Decreto federale

Disegno

che approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 20182, decreta:

Art. 1 1

Sono approvati: a.

la Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 20053 per la prevenzione del terrorismo;

b.

il Protocollo addizionale del 22 ottobre 20154 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione e il Protocollo addizionale.

2

All'atto della ratifica del Protocollo addizionale, il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che: 3

in base al paragrafo 1 dell'articolo 7 il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

Art. 2 Sono adottate la modifica e l'abrogazione delle leggi federali in allegato.

1 2 3 4

RS 101 FF 2018 5439 RS ...; FF 2018 5541 RS ...; FF 2018 5557

2018-0977

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FF 2018

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'abrogazione della legge federale nonché l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

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Allegato (art. 2)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 12 dicembre 20145 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate è abrogata.

II I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 25 settembre 20156 sulle attività informative Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale7; Art. 74 cpv. 2, 4, 4bis, 6, e 7 Il divieto si fonda su una decisione delle Nazioni Unite che sancisce un divieto o sanzioni nei confronti dell'organizzazione o del gruppo; il Consiglio federale consulta le commissioni competenti in materia di politica di sicurezza.

2

Chiunque partecipa sul territorio svizzero a una delle organizzazioni o a uno dei gruppi vietati secondo il capoverso 1, mette a disposizione risorse umane o materiali, organizza azioni propagandistiche in suo favore o a sostegno dei suoi obiettivi, recluta adepti o promuove in altro modo le sue attività, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

4

Il giudice può attenuare la pena (art. 48a CP8), se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione o del gruppo.

4bis

Il perseguimento e il giudizio dei reati di cui ai capoversi 4 e 5 sottostanno alla giurisdizione federale.

6

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al SIC tutte le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono nella loro versione integrale.

7

5 6 7 8

RU 2014 4565, 2018 3345 RS 121 RS 101 RS 311.0

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2. Codice penale9 Art. 28a cpv. 2 lett. b 2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111­113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189­191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies del presente Codice, o ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 66a cpv. 1 lett. l e p Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta: 1

l.

atti preparatori punibili (art. 260bis cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater), finanziamento del terrorismo (art.

260quinquies), reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies);

p.

infrazione secondo l'articolo 74 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 201511 sulle attività informative (LAIn).

Art. 72 Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

9 10 11

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

RS 311.0 RS 812.121 RS 121

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Art. 260ter Organizzazioni criminali e terroristiche

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque: 1

a.

partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali; o

b.

sostiene una tale organizzazione nella sua attività.

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque: 2

a.

partecipa a un'organizzazione che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o a omettere un atto; o

b.

sostiene una tale organizzazione nella sua attività.

Se esercita un'influenza determinante all'interno dell'organizzazione, l'agente è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

3

Il giudice può attenuare la pena (art. 48a) se l'agente si sforza di impedire la prosecuzione dell'attività dell'organizzazione.

4

È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

5

Art. 260sexies 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena Reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati pecuniaria, chiunque, per commettere un atto di violenza volto a intialla commissione midire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione di un reato di internazionale a fare o ad omettere un atto: terrorismo

a.

recluta adepti per commettere un simile reato o per parteciparvi;

b.

si fa istruire o istruisce sulla fabbricazione o l'utilizzo di armi, materie esplosive, materiali radioattivi, gas velenosi o altri apparecchi o sostanze pericolose al fine di commettere un simile reato o di parteciparvi; o

c.

intraprende un viaggio all'estero nell'intento di commettere un simile reato, di parteciparvi o di farsi addestrare a tale scopo.

È punito con la stessa pena chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali con l'intento di finanziare un viaggio secondo il capoverso 1 lettera c, o chiunque organizza un simile viaggio o recluta adepti per un simile viaggio.

2

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È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato o se il reato di terrorismo deve essere commesso in Svizzera o contro la Svizzera. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

3

Art. 305bis n. 2 cpv. 2 lett. a Vi è caso grave segnatamente se l'autore: a.

agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);

Art. 317bis cpv. 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 LAIn 12 o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIn.

1

3. Codice di procedura penale13 Art. 24, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva Giurisdizione federale in caso di criminalità organizzata, reati di terrorismo e criminalità economica Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260 ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter­322septies CP14 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260 ter CP, a condizione che: 1

12 13 14

RS 121 RS 312.0 RS 311.0

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Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3 2

Esse sono tenute a deporre se: b.

senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole: 3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter­322septiesCP,

Art. 269 cpv. 2 lett. a e l La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

a.

CP: articoli 111­113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138­ 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146­148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180, 181, 182­185, 187, 188 numero 1, 189­ 191, 192 capoverso 1, 195­197, 221 capoverso 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis­260sexies, 261bis, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322 ter, 322quater e 322septies;

l.

legge federale del 25 settembre 201515 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

Art. 286 cpv. 2 lett. a e j L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: 2

15 16

a.

CP: articoli 111­113, 122, 124, 129, 135, 138­140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182­185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3­5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230 bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis­260sexies, 264­267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater, 322septies;

j.

legge federale del 25 settembre 201516 sulle attività informative: articolo 74 capoverso 4.

RS 121 RS 121

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4. Codice penale militare del 13 giugno 192717 Art. 27a cpv. 2 lett. b 2

Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: b.

senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115­117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141­143a e 153­156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero 18, o ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195119 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 52 Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale o terroristica

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero20) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

5. Legge federale del 20 marzo 198121 sull'assistenza in materia penale Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 80dbis

Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova

Eccezionalmente, prima di emanare una decisione finale, la competente autorità cantonale o federale può disporre la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti: 1

17 18 19 20 21

a.

se senza questa misura di assistenza giudiziaria le indagini all'estero risulterebbero eccessivamente complicate, in particolare per il rischio di collusione o perché la confidenzialità del procedimento deve essere tutelata; o

b.

per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare la commissione di un reato di terrorismo.

RS 321.0 RS 311.0 RS 812.121 RS 311.0 RS 351.1

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Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione.

2

La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, la competente autorità cantonale o federale trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al capoverso 4.

3

La trasmissione anticipata presuppone che l'autorità richiedente si impegni previamente a: 4

5

a.

utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale;

b.

informare la competente autorità cantonale o federale, non appena lo permette il procedimento all'estero, che la trasmissione anticipata può essere resa nota all'interessato secondo l'articolo 80m affinché possa prendere posizione prima che venga emanata la decisione finale;

c.

eliminare dagli atti del procedimento all'estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l'assistenza giudiziaria è negata.

La comunicazione all'interessato è rimandata.

La decisione incidentale secondo il capoverso 1 è comunicata all'Ufficio federale immediatamente e prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile separatamente.

6

Sezione 2a: Squadra investigativa comune Art. 80dter

Costituzione della squadra investigativa comune

L'autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire, d'intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC) per uno scopo determinato incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un'istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.

1

Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un'istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l'impiego di mezzi importanti nonché un'azione coordinata e concentrata.

2

Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un'autorità giudiziaria.

3

4

La durata dell'intervento della SInC è limitata. Se necessario può essere prorogata.

La competente autorità nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.

5

6

L'atto di costituzione è comunicato all'Ufficio federale in forma scritta.

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Art. 80dquater

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Diritto applicabile

L'attività della SInC è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l'istruzione.

Art. 80dquinquies Responsabilità Il rappresentante dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria dello Stato nel quale si svolgono gli atti d'istruzione si assume la responsabilità per questi ultimi.

Art. 80dsexies

Responsabilità penale e civile

Durante gli interventi sul territorio svizzero, il responsabile e i membri stranieri della SInC nonché gli esperti e gli ausiliari stranieri secondo l'articolo 80dter capoverso 5 sono equiparati al responsabile e ai membri svizzeri della SInC per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti. Sono loro equiparati anche per quanto concerne gli eventuali danni che causano durante il loro intervento.

Art. 80dsepties 1

Accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova

I responsabili e i membri della SInC hanno accesso: a.

ai documenti e alle informazioni in relazione con l'istruzione penale in questione;

b.

ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell'istruzione penale in questione.

Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un'autorità penale o da un'autorità preposta all'assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.

2

Gli esperti e gli ausiliari secondo l'articolo 80dter capoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all'adempimento dei loro compiti.

3

Art. 80docties

Trasmissione anticipata

La trasmissione anticipata di documenti, informazioni e mezzi di prova che si trovano sul territorio svizzero è retta dall'articolo 80dbis.

Art. 80dnovies 1

Confidenzialità e protezione dei dati

La confidenzialità delle informazioni, compreso il segreto istruttorio, è garantita.

La protezione dei dati personali è retta dal diritto dello Stato nel quale si svolge l'atto d'istruzione.

2

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Art. 80ddecies

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Contatti con i mass media

L'autorità penale o l'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera e la sua omologa straniera si accordano previamente sul contenuto dei comunicati stampa che i competenti servizi delle autorità giudiziarie coinvolte intendono pubblicare.

Art. 80dundecies Assunzione delle spese Le spese per gli atti d'istruzione sono assunte dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

1

Le spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili e dei membri della SInC sono assunte dal rispettivo Stato di provenienza.

2

I locali e i mezzi tecnici necessari per svolgere gli atti d'istruzione, quali gli uffici, i mezzi di comunicazione o le attrezzature speciali, sono messi a disposizione dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

3

Art. 80dduodecies Atto di costituzione 1

L'atto di costituzione deve indicare: a.

lo scopo della SInC;

b.

i nomi dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera ed estera;

c.

i nomi e le funzioni del responsabile e degli altri membri della SInC di ciascuno Stato che partecipa alla SInC;

d.

l'istruzione penale, compresi i fatti oggetto dell'istruzione penale e i reati perseguiti;

e.

gli Stati sul cui territorio la SInC investiga secondo il relativo diritto nazionale;

f.

la durata della SInC e la data in cui viene sciolta;

g.

i nomi di eventuali esperti e ausiliari che non sono membri della SInC, segnatamente coloro che provengono da altri servizi o unità amministrative degli Stati partecipanti e i nomi di eventuali esperti e ausiliari di Eurojust ed Europol;

h.

la prassi nei contatti con i mass media;

i.

l'assunzione delle spese per l'istruzione penale e per gli atti d'istruzione;

j.

l'assunzione delle spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili, degli altri membri della SInC nonché degli esperti e ausiliari;

k.

i mezzi tecnici necessari per svolgere gli interventi.

Se le indagini lo richiedono, l'atto di costituzione può essere adeguato. È possibile, in particolare, aggiungere dei membri alla SInC o prorogarne la durata.

2

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6. Legge del 10 ottobre 199722 sul riciclaggio di denaro Art. 6 cpv. 2 lett. b L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: 2

b.

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o da un delitto fiscale qualificato di cui all'articolo 305bis numero 1bis CP23, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

Art. 8a cpv. 2 lett. b I commercianti devono chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione commerciale se: 2

b.

vi sono sospetti che i valori patrimoniali provengano da un crimine o un delitto fiscale qualificato secondo l'articolo 305bis numero 1bis CP, sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter CP) o servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3 nonché cpv. 1bis lett. a, c e d 1

L'intermediario finanziario che: a.

sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari: 1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter o 305bis CP24, 3. sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica,

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l'articolo 23 (Ufficio di comunicazione).

Il commerciante che sa o ha il sospetto fondato che il denaro contante utilizzato per una transazione commerciale: 1bis

a.

è in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260 ter o 305bis CP;

c.

sottostà alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

d.

serve al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP),

ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

22 23 24

RS 955.0 RS 311.0 RS 311.0

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Art. 11a cpv. 2bis e 3 Se dall'analisi di informazioni provenienti da un Ufficio di comunicazione estero risulta che, in una transazione o in una relazione d'affari relativa a queste informazioni, sono o sono stati coinvolti intermediari finanziari sottoposti alla presente legge, questi consegnano su richiesta all'Ufficio di comunicazione tutte le informazioni pertinenti, sempreché ne siano in possesso.

2bis

L'Ufficio di comunicazione impartisce un termine per la consegna delle informazioni agli intermediari finanziari di cui ai capoversi 1­2bis.

3

Art. 15 cpv. 5 lett. a, c e d Se un commerciante viene meno all'obbligo di comunicazione, l'ufficio di revisione ne dà senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione se ha il sospetto fondato che: 5

a.

è stato commesso uno dei reati di cui all'articolo 260 ter o 305bis CP25;

c.

i valori patrimoniali sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

d.

i valori patrimoniali servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP).

Art. 16 cpv. 1 lett. a e c La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco, se hanno il sospetto fondato che: 1

a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP26;

c.

valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

ne danno senza indugio comunicazione all'Ufficio di comunicazione.

Art. 23 cpv. 4 lett. a e c 4

L'Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che: a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260 ter, 305bis o 305ter capoverso 1 CP27;

c.

valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

25 26 27

RS 311.0 RS 311.0 RS 311.0

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Approva e traspone la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo con il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata. DF

FF 2018

Art. 27 cpv. 4 lett. a e c 4

Gli organismi di autodisciplina, se hanno il sospetto fondato che: a.

sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter o 305bis CP28;

c.

valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale o terroristica; o

denunciano senza indugio il fatto all'Ufficio di comunicazione.

Art. 29a cpv. 1, primo periodo Le autorità penali comunicano quanto prima all'Ufficio di comunicazione tutti i procedimenti pendenti relativi agli articoli 260ter, 260quinquies capoverso 1, 305bis e 305ter capoverso 1 CP29. ...

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