Termine per la raccolta delle firme: 15 novembre 2019

Iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», presentata il 12 aprile 2018; dopo che il 10 aprile 2018 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)», presentata il 12 aprile 2018, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2018-1262

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Iniziativa popolare federale

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Adrian Gasser, Bodenmatte 1, 6062 Wilen (Sarnen) 2. Markus Schärli, Dreilindenstrasse 62, 6006 Lucerna 3. Letizia Ineichen, Diebold-Schilling-Strasse 6, 6004 Lucerna 4. Karin Stadelmann, Sternmattstrasse 14L, 6005 Lucerna 5. Berat Pulaj, Sempacherstrasse 34, 6003 Lucerna 6. Ralf Bommeli, Bahnhofstrasse 66, 8595 Altnau 7. Pascal Voumard, Chemin des Ferrières 3, 2536 Plagne 8. Matthias Hiestand, Gebelstrasse 12, 3126 Kaufdorf 9. Dieter Gasser, Chemin de la Possession 10, 1008 Prilly 10. Adrian Gasser, Chemin de la Possession 10, 1008 Prilly 11. Nenad Stojanovi, Via Cantonale 4, 6978 Gandria

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Justiz-Initiative, c/o Stiftung für faire Prozesse, Dreilindenstrasse 62, 6006 Lucerna, e pubblicata nel Foglio federale del 15 maggio 2018.

1° maggio 2018

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

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Iniziativa popolare federale «Per la designazione dei giudici federali mediante sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 145

Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. Il mandato dei giudici del Tribunale federale cessa cinque anni dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

1

Su proposta del Consiglio federale, l'Assemblea federale plenaria può, a maggioranza dei votanti, destituire un giudice del Tribunale federale se questi: 2

a.

ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; o

b.

ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 168 cpv. 1 L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e il generale.

1

Art. 188a

Designazione dei giudici del Tribunale federale

I giudici del Tribunale federale sono designati per sorteggio. La relativa procedura è concepita in modo tale che in seno al Tribunale federale le lingue ufficiali siano equamente rappresentate.

1

L'ammissione al sorteggio è stabilita esclusivamente sulla base di criteri oggettivi di idoneità professionale e personale a esercitare la funzione di giudice del Tribunale federale.

2

L'ammissione al sorteggio è decisa da una commissione peritale. I membri della commissione peritale sono nominati dal Consiglio federale per un mandato non rinnovabile della durata di dodici anni. Nell'esercizio della loro attività sono indipendenti da autorità e da organizzazioni politiche.

3

4

RS 101

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Iniziativa popolare federale

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Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria degli art. 145 (Durata del mandato), 168 cpv. 1 e 188a (Designazione dei giudici del Tribunale federale) I giudici ordinari del Tribunale federale in carica all'entrata in vigore degli articoli 145, 168 capoverso 1 e 188a possono restare in carica sino alla fine dell'anno in cui compiono 68 anni.

5

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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