Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)», depositata il 7 novembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20183, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 7 novembre 2017 «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117c4
Cure infermieristiche
La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.
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RS 101 FF 2017 6626 FF 2018 6465 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell'iniziativa.
2018-1982
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Iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». DF
FF 2018
Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.
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Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 117c (Cure infermieristiche) Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti: 1
a.
la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali: 1. sotto la propria responsabilità, 2. su prescrizione medica;
b.
l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;
c.
condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;
d.
le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.
L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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