Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 15 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 22 maggio 2014 e del 19 marzo 20151, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) ... i salari ... dei dipendenti soggetti ... saranno aumentati come segue: La massa salariale AVS complessiva per il 31.12.2017 di ogni dipendente soggetto al contratto collettivo nazionale di lavoro aumenta dell'1,0 % qualora il suo salario mensile sia inferiore a 6500 franchi (13x o salario annuo pari a 84 500 franchi).

­

Lo 0,6 % di tale incremento mensile spetta al dipendente soggetto al CCNL a titolo di adeguamento salariale generale.

­

Lo 0,4 % residuo verrà erogato in base alla prestazione e alla funzione individuali.

Il resto dell'appendice 10 rimane invariato.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo.

1

FF 2014 3409, 2015 2667

2018-0749

1263

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato del metallo. DCF

FF 2018

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2018 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.

15 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1264