Decreto federale concernente l'articolo costituzionale sull'energia

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dell'8 ottobre 1982

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 marzo 19811>, decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue : Art. 24octìes 1 La Confederazione, per assicurare un approvvigionamento energetico sufficiente, economico ed ecologico, può a. stabilire principi per un impiego parsimonioso e razionale dell'energia; b. emanare prescrizioni sul consumo energetico di impianti, veicoli e apparecchi; e. promuovere lo sviluppo di tecniche destinate all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, allo sfruttamento di energie tradizionali e nuove e a un'ampia diversificazione dell'approvvigionamento energetico.

2 La Confederazione deve, nei suoi interventi, avere adeguato riguardo per gli sforzi dei Cantoni, dei loro enti pubblici e dell'economia. Va tenuto conto delle diversità regionali e della comportabilità economica.

3 La Confederazione, nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto .delle esigenze di un impiego parsimonioso e razionale dell'energia e di un'ampia diversificazione dell'approvvigionamento energetico. Essa, nella legislazione sull'imposta federale diretta, favorirà gli investimenti intesi a risparmiare energia.

II

II presente decreto sottosta alla votazione del popolo e dei Cantoni.

" FF 1981II 322 1982 -- 861

107

Articolo costituzionale sull'energia Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1982 II presidente: Dreyer II segretario: Huber

108

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1982 II presidente: Lang II segretario: Zwicker

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Decreto federale concernente l'articolo costituzionale sull'energia dell'8 ottobre 1982

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1982

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3

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41

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19.10.1982

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107-108

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10 113 925

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