Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 7 novembre 2018

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Movento SC (W 6742, 100 g/l Spirotetramat) Movento (F-5564, 100 g/l Spirotetramat) Movento Gold (I-6470, 100 g/l Spirotetramat) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 luglio 2019 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti.

Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione Organismo nocivo

Viticoltura Vite

Scafoideo

Vite

Scafoideo

Modalità di applicazione

Condizioni

Concentrazione: 0,075 % 1, 2, 5, 6, 7 Dosaggio: 0,75 l/ha Applicazione: prima della fioritura Concentrazione: 0,075 % 3, 4, 5, 6, 7 Dosaggio: 1,2 l/ha Applicazione: dopo la fioritura

Condizioni d'uso 1 Primo trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali nei perimetri definiti dai servizi fitosanitari cantonali.

2 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 55-57 (H), trattamento con una quantitàreferenza di poltiglia di 1000 l/ha (base per il calcolo).

3 Secondo trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali nei perimetri definiti dai servizi fitosanitari cantonali.

4 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m3/ha.

5 Al massimo 2 trattamenti in totale per particella e anno.

1

RS 916.161

2018-3530

6015

FF 2018

6 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione. Applicazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + un copricapo. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p. es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

7 SPe 8: Pericoloso per le api ­ Non deve entrare in contatto con piante in fiore o che presentano melata. Prima del trattamento eliminare colture intercalari o malerbe in fiore (sfalcio o pacciamatura).

Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

20 novembre 2018

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

2

RS 172.021

6016