Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese Modifica del 14 dicembre 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue: Titolo Concerne soltanto i testi tedesco e francese Art. 1, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1, primo periodo La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.
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1
Art. 2 lett. d Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: d.
1 2
le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.
FF 2018 1049 RS 951.25
2017-2585
6677
Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF
Art. 3
FF 2018
Beneficiari
Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19343 sulle banche.
Art. 4 cpv. 1 lett. c 1
Sono riconosciute le organizzazioni: c.
indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
Art. 6
Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite
Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.
1
La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.
2
Sono fatti salvi gli articoli 71a71d della legge del 25 giugno 19824 sull'assicurazione contro la disoccupazione.
3
Art. 7
Spese d'amministrazione
La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.
1
Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.
2
Art. 8
Finanziamento
L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.
1
Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.
2
Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.
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3 4
RS 952.0 RS 837.0
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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF
Art. 14a
FF 2018
Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018
I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018
Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018
La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 28 dicembre 20185 Termine di referendum: 7 aprile 2019
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FF 2018 6677
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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF
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FF 2018