Decreto federale
Disegno
che approva la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 agosto 20182, decreta:
Art. 1 La Convenzione multilaterale del 24 novembre 20163 per l'attuazione di misure relative a convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Convenzione) è approvata.
1
2
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula riserve in virtù dell'articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione ed effettua notifiche in virtù dell'articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. Le riserve e le notifiche sono riportate nell'allegato.
3
Art. 2 Dopo aver consultato le Commissioni parlamentari dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale è autorizzato a notificare le convenzioni per evitare le doppie imposizioni concluse dalla Svizzera come Accordi fiscali coperti secondo l'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione.
1 2 3
RS 101 FF 2018 4513 RS ...; FF 2018 4569
2018-0474
4553
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
4554
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Allegato (art. 1 cpv. 3)
Riserve e notifiche della Confederazione Svizzera Art. 2
Interpretazione dei termini
Notifiche Accordi fiscali coperti dalla Convenzione In virtù dell'articolo 2 paragrafo 1 sottoparagrafo a clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Convenzione: N.
Titolo
1
Altra Giurisdizione contraente
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Data di entrata in vigore
Convention entre la Confédération Sudafrica suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)
Originale
08.05.2007 27.01.2009
2
Convention entre la Confédération Argentina suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
Originale
20.03.2014 27.11.2015
3
Abkommen zwischen der Schwei- Austria zerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)
Originale
30.01.1974 04.12.1974
Strumento 18.01.1994 01.05.1995 successivo (a) Strumento 20.07.2000 13.09.2001 successivo (b) Strumento 21.03.2006 02.02.2007 successivo (c) Strumento 03.09.2009 01.03.2011 successivo (d) (ivi compreso lo scambio di
4555
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
N.
Titolo
Altra Giurisdizione contraente
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
FF 2018
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Data di entrata in vigore
note del 03-09-2009) Strumento 04.06.2012 14.11.2012 successivo (e) 4
Convention entre la Confédération Cile suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
Originale
02.04.2008 05.05.2010
5
Abkommen zwischen der Schwei- Islanda zerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
Originale
10.07.2014 06.11.2015
6
Convenzione tra la ConfederaItalia zione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Originale
09.03.1976 27.03.1979
Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
Originale
7
4556
Lituania
Strumento 28.04.1978 27.03.1979 successivo (a) Strumento 23.02.2015 13.07.2016 successivo (b) 27.05.2002 18.12.2002
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
Altra Giurisdizione contraente
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
FF 2018
N.
Titolo
8
Convention entre la Confédération Lussemburgo Originale 21.01.1993 19.02.1994 suisse et le Grand-Duché de Strumento 25.08.2009 19.11.2010 Luxembourg en vue d'éviter les successivo (a) doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la Strumento 11.07.2012 11.07.2013 fortune (Testo originale) successivo (b) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
9
Convention entre le Conseil fédé- Messico ral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Traduzione)
Originale
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Data di entrata in vigore
03.08.1993 08.09.1994
Strumento 18.09.2009 23.12.2010 successivo (a)
10 Convention entre la Suisse et Portogallo le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)
Originale
11 Abkommen zwischen dem Cechia Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)
Originale
26.09.1974 17.12.1975
Strumento 25.06.2012 21.10.2013 successivo (a)
04.12.1995 23.10.1996
Strumento 11.09.2012 11.10.2013 successivo (a)
4557
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
N.
Titolo
Altra Giurisdizione contraente
12 Convention entre la Confédération Turchia suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (Traduzione)
Art. 3
FF 2018
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Originale/ Strumento(i) successivo(i)
Data di entrata in vigore
Originale
18.06.2010 08.02.2012
Entità trasparenti
Riserva In virtù dell'articolo 3 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 4
Entità con doppia residenza
Riserva In virtù dell'articolo 4 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 5
Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione
Riserva In virtù dell'articolo 5 paragrafo 9 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consentire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l'Opzione C di questo articolo.
Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie in virtù dell'articolo 5 paragrafo 1 di applicare l'Opzione A di questo articolo.
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 5 paragrafo 10 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 5 paragrafo 3. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
4558
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
1
Sudafrica
Art. 22 par. 2 sottopar. a)
2
Argentina
Art. 22 par. 2
3
Austria
Art. 23 par. 1
4
Cile
Art. 22 par. 2 sottopar. a
5
Islanda
Art. 23 par. 2 sottopar. a
6
Italia
Art. 24 par. 3
7
Lituania
Art. 23 par. 2 sottopar. a
8
Lussemburgo
Art. 23 par. 2 sottopar. a
9
Messico
Art. 21 par. 2 sottopar. a
10
Portogallo
Art. 23 par. 3 (secondo la modifica di cui all'articolo XIII di (a))
11
Cechia
Art. 23 par. 2 sottopar. a (secondo la modifica di cui all'articolo VIII(2) di (a))
12
Turchia
Art. 22 par. 1 sottopar. a
Art. 6
Scopo di un Accordo fiscale coperto
Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 6 paragrafo 3.
Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti che non contengono il testo del preambolo In virtù dell'articolo 6 paragrafo 6 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo riferimenti all'intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione contraente
1
Sudafrica
2
Argentina
3
Austria
4
Cile
5
Islanda
4559
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione contraente
7
Lituania
8
Lussemburgo
9
Messico
10
Portogallo
11
Cechia
12
Turchia
Art. 7
FF 2018
Prevenzione dell'abuso dei trattati
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 7 paragrafo 17 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 7 paragrafo 2 e non sono oggetto di una riserva prevista all'articolo 7 paragrafo 15 sottoparagrafo b). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
4
Cile
Protocollo, n. 5
5
Islanda
Protocollo, n. 4
6
Italia
Art. 23
Messico
Protocollo, n. 6 par. 1 (secondo la modifica di cui all'art. X di (a))
10
Portogallo
Art. 27 par. 3 (secondo la modifica di cui all'art. XVI di (a))
11
Cechia
Protocollo, n. 8 (secondo la modifica di cui all'art. XI di (a))
9
Art. 8
Transazioni relative al trasferimento dei dividendi
Riserva In virtù dell'articolo 8 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.
4560
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
Art. 9
FF 2018
Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili
Riserva In virtù dell'articolo 9 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 1 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 10
Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze
Riserva In virtù dell'articolo 10 paragrafo 5 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 11
Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti
Riserva In virtù dell'articolo 11 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 12
Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili
Riserva In virtù dell'articolo 12 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 13
Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività
Riserva In virtù dell'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.
4561
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
Art. 14
FF 2018
Suddivisione («splitting-up») di contratti
Riserva In virtù dell'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.
Art. 15
Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa
Riserva In virtù dell'articolo 15 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all'articolo 12 paragrafo 4, all'articolo 13 paragrafo 6 sottoparagrafo a o c oppure all'articolo 14 paragrafo 3 sottoparagrafo a.
Art. 16
Procedura amichevole
Riserve In virtù dell'articolo 16 paragrafo 5 sottoparagrafo c della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell'articolo 16 paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti a condizione che, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intenda soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che: A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a imposizione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una disposizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).
4562
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo a clausola i. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
1
Sudafrica
Art. 24 par. 1 primo per.
2
Argentina
Art. 24 par. 1 primo per.
3
Austria
Art. 25 par. 1
4
Cile
Art. 24 par. 1 primo per.
5
Islanda
Art. 25 par. 1 primo per.
6
Italia
Art. 26 par. 1 primo per.
7
Lituania
Art. 25 par. 1 primo per.
8
Lussemburgo
Art. 25 par. 1 primo per.
9
Messico
Art. 23 par. 1 primo per.
10
Portogallo
Art. 25 par. 1 primo per.
11
Cechia
Art. 25 par. 1 primo per.
12
Turchia
Art. 24 par. 1
In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola i della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
9
Messico
Art. 23 par. 1 secondo per.
10
Portogallo
Art. 25 par. 1 secondo per.
In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo b clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16 paragrafo 1 primo periodo deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non con4563
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
forme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
1
Sudafrica
Art.24 par. 1 secondo per.
2
Argentina
Art.24 par. 1 secondo per.
4
Cile
Art.24 par. 1 secondo per.
5
Islanda
Art.25 par. 1 secondo per.
6
Italia
Art.26 par. 1 secondo per.
7
Lituania
Art.25 par. 1 secondo per.
8
Lussemburgo
Art.25 par. 1 secondo per.
11
Cechia
Art.25 par. 1 secondo per.
Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono disposizioni esistenti In virtù dell'articolo 16 paragrafo 6 sottoparagrafo d clausola ii della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che l'accordo seguente non contiene una disposizione di cui all'articolo 16 paragrafo 4 sottoparagrafo c clausola ii).
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione contraente
4
Cile
9
Messico
Art. 17
Rettifiche corrispondenti
Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti In virtù dell'articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 17 paragrafo 2. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
1
Sudafrica
Art.9 par. 2
2
Argentina
Art.9 par. 2
4
Cile
Art.9 par. 2
5
Islanda
Art.9 par. 2
7
Lituania
Art.9 par. 2
4564
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
8
Lussemburgo
Art.9 par. 2
9
Messico
Art.9 par. 2
10
Portogallo
Art.9 par. 2) (secondo la modifica di cui all'art. V di (a))
11
Cechia
Art.9 par. 2
12
Turchia
Art.9 par. 2
Art. 18
Opzione per l'applicazione della parte VI
Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare la parte VI.
Art. 19
Arbitrato obbligatorio e vincolante
Riserva In virtù dell'articolo 19 paragrafo 11 della Convenzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell'articolo 19 paragrafo 1 sottoparagrafo b con un periodo di tre anni.
Art. 24
Accordo su una diversa risoluzione
Notifica relativa all'opzione scelta In virtù dell'articolo 24 paragrafo 1 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 24 paragrafo 2.
Riserva In virtù dell'articolo 24 paragrafo 3 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 24 paragrafo 2 soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica l'articolo 23 paragrafo 2.
Art. 26
Compatibilità
Riserva In virtù dell'articolo 26 paragrafo 4 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la parte VI della Convenzione agli Accordi fiscali coperti che già prevedono un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte concernenti un caso di procedura amichevole. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.
4565
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
FF 2018
Numero dell'Accordo coperto
Altra Giurisdizione Disposizione contraente
1
Sudafrica
Art. 24 par. 5
3
Austria
Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. I di (d))
5
Islanda
Art. 25 par. 5 e 6
8
Lussemburgo
Art. 25 par. 5 (secondo la modifica di cui all'art. II par. 2 di (a))
Art. 28
Riserve
Riserve In virtù dell'articolo 28 paragrafo 2 della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto escludere i casi seguenti dal campo di applicazione della parte VI della Convenzione: 1.
La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti anni di imposta o fatti generatori dell'imposta che hanno avuto inizio o si sono verificati al momento in cui la Convenzione ha avuto efficacia con riferimento a un Accordo fiscale coperto applicabile al caso concreto, o prima di tale momento, nella misura in cui le autorità competenti di tutte le Giurisdizioni contraenti interessate da questo caso concreto non concordano di applicare la parte VI al caso concreto.
2.
La Confederazione Svizzera si riserva il diritto di escludere dal campo di applicazione della parte VI i casi concernenti i beni immateriali difficilmente valutabili, se la rettifica iniziale: i) è effettuata in un anno di imposta non ancora prescritto, ma concerne dei redditi di anni di imposta già prescritti; o ii) è effettuata conformemente alla legislazione nazionale, che prevede termini di prescrizione più lunghi che per i beni immateriali difficilmente valutabili rispetto ai termini di prescrizione usuali applicabili alla correzione di una tassazione.
Art. 35
Efficacia
Riserve In virtù dell'articolo 35 paragrafo 7 sottoparagrafo a della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire: i)
4566
i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 35 paragrafi 1 e 4; e
Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
ii)
FF 2018
i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionati all'articolo 35 paragrafo 5;
con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo a; e iv) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 28 paragrafo 9 sottoparagrafo b; con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; v)
i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo a; e
vi) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 29 paragrafo 6 sottoparagrafo b; con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; vii) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 36 paragrafi 1 e 2 (Efficacia della parte VI); con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionato all'articolo 36 paragrafo 3 (Efficacia della parte VI);
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Approvazione della Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili. DF
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ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva» menzionati all'articolo 36 paragrafo 4 (Efficacia della parte VI); e x)
il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all'articolo 36 paragrafo 5 (Efficacia della parte VI);
con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35 paragrafo 7 che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».
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