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Messaggio per la proroga della validità del decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 15 marzo 1982
Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi, per approvazione, il messaggio a sostegno di un disegno di proroga della validità del decreto federale del 21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.
15 marzo 1982
1982 -- 213 65
Foglio federale 1982, Vol. l
In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Honegger II cancelliere della Confederazione, Buser
985
1
Situazione iniziale
La validità del decreto federale del 21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (RS 211.412.41) è stata da ultimo prorogata per cinque anni il 24 giugno 1977 (RU 7977 1689) e giunge a scadenza il 31 dicembre 1982. A questa data, il decreto federale dovrebbe essere sostituito da una legge federale, il cui disegno vi è stato sottoposto con il messaggio del 16 settembre 1981 (FF 1981 III 521). Dalla discussione svoltasi nell' ambito della commissione del Consiglio nazionale nel febbraio 1982 è però emerso il dubbio che il disegno possa essere approvato tempestivamente.
Essendo impossibile rinunciare anche solo momentaneamente alle misure legislative, rese tanto più necessarie dall'intensificarsi della domanda di potenziali acquirenti stranieri, l'unica soluzione attuabile consiste in una nuova proroga della validità del decreto vigente.
2
Modificazione del decreto federale
Giudichiamo realistico prevedere un termine supplementare di due anni sino al momento in cui avrà effetto il nuovo testo legislativo. Poiché tale momento non può essere prestabilito, la validità del decreto federale dev' essere vincolata all'entrata in vigore della legge prevista. Con la determinazione del termine indifferibile del 31 dicembre 1984 è inoltre tenuto conto degli imperativi dell'articolo 6 capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11).
3
Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale, linee direttive della politica di governo, costituzionalità e diritto internazionale
Riguardo ai temi rubricati, rinviarne ai nostri precedenti messaggi (FF 7972 II 1029; 7977 I 45; 1981 III 521). Da questa angolatura, nulla si oppone alla proroga del decreto federale.
986
Decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero
Disegno
Modificazione del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 marzo 1982 *>, decreta:
I
$ II decreto federale del 21 marzo 1973 2) è modificato come segue: Art. 33 Durata 11 presente decreto ha effetto sino all'entrata in vigore di una legge sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1984.
II 1
II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.
2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1983.
" FF 1982 I 985 RS 211.412.41
2)
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Messaggio per la proroga della validità del decreto federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero del 15 marzo 1982
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Foglio federale
Jahr
1982
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
14
Cahier Numero Geschäftsnummer
82.016
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
13.04.1982
Date Data Seite
985-987
Page Pagina Ref. No
10 113 767
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