Termine di referendum: 17 gennaio 1983

Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese # S T #

(Legge sull'approvvigionamento del Paese)

dell'8 ottobre 1982

U Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera e, e 32 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 settembre 19811), decreta: Titolo primo: Introduzione Art. l Scopo o La presente legge disciplina i provvedimenti precauzionali in materia di difesa nazionale economica nonché quelli intesi a garantire l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale in caso di grave penuria non rimediabile dall'economia stessa.

Art. 2 Beni e servizi d'importanza vitale 1 Sono considerati d'importanza vitale i beni e i servizi necessari per resistere in caso di minaccia o per superare le situazioni di grave penuria o di crisi.

2 Sono segnatamente d'importanza vitale: a. le derrate alimentari, i medicamenti e gli altri beni indispensabili del bisogno quotidiano, come anche le materie prime e ausiliarie destinate all'agricoltura, all'industria e all'artigianale, le fonti energetiche e tutti i mezzi necessari alla loro produzione; b. i servizi di trasporto e di telecomunicazione; e. le strutture di immagazzinamento e di deposito.

Titolo secondo: Provvedimenti di difesa nazionale economica Capitolo 1: Principio

Art. 3 1 Se il Paese è minacciato, direttamente o indirettamente, da conflitto armato o da altri eventi egemonici, la Confederazione garantisce, nell'ambito della di3)

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Approvvigionamento economico del Paese fesa integrata, l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale; essa collabora all'uopo con i Cantoni e l'economia.

2 Lo stato di preparazione della Confederazione deve essere adeguato alla natura, alla gravita e all'importanza della minaccia in modo che, se necessario, i provvedimenti di difesa nazionale economica possano essere posti in vigore immediatamente.

Capitolo 2: Stato di preparazione permanente Sezione 1: Costituzione di scorte Art. 4 In generale 1 La costituzione di scorte è di regola compito dell'economia. La Confederazione (art. 18) e, all'occorrenza, i Cantoni prendono provvedimenti completivi in campi speciali. L'economia e l'ente pubblico collaborano.

2 II Consiglio federale può promuovere, mediante contratti e altri mezzi appropriati, la costituzione, il mantenimento e l'aumento delle scorte. In particolare esso prevede che le scorte volontariamente costituite siano per principio lasciate a disposizione dei proprietari, per l'esercizio della loro azienda o l'approvvigionamento della loro clientela, nei limiti di eventuali prescrizioni sul disciplinamento delle merci.

3 Sono riservate le disposizioni concernenti le scorte di cereali panificabili.

4 II Consiglio federale provvede per un'informazione adeguata del pubblico, segnatamente al fine di promuovere la costituzione di scorte domestiche e di prevenire l'accaparramento.

Art. 5 Costituzione di scorte minime Le imprese che partecipano all'approvvigionamento in beni d'importanza vitale possono essere obbligate a costituire scorte minime, con riguardo alla loro capacità.

Sezione 2: Scorte obbligatorie Art. 6 Contratti 1 Per la costituzione di scorte obbligatorie, la Confederazione conclude contratti con le imprese.

2 In questi contratti devono essere segnatamente specificati : a. la natura e la quantità della scorta; b. il deposito, la conservazione, la sorveglianza, il controllo e il rinnovo della scorta ; e. il luogo di deposito; 113

Approvvigionamento economico del Paese d. U finanziamento e l'assicurazione; e. la copertura dei costi di deposito e delle perdite di prezzo, peso o qualità che potessero prodursi durante il deposito.

3 Nel contratto per scorte obbligatorie può essere previsto che il proprietario della scorta debba aderire a un'istituzione (art. 10) e tenere permanentemente, oltre alla scorta obbligatoria, un'adeguata scorta libera.

4 1 contratti per scorte obbligatorie possono vertere soltanto su merci di proprietà del depositario. Le scorte su cui terzi hanno diritti di proprietà possono essere oggetto di un contratto per scorte obbligatorie solamente se tutti gli aventi diritto si obbligano solidalmente nei confronti della Confederazione e, all'occorrenza, nei confronti della banca finanziatrice (art. 11).

Art. 7

Diminuzione e soppressione di scorte obbligatorie.

Titoli rappresentativi di mercé 1 Le scorte obbligatorie possono essere diminuite o soppresse soltanto con il consenso della Confederazione. Il proprietario della scorta deve aver anzitutto rimborsato alla banca la parte corrispondente del mutuo e eseguiti i propri eventuali obblighi nei confronti del fondo di garanzia (art. 10).

2 Non possono essere emessi titoli rappresentativi di merci facenti parte delle scorte obbligatorie.

Art. 8 Permesso d'importazione a garanzia delle scorte obbligatorie 1 Per garantire la costituzione di scorte obbligatorie, il Consiglio federale può subordinare l'importazione di determinati beni d'importanza vitale all'obbligo di un permesso. Può far dipendere il rilascio di quest'ultimo dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie nonché da altri oneri e condizioni, segnatamente impegni di utilizzazione.

2 Per tali beni, il Consiglio federale determina l'ampiezza del fabbisogno o stabilisce quantità indicative. Esso vigila affinché le riserve siano ripartite in funzione dei bisogni delle diverse regioni del Paese e delle esigenze della difesa nazionale.

3 Eccezionalmente si può rinunciare alla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie se l'importatore è disposto ad assumere gli stessi oneri finanziari che gli deriverebbero con la conclusione del contratto.

Art. 9 Parte disponibile della scorta obbligatoria Nell'ambito delle prescrizioni in materia di disciplinamento e di utilizzazione dei beni, emanate in virtù degli articoli 23 e 28, il proprietario della scorta obbligatoria può utilizzare almeno la metà della medesima per la propria impresa o per approvvigionare la propria clientela.

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Approvvigionamento economico del Paese Art. 10 Fondi di garanzia e istituzioni analoghe 1 1 contratti per la costituzione di scorte obbligatorie possono prevedere che 1 proprietari delle scorte debbano contribuire ad alimentare fondi di garanzia od altre istituzioni analoghe della loro categoria per sopperire alle spese di deposito e alle perdite conseguenti a un ribasso dei prezzi delle scorte obbligatorie.

2 La creazione, la modificazione e la soppressione di tali istituzioni sottostanno all'approvazione del Consiglio federale. Ove, per garantire l'esecuzione, i rami economici interessati ricorrano a corporazioni o ne costituiscano, gli statuti di dette corporazioni devono pure essere approvati dal Consiglio federale.

3 Se l'interesse pubblico lo esige, gli statuti possono derogare alle disposizioni di diritto privato riguardanti l'acquisto e la perdita della qualità di membro, nonché l'ottenimento e l'utilizzazione delle risorse.

Art. 11 Finanziamento. Copertura dei rischi non assicurabili 1 La Confederazione agevola il finanziamento delle scorte obbligatorie garantendo i mutui bancari ; essa può rendere possibile altrimenti l'ottenimento di crediti a interesse modico.

2 II Consiglio federale disciplina la copertura dei rischi non assicurabili.

Art. 12 Garanzie della Confederazione 1 Non appena la Confederazione ha garantito il finanziamento di una scorta obbligatoria, quest'ultima ed eventuali pretese di risarcimento le servono da garanzia.

2 Le pretese di terzi, di natura civile o pubblica, contrattuali o legali, e le pretese di risarcimento non sono opponibili al diritto della Confederazione di separarsi dalla massa o al suo diritto di pegno (art. 13 e 14). È fatta eccezione soltanto per il diritto di ritenzione di cui i magazzinieri possono prevalersi per garantire i loro crediti nel senso dell'articolo 485 del Codice delle obbligazioni 1>.

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Art. 13 Diritto della Confederazione di separarsi dalla massa 1 Se il proprietario di una scorta è dichiarato in fallimento oppure se il fallimento è differito giusta gli articoli 725, 764, 817 o 903 del Codice delle obbligazioni1) o se è concessa la moratoria concordataria o straordinaria, la Confederazione diventa proprietaria della scorta obbligatoria e, se è il caso, subentra nelle pretese di risarcimento del proprietario, nella misura in cui essa si assume gli obblighi contrattuali derivanti al proprietario dal mutuo bancario.

> RS 220 115

Approvvigionamento economico del Paese 2

Se, dedotte tutte le spese, il controvalore delle scorte obbligatorie o delle pretese di risarcimento -- nel momento del ritiro effettivo o alla fine della realizzazione -- è superiore all'importo che la Confederazione può esigere per aver rimborsato i prestatori di fondi, essa deve innanzitutto adempiere gli obblighi del debitore verso il fondo di garanzia. L'eccedenza dev'essere versata alla massa oppure, nel caso di differimento del fallimento o di moratoria concordataria o straordinaria, al debitore.

3 Se, dedotte tutte le spese, la Confederazione non è interamente tacitata con le merci che ha ritirate o realizzate in virtù del proprio diritto di separazione dalla massa, essa partecipa al fallimento o al concordato per l'importo scoperto. In caso di differimento del fallimento o di moratoria straordinaria, essa vanta nei confronti del debitore un credito rimunerato d'interesse e imprescrittibile.

Art. 14 Diritto di pegno della Confederazione 1 Se contro il proprietario di una scorta è avviata l'esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno sulla scorta obbligatoria, nonché per eventuali pretese di risarcimento, la Confederazione è créditrice in primo rango, non partecipante all'esecuzione, per i crediti garantiti (art. 12). Le pretese contrattuali o legali di terzi sulla scorta obbligatoria (art. 12 cpv. 2 primo periodo) succedono immediatamente a quelle della Confederazione e a eventuali crediti del fondo di garanzia.

2 Le pretese di terzi sulle scorte obbligatorie o su eventuali diritti del debitore possono essere esercitate unicamente mediante esecuzione.

Art. 15 Azione revocatoria Per quanto la separazione dalla massa e il diritto di pegno non bastino a tacitare la Confederazione, soltanto quest'ultima è autorizzata all'azione revocatoria (art. 285 segg. LF sull'esecuzione e sul fallimento 1)). L'azione revocatoria della Confederazione si prescrive in 10 anni.

Art. 16 Imposte e tasse Nella tassazione al fine delle imposte federali dirette, dev'essere equamente tenuto conto dei rischi speciali assunti dai tenitori di scorte obbligatorie. Il Consiglio federale disciplina i particolari e assicura il coordinamento con i Cantoni per quanto concerne le imposte cantonali dirette.

2 1 contratti per la costituzione di scorte obbligatorie non sottostanno ad alcuna tassa di bollo o altra analoga.

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RS 281.1

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Approvvigionamento economico del Paese Art. 17 Depositi Ove i terreni necessari alla costruzione di locali o impianti destinati al deposito di scorte obbligatorie oppure i locali o gli impianti necessari al deposito di queste scorte non possano essere ottenuti a condizioni ragionevoli e in via amichevole, il Dipartimento federale dell'economia pubblica può esercitare il diritto d'espropriazione conformemente alla legge federale sull'espropriazione 1'.

Sezione 3: Scorte della Confederazione

Art. 18 1 La Confederazione costituisce scorte per il proprio fabbisogno, soprattutto per l'equipaggiamento e il sostegno dell'esercito.

2 Essa può costituire scorte proprie per completare quelle obbligatorie qualora i proprietari di scorte non siano in grado, da soli, di approntare scorte sufficienti conformemente agli articoli 6 e seguenti.

Sezione 4: Sfruttamento delle risorse indigene Art. 19 Silvicoltura 1 Per garantire la difesa nazionale economica, il Consiglio federale può ordinare un maggior sfruttamento delle foreste.

2 Per la copertura dei costi cagionati dal maggiore sfruttamento può essere istituito un fondo di compensazione; questo fondo va alimentato mediante tasse riscosse in modo uniforme presso i proprietari di foreste in occasione di ciascun taglio del legname.

3 Per quanto indispensabile al maggiore sfruttamento delle foreste, la dotazione in macchine e impianti delle aziende forestali può essere promossa mediante aiuti finanziari federali.

Art. 20 Approvvigionamento di acqua II Consiglio federale può emanare prescrizioni per garantire, in tempo di crisi, l'approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 21 Studi e esperimenti II Consiglio federale può, mediante aiuti finanziari o altri mezzi adeguati, promuovere gli studi, gli esperimenti e gli altri preparativi nell'interesse dell' approvvigionamento del Paese.

» RS 711 117

Approvvigionamento economico del Paese Sezione 5: Trasporti e altre prestazioni

Art. 22 1 II Consiglio federale prende le misure necessarie per garantire possibilità di trasporto e di comunicazione sufficienti, per mantenere aperte le vie di trasporto e di comunicazione e garantire la disponibilità di depositi.

2 Per consentire l'esecuzione di determinati trasporti nell'interesse dell'approvvigionamento del Paese e per assicurare preventivamente i mezzi di trasporto necessari, la Confederazione può, su domanda motivata o mediante conclusione di un contratto di trasporto, assicurare o riassicurare i trasporti contro il rischio di guerra e contro rischi analoghi.

Capitolo 3: Provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia Art. 23 Provvedimenti 1 Se l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale è seriamente minacciato o perturbato a causa di conflitto armato o di altri eventi egemonici, il Consiglio federale può prendere provvedimenti nell'intento di : a. intensificare e adeguare la produzione indigena nel campo dell'agricoltura (esecuzione di programmi di estensione e di sfruttamento, instaurazione di un regime di coltura e di fornitura obbligatorio ecc.) come anche in quelli dell'economia energetica e dello sfruttamento dei giacimenti e dei succedanei ; b. acquistare merci (conclusione di negozi giuridici, azione comune degli importatori, finanziamento di queste azioni, copertura dei rischi di prezzo e dei rischi inassicurabili, obbligo di fornitura ecc.); e. istituire e conservare i luoghi di produzione; d. orientare la lavorazione (determinazione di procedimenti produttivi, di modi d'utilizzazione e delle quantità ecc.); e. limitare le esportazioni ; f. intensificare la costituzione di scorte e spostare scorte; g. garantire una ripartizione equa dei beni (attribuzione, contingentamento, razionamento, blocco, antiaccaparramento ecc.); h. ridurre il consumo; i. garantire la prestazione di servizi, segnatamente i trasporti (obbligo di prestare il servizio, garanzia della disponibilità dei mezzi di trasporto, modificazione o abrogazione di prescrizioni concernenti l'obbligo di garantire l'esercizio, i trasporti, l'orario e il piano di volo, autorizzazione per l'alienazione e l'immobilizzazione di mezzi di trasporto ecc.).

2 II Consiglio federale disciplina segnatamente l'utilizzazione delle scorte obbligatorie.

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Approvvigionamento economico del Paese Art. 24 Prezzi 1 Durante la validità delle prescrizioni riguardanti il disciplinamento e l'utilizzazione, emanate in virtù dell'articolo 23, il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza dei prezzi di beni e servizi d'importanza vitale.

2 All'occorrenza esso può stabilire prezzi massimi.

Art. 25 Requisizione 1 Con l'entrata in vigore dei provvedimenti in caso di aggravamento della minaccia giusta gli articoli 23 e 24, il Consiglio federale può conferire agli organi della difesa nazionale economica il diritto di requisizione.

2 1 necessari preparativi sono attuati già in tempo di pace.

3 II Consiglio federale disciplina i particolari.

4 La requisizione di navi marittime, di chiatte del traffico internazionale e di determinati aeromobili è oggetto di un disciplinamento speciale.

Titolo terzo: Provvedimenti contro le situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati Art. 26 Misure di promuovimento 1 Per prevenire o eliminare situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati non rimediabili dall'economia stessa, il Consiglio federale può promuovere la costituzione di scorte, l'acquisto e la distribuzione di beni.

Esso assegna aiuti finanziari unicamente quando si tratta del solo mezzo di promozione possibile.

2 La Confederazione può sostenere i provvedimenti d'aiuto reciproco adottati dalle organizzazioni o dalle branche economiche.

Art. 27 Costituzione di scorte obbligatorie per situazioni di grave penuria 1 Al fine di garantire l'approvvigionamento del Paese in beni d'importanza vitale nel caso di grave penuria, il Consiglio federale può emanare prescrizioni : a. per aumentare le scorte obbligatorie o per riservarne una parte; b. per riservare scorte obbligatorie costituite volontariamente.

2 Nel rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti la costituzione di scorte obbligatorie per la difesa nazionale economica (art. 6-17).

Art. 28 Altri provvedimenti 1 Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento e i provvedimenti promozionali adottati dalla Confederazione si rivelano insufficienti,

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Approvvigionamento economico del Paese il Consiglio federale può, all'occorrenza, emanare, per la durata delle situazioni di grave penuria, prescrizioni disciplinanti determinati beni d'importanza vitale per quanto concerne : a. la liberazione di scorte obbligatorie suppletive o riservate (art. 27); b. le quantità destinate alla fabbricazione, alla trasformazione, alla distribuzione e al consumo; e. la riduzione del consumo ; d. l'utilizzazione dei beni e la loro ripartizione in un ordine prioritario secondo l'importanza per l'approvvigionamento; e. la limitazione delle esportazioni; f. il ricupero e il riciclaggio dell'usato; g. i succedanei.

2 Alle medesime condizioni, il Consiglio federale può anche emanare prescrizioni relative ai servizi d'importanza vitale, in funzione dell'importanza per l'approvvigionamento.

3 Durante la validità delle prescrizioni previste nel presente articolo, il Consiglio federale può, riguardo ai beni e ai servizi di cui si tratta, ordinare la sorveglianza dei prezzi. All'occorrenza esso può stabilire prezzi massimi.

Art. 29 Provvedimenti della Confederazione Quando l'approvvigionamento non può essere garantito con altri mezzi, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici per conto della Confederazione.

Art. 30 Restrizione in caso di fluttuazioni di prezzo Fino a quando l'offerta rimane quantitativamente sufficiente, i provvedimenti previsti nel presente titolo non possono essere presi per compensare fluttuazioni di prezzo.

Titolo quarto: Provvedimenti amministrativi e pene convenzionali Art. 31 Privazione di profitti non patrimoniali Chi, mediante indicazioni false o dissimulazione di fatti, induce o tenta di indurre in errore le autorità, può essere privato dei profitti non patrimoniali sorti a seguito di provvedimenti della presente legge.

Art. 32 Restituzione e devoluzione alla Confederazione di merci e profitti pecuniari concessi o conseguiti illecitamente 1 Indipendentemente dalla punibilità dell'atto può essere chiesta la restituzione di sussidi o di altre prestazioni analoghe se sono stati concessi a torto o se il beneficiario, nonostante diffida, non adempie le condizioni che gli sono state imposte.

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Le merci e i profitti pecuniari conseguiti in seguito a una violazione della presente legge, delle sue prescrizioni esecutive, di una singola decisione o di contratti sono devoluti alla Confederazione indipendentemente dalla punibilità dell'atto.

3 Se le merci o i profitti pecuniari non sono più in possesso di colui che ha conseguito l'illecito profitto, la Confederazione ha una pretesa di risarcimento nei confronti di costui per il valore dell'illecito profitto.

4 1 terzi che, senza colpa propria, sono stati lesi dal comportamento degli assoggettati alla restituzione, possono esigere dal competente organo della Confederazione la parte loro spettante delle merci e dei profitti illeciti ricuperati.

Art. 33 Provvedimenti amministrativi speciali Gli organi competenti della Confederazione possono ordinare sequestri cautelari, ritirare permessi o rifiutarne il rilascio, imporre limitazioni di consegna e d'acquisto e ridurre le assegnazioni in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, delle sue disposizioni esecutive o di decisioni concernenti i campi seguenti: a. costituzione di scorte b. depositi e. fabbricazione d. lavorazione e. distribuzione f. utilizzazione g. consumo h. limitazione delle esportazioni i. prezzi k. acquisto di beni 1. servizi.

Art. 34 Pene convenzionali 1 Nel contratto per la costituzione di scorte obbligatorie possono essere convenute pene convenzionali.

2 L'organo competente della Confederazione fissa nei singoli casi l'importo che dev'essere riscosso entro i limiti della pena stipulata. Se U principio stesso della pena convenzionale o l'importo richiesto è contestato, gli organi competenti della Confederazione sottopongono la contestazione alla commissione per le scorte obbligatorie (art. 39).

3 L'inflizione di una pena convenzionale non libera dagli obblighi contrattuali.

Art. 35 Decisione in materia di provvedimenti amministrativi 1 Gli organi competenti della Confederazione notificano agli interessati, mediante decisione, i provvedimenti previsti negli articoli 31 a 33.

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Foglio federale 1982, Voi. III

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1 terzi lesi (art. 32 cpv. 4) assumono una parte proporzionale delle spese che derivassero alla Confederazione da un'azione di restituzione, di merci o profitti pecuniari, da essa promossa. L'organo federale competente ne stabilisce la somma mediante decisione.

Art. 36 Prescrizione 1 Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 32 e 34 si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia dei fatti da cui sono nate, ma al più tardi in 5 anni a contare dal giorno in cui sono nate. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

2 II corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di esazione; esso è sospeso fintanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

3 Le pretese che possono essere fatte valere dalle persone lese giusta l'articolo 32 capoverso 4 si .prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui queste hanno avuto notizia del recupero, da parte della Confederazione, delle merci o dei profitti pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi entro 5 anni da tale ricupero.

Art. 37 Rapporto con il perseguimento penale 1 L'applicazione di provvedimenti amministrativi e l'inflizione di pene convenzionali non escludono il perseguimento penale.

2 Gli organi competenti devono indicare nelle loro denuncio (art. 50 cpv. 2) i provvedimenti amministrativi già presi e le pene convenzionali inflitte.

Titolo quinto: Protezione giuridica Art. 38 Ricorso contro decisioni Sono istanze di ricorso : a. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) contro le decisioni rese dagli uffici di milizia (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare; b. il Dipartimento federale dell'economia pubblica, contro le decisioni rese dall'Ufficio federale in prima istanza; e. il Tribunale federale, contro le decisioni rese dalla commissione per le scorte obbligatorie e, nella misura in cui è ricevibile il ricorso di diritto amministrativo, contro le decisioni su ricorso rese dal Dipartimento federale dell'economia pubblica, dall'Ufficio federale e dalle autorità cantonali di ultima istanza; d. il Consiglio federale, in quanto irricevibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

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Approvvigionamento economico del Paese Art. 39 Commissione per le scorte obbligatorie 1 La Commissione per le scorte obbligatorie statuisce sulle contestazioni tra : a. le parti in contratti per scorte obbligatorie, b. i proprietari di scorte obbligatorie e le loro organizzazioni.

2 II Consiglio federale disciplina l'organizzazione e la procedura della commissione e ne nomina i membri. Questi ultimi devono essere estranei all'amministrazione federale.

Art. 40 Procedura La procedura davanti al Tribunale federale è retta dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria1>, quella davanti alle altre autorità federali dalla legge federale sulla procedura amministrativa 2> e quella davanti alle autorità cantonali, nell'ambito del diritto federale, dal diritto cantonale.

Art. 41 Tribunali civili I tribunali civili giudicano in merito alle controversie concernenti il diritto della Confederazione di separarsi dalla massa, il suo diritto di pegno sulle scorte obbligatorie nonché eventuali pretese di risarcimento della Confederazione e circa l'azione revocatoria (art. 13 a 15).

Titolo sesto: Disposizioni penali Art. 42 Violazione dell'obbligo di costituire le scorte obbligatorie 1 Chiunque, intenzionalmente e nonostante diffida, non adempie l'obbligo di costituire scorte obbligatorie giusta l'articolo 5, è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente, riduce il volume o altera la qualità dei beni che compongono una scorta obbligatoria stipulata, per il cui finanziamento ha ricevuto un credito bancario garantito dalla Confederazione.

3 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è dell'arresto o della multa sino a 50 000 franchi.

4 È parimente punito con l'arresto o con la multa sino a 50 000 franchi chiunque intenzionalmente riduce il volume o altera la qualità dei beni che compongono una scorta obbligatoria stipulata per cui la Confederazione non ha prestato garanzia alcuna. Le violazioni contrattuali di esigua entità sono esenti da pena.

6 Per le contravvenzioni di cui ai capoversi 3 e 4, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma, in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando questo termine è superato della metà.

" RS 173.110 > RS 172.021

2

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Approvvigionamento economico del Paese Art. 43 Violazione dell'obbligo di informare 1 Chiunque, nonostante l'obbligo contrattuale, fornisce in rapporti scritti indicazioni inveritiere o incomplete è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa.

2 Chiunque, nonostante diffida e comminatoria delle pene previste nel presente articolo, non ottempera all'obbligo di informare (art. 57 cpv. 1) è punito con l'arresto o con la multa.

3 La stessa pena è inflitta a chiunque non fornisce informazioni nonostante l'obbligo contrattuale.

Art. 44 Violazione dell'obbligo di serbare U segreto 1 Alle violazioni dell'obbligo di serbare il segreto giusta l'articolo 58 si applica l'articolo 320 del Codice penale 1>.

2 È riservata l'applicazione di altre disposizioni del Codice penale *> e del Codice penale militare 2>.

Art. 45 Truffa in materia di prestazioni e di tasse 1 Alla truffa in materia di prestazioni e di tasse, alla falsità in documenti, al conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e alla soppressione di documenti si applicano gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo 3).

2 La pena è però la detenzione fino a cinque anni o la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 46 Divulgazione di voci false 1 Chiunque, in periodo d'aggravamento della minaccia, esprime o divulga intenzionalmente affermazioni inveritiere o tendenziose riguardanti provvedimenti vigenti o imminenti nel settore dell'approvvigionamento economico del Paese è punito con l'arresto o con la multa.

2 Se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o a terzi profitti illeciti è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 47 Contravvenzione a provvedimenti contro le situazioni di grave penuria 1 Chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni emanate in virtù degli articoli 27 e 28 è punito con l'arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente e nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo, » RS 311.0 RS 321.0 RS 313.0

2) 3)

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Approvvigionamento economico del Paese a. non si attiene a una decisione notificatagli; b. viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 27 e 28 o su una disposizione emanata in virtù dei medesimi articoli.

3 II tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 10 000 franchi.

Le violazioni contrattuali di esigua entità sono esenti da pena.

5 Per le contravvenzioni, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma, in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando questo termine è superato della metà.

Art. 48 Delitti contro provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia 1 Chiunque, intenzionalmente, viola le prescrizioni emanate in virtù degli articoli 23 a 25 è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

2 Incorre nella stessa pena chiunque, intenzionalmente e nonostante comminatoria delle pene previste nel presente articolo, a. non si attiene a una decisione notificatagli; b. viola un contratto che ha concluso, se la decisione o il contratto si fondano sugli articoli 23 a 25 o su una disposizione emanata in virtù dei medesimi articoli.

3 Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la multa fino a 50 000 franchi.

4 Per le contravvenzioni di cui al capoverso 3, l'azione penale e le pene si prescrivono in cinque anni, ma, in caso di sospensione o interruzione, il più tardi quando questo termine è superato della metà.

Art. 49 Applicabilità del Codice penale e del diritto penale amministrativo 1 Le disposizioni generali del Codice penale '> sono applicabili.

2 Gli articoli 6 e 7 della legge sul diritto penale amministrativo 2> sono applicabili alle infrazioni commesse nell'azienda. Essi si applicano parimente alle imprese e amministrazioni di corporazioni e stabilimenti di diritto pubblico.

Art. 50 Perseguimento penale 1 L'azione penale e il giudizio per le infrazioni incombe ai Cantoni anche nei casi di cui all'articolo 45.

2 In caso di infrazione alle disposizioni della presente legge, l'Ufficio federale può ingiungere alle autorità cantonali di aprire il procedimento e provvedere all'istruzione.

" RS 311.0 RS 313.0

2)

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Tutte le sentenze, i decreti penali delle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere sono comunicate senza indugio e gratuitamente, in copia integrale, all'Ufficio federale.

Art. 51 Applicazione della legge sulle dogane Le infrazioni alle disposizioni della presente legge concernenti l'obbligo del permesso d'importazione (art. 8) e la limitazione delle importazioni (art. 23 e 28) sono punite giusta la legge sulle dogane1).

Titolo settimo: Disposizioni d'esecuzione Art. 52 Principio 1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge e adotta 1 provvedimenti necessari. Per l'esecuzione dei provvedimenti in caso d'aggravamento della minaccia (art. 23 a 25), può facoltare il delegato (art. 53) e gli uffici di milizia ad emanare prescrizioni di obbligatorietà generale.

2 Esso si avvale della collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche.

3 Prima dell'emanazione di disposizioni d'esecuzione devono essere consultati i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate. Sono ammesse eccezioni unicamente se imposte dall'obbligo di serbare il segreto o dall'urgenza dei provvedimenti.

4 II Consiglio federale fa rapporto all'Assemblea federale circa i provvedimenti presi in virtù degli articoli 23 a 25 o 28 e 29. L'Assemblea federale può esigere che tali provvedimenti siano abrogati, modificati o completati.

Art. 53 Organi della Confederazione 1 II Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese che deve provenire dall'economia. Il delegato è subordinato al Dipartimento federale dell'economia pubblica; egli dirige l'Ufficio federale ed è responsabile di tutti i preparativi giusta la presente legge.

2 L'esecuzione della presente legge incombe al delegato e all'Ufficio federale nonché ai seguenti uffici di milizia: a. Ufficio dell'alimentazione, b. Ufficio dell'industria, e. Ufficio dei trasporti, d. Ufficio del lavoro.

3 Gli uffici di milizia constano, oltre che di funzionari federali, di specialisti che esercitano la propria funzione a titolo accessorio e che fanno parte dell' " RS 631.0

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Approvvigionamento economico del Paese economia e delle amministrazioni cantonali e comunali. Gli uffici possono avere una segreteria permanente.

4 II Consiglio federale può, all'occorrenza, istituire altri uffici di milizia.

6 II Consiglio federale può assegnare ad uffici federali esistenti compiti entro i limiti della presente legge; nella fattispecie questi uffici sono assimilati a quelli di milizia.

6 II Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 54 Cantoni 1 1 Cantoni emanano le prescrizioni concernenti l'esecuzione dei compiti loro delegati e istituiscono gli organi necessari.

2 Se un Cantone omette di emanare tempestivamente le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale vi provvede, a titolo provvisorio, mediante ordinanza.

3 11 Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. Ove occorra, esso agisce in vece del Cantone negligente, a spese di quest'ultimo.

Art. 55 Organizzazioni economiche II Consiglio federale vigila sull'esecuzione della legge da parte delle organizzazioni economiche. All'uopo esso può impartir loro istruzioni.

Art. 56 Indagini statistiche II Consiglio federale può ordinare le indagini statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento del Paese.

Art. 57 Obbligo d'informare 1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità competenti e, nell'ambito dei compiti pubblici loro delegati, alle organizzazioni economiche, le informazioni necessarie all'esecuzione della presente legge, a mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari, segnatamente i libri, la corrispondenza e le fatture, e a permettere loro l'accesso ai locali.

2 L'articolo 79 della legge federale sulla procedura penale *> è applicabile per analogia.

3 Per quanto indispensabile all'esecuzione della presente legge, le indicazioni recate nelle dichiarazioni doganali e negli atti presentati a sostegno di quest'ultime devono essere messe a disposizione dell'Ufficio federale e delle suddette » RS 312.0 127

Approvvigionamento economico del Paese organizzazioni economiche nonostante il carattere di segretezza conferito dalla legislazione doganale.

Art. 58 Obbligo di serbare il segreto Chiunque cooperi nell'attività di un ufficio di milizia o di una organizzazione economica che partecipa all'esecuzione della presente legge è obbligato a serbare il segreto.

Titolo ottavo: Disposizioni finali Art. 59 Modificazioni 1. La legge sulle dogane *> è completata come segue:

Art. 42 cpv. 3 3 II Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni deroganti a quelle disciplinanti il deposito in magazzini privati dei carburanti per motori, importati per alimentare le scorte obbligatorie.

2. La legge sull'organizzazione dell'amministrazione 2> è modificata come segue: Art. 58 cpv. 1 lett. C L'«Ufficio federale della difesa economica, Office fédéral de la défense économique, Bundesamt für wirtschaftliche Kriegsvorsorge» è designato «Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung».

Art. 60 Abrogazioni 1 II Consiglio federale stabilisce l'abrogazione della legge federale del 30 settembre 1955 3> concernente la preparazione della difesa nazionale economica.

Esso può distribuirla nel tempo.

2 Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato il decreto federale del 19 giugno 1981 4> sull'approvvigionamento elettrico.

" RS 631.0 RS 172.010

2>

3) 4)

RU 1956 89 RU 1981 1801

128

Approvvigionamento economico del Paese Art. 61 Protezione di averi II decreto del Consiglio federale del 12 aprile 19571) concernente misure preventive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte individuali come anche il decreto del Consiglio federale del 12 aprile 1957 2> concernente misure preventive di protezione dei titoli di credito e documenti analoghi sonò applicabili sino all'entrata in vigore di una legislazione speciale sulla protezione degli averi.

Art. 62 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore; esso può distribuirla nel tempo.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1982 II presidente: Lang II segretario: Zwicker

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1982 II presidente: Dreyer II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 19 ottobre 1982 3> Termine di referendum: 17 gennaio 1983

» RS 531.54 RS 531.55

2)

3)

FF 1982 III 112 129

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese) dell'8 ottobre 1982

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1982

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41

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19.10.1982

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