Decreto federale Disegno concernente un credito quadro per il contributo della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20182, decreta:
Art. 1
Credito quadro per i progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera
Per i contributi ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera è approvato un credito quadro di 40 milioni di franchi.
Art. 2
Condizioni per il credito quadro
Il credito quadro è subordinato alle seguenti condizioni: a.
il progetto «Sion 2026» ottiene l'assegnazione per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026;
b.
l'organizzazione responsabile partecipa con almeno 51 milioni di franchi ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera; se tale partecipazione si rivela inferiore, il contributo della Confederazione diminuisce in modo proporzionale.
Art. 3
Destinazione dei contributi
I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per sostenere progetti in relazione con i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera e che generano impulsi nei seguenti settori: 1
1 2
RS 101 FF 2018 3389
2018-1181
3469
Credito quadro per il contributo della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera. DF
a.
sport, movimento e salute;
b.
turismo, agricoltura e sviluppo regionale;
c.
energia, ambiente e territorio.
FF 2018
Il Consiglio federale stabilisce un contributo massimo per ogni settore indicato nel capoverso 1. Se l'importo massimo in uno dei settori non è stato sfruttato completamente, il Consiglio federale può autorizzare trasferimenti.
2
Art. 4
Procedura
La decisione in merito alla concessione dei sussidi spetta ai competenti uffici federali.
1
La procedura di concessione dei sussidi è retta dal diritto applicabile nel singolo caso.
2
Art. 5
Disposizioni finali
Il presente decreto entra in vigore solo con il decreto federale del ... 3 concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera, al decreto federale del ...4 concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera e al decreto federale del ... 5 concernente il contributo della Confederazione a impianti sportivi di importanza nazionale per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera.
1
2
3 4 5
Esso non sottostà a referendum.
FF 2018 3461 FF 2018 3465 FF 2018 3467
3470