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FEDERALE ---o:-.;-©

Anno XVI0. Berna, 8 novembre 1933. Volume I.

Si

pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati Paganti al Foglio officiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al doglio officiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Rivolgersi all'Amministrazione del Foglio Officiale del Cantone Ticino in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 10 gennaio 1934.

Legge federale per la protezione dell'ordine pubblico.

(Del 13 ottobre 1933.)

L'ASSEMBLEA FEDERANE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo (14 bis della Costituzione federale; «sto il messaggio del .Consiglio federale dell'» maggio «W3; decreta : Art. 1.

Chiunque sia davanti ad un'adunanza o ad un assembramen¬ Incitamento a reati.

to di perso ,,,;sia per mezzo della stampa o d. scritti od immagim «Prodotti in un altro modo, oppure della radiofonia o de gram"lofono incita ad un reato contro lo Stato o 1 online pubblico, e l'Unito con la reclusione fino a tic anni o con la detenzione.

Art. 2.

Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento du¬ 'Sommossa.

cute il quale sono commessi collettivamente atti di violenza ü, conivi rvuniin con itio persone o cose, e- punito ton la detenzione o con la multa.

v 2 :i ivirtecinante che siasi ritirato, in se1 - Va esente da pena il P
ü'uim · · · ,111 ,,,,tnrifà senza aver commesso violenze fcuito a ingiunzione dell automa, ^ incitato alla violenza.

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m Art. 3.

Mone contro Chiunque, sia davanti ad un'adunanza o ad un assembra¬ la discipli¬ mento di persone, sia per mezzo della stampa o di scritti od im¬ na militare.

magini riprodotti in altro modo, oppure della radiofonia o del grammofono, provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla di¬ serzione, ' chiunque, nelle medesime condizioni, lancia o divulga affer¬ mazioni ch'egli sa essere false e che sono tali da discreditare 1° esercito, chiunque incita una persona obbligata al servizio perso¬ nale, alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione, è punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con la multa.

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La pena è della reclusione o della detenzione se il colpevole abbia provocato o incitato alla sedizione o ad atti preparatori per la sedizione.

Art. 4.

Violenze con¬ Chiunque con atti di violenza contro persone o cose impedi¬ tro adunan¬ sce o disturba adunanze o cortei, ze o cortei.

e punito con la detenzione e, nei casi meno gravi, con 'a multa.

Art. 5.

Chiunque partecipa su una pubblica via o piazza ad un'adu¬ Partecipazio¬ ne ad una nanza o ad un corteo vietati dal Consiglio federale o da un go¬ adunanza o verno cantonale oppure da un'autorità competente in base al di¬ ad un cor¬ 1 teo vietati. ritto cantonale, o non osserva le condizioni o le restrizioni a cue era subordinato il permesso di tenere l'adunanza o il corteo, oppur incita a siffatte infrazioni, è punito con la detenzione fino a due anni o con la multa fino a cinquemila franchi. Le due pene P°s' sono essere cumulate.

Art. 6.

Ostacolo allo Chiunque fonda un'associazione che mira, o la cui attività e esercizio intesa ad ostacolare o a turbare con mezzi illegali l'azione de dei pubblici autorità della Confederazione o dei Cantoni o l'esecuzione de poteri e loro usur¬ leggi o ad esercitare, senza l'autorizzazione del Cbnsiglio federa pazione.

o di un Governo cantonale, un potere che ordinariamente è riser vato agli organi statali, chiunque aderisce ad una siffatta associazione o partedI alle sue mene,

723 chiunque incita alla costituzione di siffatte associazioni o ne segue le istruzioni; è punito con la multa fino a mille franchi e, in caso di reci¬ diva, con la detenzione fino ad un anno, combinata con la multa fino a cinquemila franchi.

Art. 7.

1

Chiunque costituisce o alimenta provviste di armi o muni- Provvista e distribuzio¬ ^ioni o distribuisce armi o munizioni è punito con la detenzione.

ne di armi o Gli stranieri sono inoltre espulsi. Le armi e le munizioni sono munizioni.

confiscate.

2

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili in luanto l'autorità federale o cantonale competente abbia ordinato 0 permesso il deposito o la distribuzione di armi o di munizioni.

Art. 8.

Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio Atti ufficiali di funzio¬ izzero atti ufficiali a nome di uno Stato estero; nari esteri.

Servizio po¬ chiunque fa sul territorio svizzero, nell'interesse di un go¬ litico d'in¬ verno estero o di autorità estere, un servizio d'informazioni rela¬ formazioni tivo all'attività politica di persone o di partiti; per l'estero.

chiunque arruola altre persone per un siffatto servizio o lo favoreggia, 1

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è punito con la detenzione o, in casi gravi, con la reclu¬ sione. Gli stranieri sono inoltre espulsi.

2

ft in particolare considerato come circostanza aggravante t'avere incitato ad azioni atte a compromettere la sicurezza in¬ fermi o esterna della Svizzera ovvero l'aver dato false informaz ioni di questa natura.

Art. 9.

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale fe- Applicazione ferale del 4 febbraio 1853, compresi gli articoli 69 a 77. del Co(liee penale feArt. .10.

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^-

1

I reati previsti nella presente legge saranno giudicati dalla °°rto penale federale.

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2

II Dipartimento federale di giustizia e polizia potrà deferirne e autorità cantonali l'istruzione e il giudizio.

all

Giurisf1i

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724 Art. 11.

Riserva del Restano riservate le disposizioni penali del diritto cantonale diritto can¬ destinate a protesero l'ordine pubblico, che non si riferiscono ai tonale.

reati menzionati negli articoli 1 a 8 della presente legge.

Entrala in vigore.

Art. 12.

II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge;.

Così decretato dal Consiglio nazionale, Berna, 11 ottobre 19BB.

Il Presidente : Dollfus.

Il Segretario : G. Bovct.

Così decretato dal Consiglio degli Stati, Berna, 1B ottobre; 19BB.

11 Prosi elei ite Il Segretario

A. Laely.

Kaeslin.

Il Consiglio federale decreta: La presente legge, sarà pubblie;ata in cemforniità dell'art.

se'condo e-apoveu'so, della Costituzione' feelerale e dell'art, B del'a legge lede;rale; 17 giugne» 1874 cone;ernente; le; votazioni su le££' e; ri seduzioni testerai i.

Berna, 1B ottobre 10BB.

Per eireline del Consiglio lede-rale1 svizzeri' lì Cancelliere delia Confederazioni ·' Kaeslin.

Data della pubblicazione;; 18 ottobre li),'},'}.

Termine el'opposizione: Ui (jennaio 1984.

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Legge federale per la protezione dell`ordine pubblico. (Del 13 ottobre 1933.)

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1933

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Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

08.11.1933

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721-724

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10 149 470

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