno Tailandia

Lo stagno è considerato esportato dalla Tailandia quando il Dipartimento delle risorse minerarie ha redatto un certificato ufficiale nel quale si attesta che i concentrati sono stati consegnati ad una fonderia in Tailandia e pesati da quest' ultima; resta inteso che lo stagno da esportare non consegnato ad una fonderia è considerato esportato dalla Tailandia quando il Dipartimento delle risorse minerarie ha rilasciato un permesso di esportazione per detto stagno.

Zaire

Lo stagno è considerato esportato quando è stata stabilita da parte di un trasportatore affiliato al Comitato interno dei trasportatori della Repubblica dello Zaire una polizza di carico che costata la consegna dello stagno a detto trasportatore.

Se, per un qualsiasi motivo, tale polizza di carico non è stata stabilita per una determinata spedizione, il quantitativo di stagno così spedito è considerato esportato ai fini del presente Accordo quando i documenti di esportazione sono stati rilasciati dall'Amministrazione delle dogane della Repubblica dello Zaire.

Osservazione generale

Tutto lo stagno trasportato da un Membro produttore durante un periodo di controllo è considerato esportato e trattato come parte del quantitativo delle esportazioni autorizzate di detto Membro per tale periodo di controllo, salvo : a) nelle condizioni menzionate nel presente allegato per l'Australia o b) nella maniera che può fissare il Consiglio, in applicazione del comma b) dell'articolo 35, a meno che le formalità citate nel presente allegato accanto al nome del Membro produttore interessato non siano state soddisfatte per detto stagno prima dell'inizio del periodo di controllo.

Parte II Importazioni dei membri produttori Per determinare le esportazioni nette ai sensi dell'articolo 35, le importazioni detraibili dalle esportazioni durante un periodo di controllo saranno sostituite dalle quantità importate dal Membro produttore interessato nel corso del trimestre immediatamente precedente l'istituzione del periodo di controllo in questione, restando inteso che lo stagno importato per essere fuso e riesportato non sarà preso in considerazione.

225

Accordo internazionale sullo stagno Allegato D Quantitativo autorizzato delle scorte ai fini dell'artìcolo 391( Paese

Australia Bolivia Brasile Indonesia Malaisia Nigeria Rwanda Tailandia Zaire l>

Tonnellate

.

Le cifre da riportare nel presente allegato saranno decise dal Consiglio nella sua prima sessione.

226

Accordo internazionale sullo stagno Allegato E Scorte addizionali necessariamente estratte Paese

Altri minerali

Stagno contenuto nei concentrati che può essere immagazzinato in aggiunta per ogni tonnellata di altro minerale estratto (in tonnellate)

Australia Nigeria Tailandia Zaire

Tantalo-coloni bile Colombite Wolfram-scheelite Tantalo-colombite

1,5 1,5 1,5 1,5

227

Accordo internazionale sullo stagno Allegato F Norme per l'adeguamento delle percentuali dei Membri produttori Norma 1

a) II primo adeguamento delle percentuali dei Membri produttori avrà luogo durante la prima sessione che il Consiglio terrà in virtù del presente Accordo. Nonostante le disposizioni della norma 2, tale adeguamento sarà fatto sulla base degli ultimi quattro trimestri immediatamente precedenti l'inizio di un periodo di controllo per i quali sono noti i dati relativi alla produzione di stagno di ogni Membro produttore. Le nuove percentuali dei Membri produttori saranno fissate in modo direttamente proporzionale alla loro produzione di stagno nel corso di detti quattro trimestri.

b) Gli ulteriori adeguamenti delle percentuali sono effettuati ad intervalli di un anno a decorrere dal primo adeguamento, a patto che nessun periodo posteriore ai trimestri di cui nella presente norma sia stato dichiarato periodo di controllo.

e) Per gli ulteriori adeguamenti, effettuati in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per il secondo adeguamento, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno in ciascun Membro produttore nel periodo più recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per i quali siano noti i dati, e ii) Per il terzo e per tutti gli ulteriori adeguamenti, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel periodo più recente di trentasei mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati.

Norma 2

a) Qualora un periodo sia dichiarato periodo di controllo, vi è adeguamento delle percentuali soltanto al termine di un periodo di quattro trimestri consecutivi che non siano stati dichiarati periodi di controllo.

L'adeguamento successivo ha allora luogo a partire dal momento in cui sono noti i dati della produzione di stagno di ciascun Membro produttore per i quattro trimestri consecutivi in oggetto; gli adeguamenti sono in seguito effettuati ad intervalli di un anno fino a quando nessun periodo sia stato dichiarato periodo di controllo.

b) Per ogni ulteriore adeguamento effettuato in applicazione della presente norma, le nuove percentuali sono calcolate nel modo seguente: i) Per il primo adeguamento successivo ad un periodo di controllo, le percentuali sono fissate in modo direttamente proporzionale alla somma della produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel periodo più recente di dodici mesi civili consecutivi per il quale 228

Accordo internazionale sullo stagno siano noti i dati e per i quattro trimestri che hanno immediatamente preceduto il periodo di controllo; ii) Per il secondo adeguamento, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato nel frattempo dichiarato periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel periodo più recente di ventiquattro mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati; iii) Per ciascun adeguamento ulteriore, le percentuali, a patto che nessun periodo sia stato dichiarato nel frattempo periodo di controllo, sono fissate in modo direttamente proporzionale alla produzione di stagno di ciascun Membro produttore nel periodo più recente di trentasei mesi civili consecutivi per il quale siano noti i dati.

Norma 3 Ai sensi delle presenti norme, gli adeguamenti si ritengono effettuati ad intervalli di un anno se hanno avuto luogo nello stesso trimestre dell'anno civile dei precedenti adeguamenti.

Norma 4 Ai sensi delle presenti norme, tutti i Membri produttori comunicano al Consiglio i dati della loro produzione per il periodo più recente di dodici mesi nei tre mesi successivi all'ultimo mese civile. Se un Membro non ha comunicato tali dati, si calcola la sua produzione per un periodo di dodici mesi moltiplicando per dodici la quantità media prodotta mensilmente, quale essa risulta dai dati noti per detto periodo.

Norma 5 I dati sulla produzione di stagno nel territorio di un Membro produttore per ogni periodo anteriore ai quarantadue mesi precedenti la data di un adeguamento non sono considerati ai fini di tale adeguamento, come non lo sono i dati sulla produzione di stagno durante un periodo di controllo.

Norma 6 II Consiglio può ridurre la percentuale di qualsiasi Membro produttore che non abbia esportato tutto il suo quantitativo delle esportazioni autorizzate fissato in conformità del paragrafo 1 dell'articolo 34 od ogni quantitativo superiore da esso accettato conformemente al paragrafo 2 di detto articolo.

Per pronunciarsi in merito, il Consiglio accetta come circostanza attenuante il fatto che il Membro produttore interessato ha rinunciato, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 34, ad una parte del suo quantitativo delle esportazioni autorizzate, ad una data che consente agli altri Membri produttori di prendere ogni misura necessaria per colmare il disavanzo, o il fatto che il

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Accordo internazionale sullo stagno Membro produttore interessato, pur non avendo esportato il quantitativo fissato in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 34, ha tuttavia esportato tutto il suo quantitativo delle esportazioni autorizzate fissato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 34.

Norma 7 Qualora la percentuale di un Membro produttore sia ridotta conformemente alla norma 6, la percentuale così resa disponibile è ripartita tra gli altri Membri produttori in modo proporzionale alle percentuali in vigore alla data in cui il Consiglio decide tale riduzione.

Norma 8 Nonostante le norme che precedono, la percentuale di un Membro produttore non sarà ridotta, durante un qualsiasi periodo di 12 mesi, più di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo.

Norma 9 a) In ogni decisione che può proporre di prendere conformemente alle presenti norme, il Consiglio tiene debitamente conto di tutte le circostanze che un qualsiasi Membro produttore ha dichiarato eccezionali, e può, a maggioranza ripartita dei due terzi, rinunciare ad applicare in senso stretto dette norme o modificarle.

b) Ai fini della presente norma e del paragrafo 1 dell'articolo 34, i seguenti avvenimenti possono essere segnatamente considerati circostanze eccezionali : una catastrofe nazionale, uno sciopero molto esteso che abbia paralizzato l'industria di estrazione dello stagno per un lungo periodo, un grave perturbamento dell'approvvigionamento di energia o dei trasporti sulla principale via di comunicazione verso la costa o verso il luogo di esportazione quale definito all'allegato C del presente Accordo.

Norma 10 Ai sensi delle presenti norme, il calcolo relativo ai Membri produttori che sono grandi consumatori di stagno proveniente dalla loro produzione mineraria interna è basato sulle loro esportazioni di stagno e non sulla produzione mineraria di stagno.

Norma 11 Nel presente allegato l'espressione «produzione di stagno» è da considerarsi come riferentesi esclusivamente alla produzione mineraria; non è dunque tenuto conto della produzione delle fonderie.

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Accordo internazionale sullo stagno Allegato G Costo della scorta regolatrice secondo la stima fatta dal Presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1980 II costo dell'acquisto e del funzionamento della scorta regolatrice costituita conformemente all'articolo 21 del presente Accordo è stimato a 35 ringgit della Malaisia al chilogrammo.

231

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente il Sesto accordo internazionale sullo stagno del 20 gennaio 1982

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1982

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

21

Cahier Numero Geschäftsnummer

82.001

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.06.1982

Date Data Seite

159-231

Page Pagina Ref. No

10 113 805

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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